Adottate modifiche al Regolamento BCE sull’applicazione delle riserve obbligatorie minime

Set 27 2016

In data 23 settembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2016/1705 della Banca Centrale Europea che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 sull’applicazione delle riserve obbligatorie minime.

Oggetto della revisione è l’articolo 3 del Regolamento 1745/2003, il quale è modificato come segue:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. L’aggregato soggetto a riserva di un’istituzione comprende le seguenti passività, come definite nel quadro delle segnalazioni della BCE di cui al Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale europea (BCE/2013/33) risultanti dalla raccolta di fondi:

a) depositi; e

b) titoli di debito emessi.

Se un’istituzione detiene passività nei confronti di una succursale dello stesso ente o nei confronti della sede principale o legale dello stesso ente, ubicate al di fuori degli Stati membri, essa deve includere tali passività nell’aggregato soggetto a riserva.

2. Le seguenti passività sono escluse dall’aggregato soggetto a riserva:

a) passività nei confronti di qualunque altra istituzione non figurante nell’elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3; e

b) passività nei confronti della BCE o di una BCN partecipante.

b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

2 bis. Per la categoria di passività «depositi» di cui al paragrafo 1, lettera a), l’esclusione di cui al paragrafo 2 è effettuata nel modo di seguito indicato: l’istituzione fornisce alla BCN partecipante competente prova dell’importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e l’importo per il quale vi è prova è dedotto dall’aggregato soggetto a riserva.

Per la categoria di passività «titoli di debiti emessi» di cui al paragrafo 1, lettera b), l’esclusione di cui al paragrafo 2 è effettuata deducendo un importo dall’aggregato soggetto a riserva nel modo di seguito indicato:

a) l’istituzione fornisce alla BCN partecipante competente prova dell’importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e l’importo per il quale vi è prova è dedotto dall’aggregato soggetto a riserva;

b) ove l’istituzione non sia in grado di fornire alla BCN partecipante competente prova dell’importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), l’istituzione applica la detrazione forfettaria pubblicata sul sito Internet della BCE all’ammontare in essere dei titoli di debito che ha emesso e che hanno scadenza originaria fino a due anni.

Il Regolamento entrerà in vigore il 14 dicembre 2016 e sarà direttamente applicabile in ciascuno deli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Regolamento (UE) 2016/1705

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