CRR: Nuovi chiarimenti di Banca d’Italia sul trattamento prudenziale di profitti e perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali nel portafoglio AFS

Gen 26 2017

La Banca d’Italia ha pubblicato un documento contenente indicazioni sul trattamento prudenziale dei saldi netti cumulati delle plusvalenze e minusvalenze su esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita” rilevate, ai sensi del vigente principio contabile IAS 39, nella c.d. riserva Available For Sale – “AFS”.

In particolare, alla luce della disciplina CRR e del sistema di deroghe al regime transitorio attualmente in vigore, occorre distinguere la disciplina applicabile alle banche “significative” da quella applicabile – a livello individuale e consolidato – alle banche “non significative”, alle SIM e agli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 TUB:

– Banche significative: sono tenute ad includere nel o dedurre dal CET 1, rispettivamente, i profitti e le perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio AFS secondo le seguenti percentuali:

    • 60% per il 2016;
    • 80% per il 2017.

Gli importi che residuano dall’applicazione di queste percentuali (i.e. 40% per il 2016; 20% per il 2017) non devono essere computati ai fini del calcolo dei fondi propri, continuando a essere oggetto di sterilizzazione. In applicazione del regime transitorio previsto dal CRR si applica, infatti, il regime nazionale in vigore al 31 dicembre 2013.

– Banche “meno significative”, SIM e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 TUB: in attesa di un chiarimento formale da parte delle autorità europee, a tali soggetti sarà consentito di non includere nei fondi propri i profitti e le perdite derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali contabilizzate nel portafoglio AFS.

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