La Banca d’Italia ha pubblicato un documento contenente indicazioni sul trattamento prudenziale dei saldi netti cumulati delle plusvalenze e minusvalenze su esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita” rilevate, ai sensi del vigente principio contabile IAS 39, nella c.d. riserva Available For Sale – “AFS”.
In particolare, alla luce della disciplina CRR e del sistema di deroghe al regime transitorio attualmente in vigore, occorre distinguere la disciplina applicabile alle banche “significative” da quella applicabile – a livello individuale e consolidato – alle banche “non significative”, alle SIM e agli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 TUB:
– Banche significative: sono tenute ad includere nel o dedurre dal CET 1, rispettivamente, i profitti e le perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio AFS secondo le seguenti percentuali:
- 60% per il 2016;
- 80% per il 2017.
Gli importi che residuano dall’applicazione di queste percentuali (i.e. 40% per il 2016; 20% per il 2017) non devono essere computati ai fini del calcolo dei fondi propri, continuando a essere oggetto di sterilizzazione. In applicazione del regime transitorio previsto dal CRR si applica, infatti, il regime nazionale in vigore al 31 dicembre 2013.
– Banche “meno significative”, SIM e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 TUB: in attesa di un chiarimento formale da parte delle autorità europee, a tali soggetti sarà consentito di non includere nei fondi propri i profitti e le perdite derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali contabilizzate nel portafoglio AFS.