Il patrimonio di Vigilanza secondo Basilea III: ampliamento del perimetro del filtro prudenziale “due to own credit risk”
di Angelo Di Donato

Feb 10 2015
Il patrimonio di Vigilanza secondo Basilea III: ampliamento del perimetro del filtro prudenziale “due to own credit risk” <small><small><I>di  Angelo Di Donato </I></small></small>

Le novità introdotte da Basilea III sul patrimonio di vigilanza riguardano numerosi aspetti. L’obiettivo del seguente articolo è di:

  • Fornire una panoramica generale e sintetica sulle principali novità;
  • Analizzare in maggior dettaglio la novità relativa all’ampliamento del filtro prudenziale “due to own risk” e valutare i possibili effetti gestionali di tali novità.

1. Le principali novità legate all’introduzione di Basilea III

Le novità relative alla determinazione del Patrimonio di Vigilanza (PdV) sono state molto significative. Di seguito si riporta una breve sintesi di dette novità, con l’obiettivo di fornire un utile quadro sinottico per il lettore:

  • Variazioni nella composizione del PdV: è stato eliminato il Tier III (che comunque già con Basilea II poteva essere utilizzato soltanto a copertura dei rischi di mercato), è stata aumentata la qualità degli strumenti utilizzabili con particolare riferimento al CET 1 (Common Equity Tier 1), sono state ridefinite le percentuali minime di copertura dei rischi che devono avere i diversi livelli di patrimonio, che a regime dovranno essere: 4,5% per il CET1, 6% per Tier 1, 8% per il Total capital (somma di Tier 1 e Tier 2);
  • Inclusione di due nuovi buffer patrimoniali (coutercyclical buffer e capital conservation buffer): il capital conservation buffer (pari al 2.5%) costituisce un’ulteriore requisito sul CET 1 che, pertanto, si distribuisce anche sugli altri livelli di patrimonio portandoli al 6%, 8,5%, 10,5%; il counterciclycal buffer, che rappresenta un ulteriore livello di capitale composto da strumenti di CET 1, può arrivare fino ad un ulteriore 2,5% aggiuntivo di capitale;
  • Deduzione condizionale delle imposte anticipate: le imposte anticipate (DTA – Deferred Tax Assets), da cui, a certe condizioni, vanno dedotte le imposte differite (DTL – Deferred tax Liabilities), non sono più ponderate allo 0% in quanto rappresentano credito verso Amministrazioni Centrali, ma, in base alla loro natura, debbono essere ponderate tra gli RWA al 100%, dedotte integralmente dal patrimonio, o confrontate con una soglia calcolata sul CET 1 e dedotte per la quota parte eccedente tale soglia (mentre la parte sotto soglia va ponderata tra gli RWA al 250%);
  • Trattamento diversificato degli investimenti in società finanziarie: la principale novità riguarda la distinzione tra investimenti significativi e non significativi in società finanziarie, con un trattamento diversificato a seconda della tipologia (deduzione condizionale sulla base del confronto con una soglia di CET1), e l’inclusione degli investimenti indiretti /sintetici (ossia tramite fondi e/o strumenti derivati). Inoltre, vi è un ampliamento nella definizione di società finanziarie, tra cui vengono incluse anche le Holding e le società strumentali;
  • Ampliamento del filtro prudenziale sulle variazioni di fair value dovute a variazioni del proprio merito creditizio (DVA): il perimetro di tale filtro è stato ampliato, dal momento che adesso viene applicato non soltanto ai propri titoli valutati a FV, ma anche ai derivati al passivo;
  • Trattamento delle riserve OCI (Other Comprehensive Income): in precedenza, tali riserve venivano filtrate dal PdV, mentre con le nuove regole a regime tali riserve non vengono filtrate (salvo deroghe relative alle riserve AFS derivanti da titoli governativi, che continueranno ad essere filtrate sino all’entrata in vigore del nuovo IFRS 9), aumentando pertanto potenzialmente la volatilità del patrimonio;
  • Inclusione dell’effetto delle Minorities (quote di competenza dei terzi) nella determinazione dell’inclusione degli strumenti finanziari emessi da società controllate nel PdV di gruppo: le quote di competenza di terzi possono adesso essere incluse soltanto in misura proporzionale, tenendo in considerazione il surplus di patrimonio rispetto ai requisiti di capitale;
  • Inclusione degli utili di periodo: gli utili di periodo possono essere inclusi solo se sono stati verificati da persone indipendenti dall’ente e responsabili della revisione dei conti dell’ente stesso, oltre che se da questi sono stati dedotti gli oneri e i dividendi prevedibili; le perdite, invece, prudenzialmente debbono essere sempre incluse;
  • Filtro relativo all’applicazione del nuovo principio di “prudent valuation” sugli strumenti valorizzati al FV: la nuova normativa prevede un nuovo filtro, la cui complessità varia in relazione all’operatività dell’Ente, relativo agli strumenti valutati al FV. Il filtro mira a sterilizzare, in parte, gli effetti delle valutazioni al FV sul PdV.

Accanto a queste rilevanti novità, vi è un’ulteriore complicazione applicativa dovuta all’entrata in vigore graduale di taluni di questi nuovi effetti (c.d. transitional adjustments).

2. Ampliamento ai derivati con FV negativo del filtro volto a sterilizzare l’effetto della variazione del proprio merito creditizio sul FV del derivato stesso

Il filtro prudenziale relativo alla variazione di Fair Value si inserisce nel più ampio ambito delle variazioni del merito creditizio, che hanno impattato sia gli aspetti contabili (necessità di calcolare CVA e DVA contabile – cfr IFRS 13 che integra la definizione di fair value, precedentemente riportata nello IAS 39, riconducendolo ad un concetto di “exit price”) che gli aspetti prudenziali (in particolare con l’introduzione di una misura di CVA da calcolare a livello di portafoglio e che contribuisce al calcolo dei requisiti patrimoniali e, per l’appunto, con il filtro prudenziale analizzato in questo paragrafo).

L’applicazione del principio IFRS 13 in ambito contabile impatta simmetricamente sia l’attivo che il passivo; pertanto, gli istituti calcolano le variazioni dettate dal CVA contabile, ma anche le variazioni legate alla variazione di valore delle proprie passività. Viceversa, il trattamento prudenziale è “asimmetrico”, poiché, se da un lato richiede di considerare un requisito aggiuntivo nel calcolo dei requisiti relativi alle proprie esposizioni ponderate, dall’altro lato richiede di filtrare la componente di variazione di valore delle passività legate alla variazione del proprio merito creditizio.

Il filtro relativo alle variazioni del merito creditizio dell’emittente esisteva già in Basilea II, ma era relativo soltanto alle passività finanziarie valutate al fair value (voce 50). Nell’impianto di Basilea III, tale filtro è stato ampliato nel suo perimetro, includendo anche le Passività finanziarie di negoziazione (voce 40).

Focalizzando l’attenzione sulle posizioni in derivati emergono i seguenti punti di valutazione:

  • Perimetro di riferimento: la CRR (cfr. condizione c) Art. 33 CRR) richiede di considerare gli effetti derivanti da variazioni del merito creditizio della banca riferiti a “derivative liabilities”.
  • Effetto da includere nel filtro prudenziale: la CRR richiede di considerare solo gli effetti derivanti da variazioni del proprio own credit risk, senza considerare variazioni del merito creditizio della controparte; al paragrafo 2 dell’articolo 33 si specifica infatti che “institutions shall not offset the fair value gains or losses arising from the institution’s own credit risk with those arising from its counterparty credit risk”.

La normativa specifica in modo abbastanza inequivocabile il fatto che nel filtro prudenziale vanno inclusi i profitti e le perdite derivanti da own credit risk della banca relativi a derivati. Pertanto, da una lettura puntuale della norma, al fine di filtrare gli unrealised gains/losses, si dovrebbe considerare la variazione di merito creditizio della banca.

2.1 Effetti gestionali

Le recenti misure implementate da Basilea III, in particolare con riferimento al rischio di controparte e al calcolo del CVA (credit Valuation Adjustment) prudenziale, oltre che all’entrata in vigore dell’IFRS 13 ed al conseguente calcolo del CVA / DVA contabile, hanno comportato una revisione delle modalità operative delle Banche relativamente ai derivati OTC.

Si assiste sempre di più ad uno spostamento dell’operatività su controparti centrali con marginazione, o comunque all’utilizzo di accordi ISDA con CSA (Credit Support Annex), che comportano marginazione quotidiana sulla base della variazione di FV del netting set e versamento di collateral. Tale operatività consente una riduzione del CVA e, in generale, una riduzione della rischiosità per gli Enti dovuta a variazioni del merito di credito e/o a default della controparte – mentre resta invariata la rischiosità dovuta alla volatilità e all’evoluzione del valore del derivato legato al sottostante di riferimento.

L’utilizzo di controparti centrali o l’utilizzo di accordi ISDA provvisti di CSA non hanno impatti sulla gestione del DVA. Infatti, il DVA viene calcolato solo sulle liabilities, e pertanto non contribuisce al calcolo dell’attivo ponderato ed al conseguente calcolo dei requisiti patrimoniali. Anzi, il versamento di collateral a copertura di una propria posizione passiva contribuisce a sua volta al calcolo dei requisiti patrimoniali.

La gestione del DVA appare piuttosto complessa, e, al momento, non sono state individuate modalità gestionali circa la sua coperture. Alcune ipotesi potrebbero essere:

  • Dal punto di vista più strettamente gestionale, si potrebbero utilizzare Credit Default Swap (in acquisto o vendita) su istituzioni altamente correlate all’ente (ad esempio altri istituti finanziari). Sebbene tale soluzione non sia esattamente una copertura di DVA, potrebbe aiutare a mitigarne l’effetto, tuttavia non avrebbe un impatto diretto sul filtro prudenziale;
  • Un’opzione (tutta da valutare e da studiare) per limitare l’impatto del DVA sul PdV potrebbe essere quella di gestire il DVA sui derivati passivi attraverso la gestione del proprio debito valutato a FV. Infatti, dal momento che una variazione (in positivo o in negativo) agisce simultaneamente sia sui titoli di propria emissione valutati al fair value sia sui derivati passivi, attraverso il riacquisto di detti titoli propri si potrebbe modificare la quota di filtro sui propri strumenti valutati al FV, compensando in parte la variazione del filtro sui derivati.

    Quali che saranno le scelte gestionali messi in campo dagli Enti nella gestione del DVA, è ipotizzabile un generale maggiore presidio del fenomeno, al fine di anticipare e gestire situazioni potenzialmente troppo impattanti sul patrimonio, in modo da limitarne la volatilità.

Conclusioni

Nel corso dell’articolo abbiamo effettuato una panoramica generale delle principali novità introdotte con l’entrata in vigore delle nuove regole di Basilea III.

Successivamente ci siamo focalizzati in particolare sugli effetti dell’ampliamento di perimetro del filtro volto a sterilizzare l’effetto della variazione del proprio merito creditizio sul FV dei derivati. Tale filtro prudenziale si inserisce nel più ampio campo delle variazioni di FV dovute al credit/debit adjustment. Gli impatti prudenziali sono ampi, la complessità operativa di detti calcoli molto elevata. Dal punto di vista gestionale, l’introduzione di un requisito relativo al CVA comporta un maggior utilizzo di Controparti Centrali relativamente ai derivati OTC, ovvero un maggior ricorso ad accordi di compensazione (ISDA con CSA). Per quanto riguarda la gestione in particolare del filtro prudenziale sul PdV, non vi sono ancora modalità di gestione del fenomeno, che presumibilmente sarà gestito solo se gli impatti sul PdV dovessero acquisire una certa rilevanza. Abbiamo provato ad ipotizzare alcune possibili azioni gestionali, che saranno tutte da esplorare nel futuro.

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