Nell’articolo “Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese”, [https://www.finriskalert.it/?p=1714] pubblicato su questo sito, si è evidenziato come il legislatore, cercando di porre rimedio al fenomeno del credit crunch, abbia introdotto importanti novità normative in materia di obbligazioni e cambiali finanziarie. Le nuove diposizioni, contenute nei c.d. Decreti Crescita ( ci si riferisce al Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con la Legge 7 agosto 2012, n.134 e al Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con la Legge 17 dicembre 2012, n.22) rimuovono gli ostacoli di ordine civilistico e fiscale all’utilizzo, da parte delle piccole e medie imprese non quotate (di seguito “PMI”), degli strumenti delle cambiali finanziarie ed obbligazioni.
In questo articolo, si intendono approfondire le novità di ordine fiscale che riguardano i nuovi strumenti di finanziamento. Il legislatore, infatti, nell’art. 32 del decreto legge n. 83 del 2012 (di seguito “Primo Decreto Crescita”), al fine di agevolare il finanziamento delle PMI sul mercato dei capitali, ha modificato le previgenti norme in materia di deducibilità degli interessi delle obbligazioni, delle cambiali finanziarie e dei titoli similari nonché il regime impositivo dei sottoscrittori e degli emittenti. Peraltro, l’art. 32 è stato successivamente integrato e modificato dall’art. 36 del d.l. n. 179/2012 (di seguito “Secondo Decreto Crescita”) con la conseguenza che mentre le novità per il sottoscrittore trovano applicazione per le cambiali finanziarie e le obbligazioni emesse a partire dal 26 giugno 2012 (giorno di entrata in vigore del Primo Decreto Crescita), quelle relative all’emittente si applicano ai titoli emessi a partire dal 20 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del Secondo Decreto Crescita).
1. Regime fiscale degli interessi delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni per i sottoscrittori
Le novità introdotte dai Decreti Crescita per i sottoscrittori sono molteplici. La più rilevante riguarda, senza dubbio, la possibilità anche per le PMI non quotate di avvalersi del regime impositivo previsto dal D.Lgs. n. 239 del 1996 applicabile, fino alla recente riforma, solo ai c.d. grandi emittenti, ovvero banche e società quotate.
Oggi anche le PMI non quotate potranno avvalersi del più favorevole regime fiscale a condizione che le obbligazioni e le cambiali finanziarie siano destinate ad essere negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell’UE o di uno degli stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché ricompreso nella c.d. white list. Conseguentemente, gli interessi relativi alle obbligazioni e alle cambiali finanziarie non subiscono la ritenuta del 20 per cento prevista dall’art. 26, comma 1, del d.P.R. 600/1973 (il quale, invece, continuerà a trovare applicazione per le obbligazioni e le cambiali finanziarie non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) ma sono soggetti al più vantaggioso regime previsto dal d.lgs n. 239 del 1996 che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento se il percipiente è un c.d. nettista (ovvero una persona fisica, un ente o una società non commerciale), ovvero l’erogazione senza alcun prelievo alla fonte sia quando il percipiente è un’impresa – società o ente commerciale- residente in Italia (c.d. lordista), sia quando il percettore è un soggetto residente all’estero ma in un Paese di white list.
Si tratta di una novità di una certa portata capace di semplificare gli adempimenti a carico sia dell’emittente sia del sottoscrittore con la conseguenza di consentire l’aumento del flusso di capitali stranieri in Italia.
2. Regime fiscale degli interessi delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni per gli emittenti
L’art. 8, del Primo Decreto Crescita ha modificato anche il regime fiscale degli emittenti disponendo la disapplicazione del limite di deducibilità degli interessi passivi alle obbligazioni emesse da società non quotate, previsto dall’art. 3, comma 115, della legge n. 549/1995. L’articolo, infatti, prevede che gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore:
a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella white list o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;
b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti.
Qualora il tasso di rendimento effettivo dell’emissione sia superiore ai sopramenzionati limiti, gli interessi passivi eccedenti l’importo derivante dall’applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito d’impresa. Tale disposizione, peraltro, non si applica agli interessi passivi relativi alle obbligazioni e ai titoli similari emessi dai grandi emittenti.
Come anticipato, il legislatore ha eliminato tali limiti allineando la disciplina delle PMI non quotate a quella dei grandi emittenti. Conseguentemente, le PMI possono emettere obbligazioni e cambiali finanziarie pattuendo tassi di interesse superiori a tali soglie senza incorrere nella penalizzazione della indeducibilità degli interessi corrisposti in esubero rispetto alla soglia medesima.
Anche in questo caso, la disapplicazione dell’art 3, comma 115, della L. n. 549/1995 è subordinata alla circostanza che i titoli emessi dall’impresa siano negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi dell’Unione Europea o di Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella with list. Qualora ricorra tale condizione, gli interessi passivi rilevati dall’emittente saranno, comunque, soggetti alle regole generali in tema di deduzione degli interessi passivi contenute nell’art. 96 del TUIR. e, quindi, alla possibilità di dedurre gli interessi passivi in ciascun esercizio fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e, per l’eccedenza, nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), fermo restando che gli interessi indeducibili nell’esercizio ed il ROL eventualmente eccedente potranno essere riportati in avanti senza limiti di tempo.
L’intervento normativo consente, dunque, di equiparare i soggetti emittenti, quotati e non quotati, in relazione alla possibilità di dedurre gli oneri finanziari generati dall’emissione di finanziamenti quotati.
Nel caso in cui le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli similari non siano quotati, per usufruire del regime agevolativo è necessaria la presenza simultanea di tutte le seguenti condizioni:
- i titoli siano detenuti da investitori qualificati, come individuati dall’art. 100 del d.l. n. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF);
- detti investitori non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente;
- il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Quanto appena illustrato, mette in evidenza che mentre i benefici previsti per i sottoscrittori sono subordinati alla quotazione dei titoli emessi, quelli introdotti per l’emittente possono avere ad oggetto, al ricorrere di determinate condizioni, anche obbligazioni o cambiali finanziarie non quotate.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 4/E (di seguito “Circolare”), ha specificato, che con la locuzione “investitori qualificati” debbono intendersi quelli individuati dalla Consob con delibera n. 16190/2007 e che nella determinazione della soglia del 2 per cento rileva, oltre al possesso delle azioni ordinarie, anche quello delle azioni speciali purché conservino gli elementi minimi causali affinché le si possa definire come partecipazioni sociali e non come titoli rappresentativi di rapporti di altra natura.
Secondo tale impostazione, pertanto, rientrerebbero nella categoria sia le partecipazioni derivanti dal possesso di azioni dotate di privilegi nella distribuzione degli utili o nell’incidenza delle perdite o di priorità o di preferenza sulla ripartizione dell’attivo di liquidazione, sia le partecipazioni derivanti dal possesso di azioni prive del diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni e con diritto di voto limitato ad una misura massima o per scaglioni (art. 2351 c.c.).
Secondo l’agenzia, invece, non si deve tener conto delle partecipazioni agli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, del TUIR per i quali il sottoscrittore può vantare esclusivamente diritti patrimoniali e/o amministrativi, ma che non gli attribuiscono la qualità di socio in quanto emessi a fronte di apporti non imputabili a capitale.
Secondo l’Agenzia la ratio della soglia del 2 per cento deve essere rintracciata “nell’evidente finalità di evitare che attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari non destinati alla diffusione tra il pubblico dei risparmiatori, possano essere messe in atto operazioni che consentano, da un lato, l’attribuzione di interessi attivi a soci che detengano partecipazioni rilevanti nella società emittente, in luogo di dividendi, dall’altro l’erosione dell’imponibile societario”.
Infine nella Circolare, l’Agenzia ha, altresì, chiarito il significato di “beneficiario effettivo”, individuandolo nel soggetto che, percependo gli interessi, trae un proprio beneficio economico dall’operazione di finanziamento posta in essere e che, quindi, non sia un mero veicolo attraverso cui i flussi di reddito conseguiti si limitano a “transitare” in favore di altri soggetti.
In definitiva, la disapplicazione del regime di cui all’art. 3, comma 115, della legge n. 549/1995 è prevista per gli interessi passivi relativi a titoli emessi dai grandi emittenti, dalle PMI non quotate ma i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o, in caso di mancata quotazione, allorquando ricorrano le tre sopramenzionate condizioni.
3. Regime fiscale degli interessi delle obbligazioni partecipative subordinate
L’art. 32, commi 24 e seguenti, del Primo Decreto Crescita ha introdotto rilevanti novità fiscali anche per le obbligazioni partecipative subordinate, le cui caratteristiche sono già state affrontate nell’articolo “Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese”.
La principale novità è costituita dal contenuto del comma 24 del citato art. 32 il quale dispone che “la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi è computata in diminuzione dal reddito dell’esercizio di competenza”.
La norma, in buona sostanza, stabilisce che la parte della remunerazione che rappresenta la partecipazione del sottoscrittore all’utile realizzato dall’emittente costituisce un accantonamento fiscalmente deducibile.
L’agenzia delle entrate, nella Circolare, ha evidenziato come tale disposizione sia derogatoria sia della disciplina dettata dall’art. 109, comma 9, lettera a), del TUIR, sia di quella prevista dall’art. 107 del TUIR.
La prima, infatti, stabilisce la indeducibilità della remunerazione dei titoli emessi per la quota che comporta la partecipazione ai risultati economici dell’emittente, di una società del suo gruppo o di un affare; la seconda, invece, vieta deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del TUIR.
Infine, preme rilevare come l’unico elemento di criticità della nuova disposizione debba essere ascritto alla circostanza che né la norma né la Circolare, specificano se la quota variabile di remunerazione delle obbligazioni possa qualificarsi come interesse passivo da assoggettare ai limiti i deduzione di cui all’art. 96 del TUIR e, quindi, al rispetto in ogni esercizio della soglia del 30 per cento del ROL.
Conclusioni
In definitiva, anche dalla disanima delle novità in ambito fiscale, emerge chiaramente l’intento del legislatore di ridurre la disparità esistente tra società italiane con azioni quotate e società italiane non quotate al fine di consentire, anche a quest’ultime, l’accesso a canali di finanziamento alternativi a quello bancario.
L’assunto è, altresì, confermato anche dal recente d.l. 23 dicembre 2013 n.145, convertito con Legge del 21 febbraio 2014 n. 9 (c.d. Decreto Destinazione Italia) in cui il legislatore è intervenuto al fine di facilitare la creazione di garanzie reali a favore dei portatori di titoli in maniera speculare a quanto previsto per i finanziamenti bancari. A dimostrazione di quanto sostenuto vi è, inter alia, la modifica del d.P.R n. 601/1973 finalizzata ad applicare, su opzione del soggetto finanziato, il regime di favore della imposta sostitutiva, prima riservato alle sole banche, anche “alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni”.