Obbligazioni bancarie non garantite: la BCE introduce modifiche ai criteri di eleggibilità

Ott 13 2016

La Banca centrale europea (BCE) ha comunicato la decisione di apportare delle modifiche alle disposizioni in materia di strumenti di debito non garantiti emessi da istituzioni creditizie, imprese di investimento o da enti strettamente legati (strumenti noti come unsecured bank bonds o UBBs).

La BCE ha deciso di mantenere, per il momento, l’ammissibilità degli UBBs come forma di collateral, comprendendo anche gli UBBs statutariamente subordinati che, in base alle norme vigenti, sarebbero diventati inammissibili al 1 ° gennaio 2017. L’ammissibilità sarà però oggetto di misure addizionali di controllo dei rischi.
La BCE ha, inoltre, deciso di ridurre, dal 1 ° gennaio 2017, il limite di utilizzo per le obbligazioni bancarie non garantite dal 5% al ​​2,5%. Questo limite non si applica però in presenza dei seguenti requisiti:

(a) il valore di tali attività non supera i 50 milioni di euro dopo ogni haircut applicabile, o
(b) tali attività sono garantite, ai sensi dell’articolo 114 della BCE sull’attuazione del quadro di politica monetaria dell’Eurosistema, da un ente pubblico che ha il diritto di imporre tasse.

L’adeguamento dei criteri di eleggibilità degli UBBs rientra nel piano di applicazione della normativa BRRD ed è conforme al sistema di requisiti minimi MREL di prossima adozione. Tale modifica, inoltre, permette alle banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) di aderire al nuovo quadro di assorbimento delle perdite TLAC.

La BCE riesaminerà il tema nel corso del 2017, in modo da tener conto anche dei progressi compiuti verso la definizione di un approccio comune europeo in tema di gerarchia creditizia in caso di insolvenza di istituti finanziari.

Comunicato stampa

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