EIOPA sulla Direttiva IORP II
di Silvia Dell’Acqua

Nov 06 2014
EIOPA sulla Direttiva IORP II <small><small><I>di Silvia Dell’Acqua </I></small></small>

Il contesto pensionistico è in continua evoluzione e gli enti pensionistici faticano a mantenere quanto promesso a causa della maggiore longevità unita al contesto economico di bassi tassi di interesse, crescente disoccupazione, carenza di budget e peso del debito pubblico:

–       gli schemi pensionistici pubblici “pay as you go”, in cui i benefici sono finanziati contestualmente alla loro erogazione da contributi di altri soggetti, soffrono dell’abbassamento del versamento dei contributi dovuto alla minore occupazione e aumentano la pressione sulle già vacillanti finanze pubbliche; i governi per sanarle si vedono costretti a introdurre riforme mirate alla riduzione delle somme erogate;

–       gli schemi pensionistici privati soffrono la volatilità del valore degli attivi e i bassi rendimenti, che riducono a loro volta il valore delle pensioni erogate; questi effetti spesso non sono chiari ai contribuenti ed accrescono la mancanza di fiducia nel settore.

Il contesto pensionistico in Europa è assai eterogeneo e mostra nei 28 stati membri grosse differenze di diffusione delle pensioni professionali e private, con una percentuale complessiva di copertura che è ancora molto bassa: la disomogeneità è il frutto di diverse culture e tradizioni, ma soprattutto di diversi approcci e tempistiche di attuazione delle riforme: il Regno Unito negli ultimi dieci anni ha avuto il coraggio di apportare significativi cambiamenti a tutti e tre i pilastri, istaurando ad esempio l’”automatic enrolement” nelle pensioni pubbliche (ovvero la procedura per cui ogni cittadino aderisce automaticamente al sistema pensionistico “state second pension” a meno che non manifesti volontà contraria – una specie di tacito consenso; la “state second pension” si affianca alla “basic state pension” con lo scopo di effettuare una redistribuzione della ricchezza).

Si ricorda che i tre pilastri del sistema pensionistico sono:

  1. Sistema previdenziale pubblico: rappresentato dalla previdenza obbligatoria (in Italia erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali, ecc.), che assicura l’erogazione della pensione di base a tutti i cittadini;
  2. Previdenza complementare: finalizzata ad erogare una pensione aggiuntiva a quella di base e rivolta a membri di una ben definita collettività (es. lavoratori dipendenti di un’azienda o di aziende di un determinato settore economico, membri di associazioni professionali, …) e aperta a condizioni più vantaggiose di quelle previste a livello individuale. Le prestazione in caso di vita consiste nell’erogazione di una pensione, in caso di decesso nell’erogazione di un capitale o una rendita a favore dei superstiti e in caso di invalidità nell’erogazione di una pensione aggiuntiva o di un capitale;
  3. Assicurazione privata individuale: rivolta a sottoscrittori di rendite vitalizie, assicurazioni con prestazioni in caso di morte e di invalidità.

Il 3 Giugno 2003 entrò in vigore la Direttiva 2003/41/CE sulle attività e supervisione delle IORPs (Institutions for occupational retirement provision), che riconosceva l’importanza delle pensioni lavorative nel supporto delle sempre più ridotte pensioni pubbliche; la direttiva fu recepita da tutti gli stati membri nel 2007. Lo scopo della Direttiva IORP I era costruire una struttura prudenziale per i fondi pensione basata su una “minimum harmonisation” (ovvero doveva essere adottata da tutti i paesi membri) e su di una “mutual recognition” (ovvero le norme definite in un paese membro dovevano essere riconosciute anche negli altri paesi membri), struttura capace di garantire la creazione di fondi pensione pan-Europei che gestissero gli schemi pensionistici di lavoratori di diversi stati membri.

La Direttiva IORP I imponeva che i fondi pensione dovessero:

–       possedere attivi sufficienti a copertura degli impegni pensionistici

–       essere guidati da persone qualificate, con procedure amministrative affidabili e adeguati meccanismi di controllo interno

–       risultare trasparenti nei confronti dei beneficiari comunicando in maniera chiara il livello di prestazione atteso, il rischio sottostante e i costi di gestione.

Nel Marzo 2011, la Commissione Europea chiese ad EIOPA (European Insurance and Occupational Pension Authority) un parere sulla revisione della Direttiva IORP I, al fine di creare un nuovo framework legislativo europeo basato sul rischio, per facilitare le attività transfrontaliere. Dopo due consultazioni pubbliche EIOPA consegnò il suo parere finale alla Commissione Europea il 15 Febbraio 2012, in cui proponeva di dividere la nuova Direttiva IORP II in tre pilastri, analogamente a Solvency II:

     I.        requisiti quantitativi

    II.        requisiti qualitativi

  III.        requisiti di reportistica e disclosure.

Con riferimento al primo pilastro, uno degli elementi chiave è la revisione dell’armonizzazione tra le regole di solvibilità e di valutazione dei fondi pensione europei attraverso un nuovo strumento di supervisione: l’approccio “Holistic Balance Sheet” (bilancio olistico). Tale approccio dovrebbe permettere alle IORPs di valutare a mercato le loro securities (sponsor support, pension protection funds) e meccanismi di adjustment (conditional, mixed and discretionaty benefits e benefits reductions) in modo da poterli incorporare in un bilancio armonizzato. L’Holistic Balance Sheet intende incorporare anche alcuni requisiti di solvibilità in stile SII, come ad esempio l’SCR (Solvency Capital Requirement) e l’MCR (Minimum Capital Requirement). Con riferimento ai pilastri II e III la Commissione Europea intende applicare i requisiti tipo SII alle IORPs su aspetti che riguardano la governance, il risk management, l’informativa ai beneficiari e alle autorità di vigilanza.

Il parere richiesto dalla Commissione Europea ad EIOPA rese necessario lo svolgimento di un QIS (Quantitative Impact Study) che fornisse aspetti quantitativi a supporto della proposta di una nuova Direttiva IORP. Il QIS fu proposto a metà Ottobre 2012 e portato a termine da 9 paesi (Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Norvegia, Portogallo, Svezia e Regno Unito) il 17 Dicembre 2012, con risultati resi pubblici da EIOPA il 4 Luglio 2013. Nel QIS si testavano tre scenari principali (“upper bound”, “lower bound” e “benchmark”); nel “benchmark scenario” si richiedeva alle IORPs di includere nell’Holistic Balance Sheet tutte le securites e meccanismi di benefit adjustment, escluse invece negli altri scenari; attivi e passivi dovevano essere valutati a mercato, scontando i flussi di cassa futuri al tasso di interesse privo di rischio. I partecipanti interpetarono le specifiche tecniche in modi diversi, a seconda delle specificità nazionali, producendo per il benchmark scenario risultati non comparabili (con eccesso di attivi su passivi e di surplus su SCR che variavano da grossi deficit a surplus sostanziali). A seguito di questi risultati, il 23 Maggio 2013 il commissario per il mercato interno e i servizi, Michel Barnier, annunciò che la prossima Direttiva IORP II avrebbe coperto solamente requisiti qualitativi e di disclosure e che ulteriori approfondimenti sarebbero stati necessari per finalizzare il concetto di un bilancio olistico.

Sulla base delle evidenze fornite da EIOPA, il 27 Marzo 2014 la Commissione Europea ha adottato una proposta legislativa per le nuove regole da applicare alle IORPs, la così detta Direttiva IORP II (proposta COM(2014) 167 final 2014/0091 (COD)), varando un pacchetto complessivo che prevede un piano per soddisfare le esigenze di finanziamento a lungo termine dell’economia europea e una comunicazione in tema di “crowdfunding” (finanziamento collettivo) per offrire possibilità di finanziamento alternative per le piccole e medie impresse (MEMO/14/240). Il tema centrale proposto dalla Commissione Europea è quello di favorire l’istituzione di fondi comuni europei specializzati nell’investimento di lungo termine in determinate attività produttive in tutto il territorio dell’Unione che possano favorire la crescita sostenibile, aumentando la competitività e creando occupazione in modo intelligente; questo permetterebbe di migliorare l’accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale dell’economia europea. La proposta legislativa è volta al miglioramento della governance e della trasparenza dei fondi comuni in Europa, quindi all’incremento della stabilità finanziaria ed alla promozione delle attività transfrontaliere, al fine di sviluppare ulteriormente i fondi pensionistici aziendali e professionali come imprescindibili investitori a lungo termine. La proposta di Direttiva IORP II è volta alla tutela degli aderenti alle forme di previdenza complementare dai rischi di gestione e all’incentivo dei benefici derivanti da un mercato unico delle pensioni aziendali o professionali, in modo da rafforzare la capacità dei fondi pensione di investire in attività finanziarie con un profilo economico a lungo termine, sostenendo il finanziamento della crescita nell’economia reale: si tratta di favorire l’utilizzo dei finanziamenti privati, in aggiunta a quelli pubblici, per investimenti in infrastrutture e migliorare il quadro complessivo del finanziamento sostenibile a lungo termine.
EIOPA sta ancora lavorando per definire una proposta robusta circa i requisiti di solvibilità dei fondi pensione e lo scorso 13 Ottobre 2014 ha pubblicato un “Consultation Paper on Further Work on Solvency of IORPs” al fine di raccogliere le opinioni degli stakeholder sulle questioni tecniche legate al bilancio olistico (la consultazione avrà termine il 13 Gennaio 2015). Nel documento EIOPA fornisce un maggiore dettaglio circa definizioni e metodologie da applicare per la valutazione del bilancio olistico, come ad esempio la valutazione degli “sponsor support”, il meccanismo di “benefit reduction” e la definizione dei “contract boundaries” e chiede un confronto sui possibili modi di utilizzare il bilancio olistico in un’ottica regolamentare (spaziando da uno strumento per definire requisiti di finanziamento a uno strumento di gestione del rischio capace di testare la sostenibilità di lungo termine delle IORPs). EIOPA sta portando avanti questo lavoro di propria iniziativa, in qualità di consulente indipendente delle istituzioni politiche europee e ritiene che i risultati di questa indagine genereranno consapevolezza sull’attuale situazione finanziaria dei fondi pensione, stimolando riforme laddove necessarie (dal precedente QIS era emerso che i fondi pensione stanno promettendo prestazioni pensionistiche non sostenibili e le autorità nazionali di supervisione dovrebbero intervenire a sanare la situazione). L’approccio proposto nel consultation paper è simile a quello adottato nel Regno Unito, ma EIOPA precisa di non star promuovendo una “taglia unica” per tutti, poiché un generico regime prudenziale deve essere abbastanza flessibile da poter essere impiegato dai vari stati membri, evitando un meccanismo di investimento da parte dei fondi pensione che risulti essere a breve termine e pro ciclico in momenti di mercati turbolenti. EIOPA ritiene essenziale che il bilancio olistico possa essere implementato in maniera graduale senza imporre alti costi ai fondi pensione.

Per finalizzare questo lavoro, EIOPA sta preparando uno stress test per le pensioni, che lancerà nel 2015; l’esercizio permetterà di testare la pro ciclicità degli investimenti dei fondi pensione negli ultimi dieci anni, inclusa la crisi finanziaria del 2008: lo stress test è volto a verificare la resilienza ed il comportamento delle IORPs in condizioni di mercato avverse, quali il perpetrarsi di bassi tassi di interesse, un’improvvisa e significativa revisione dei premi di rischio e l’incremento della longevità.

Creare sistemi pensionistici adeguati e sostenibili è una delle maggiori sfide che l’Europa si troverà ad affrontare nei prossimi anni: i pilastri II e III dovranno compensare il declino del I. Una strategia per raggiungere questo obiettivo è fornire un framework regolamentare europeo capace di aumentare la fiducia dei cittadini europei nei sistemi pensionistici privati e, secondo EIOPA, per implementare questa strategia è necessario garantire tre aspetti fondamentali: sostenibilità, un sistema di governance affidabile e una completa trasparenza.

 

 

Mini-bond: le agevolazioni fiscali
di Giulia Mele

Nov 06 2014
Mini-bond: le agevolazioni fiscali <small><small><I>di Giulia Mele </I></small></small>

Nell’articolo “Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese”, [https://www.finriskalert.it/?p=1714] pubblicato su questo sito, si è evidenziato come il legislatore, cercando di porre rimedio al fenomeno del credit crunch, abbia introdotto importanti novità normative in materia di obbligazioni e cambiali finanziarie. Le nuove diposizioni, contenute nei c.d. Decreti Crescita ( ci si riferisce al Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con la Legge 7 agosto 2012, n.134 e al Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con la Legge 17 dicembre 2012, n.22) rimuovono gli ostacoli di ordine civilistico e fiscale all’utilizzo, da parte delle piccole e medie imprese non quotate (di seguito “PMI”), degli strumenti delle cambiali finanziarie ed obbligazioni.

In questo articolo, si intendono approfondire le novità di ordine fiscale che riguardano i nuovi strumenti di finanziamento. Il legislatore, infatti, nell’art. 32 del decreto legge n. 83 del 2012 (di seguito “Primo Decreto Crescita”), al fine di agevolare il finanziamento delle PMI sul mercato dei capitali, ha modificato le previgenti norme in materia di deducibilità degli interessi delle obbligazioni, delle cambiali finanziarie e dei titoli similari nonché il regime impositivo dei sottoscrittori e degli emittenti. Peraltro, l’art. 32 è stato successivamente integrato e modificato dall’art. 36 del d.l. n. 179/2012 (di seguito “Secondo Decreto Crescita”) con la conseguenza che mentre le novità per il sottoscrittore trovano applicazione per le cambiali finanziarie e le obbligazioni emesse a partire dal 26 giugno 2012 (giorno di entrata in vigore  del Primo Decreto Crescita), quelle relative all’emittente si applicano ai titoli emessi a partire dal 20 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del Secondo Decreto Crescita).

1. Regime fiscale degli interessi delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni per i sottoscrittori

Le novità introdotte dai Decreti Crescita per i sottoscrittori sono molteplici. La più rilevante riguarda, senza dubbio, la possibilità anche per le PMI non quotate di avvalersi del regime impositivo previsto dal D.Lgs. n. 239 del 1996 applicabile, fino alla recente riforma, solo ai c.d. grandi emittenti, ovvero banche e società quotate.

Oggi anche le PMI non quotate potranno avvalersi del più favorevole regime fiscale a condizione che le obbligazioni e le cambiali finanziarie siano destinate ad essere negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell’UE o di uno degli stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché ricompreso nella c.d. white list. Conseguentemente, gli interessi relativi alle obbligazioni e alle cambiali finanziarie non subiscono la ritenuta del 20 per cento prevista dall’art. 26, comma 1, del d.P.R. 600/1973 (il quale, invece, continuerà a trovare applicazione per le obbligazioni e le cambiali finanziarie non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) ma sono soggetti al più vantaggioso regime previsto dal d.lgs n. 239 del 1996 che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento se il percipiente è un c.d. nettista (ovvero una persona fisica, un ente o una società non commerciale), ovvero l’erogazione senza alcun prelievo alla fonte sia quando il percipiente è un’impresa – società o ente commerciale- residente in Italia (c.d. lordista), sia quando il percettore è un soggetto residente all’estero ma in un Paese di white list.

Si tratta di una novità di una certa portata capace di semplificare gli adempimenti a carico sia dell’emittente sia del sottoscrittore con la conseguenza di consentire l’aumento del flusso di capitali stranieri in Italia.

2. Regime fiscale degli interessi delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni per gli emittenti

L’art. 8, del Primo Decreto Crescita ha modificato anche il regime fiscale degli emittenti disponendo la disapplicazione del limite di deducibilità degli interessi passivi alle obbligazioni emesse da società non quotate, previsto dall’art. 3, comma 115, della legge n. 549/1995. L’articolo, infatti, prevede che gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore:

a)      al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati  in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella white list o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;

b)      al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti.

Qualora il tasso di rendimento effettivo dell’emissione sia superiore ai sopramenzionati limiti, gli interessi passivi eccedenti l’importo derivante dall’applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito d’impresa. Tale disposizione, peraltro, non si applica agli interessi passivi relativi alle obbligazioni e ai titoli similari emessi dai grandi emittenti.

Come anticipato, il legislatore ha eliminato tali limiti allineando la disciplina delle PMI non quotate a quella dei grandi emittenti. Conseguentemente, le PMI possono emettere obbligazioni e cambiali finanziarie pattuendo tassi di interesse superiori a tali soglie senza incorrere nella penalizzazione della indeducibilità degli interessi corrisposti in esubero rispetto alla soglia medesima.

Anche in questo caso, la disapplicazione dell’art 3, comma 115, della L. n. 549/1995 è subordinata alla circostanza che i titoli emessi dall’impresa siano negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi dell’Unione Europea o di Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella with list. Qualora ricorra tale condizione, gli interessi passivi rilevati dall’emittente saranno, comunque, soggetti alle regole generali in tema di deduzione degli interessi passivi contenute nell’art. 96 del TUIR. e, quindi, alla possibilità di dedurre gli interessi passivi  in ciascun esercizio fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e, per l’eccedenza, nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), fermo restando che gli interessi indeducibili nell’esercizio ed il ROL eventualmente eccedente potranno essere riportati in avanti senza limiti di  tempo.

L’intervento normativo consente, dunque, di equiparare i soggetti emittenti, quotati e non quotati, in relazione alla possibilità di dedurre gli oneri finanziari generati dall’emissione di finanziamenti quotati.

Nel caso in cui le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli similari non siano quotati, per usufruire del regime agevolativo è necessaria la presenza simultanea di tutte le seguenti condizioni:

  1. i titoli siano detenuti da investitori qualificati, come individuati dall’art. 100 del d.l. n. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF);
  2. detti investitori non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente;
  3. il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori  che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Quanto appena illustrato, mette in evidenza che mentre i benefici previsti per i sottoscrittori sono subordinati alla quotazione dei titoli emessi, quelli introdotti per l’emittente possono avere ad oggetto, al ricorrere di determinate condizioni, anche obbligazioni o cambiali finanziarie non quotate.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 4/E (di seguito “Circolare”), ha specificato, che con la locuzione “investitori qualificati” debbono intendersi quelli individuati dalla Consob con delibera n. 16190/2007 e che nella determinazione della soglia del 2 per cento rileva, oltre al possesso delle azioni ordinarie, anche quello delle azioni speciali purché conservino gli elementi minimi causali affinché le si possa definire come partecipazioni sociali e non come titoli rappresentativi di rapporti di altra natura.

Secondo tale impostazione, pertanto, rientrerebbero nella categoria sia le partecipazioni derivanti dal possesso di azioni dotate di privilegi nella distribuzione degli utili o nell’incidenza delle perdite o di priorità o di preferenza sulla ripartizione dell’attivo di liquidazione, sia le partecipazioni derivanti dal possesso di azioni prive del diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni e con diritto di voto limitato ad una misura massima o per scaglioni (art. 2351 c.c.).

Secondo l’agenzia, invece, non si deve tener conto delle partecipazioni agli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, del TUIR per i quali il sottoscrittore può vantare esclusivamente diritti patrimoniali e/o amministrativi, ma che non gli attribuiscono la qualità di socio in quanto emessi a fronte di apporti non imputabili a capitale.

Secondo l’Agenzia la ratio della soglia del 2 per cento deve essere rintracciata “nell’evidente finalità di evitare che attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari non destinati alla diffusione tra il pubblico dei risparmiatori, possano essere messe in atto operazioni che consentano, da un lato, l’attribuzione di interessi attivi a soci che detengano partecipazioni rilevanti nella società emittente, in luogo di dividendi, dall’altro l’erosione dell’imponibile societario”.

Infine nella Circolare, l’Agenzia ha, altresì, chiarito il significato di “beneficiario effettivo”, individuandolo nel soggetto che, percependo gli interessi, trae un proprio beneficio economico dall’operazione di finanziamento posta in essere e che, quindi, non sia un mero veicolo attraverso cui i flussi di reddito conseguiti si limitano a “transitare” in favore di altri soggetti.

In definitiva, la disapplicazione del regime di cui all’art. 3, comma 115, della legge n. 549/1995 è prevista per gli interessi passivi relativi a titoli emessi dai grandi emittenti, dalle PMI non quotate ma i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o, in caso di mancata quotazione, allorquando ricorrano le tre sopramenzionate condizioni.

3. Regime fiscale degli interessi delle obbligazioni partecipative subordinate

L’art. 32, commi 24 e seguenti, del Primo Decreto Crescita ha introdotto rilevanti novità fiscali anche per le obbligazioni partecipative subordinate, le cui caratteristiche sono già state affrontate nell’articolo “Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese”.

La principale novità è costituita dal contenuto del comma 24 del citato art. 32 il quale dispone che “la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi è computata in diminuzione dal reddito dell’esercizio di competenza”.

La norma, in buona sostanza, stabilisce che la parte della remunerazione che rappresenta la partecipazione del sottoscrittore all’utile realizzato dall’emittente costituisce un accantonamento fiscalmente deducibile.

L’agenzia delle entrate, nella Circolare, ha evidenziato come tale disposizione sia derogatoria sia della disciplina dettata dall’art. 109, comma 9, lettera a), del TUIR, sia di quella prevista dall’art. 107 del TUIR.

La prima, infatti, stabilisce la indeducibilità della remunerazione dei titoli emessi per la quota che comporta la partecipazione ai risultati economici dell’emittente, di una società del suo gruppo o di un affare; la seconda, invece, vieta deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del TUIR.

Infine, preme rilevare come l’unico elemento di criticità della nuova disposizione debba essere ascritto alla circostanza che né la norma né la Circolare, specificano se la quota variabile di remunerazione delle obbligazioni possa qualificarsi come interesse passivo da assoggettare ai limiti i deduzione di cui all’art. 96 del TUIR e, quindi, al rispetto in ogni esercizio della soglia del 30 per cento del ROL.

Conclusioni

In definitiva, anche dalla disanima delle novità in ambito fiscale, emerge chiaramente l’intento del legislatore di ridurre la disparità esistente tra società italiane con azioni quotate e società italiane non quotate al fine di consentire, anche a quest’ultime, l’accesso a canali di finanziamento alternativi a quello bancario.

L’assunto è, altresì, confermato anche dal recente d.l. 23 dicembre 2013 n.145, convertito con Legge del 21 febbraio 2014 n. 9 (c.d. Decreto Destinazione Italia) in cui il legislatore è intervenuto al fine di facilitare la creazione di garanzie reali a favore dei portatori di titoli in maniera speculare a quanto previsto per i finanziamenti bancari. A dimostrazione di quanto sostenuto vi è, inter alia, la modifica del d.P.R n. 601/1973 finalizzata ad applicare, su opzione del soggetto finanziato, il regime di favore della imposta sostitutiva, prima riservato alle sole banche, anche “alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni”.

 

 

 

 

 

Solvency II

Nov 05 2014

L’EIOPA ha presentato, per l’approvazione, alla Commissione Europea la prima serie di documenti per l’implementazione di Solvency II.

Comunicato stampa

 

Solvency II

Nov 05 2014

L’EIOPA ha pubblicato il Piano d’Azione 2015/2016 per i i Collegi di Vigilanza e l’elenco delle società di assicurazione e riassicurazione cross-border provviste di un Collegio di Vigilanza.

Comunicato stampa

Piano d’azione

Inoltre l’EOIPA ha pubblicato i risultati delle consultazioni n. 14/014 sulle guidelinea in materia di funzionamento del Collegio di Vigilanza

Risultato della consultazione 

Banking Union

Nov 04 2014

La BCE ha pubblicato un regolamento relativo alle “tasse” sulla vigilanza. Il documento evidenzia le modalità con cui la BCE recupera le spese relative al meccanismo unico di vigilanza.

Comunicato Stampa

Regolamento

SHADOW BANKING

Nov 04 2014

Il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato la quarta edizione del Global Shadow Banking Monitoring Report. Il report ricomprende tutti i Paesi dell’Euro-zona e fa riferimento a dati del 2013.

Comunicato stampa

Report  

Basilea III

Nov 04 2014

Il Comitato di Basilea ha pubblicato il documento finale sugli standard del  Net Stable Funding Ratio (NSFR) così come approvato dal Comitato, dal Gruppo dei Governatori delle Banche Centrali e dai Capi delle autorità di Vigilanza nazionali.

Comunicato stampa

Documento sul NSFR