L’ESMA avvia consultazione sulla regolamentazione dei benchmark finanziari

Ott 06 2016

L’Autorità bancaria europea (ESMA) ha pubblicato un documento di consultazione riguardante la propria proposta di regolamentazione per l’attuazione del regolamento sui benchmark finanziari. In particolare, i punti chiave della proposta ESMA riguardano:

– le procedure, le caratteristiche e il posizionamento della funzione di sorveglianza;

– adeguatezza e verificabilità dei dati in ingresso;

– trasparenza delle metodologie applicate;

– requisiti di governance e di controllo per i contributori sottoposti a vigilanza;

– misure specifiche per benchmark significatici e non significativi;

– disposizioni per il riconoscimento da parte degli amministratori di paesi terzi.

La consultazione avrà termine il 2 dicembre 2016.

Comunicato stampa
Documento di consultazione

CRR: l’EBA armonizza la definizione di default in tutti i paesi UE

Ott 06 2016

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato le Linee guida riguardanti l’applicazione della definizione di default in tutta l’UE e la versione finale delle disposizioni tecniche regolamentari (RTS) sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni insolute. L’EBA ha pubblicato inoltre i risultati di uno studio di impatto qualitativo e quantitativo (QIS) finalizzato a valutare l’impatto sui requisiti patrimoniali delle strategie politiche implementate per armonizzare la definizione di default.
Sia le linee guida che gli RTS, emanati entrambi in conformità alla disciplina CRR, contribuiranno ad armonizzare la definizione di default all’interno dell’UE, contribuendo così a migliorare la coerenza e comparabilità dei requisiti patrimoniali. L’attuazione delle Linee guida e degli RTS è prevista al più tardi entro la fine del 2020, ma le istituzioni sono invitate a introdurre le modifiche necessarie nel più breve tempo possibile. Nel caso delle banche che ricorrono ad un approccio basato su rating interni (Internal Rating Based o IRB), l’attuazione dovrebbe essere basata su piani individuali concordati tra le istituzioni e le loro autorità competenti.

Comunicato stampa
Linee guida sull’applicazione della definizione di default
RTS sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni insolute
QIS sull’armonizzazione della definizione di default

Banca d’Italia: pubblicati 4 aggiornamenti normativi

Ott 06 2016

La Banca d’Italia ha introdotto delle modifiche normative tramite l’aggiornamento delle seguenti Circolari:

 – Aggiornamento n. 62 della Circolare n. 154 del 27 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”. La Circolare detta le istruzioni per la produzione e l’inoltro delle segnalazioni che gli intermediari sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia;

Aggiornamento n. 17 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 concernente “Disposizioni di vigilanza per le banche”. L’aggiornamento, in particolare, introduce delle novità in materia al sistema di controlli interni (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3).

Aggiornamento n. 8 della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 in materia di “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”. Obiettivo dell’aggiornamento è di dare attuazione, a livello nazionale, alle modifiche apportate al framework segnaletico europeo ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/428;

 – Aggiornamento n. 2 della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 in materia di “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”. L’aggiornamento apporta delle modifiche alle disposizioni riguardanti l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni (Titolo III, Capitolo I).

BASILEA IV: la fine dei modelli interni? – seconda parte
di Marco Pavoni

Set 27 2016
BASILEA IV: la fine dei modelli interni? – seconda parte   di Marco Pavoni

Nella prima parte è stato evidenziato come specie nel 2016 l’azione del Comitato di Basilea abbia inteso accrescere il ruolo dei modelli c.d. standardizzati allo scopo di ridurre la variabilità osservata degli Attivi Ponderati per il Rischio (Risk Weighted Assets o RWAs), ciò a scapito dei Modelli Interni.

In linea generale è comune la valutazione che i Modelli Interni, in primis quelli per i rischi di credito e di mercato sviluppati negli ultimi 7/8 anni dalle istituzioni finanziarie soprattutto bancarie, con ingenti investimenti in risorse umane e tecnologici, abbiano consentito sia alle stesse che alle autorità responsabili della loro supervisione di acquisire una decisamente più approfondita conoscenza della articolazione dei portafogli così come delle loro dinamiche nelle diverse congiunture di mercato.

La crescente rilevanza assunta ad esempio dagli esercizi di Stress Test quali strumento essenziale (a dire il vero più in USA che nella UE) di monitoraggio e governo del sistema bancario, non sarebbe stata possibile senza il determinante sforzo sostenuto dalle banche per dotarsi delle capacità professionali e delle infrastrutture IT necessarie per applicare molteplici scenari di mercato alle grandezze finanziarie che qualificano gli strumenti detenuti e comprenderne i risultati.

In tale senso si osservi ad esempio che il nuovo SA per i rischi di mercato, sviluppato dal BCBS con l’obiettivo di accrescerne la sensitività ai rischi stessi, prevede come ordine di grandezza il ricorso a circa 5.000 fattori di rischio, laddove normalmente il livello di granularità dei modelli interni ne comporta l’applicazione di diverse decine di migliaia (cfr. J.P. Laurent). E’ quindi evidente quanto sia diversa la capacità dei due approcci di descrivere con accuratezza i profili di rischio degli strumenti finanziari, quegli stessi profili che spesso sono ancor più articolati a livello dei sistemi di pricing di Front-Office (FO).

E’ da sottolineare peraltro che il Comitato di Basilea ha definito tre criteri per la valutazione dei modelli di rischio:

  1. capacità di misurare efficacemente i rischi
  2. semplicità
  3. comparabilità.

Se il nuovo SA, per espressa valutazione del BCBS, è inteso a garantire la comparabilità a motivo di una “relativa” semplicità, è però indubitabile, date le considerazioni sopra fatte, che solo un ben articolato IMA può soddisfare il primo criterio. E comunque lo stesso SA richiede l’utilizzo di sensitivities ai fattori di rischio (Delta, Vega e Curvatura) che non possono che rivenire dai sistemi e modelli di pricing adottati dai desk operativi richiedendo pertanto un non trascurabile investimento in tecnologia per garantire il maggior allineamento tra sistemi di RM e di FO.

Lo sviluppo davvero importante della funzione di Risk Management (RM) nelle banche negli ultimi anni, sulla scorta della spinta delle autorità regolamentari ad accrescere la capacità e la qualità del controllo nonchè il ruolo di governo (steering) dello stesso, è stato il risultato di un sostanziale upgrade dell’infrastruttura necessario per supportare la costante evoluzione delle metodologie sottostanti i modelli interni nella direzione appunto di avvicinare sempre più i sistemi di RM a quelli di FO.

In alcuni casi la scelta è stata addirittura quella di adottare sia per i sistemi di RM che per quelli di FO le medesime librerie di pricing, se non addirittura di fondare entrambi sulla medesima architettura tecnologica con indubbie sinergie in particolare in sede di c.d. P&L explanation/attribution.

L’evoluzione dei modelli interni nel corso degli ultimi anni ha determinato anche una radicale mutazione della governance laddove il controllo degli RWA da parte della funzione di RM ha consentito a questa di porsi come efficace interlocutore del business e più in generale del top management in fase di valutazione dei modelli operativi (business model e trading strategies) e di allocazione delle risorse per aree di business.

La FRTB con riguardo all’IMA in ultima analisi va nella giusta direzione laddove, in considerazione dei requisiti sia qualitativi che quantitativi da soddisfare a livello dei singoli desk operativi, richiede sia alla funzione di RM che all’autorità di supervisione di esercitare una considerevole capacità di analisi e valutazione dei modelli di business e strategie operative nonché dei profili di rischio e delle posizioni stesse (appunto a fini di P&L attribution); l’obiettivo essendo quello di catturare al meglio tutte le specificità operative e dei portafogli e definire conseguentemente il requisito patrimoniale in modo da riflettere queste peculiarità.

Ciò detto lo SA può comunque svolgere un utile compito segnaletico nella misura in cui il costante monitoraggio del requisito associato ad esso rispetto a quello riveniente dall’IMA può talora evidenziare scostamenti significativi potenzialmente indizio di dinamiche di rischio e/o di mercato meritevoli di approfondimento.

I due approcci possono quindi utilmente integrarsi e qualificare un “armamentario” efficace rispetto all’obiettivo principe dell’azione di supervisione a patto però che siano al più presto rimossi i seguenti elementi di incertezza:

  • la definizione finale dei c.d. Fattori di Rischio non Modellabili o Non Modellable Risk Factors (NMRF) in ambito IMA. Diverse iniziative a livello di industria, segnatamente da parte di alcuni dei principali Info Providers (quali Bloomberg, Reuters e MarkIT), sono state avviate con l’obiettivo di ridurre per quanto possibile il novero dei NMRF, mettendo a fattor comune tutte le informazioni di prezzo disponibili in relazione ad essi sotto forma di archivi (c.d. repositories). Si consideri che l’impatto dei NMRF sul requisito di capitale sotto IMA è stato stimato in sede di QIS intorno al 30%;
  • la definizione degli strumenti assoggettati a Requisito Addizionale per Rischi Residuali o Residual Risk Add-On (RRAO) in ambito SA, genericamente riferito a prodotti esotici;
  • infine ma probabilmente più importante rimane la definizione finale dell’ambito di applicazione (consolidato, desk o asset class) percentuale del requisito calcolato sotto SA che stabilisce la soglia minima (floor) sotto la quale il requisito sotto IMA non può scendere. Questo elemento costituirà la discriminante in funzione della quale taluni business saranno abbandonati o saranno mantenuti dall’industria bancaria. Stime effettuate dall’ISDA indicano una soglia non superiore al 20% come quella massima che non “spiazzerebbe” l’approccio IMA (cfr. Obitz e Theis).

Alla fine le decisioni delle autorità di supervisione non saranno senza conseguenze sui mercati finanziari; un significativo incremento del capitale allocato a fronte di questi rischi potrà determinare tra l’altro la riduzione del numero di attori di mercato (minore competizione) unitamente ad una minore liquidità degli strumenti finanziari per effetto della contrazione dell’attività di market making delle banche, la conseguente possibile migrazione di questi business presso operatori soggetti a minore regolamentazione (assicurazioni, fondi) con potenziali rischi sulla stabilità finanziaria sistemica, e infine una inappropriata allocazione delle risorse (una perversa spinta ad assumere maggiori rischi laddove talune esposizioni assorbono meno capitale perché misurate con parametri non idonei in termini di rappresentazione di rischi, come ad esempio il nominale).

Un significativo ridimensionamento dei Modelli Interni sembra perciò non raccomandabile date le possibili variegate conseguenze individuate, ma è da ritenere che anche a seguito di ulteriori analisi e approfondimenti, i possibili impatti saranno attentamente valutati dalle autorità e le più appropriate decisioni assunte nei tempi più brevi per escludere comportamenti distorsivi consentendo alle banche di effettuare una solida programmazione, garantire la stabilità sistemica, ma allo stesso tempo metterle in condizione di conseguire adeguati obiettivi di redditività di lungo periodo.

Se infatti la solvibilità (il rispetto dei requisiti patrimoniali) è una garanzia di stabilità di breve periodo, solo la profittabilità di lungo termine delle attività bancarie garantisce la sostenibilità del sistema e la sua capacità di assolvere ai molteplici compiti, anche rispetto al tessuto delle imprese e delle famiglie, che esso deve continuare a svolgere.

Bibliografia:

“The Knowns and the Known Unknowns of Capital Requirements for Market Risk” – Jean-Paul Laurent, Ecole de Management de la Sorbonne – 20 Giu’16

“The regulatory framework: balancing risk sensitivity, simplicity and comparability”- Discussion Paper – Basel Committee on Banking Supervision – Lug’13

“Supervisory Guidance on Model Risk Management” –  Federal Reserve Board of Governors – Apr’11

“Getting in shape for the FRTB has to start now” – Thomas Obitz e Jochen Theis – 28 Apr’16

Banca d’Italia: invariato il coefficiente di riserva di capitale anticiclica per il 4Q 2016

Set 27 2016

La Banca d’Italia ha comunicato la decisione di mantenere il coefficiente di riserva di capitale anticiclica allo zero per cento per il quarto trimestre del 2016.

La decisione è stata presa, come illustrato dall’istituto di palazzo Koch, alla luce delle seguenti dinamiche macroeconomiche:

– Nel secondo trimestre del 2016 lo scostamento del rapporto tra credito bancario e PIL dal suo trend di medio-lungo periodo, calcolato sulla base della metodologia standard, è rimasto negativo per circa otto punti percentuali, sostanzialmente invariato rispetto al trimestre precedente. Secondo la metodologia sviluppata dalla Banca d’Italia, che tiene conto delle caratteristiche specifiche del ciclo creditizio nel nostro paese, il divario sarebbe negativo per circa sei punti percentuali. Indicazioni analoghe provengono dall’analisi del rapporto tra credito totale e PIL, riferito al primo trimestre del 2016 (l’ultimo per il quale si dispone di informazioni complete;

 – La condizione macrofinanziaria dell’economia italiana, pur mostrando segnali di miglioramento, resta complessivamente debole. Il tasso di disoccupazione, pressoché invariato negli ultimi mesi, è ancora su livelli storicamente elevati. La dinamica del credito bancario al settore privato è nel complesso leggermente positiva, ma il tasso di crescita del credito alle imprese continua a essere prossimo allo zero. I prezzi degli immobili in termini reali rimangono ben inferiori al loro livello di lungo periodo. La quota di prestiti in sofferenza (al lordo delle rettifiche di valore), pur in calo, rimane su valori elevati.

Comunicato Banca d’Italia

Adottate modifiche al Regolamento BCE sull’applicazione delle riserve obbligatorie minime

Set 27 2016

In data 23 settembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2016/1705 della Banca Centrale Europea che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 sull’applicazione delle riserve obbligatorie minime.

Oggetto della revisione è l’articolo 3 del Regolamento 1745/2003, il quale è modificato come segue:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. L’aggregato soggetto a riserva di un’istituzione comprende le seguenti passività, come definite nel quadro delle segnalazioni della BCE di cui al Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale europea (BCE/2013/33) risultanti dalla raccolta di fondi:

a) depositi; e

b) titoli di debito emessi.

Se un’istituzione detiene passività nei confronti di una succursale dello stesso ente o nei confronti della sede principale o legale dello stesso ente, ubicate al di fuori degli Stati membri, essa deve includere tali passività nell’aggregato soggetto a riserva.

2. Le seguenti passività sono escluse dall’aggregato soggetto a riserva:

a) passività nei confronti di qualunque altra istituzione non figurante nell’elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3; e

b) passività nei confronti della BCE o di una BCN partecipante.

b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

2 bis. Per la categoria di passività «depositi» di cui al paragrafo 1, lettera a), l’esclusione di cui al paragrafo 2 è effettuata nel modo di seguito indicato: l’istituzione fornisce alla BCN partecipante competente prova dell’importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e l’importo per il quale vi è prova è dedotto dall’aggregato soggetto a riserva.

Per la categoria di passività «titoli di debiti emessi» di cui al paragrafo 1, lettera b), l’esclusione di cui al paragrafo 2 è effettuata deducendo un importo dall’aggregato soggetto a riserva nel modo di seguito indicato:

a) l’istituzione fornisce alla BCN partecipante competente prova dell’importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e l’importo per il quale vi è prova è dedotto dall’aggregato soggetto a riserva;

b) ove l’istituzione non sia in grado di fornire alla BCN partecipante competente prova dell’importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), l’istituzione applica la detrazione forfettaria pubblicata sul sito Internet della BCE all’ammontare in essere dei titoli di debito che ha emesso e che hanno scadenza originaria fino a due anni.

Il Regolamento entrerà in vigore il 14 dicembre 2016 e sarà direttamente applicabile in ciascuno deli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Regolamento (UE) 2016/1705

Nuovi aggiornamenti delle Q&A EIOPA

Set 27 2016

L’Autorità Europea di vigilanza del mercato assicurativo (EIOPA) ha pubblicato nuovi aggiornamenti ai documenti Q&A (Questions and Answers) pubblicati sul proprio sito istituzionale. In particolare, gli aggiornamenti riguardano:

– Disposizioni concernenti i modelli per la comunicazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;

– Disposizioni concernenti procedure e documentazione per la reportistica di informazioni finanziarie e di solvibilità.

Sezione Q&A sito EIOPA

Pubblicati ITS EBA sullo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza in materia di partecipazioni qualificate

Set 27 2016

L’EBA ha pubblicato la versione finale degli ITS (Implementing Technical Standards) concernenti le procedure e gli strumenti che le Autorità Competenti europee dovranno utilizzare per lo scambio di informazioni riguardanti partecipazioni qualificate in istituzioni finanziarie. Obiettivo delle disposizioni è di snellire l’attività di comunicazione ed assicurare un efficace scambio di informazioni tra le Autorità coinvolte.

Gli ITS sono stati definiti in accordo con la Direttiva CRD IV (Capital Requirements Directive), la quale introduce il quadro di riferimento legale per la valutazione prudenziale delle acquisizioni (e successive modifiche) di partecipazioni qualificate in istituzioni finanziarie.

Comunicato stampa
ITS EBA su scambio di informazioni su partecipazioni qualificate

MiFIR: consultazione ESMA su obblighi di quotazione di derivati OTC

Set 27 2016

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato un documento di consultazione riguardante l’obbligo di quotazione su mercati regolamentati dei derivati OTC, come previso dal Regolamento MiFIR. In particolare, per le classi di strumenti derivati per le quali sia previsto l’obbligo di clearing centralizzato ai sensi della disciplina EMIR, l’ESMA è tenuta a determinare se tali strumenti (o parte di essi) debbano essere negoziati tramite una delle seguenti trading venue:

– Mercato Regolamentato;

– Multilateral Trading Facility;

– Organised Trading Facility;

– Sede di negoziazione equivalente in un paese terzo.

Obiettivo della consultazione è quello di raccogliere commenti sulle modalità proposte per l’implementazione dell’obbligo di quotazione e per la definizione degli strumenti soggetti a tale obbligo.

La consultazione avrà termine il 21 novembre 2016.

Comunicato stampa
Documento di consultazione

BASILEA IV: la fine dei modelli interni? – prima parte
di Marco Pavoni

Set 20 2016
BASILEA IV: la fine dei modelli interni? – prima parte   di Marco Pavoni

L’azione del Comitato di Basilea (Basel Committee on Banking Supervision o BCBS) nel corso degli ultimi due anni e segnatamente nei primi mesi del 2016, è stata chiaramente orientata ad indirizzare il tema della marcata Variabilità osservata degli Attivi Ponderati per il Rischio (Risk Weighted Assets o RWAs) tra le istituzioni bancarie delle diverse giurisdizioni e per conseguenza della ridotta Comparabilità degli stessi in relazione alle diverse tipologie di rischio (mercato, credito e controparte, operativo).

Individuata la causa principale di quella variabilità nelle diverse declinazioni degli approcci metodologici, la strada maestra indicata dal BCBS sembra essere quella di semplificare quegli stessi approcci promuovendo un ricorso crescente a quelli di tipo c.d. Standardizzato unitamente all’applicazione di soglie minime (floor) ai requisiti di capitale determinati attraverso l’utilizzo dei Modelli Interni.

In questo contesto è legittimo chiedersi se, nella prospettiva tracciata dal BCBS, vi sia ancora spazio in futuro (e quale) per i Modelli Interni e quali siano gli impatti potenziali di un loro drastico ridimensionamento.

E’ convinzione di chi scrive che i Modelli Interni non debbano essere accantonati e che possano invece ancora dare un importante contributo sia agli operatori di Risk Management che alle autorità di supervisione in termini di comprensione dei profili di rischio e dei relativi impatti sulla stabilità del sistema finanziario anche all’interno del nuovo quadro normativo che si sta definendo.

Allo stesso tempo gli elementi di incertezza ancora esistenti devono essere prontamente rimossi per consentire alle istituzioni di effettuare tutte le valutazioni ai fini di una chiara programmazione degli investimenti specie in tecnologia e di pianificazione ai fini di una corretta allocazione delle risorse nelle diverse aree di business.

La tendenza sopra citata si è concretizzata nel 2016 in una serie di interventi a carico di tutti i rischi finanziari; interventi che si tradurranno in un set di nuove regole, oggi comunemente qualificate dagli operatori come Basilea IV:

Rischio di Credito: a fine marzo il Comitato ha pubblicato un Consultation Paper che propone alcuni importanti cambiamenti all’approccio Advanced Internal Ratings-based (AIRB) tra cui:

– la rimozione della possibilità di applicare gli approcci IRB per certe esposizioni laddove è stato valutato che i parametri di modello non possono essere stimati con sufficiente affidabilità a fini regolamentari. Queste esposizioni riguardano tra le altre: banche e altre istituzioni finanziarie, le grandi aziende, i c.d. Large Corporates (con un totale attivi > 50 Mdi Euro) e le azioni;

– l’adozione a livello della singola esposizione di soglie minime dei parametri di modello così da assicurare un livello minimo prudenziale per quei portafogli per cui l’approccio IRB è ancora consentito.

Rischio di Controparte: nell’ambito del medesimo documento di consultazione il Comitato ha sostanzialmente proposto che l’adozione di modelli interni non sia più consentita per il calcolo del requisito di capitale connesso al Credit Value Adjustment (CVA). Il regolatore ha in parte giustificato questa decisione citando il crescente ricorso al Clearing Centralizzato (CC) e alla marginazione per le transazioni in derivati non assoggettate a CC. E’ singolare peraltro che tale decisione sia stata assunta dal Comitato mentre era ancora in corso il secondo QIS (Quantitative Impact Study) sui rischi di controparte e quindi ancor prima di avere preso visione dei risultati dello stesso.

Rischio Operativo: poche settimane prima il Comitato aveva pubblicato un documento di consultazione in cui veniva proposto un nuovo approccio Standardizzato (Standardised Measurement Approach o SMA) per il calcolo del requisito di capitale regolamentare per il Rischio Operativo (Operational Risk) mentre era stabilita la rimozione della possibilità di adottare a tal scopo qualsiasi Advanced Measurement Approach (AMA) ovvero di ricorso al Modello Interno.

Rischio di Mercato: a gennaio il Comitato ha pubblicato il documento che definisce il nuovo quadro normativo di applicazione per i rischi di mercato, anche noto come Fundamental Review of the Trading Book (FRTB). In questo contesto oltre ad una profonda revisione dell’approccio basato sui Modelli Interni (Internal Model Approach o IMA) viene tra l’altro rivisto in maniera estensiva l’approccio Standardizzato (Standardized Approach o SA); l’intento è di renderlo maggiormente sensibile alle misure di rischio così da un lato da consentirne il ricorso come credibile soluzione alternativa quando fosse revocata l’autorizzazione all’applicazione dell’IMA, ma dall’altro anche per definire una soglia minima per il requisito di capitale regolamentare determinato attraverso l’IMA (floor). L’ambito di applicazione (a livello di istituzione, di singolo desk o per asset class) nonché la misura della percentuale del requisito basato sullo SA che determinerà il floor sono ancora oggetto di valutazione da parte del BCBS, ma appare chiaro l’intento del regolatore di ridurre anche in questo ambito per quanto possibile l’incidenza dell’IMA, indicato come causa prima della variabilità dei RWA anche per i rischi di mercato.

Con particolare riferimento al Rischio di Mercato, allo scopo di collocare le successive considerazioni in un contesto ben circostanziato, è innanzitutto opportuno riportare gli esiti di un’analisi effettuata da ISDA, GFMA e IIF su un campione significativo di 21 banche e pubblicata il 18 aprile. Lo studio evidenzia in particolare che:

– qualora tutti i desk fossero autorizzati all’applicazione dell’IMA il requisito di capitale regolamentare che ne scaturirebbe sarebbe di 1.5 volte rispetto a quello attuale;

– all’opposto qualora tutti i desk invece dovessero applicare lo SA il requisito di capitale regolamentare che ne scaturirebbe sarebbe di 2.4 volte rispetto a quello attuale;

– l’impatto per le diverse asset class sarebbe molto diverso ma comunque rilevante con punte pari a 6.2 volte per il rischio Tasso di Cambio e a 4.1 volte per il rischio Azionario.

Questi risultati paiono chiaramente in contrasto con il proposito più volte reiterato dallo stesso Comitato di Basilea, di non voler perseguire attraverso la nuova normativa un significativo incremento dei requisiti patrimoniali.

Nondimeno lo stesso BCBS in sede di pubblicazione dei nuovi requisiti a Gen’16 ha stimato l’impatto dell’FRTB in termini di requisito di capitale regolamentare nella misura di un +40%.

In questo quadro è pertanto difficile negare che questa impostazione possa sollevare molti dubbi presso gli operatori in merito all’opportunità di preservare e sviluppare i Modelli Interni per il calcolo del capitale regolamentare necessario per sostenere i diversi rischi finanziari.

 

Bibliografia:

“Reducing variation in credit risk-weighted assets – constraints on the use of internal model approaches” – Consultation Paper – Basel Committee on Banking Supervision – 24 Mar’16

“Standardised Measurement Approach for Operational Risk” – Consultative Document – Basel Committee on Banking Supervision – 4 Mar’16

“Minimum Capital Requirements for Market Risk” – Final Document – Basel Committee on Banking Supervision – 14 Gen’16