Consob: recepiti gli orientamenti ESMA sulle pratiche di cross-selling

Set 20 2016

La Consob ha comunicato all’ESMA l’intenzione di conformarsi agli orientamenti in materia di cross-selling emanati dalla stessa Autorità europea in data 22 dicembre 2015. L’attuazione degli orientamenti nell’ordinamento nazionale avverrà mediante incorporazione nelle prassi di vigilanza Consob, nell’ambito del processo di trasposizione delle disposizioni della MiFID II e delle relative misure di implementazione.

Gli Orientamenti si applicano a partire dal 3 gennaio 2018.

Avviso Consob

Commissione Europea: nuove misure per accelerare il completamento della Capital Market Union

Set 20 2016

La Commissione Europea ha presentato una comunicazione che descrive le prossime misure volte a velocizzare il completamento della Capital Market Union (CMU).

Obiettivo della Commissione è far sì che la CMU abbia un impatto tangibile sull’economia reale nel più breve tempo possibile e, tal scopo, invita inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio a finalizzare rapidamente la prima serie di proposte sulle seguenti tematiche:

– Rapida attuazione del pacchetto sulle cartolarizzazioni al fine di generare rapidamente finanziamenti aggiuntivi all’economia reale;

– Modernizzazione delle norme sul prospetto per migliorare l’accesso ai mercati dei capitali, in particolare per le imprese più piccole.

– Rafforzamento dei mercati del venture capital e degli investimenti sociali. Ciò consentirà di stimolare gli investimenti in venture capital e in progetti sociali e di rendere più facile per gli investitori finanziare le piccole e medie imprese innovative.

La Commissione intende, inoltre, procedere rapidamente verso la prossima fase, che prevede l’adozione di altre importanti misure riguardanti la CMU. In particolare:

– Formulazione di una proposta volta a superare le differenze tra i regimi di insolvenza nazionali, che hanno sempre costituito un ostacolo allo sviluppo dei mercati dei capitali nell’UE;

– Abbattimento delle barriere fiscali che limitano lo sviluppo dei mercati dei capitali. La Commissione è intenzionata ad incoraggiare gli Stati membri a eliminare gli ostacoli costituiti dalla ritenuta alla fonte e a favorire le migliori prassi fiscali per promuovere forme di finanziamento alternative, quali il venture capital. La Commissione intende presentare in novembre, nel contesto della proposta relativa alla base imponibile comune per le società (CCCTB), una proposta sulla diversità di trattamento tra debito e capitale proprio, ed invita il Consiglio ad adottarla il più rapidamente possibile;

– Entro la fine dell’anno la Commissione intende inoltre modificare la normativa bancaria e assicurativa, al fine di sbloccare gli investimenti privati nelle infrastrutture e nelle PMI.

La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi e individuerà ulteriori azioni necessarie per sviluppare l’Unione dei mercati dei capitali nel quadro del riesame intermedio 2017 dell’Unione dei mercati dei capitali che sarà avviato a breve.

Comunicato stampa
Comunicazione della Commissione Europea sulla CMU

Basilea 3: presentati i risultati dell’esercizio di monitoraggio

Set 20 2016

Il Comitato di Basilea ha pubblicato i risultati dell’ultimo esercizio di monitoraggio riguardante l’implementazione della disciplina di Basilea 3. L’analisi è stata svolta prendendo in considerazione i dati di bilancio al 31 dicembre 2015 di 228 banche suddivise in due gruppi (di cui il Gruppo 1 composto da 100 banche di grandi dimensioni attive a livello internazionale).

Dal punto di vista patrimoniale, tutte le banche del Gruppo 1 rispettano sia il requisito minimo di CET1 (Common Equity Tier 1) che il livello target del 7%, tenendo anche conto di eventuali requisiti addizionali per le istituzioni di importanza sistemica globale. Per le banche del Gruppo 2 non si hanno shortfall in relazione al livello minimo di CET1 del 4,5%. Per il raggiungimento del livello target del 7%, invece, lo shortfall di capitale risulta pari a 200 milioni di Euro, invariato rispetto alla prima metà del 2015.

L’esercizio di monitoraggio ha preso in considerazioneanche i dati relativi alla liquidità delle banche: la media ponderata del Liquidity Coverage Ratio (LCR) per le banche dei due gruppi è pari, rispettivamente, al 125,2% per il Gruppo 1 (123,6% nel semestre precedente) e 148,1% per il Gruppo 2 (+7% rispetto al primo semestre 2015). La maggior parte delle banche dei 2 gruppi, inoltre, presenta un LCR superiore al 100% mentre solo in due casi l’indicatore è risultato inferiore al livello del 60% (requisito minimo in vigore per il 2015).

L’analisi del Net Stable Funding Ratio (NSFR) riporta una media ponderata per il Gruppo 1 pari al 113,7% e per il Gruppo 2 del 115,9%. In ognuno dei due gruppi, oltre l’80% delle banche presenta un NSFR superiore al 100%

Come sottolineato dal Comitato di Basilea, i risultati riportati ipotizzano che il pacchetto di misure di Basilea 3 sia pienamente in vigore.

Presentati risultati EBA del monitoraggio CRD IV-CRR/Basilea 3 al 31 dicembre 2015

Set 20 2016

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato i risultati dell’esercizio di monitoraggio CRD IV-CRR/Basilea 3 compiuto sul sistema bancario europeo. Obiettivo del monitoraggio è di valutare l’impatto dell’implementazione delle discipline CRD IV-CRR e del framework NSFR di Basilea 3 sui bilanci delle banche. L’analisi, svolta in parallelo a quella condotta dal Comitato di Basilea a livello globale, prende in considerazione i dati sui requisiti patrimoniali (sia risk-based che non risk-based) e sugli indicatori di liquidità (Liquidity Coverage Ratio e Net Stable Funding Ratio) delle banche UE al 31 dicembre 2015.

I principali risultati del monitoraggio sono i seguenti:

– A livello sistemico si è assistito ad un ulteriore rafforzamento della situazione patrimoniale delle banche europee: il total average Common Equity Tier 1 ratio (CET1) è risultato pari al 12,7% ipotizzando la piena implementazione delle discipline CRD IV-CRR. La maggior parte delle banche, inoltre, rispetta ampiamente i requisiti patrimoniali mentre solo in un ristretto numero di casi si sono presentate situazioni di shortfall. Si riduce, però, l’ammontare di capitale necessario a far fronte agli shortfall (e rispettare il requisito minimo di CET1 al 7%), attestandosi sui 4 miliardi di Euro;

– In tema di liquidità, i dati mostrano un Liquidity Coverage Ratio (LCR) medio al 133,7%, con il 91% delle banche partecipanti al monitoraggio che mostra un indicatore superiore al 100% (che rappresenterà il valore minimo da rispettare a partire dal gennaio 2018);

– L’analisi del Net Stable Funding Ratio (NSFR), basata sull’impianto di Basilea 3, riporta un indicatore medio globale pari al 107%. Circa il 79% delle banche considerate soddisfa il requisito minimo di NSFR al 100%, con un incremento dovuto in particolare all’aumento del livello di provvista stabile (stable funding) disponibile.

Comunicato stampa
Report EBA monitoraggio CRD IV-CRR\Basilea 3 31/12/2015

CRD IV: Consultazione Banca d’Italia sulla disciplina della riserva di conservazione del capitale

Set 20 2016

La Banca d’Italia ha posto in consultazione alcune modifiche alla disciplina della riserva di conservazione del capitale per banche e SIM ai sensi della disciplina CRD IV.

In particolare, la Banca d’Italia comunica l’intenzione di ricondurre la disciplina transitoria della riserva di conservazione del capitale a quanto previsto, in via ordinaria, dalla direttiva CRD IV. Conseguentemente, le banche, a livello individuale e consolidato, sarebbero tenute ad applicare un coefficiente di riserva di capitale pari a:

– 1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

– 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

– 2,5% a partire dal 1° gennaio 2019.

La modifica proposta si rende necessaria alla luce dell’evoluzione del quadro istituzionale e normativo, caratterizzato da processi di supervisione sempre più integrati all’interno dell’area dell’Euro, cui corrisponde l’esigenza di disporre di un corpo normativo omogeneo nei diversi paesi.

Scelte analoghe a quelle prospettate per le banche verranno effettuate, per ragioni di parità di trattamento, anche con riguardo alla Disciplina di vigilanza delle SIM e dei gruppi di SIM, che prevede l’applicazione della normativa della direttiva CRD IV in materia di riserve di capitale alle SIM autorizzate alla negoziazione per conto proprio e alla sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia.

La consultazione avrà termine il 28 settembre 2016.

Documento di consultazione

Nuovo Regolamento IVASS in materia di imprese di assicurazione locali

Set 20 2016

L’IVASS ha emanato il Regolamento N. 29/2016 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali. Il Regolamento è emanato in attuazione delll’art. 4 della direttiva Solvency II, il quale prevede che le imprese che rispondono a ridotti requisiti dimensionali e di complessità (definite “piccolissime imprese” dalla direttiva) siano escluse dall’applicazione del framework Solvency II. Il Codice delle Assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo di recepimento della direttiva, ha definito tali imprese come “locali”, dal momento che, se ricadono nel regime speciale, non possono avvalersi del passaporto europeo. A tali imprese escluse dal regime Solvency II, a meno che non abbiano fatto esplicita richiesta per esservi ricomprese, ogni Stato può applicare la disciplina che ritiene più opportuna.

Il Regolamento N. 29/2016 riporta il trattamento riservato a tali imprese di assicurazione locali, consistente nell’applicazione del regime Solvency I con taluni correttivi in alcune aree. A tal fine, nel Regolamento sono confluite – come in una sorta di Testo Unico – con gli opportuni adattamenti, le disposizioni codicistiche e regolamentari abrogate da Solvency II.

Regolamento IVASS N. 29/2016

Flow of funds, High Water Mark incentive fees and asset management
di Emilio Barucci e Daniele Marazzina

Set 13 2016
Flow of funds, High Water Mark incentive fees and asset management  di Emilio Barucci e Daniele Marazzina

In [1] we investigate the effect of flow of funds on an assets management problem when the manager is remunerated through a High Water Mark (HWM) and a management fee. More precisely, we assume that the assets under management (AUM) are characterized by in/outflow of funds as a function of the relative performance of the fund with respect to an exogenous benchmark (the sensitivity being η). The remuneration scheme is defined as a convex combination of a management and of a HWM fee. Both fees are defined as constant fractions: of the AUM (management fee) and of the HWM, i.e., the highest peak reached by AUM or by the performance of fund. Therefore, the remuneration in a small period (t,t+dt) is given by

                                                           (1-x)aW(t)dt+xkdH(t)                                                                           (1)

where W is the AUM, H is the HWM, and x, a and k are constants. If the AUM or the performance of the fund (depending on the specification of the HWM fee) does not reach a new peak in the period dt (dH(t)=0), then no HWM fee is due. This ensures that the manager is not remunerated in case of a poor performance.

We concentrate our attention on the role of the management and of the HWM fee on the optimal portfolio choice of the manager and in particular on its propension to take risk in excess with respect to the benchmark and to the optimal portfolio choice without flow of funds (a solution that has been identified in [2]). We show two main results.

First, we show that, independently of the specification of the HWM fee, increasing the importance of the HWM fee with respect to the management one (increasing x in (1)), the asset manager adopts a more aggressive optimal investment strategy. This result can be rationalized observing that the management fee is linear on the AUM, instead the HWM incentive fee is an option like component. As a consequence, when the latter component becomes more important with respect to the first one the asset manager tends to take more risk.

The practice in the hedge fund industry is to consider remuneration schemes with both a management fee and a HWM incentive fee. Our analysis shows that the design of the fee structure may induce more or less risk taking. It is well known that an investor is likely to consider the investment in a hedge fund as risky, so he/she may not in principle be against the fact that the asset manager takes risk in excess and/or a high leverage exposure. However, we may consider as “expected” risk exposure the risk taking level obtained without flow of funds, i.e., in the case the AUM is not characterized by in/outflows, and “unwanted” the extra risk taking exposure that comes from the flow of funds.

The analysis depends on the design of the remuneration scheme. We consider two types of HWM: one defined on the AUM, i.e., H(t)=max{W(s), s in [0,t]}, and the other defined on the AUM depurated by the in/outflow of funds, as it is in the habit of the hedge fund industry. In the latter case, the HWM is thus defined on the pure performance of the fund.

In the above picture, we show the optimal strategy, defined as the fraction of funds invested in the risky asset, varying η, i.e., the sensitivity with respect to the flow of funds. We recall that flow of funds is designed as a function of the relative performance of the fund with respect to an exogenous benchmark, which is a convex combination of parameter β of the risk-free and the risky asset; the benchmark coincides with the risk-free (risky) asset if β=0 (β=1). In the picture, three different values of β are considered.

As shown in the picture, a contract with a remuneration as in (1) with the HWM defined on the performance of the fund (θP in the picture) leads to excess risk taking with respect to the benchmark and to the optimal strategy assuming that the fund is not affected by flow of funds (η=0 in the picture). The effect is not observed in case of a HWM defined on the AUM (θAUM in the picture): in this case the optimal strategy is always intermediate between the benchmark and the optimal strategy obtained without flow of funds (η=0 in the picture).

So the flow of funds with a standard HWM induces excess risk taking with respect to the strategy of a manager without flow of funds. This is a negative result from the investor point of view because we may consider that the investor looking for an aggressive strategy by the hedge fund would like the manager to stick to the level of risk exposure obtained without flow of funds and may dislike the extra component that comes from the flow of funds.

Bibliography

[1] E.Barucci, D.Marazzina, Asset management, High Water Mark and flow of funds, Operations Research Letters 44 (2016) 607–611. http://authors.elsevier.com/a/1TRDdc7SoX-Cl

[2] S.Panageas, M.Westerfield, High-water marks: high risk appetites? Convex compensation, long horizons, and portfolio choice, Journal of Finance 64-1 (2009) 1–36.

EBA: pubblicato report su funding risk e NSFR in UE

Set 13 2016

L’EBA ha pubblicato un documento di analisi riguardante il funding risk all’interno dell’Unione Europea. Il report è stato prodotto in seguito alla richiesta della Commissione Europea di valutare la possibilità di utilizzare il core stable funding ratio (CFR) come metrica alternativa al Net Stable Funding Ratio (NSFR) nella valutazione del funding risk delle banche.
La conclusione alla quale perviene il documento EBA è che, in generale, l’uso esclusivo del CFR porterebbe a risultati fuorvianti e alla mancata percezione di potenziali forme di funding gap. A sostegno della tesi, il report mostra l’esistenza di una scarsa correlazione tra i valori e i risultati basati su NSFR e CFR per l’intero campione di banche esaminate (si tratta dello stesso dataset di 279 banche utilizzato per il report sull’NSFR del dicembre 2015) ed in particolare per quelle più piccole. Questo è dovuto alla natura parziale del CFR che, infatti, prende in considerazione solo i dati di bilancio relativi alle passività. Per questi motivi, l’EBA ritiene che il CFR non possa compiutamente rimpiazzare l’NSFR quale indicatore per la valutazione del funding risk.

Comunicato stampa
Report EBA su funding risk

EIOPA: avviata indagine online sulle Linee Guida della nuova direttiva sulla distribuzione dei prodotti assicurativi.

Set 13 2016

La Direttiva sulla Distribuzione Assicurativa ha lo scopo di rafforzare la protezione del cliente e di armonizzare le disposizioni nazionali relative alla distribuzione dei prodotti assicurativi. Per supportare l’implementazione della Direttiva, la Commissione Europea e l’EIOPA sono state delegate a redigere regole tecniche per integrare la Direttiva in varie aree. Tra queste vi è il compito di sviluppare, entro il 23 Agosto 2017, le Linee Guida per la valutazione dei prodotti assicurativi con componente di investimento che, per via della loro struttura articolata, possano portare il cliente ad una errata o incompleta valutazione dei rischi. Come prima cosa, l’Autorità di vigilanza del settore assicurativo ha lanciato un’indagine online per ricevere pareri ed input dagli stakeholder sullo scopo delle Linee Guida e sui tipi di prodotti assicurativi rientranti nel campo di applicazione delle Linee Guida.

Comunicato stampa

BCE: Parere sulla circolare di Banca d’Italia di riforma del credito cooperativo

Set 13 2016

La BCE ha rilasciato un parere sulla bozza di circolare della Banca d’Italia che implementa la riforma delle banche di credito cooperative.

La Banca Centrale Europea valuta favorevolmente che lo schema di circolare preveda che la capogruppo costituisca il gruppo bancario cooperativo assoggettandolo ai suoi poteri di direzione e coordinamento, precisati nel contratto di coesione stipulato tra la capogruppo e le banche cooperative affiliate. Tali poteri sono finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli interni del gruppo bancario cooperativo, nonché l’osservanza dei requisiti prudenziali ad esso applicabili.

Come rilevato in un precedente parere, la costituzione di un gruppo bancario cooperativo pone la capogruppo di fronte a sfide significative in termini di gestione del rischio e sistemi di controllo. In particolare, la BCE ha evidenziato che la capogruppo dovrebbe poter dirigere e coordinare il gruppo bancario cooperativo, anche impartendo istruzioni dirette alle banche affiliate in ogni circostanza al fine di assicurare l’osservanza delle norme prudenziali e dei requisiti di vigilanza applicabili e garantire che le operazioni e le strategie dei componenti del gruppo bancario cooperativo siano in linea con le politiche e gli obiettivi di quest’ultimo. È di estrema importanza che i gruppi bancari cooperativi abbiano funzioni di controllo ben congegnate, ivi compresi la gestione del rischio, il controllo di conformità, l’audit interno e la pianificazione, facenti capo esclusivamente alla capogruppo.

Parere BCE