Pubblicato il programma di lavoro EBA per il 2017

Ott 21 2016

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il programma di lavoro relativo all’anno 2017, in cui descrive sia le attività che i compiti delineati per il prossimo anno. Tra le tematiche principali che saranno affrontate dall’Autorità nel 2017, vi sono:

– liquidità e leverage ratio;

– rischio di credito;

– pianificazione delle attività di recovery e di intervento preventivo;

– promozione della convergenza regolamentare e miglioramento del quadro normative per la protezione dei consumatori e il monitoraggio dell’innovazione finanziaria.

Contestualmente, l’EBA ha rilasciato un programma di lavoro pluriennale che evidenza le aree strategiche di lavoro e i risultati attesi nel periodo 2017-2020. In particolare, l’Autorità individua i seguenti campi di azione per i prossimi anni:

– mantenere un ruolo centrale nello sviluppo e mantenimento del Single Rulebook bancario europeo;

– promuovere la gestione efficace e coordinate delle crisi delle istituzioni finanziarie all’interno dell’UE;

– promuovere la convergenza e il perfezionamento delle politiche di vigilanza;

– tutelare i consumatori e monitorare le innovazioni in campo finanziario e contribuire alla semplificazione del Sistema dei pagamenti retail in Europa.

Comunicato stampa
Programma di lavoro EBA 2017

L’investitore italiano tra literacy gap e digital divide
di Monica Gentile, Nadia Linciano e Paola Soccorso

Ott 13 2016
L’investitore italiano tra literacy gap e digital divide    di Monica Gentile, Nadia Linciano e Paola Soccorso

Il Rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, pubblicato lo scorso settembre, come di consueto rileva molteplici aspetti che concorrono a definire la qualità delle scelte finanziarie: il livello di conoscenze, le attitudini comportamentali, gli stili decisionali e il ricorso alla domanda di consulenza. Il Rapporto dedica un approfondimento anche a fenomeni emergenti quali il crowdfunding e il robo advice, che nel contesto domestico trovano una domanda potenziale ancora contenuta anche a causa di una ridotta propensione a investire via Internet.

La scarsa alfabetizzazione finanziaria …

Le conoscenze finanziarie delle famiglie italiane, in linea con altre rilevazioni domestiche e internazionali, rimangono insufficienti. Solo poco più del 40% degli intervistati è in grado di definire correttamente alcune nozioni di base, quali inflazione e rapporto fra rischio e rendimento; concetti più sofisticati riguardanti le caratteristiche dei prodotti più diffusi registrano percentuali anche inferiori (fino all’11%; Figura 1). Più del 20% degli intervistati dichiara di non avere familiarità con alcuno strumento finanziario (il dato scende all’8% per il sotto-campione degli investitori), mentre il restante 80% indica più frequentemente i titoli del debito pubblico e le obbligazioni bancarie, seguiti da azioni quotate e fondi azionari (Figura 2). A queste carenze si associano lacune che attengono al processo decisionale in sé. Gran parte degli investitori, infatti, non ha piena consapevolezza dei fattori da ponderare prima di investire (orizzonte temporale, obiettivi, aspettative di guadagno e capacità economica di assumere rischi; Figura 3), né dell’importanza dello scambio informativo con il professionista ai fini della profilatura del cliente e della valutazione dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati (Figura 4).

 

 

… e le competenze digitali ancora contenute …

Secondo i dati ISTAT (2015), alla fine dello scorso anno solo il 30% degli utenti di Internet (corrispondenti al 65% circa della popolazione italiana) mostra di avere una cultura digitale elevata; di questi la maggior parte si concentra nella fascia d’età al di sotto dei 35 anni (Figura 5). Con particolare riferimento all’uso di Internet nell’ambito delle decisioni di investimento, la quota di famiglie che fa ricorso al web per reperire dati e notizie utili a compiere e a monitorare le scelte finanziarie, sebbene in crescita, supera di poco il 12% (Figura 6).

… condizionano l’attitudine delle famiglie italiane verso il contesto di riferimento e le dinamiche strutturali in atto

La scarsa alfabetizzazione finanziaria e digitale dell’italiano medio condizionano sensibilmente la comprensione dell’evoluzione del contesto di riferimento. Il Report Consob 2016, in particolare, ha indagato l’attitudine degli italiani verso le obbligazioni governative con rendimenti negativi e verso modalità innovative di investimento, quali la consulenza finanziaria automatizzata (cosiddetto robo-advice) e il crowdfunding.

Il 40% degli intervistati non è in grado di esprimere un’opinione sui titoli di Stato dell’Eurozona connotati da rendimenti negativi ovvero (nel 38% dei casi) li considera troppo rischiosi; soltanto il 23% del campione è in grado di comprendere il fenomeno ponendolo in relazione con il trade-off rischio-rendimento (Figura 7). Ancora una volta, il dato conferma la difficoltà che accomuna la maggior parte dei risparmiatori a valutare correttamente la relazione tra rendimento atteso e rischio di uno strumento finanziario. Difficoltà che nell’attuale contesto di tassi negativi può stimolare un’inconsapevole quanto pericolosa attitudine al search for yield.

Sono altresì poco noti fenomeni come la consulenza automatizzata o il crowdfunding, visto che, rispettivamente, solo l’87% e il 74% dichiarano di averne almeno sentito parlare. La propensione verso queste modalità di investimento è comunque bassa, poiché la maggioranza degli intervistati non è bendisposta a causa del timore di truffe online (rispettivamente 66% e 58%; Figure 8 e 9).

La consulenza resa nel miglior interesse del cliente potrebbe migliorare la qualità delle scelte degli investitori, che tuttavia faticano a distinguerla da altri servizi di investimento e ad apprezzarne il valore aggiunto rispetto al fai-da-te o all’informal advice.

Circa il 60% circa degli intervistati non conosce nessuno dei servizi di investimento previsti dalla normativa vigente, mentre la percentuale di coloro che dichiarano di avere familiarità con i servizi di investimento oscilla tra il 7% (per il servizio di ricevimento e trasmissione di ordini) e il 30% (servizio di gestione di portafoglio; Figura 10). In linea con questa evidenza, la maggior parte degli intervistati (più dell’80% dei non investitori e il 50% degli investitori) non è in grado di identificare nella consulenza e nella gestione di portafoglio i servizi che garantiscono il più alto livello di tutela per effetto dell’obbligo della valutazione di adeguatezza.

Tra gli investitori, solo il 28% riferisce di avvalersi di consulenza MiFID (ossia di raccomandazioni personalizzate e riferite a uno specifico strumento finanziario). Il servizio è erogato da un professionista che nella metà dei casi è stato scelto seguendo le indicazioni dell’istituto di credito di riferimento e in un quinto dei casi dopo aver valutato più di un’alternativa tra quelle disponibili sul mercato (Figura 11). La consulenza MiFID viene fornita prevalentemente su iniziativa dell’esperto e solo nel 7% dei casi su impulso dell’investitore; un terzo degli intervistati inoltre non sa individuare chi sia il soggetto ‘proponente’ (Figura 12). Alla luce di queste evidenze, non stupisce che gli investitori fatichino a riconoscere il valore aggiunto della consulenza rispetto al fai-da-te e al cosiddetto informal advice (il consiglio di famigliari e conoscenti) e che, di conseguenza, solo il 25% degli intervistati dichiari una disponibilità (contenuta) a pagare per il servizio. La domanda di consulenza, peraltro, si associa negativamente al livello di conoscenze finanziarie, così che a restare esclusi dal servizio sono proprio gli individui che potenzialmente beneficerebbero più degli altri dei consigli di un esperto.

Il ricorso alla consulenza viene scoraggiato, inoltre, dalla dimensione ridotta degli investimenti (34%), dalla consuetudine a investire in prodotti considerati molto semplici (28%) e dalla mancanza di fiducia negli intermediari (22%; Figura 13). Tra i fattori che, in particolare, potrebbero elevare la fiducia riposta nel professionista, gli investitori indicano il suo impegno a guidare i clienti nella comprensione dei rischi e nel monitoraggio degli investimenti (35% circa) nonché l’indipendenza (quasi il 25%) e la certificazione delle competenze (15%). Infine, circa il 15% degli investitori definisce la fiducia come una percezione soggettiva, alimentata dall’istinto piuttosto che da specifiche caratteristiche o abilità del consulente; tale percezione è più diffusa tra i non investitori (21%), che nella metà dei casi non sono comunque in grado di indicare alcun elemento che possa accrescere la propensione ad affidarsi a un esperto.


Note:

– Il presente intervento riprende i temi sviluppati nel Report 2016 sulle scelte di investimento delle famiglie italiane della Consob. Le opinioni espresse sono personali e non impegnano in alcun modo l’Istituzione di appartenenza.

– Il Report fa riferimento ai dati derivanti dall’Indagine Multifinanziaria Retail Market e dall’Osservatorio su ‘L’approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane‘ (GfK Eurisko). Multifinanziaria Retail Market: campione di circa 2.500 famiglie. Osservatorio su ‘L’approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane‘: 1.000 famiglie. In entrambi i casi il decisore finanziario (di età compresa fra 18 e 74 anni) è il percettore di reddito più elevato in famiglia.

Definito il programma di lavoro dell’ESMA per il 2017

Ott 13 2016

L’ESMA ha pubblicato il Work Programme 2017 che delinea le priorità e le aree di intervento identificate per il prossimo anno per il rafforzamento della tutela degli investitori e la promozione di della stabilità dei mercati finanziari. Le principali aree di interesse saranno:

– convergenza delle prassi di vigilanza sull’attuazione della MiFIDII / MiFIR;

– istituzione e gestione dei database previsti dalle diverse normative, con particolare attenzione alla qualità dai dati raccolti;

– implementazione della regolamentazione in materia di benchmark finanziari e altre iniziative rientranti nel perimetro dell’Unione Capital Markets;

– supervisione diretta delle agenzie di rating creditizio (CRA) e delle trade repositories.

 ESMA Work Programme 2017

Nuovi aggiornamenti delle Q&A ESMA

Ott 13 2016

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha annunciato nuovi aggiornamenti alle Q&A (Questions and Answers) pubblicate sul proprio sito istituzionale. In particolare, gli aggiornamenti riguardano:

Applicazione della direttiva AIFMD (Alternative Investment Fund Directive);

Implementazione delle tematiche di protezione degli investitori ai sensi della disciplina MiFID II/MiFIR;

Applicazione delle disposizioni MiFID II alla commercializzazione e vendita di prodotti speculativi alla clientela retail;

Applicazione della direttiva UCITS (Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities Directive).

Nuovo aggiornamento del report EBA sulle emissioni di strumenti AT1

Ott 13 2016

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato il nuovo report sul monitoraggio degli strumenti di capitale appartenenti alla categoria Additional Tier 1 (AT1). L’attività di monitoraggio delle emissioni di strumenti di capitale delle istituzioni finanziarie rientra, infatti, nei compiti attribuiti all’Autorità dalla normativa CRR (Capital Requirements Regulation).
La nuova versione del report si basa sulla revisione di 33 emissioni di strumenti AT1 compiute da istituzioni europee, nel periodo agosto 2013 – dicembre 2015, per un importo complessivo di 35,5 miliardi di euro.

Comunicato stampa
Aggiornamento Report EBA su emissioni strumenti AT1

Banca d’Italia: modificata la riserva di conservazione del capitale

Ott 13 2016

La Banca d’Italia ha emanato l’aggiornamento n. 18 della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni di vigilanza per le banche. Quest’ultimo aggiornamento, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2017, introduce i seguenti coefficienti minimi per la riserva di conservazione del capitale:

– 1,25% dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

– 1,875% dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

– 2,5% a partire dal 1 gennaio 2019.

La riserva di conservazione del capitale deve, inoltre, essere costituita da capitale primario di classe 1.  In questo modo, la disciplina transitoria della riserva di conservazione del capitale si allinea a quanto previsto, in via ordinaria, dalla direttiva CRD IV.

Aggiornamento n. 18 della circolare n. 285

Nuova consultazione EBA su rischio ITC

Ott 13 2016

L’EBA ha avviato una consultazione sulla proposta di Linee guida per la valutazione del rischio informatico o ICT (Information and Communication Technology) all’interno del processo di valutazione SREP. Tali linee guida sono rivolte alle autorità di vigilanza competenti e mirano a promuovere procedure e metodologie comuni per la valutazione del rischio ICT.

La consultazione avrà termine il 6 gennaio 2017.

Obbligazioni bancarie non garantite: la BCE introduce modifiche ai criteri di eleggibilità

Ott 13 2016

La Banca centrale europea (BCE) ha comunicato la decisione di apportare delle modifiche alle disposizioni in materia di strumenti di debito non garantiti emessi da istituzioni creditizie, imprese di investimento o da enti strettamente legati (strumenti noti come unsecured bank bonds o UBBs).

La BCE ha deciso di mantenere, per il momento, l’ammissibilità degli UBBs come forma di collateral, comprendendo anche gli UBBs statutariamente subordinati che, in base alle norme vigenti, sarebbero diventati inammissibili al 1 ° gennaio 2017. L’ammissibilità sarà però oggetto di misure addizionali di controllo dei rischi.
La BCE ha, inoltre, deciso di ridurre, dal 1 ° gennaio 2017, il limite di utilizzo per le obbligazioni bancarie non garantite dal 5% al ​​2,5%. Questo limite non si applica però in presenza dei seguenti requisiti:

(a) il valore di tali attività non supera i 50 milioni di euro dopo ogni haircut applicabile, o
(b) tali attività sono garantite, ai sensi dell’articolo 114 della BCE sull’attuazione del quadro di politica monetaria dell’Eurosistema, da un ente pubblico che ha il diritto di imporre tasse.

L’adeguamento dei criteri di eleggibilità degli UBBs rientra nel piano di applicazione della normativa BRRD ed è conforme al sistema di requisiti minimi MREL di prossima adozione. Tale modifica, inoltre, permette alle banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) di aderire al nuovo quadro di assorbimento delle perdite TLAC.

La BCE riesaminerà il tema nel corso del 2017, in modo da tener conto anche dei progressi compiuti verso la definizione di un approccio comune europeo in tema di gerarchia creditizia in caso di insolvenza di istituti finanziari.

Comunicato stampa

MiFID II: l’ESMA avvia 2 nuove consultazioni

Ott 13 2016

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato 2 documenti di consultazione su materie rientranti nel perimetro della Direttiva MiFID II. In particolare, le consultazioni riguardano:

– Linee guida per la governance in materia di strumenti finanziari (product governance) in relazione alla valutazione del segmento di mercato per la distribuzione di nuovi prodotti. La consultazione avrà termine il 5 gennaio 2017;

– Linee guida per la calibrazione del meccanismo di sospensione delle negoziazioni (trading halts) deli strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati europei. La consultazione avrà termine il 6 dicembre 2016.

Documento di consultazione su product governance
Documento di consultazione su trading halts

Are you ready for KIDs for PRIIPs?
di Silvia Dell’Acqua

Ott 06 2016
Are you ready for KIDs for PRIIPs?   di Silvia Dell’Acqua

It is a fact that the insurance companies are not ready to fulfil the burdensome new requirements for the PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), but it is now doubtful the regulation will be effective starting from the 1st of January 2017, as it should have been. Some months ago, the insurance industry tried to delay the deadline, but the request was declined by the European Commission on the 18th of May 2016. Later on, the 30th of August, the Members of the European Parliament (MEP) proposed to reject the detailed specifications (Regulatory Technical Standards – RTS) and the motion was largely approved by the European Parliament on the 14th of September 2016. All of this just few months before the directive’s original planned implementation date, that is now likely to be postponed waiting for the European Commission to define new detailed rules.

Even if the RTS are under review, the idea of the regulation stays the same: the product manufacturers (anyone who has substantively changed the risk or cost structure of an existing product, e.g. by combining products) and the distributors are required to create, maintain and publish a large volume of Key Information Documents (KIDs) for retail customers living in the European Economic Area. These KIDs, written in plain language, should make it easy for retail investors to understand and compare products before making a choice. The PRIIPs usually offer a medium/long term capital accumulation that beats the risk free rate by combining exposures to multiple underlying assets. In the Packaged Retail products the investors are typically exposed to fluctuations in the market, without holding the assets directly: a sort of “wrapping” mechanism is placed between them and the market (e.g. pooling of capital or use of derivatives). Additional features like guarantees on the capital or insurances may be part of the deal.

Under the Regulation, Member States have the power to require product manufacturers to provide competent authorities with copies of every KID before commencing any marketing activities; the national regulators, then, can intervene to ban or restrict the marketing, distribution or sale of a PRIIP.

A first proposal for the regulation was published by the European Commission on the 3rd July 2012, but, at that time, it only covered the Packaged Retail Investment Products (PRIPs). After two years of negotiation the European Parliament succeeded to massively extend the scope to include all retail investments of any kind, particularly the Insurance-based ones (from PRIPs to PRIIPs). Including those amendments, the regulation now covers a huge category of products, among which: UCITs and other funds, policies ‘with profits’ and other life insurance products with a maturity or surrender value that are at least partially exposed to market fluctuations, structured or derivatives based investments and some other investments issued by Special Purpose Vehicles. The regulation does not cover products with no investment risk, general insurance and life insurance paying only benefits on death or incapacity, occupational pension schemes and direct holdings of shares and bonds.

The compromise text was agreed on the 1st April 2014 and the final Regulation was adopted on 15th April 2014 with the goal of improving the safety of retail investors through new rules on advice standards and information disclosure. Then, the Commission initiated the Level 2 process in July 2014 with a request to EIOPA for technical advice on possible delegated acts. Late on, in November 2014, EIOPA, EBA and ESMA issued a discussion paper on draft RTS via the European Supervisory Authorities (ESA) Joint Committee. The final draft for the RTS has been published by EIOPA on the 31st March 2016 and finally, on the 30th June 2016, the European Commission released the Commission Delegated Regulation (EU) along with 7 annexes with further details on the KIDs.

Yet, many doubts remained on how the RTS were to be implemented and the European Commission and European Supervisors Authorities (ESAs) were planning to publish sets of level 3 measures at the end of September to address these concerns. Now that the European Parliament has rejected the Regulatory Technical Standards, everything is going to change.

Here after a description of the regulation is summarized: the ideas will stay the same, but some technicalities are going to be modified. The KID should be a stand-alone document, separate from marketing material and published on the manufacturer’s website. It should be short and not technical, presented in a common format to allow investors to compare the details of different products. The regulation also specifies the titles and contents of the KID and the order in which it should be arranged. Here is the outline:

– it must begin with basic, key information:

    • the identity of the product
    • the identity and contract details of the products manufacturer
    • the national regulator responsible for the product manufacturer
    • the date of the document

– then it goes on with a ‘comprehension alert’, where applicable, to warn if a product is particularly complex “This product is considered to be very complex, and may not be appropriate for all retail investors”

– ‘What is this product?’

    • type of PRIIP, its objectives, and how it achieves them (e.g. the underlying instruments)
    • the consumer type to which the PRIIP is intended to be marketed
    • details of any insurance benefits, where applicable
    • the term of the product, if known

– ‘What are the risks and what could I get in return?’

    • a simple summary risk indicator (SRI)
    • a narrative explanation of the risks
    • the possible maximum capital loss, and any other financial risks
    • whether or not there is a capital guarantee. If so, the conditions
    • indicative future performance scenarios
    • any other conditions on returns to investors, or performance caps
    • a statement of the tax regime which applies to the product
    • the precise details of any compensation or guarantee scheme, where applicable

– ‘What are the costs?’

    • all costs, both one-off and recurring, indirect or direct, with total aggregate cost figures expressed both in cash terms and as percentage of investment
    • a note that the distributor can provide details of his own additional commission and costs

– ‘How long should I hold it and can I take money out early?’

    • details of any cooling-off or cancellation period
    • the recommended and, where applicable, required minimum holding period
    • any conditions on disinvestment
    • any penalties, fees, or other negative consequences arising from early disinvestment

– ‘How can I complain?’, with details on complaining

– ‘Other relevant information’, including any additional documents to be provided to the investor.

The SRI summarizes in a single figure the riskiness of the PRIIP. It is made up of Market Risk Measure (MRM) and a Credit Risk Measure (CRM):

– the MRM is calculated using a V@R approach @97.5% level over the recommended holding period. The regulation sets out two approaches to be used according to the PRIIP category

    • in case of linear dependency of the PRIIP value on the fund NAV, the VEV (VaR Equivalent Volatility) is calculated via a close formula
    • otherwise a bootstrap approach is used

– the CRM is instead quantified via the External Credit Assessment Institutions (ECAI) – e.g. Moody’s, Fitch, S&P. The rating is converted into a Credit Quality Step (CQS) that may be adjusted under some circumstances (e.g. long recommended holding period).

Another very important element of the KID is the section on the performance scenarios. The expected future performance of the PRIIP is shown at the maturities (1, half-holding period and holding period) at three different quantiles of its distribution: 25%, 50% and 75%. The quantiles correspond to an unfavorable, moderate and favorable state of the world. In case the PRIIP offers an additional coverage insurance, the level of the death benefit guarantee is shown supposing the death of the insured at the very same maturities, under a moderate economic scenario.

This way of expressing the performances has been questioned last June by eight asset management groups (Allianz Global Investors, AXA Investment Managers, BlackRock, Fidelity International, JPMorgan Asset Management, Nordea Asset Management, Robeco and Schroders). They claimed this way of expressing data is misleading, not warning the investors on the possibility of losing money, even for products that have regularly led to losses over the recommended minimum holding period. They said the regulation examines future scenarios, but removes past performance data. Consequently, the (MEP) presented a motion to the European Parliament’s Committee on Economic and Monetary Affairs, which has supported the complaint. The European Parliament then decided the need for the European Commission and Council to redraft the current PRIIPs RTS.

As a personal opinion, I just partially agree with those comments as the history of the product is embedded in the future performance: the return is projected according to its average measured on a 5y maximum time series (to be clearer the last 2 years counts for 40% of the average value). Yes, even in case of occurred losses, the moderate scenario could potentially show a growth, but the unfavorable one would make clear the possibly of facing a loss. On the other hand, it is true that people may not be familiar to the concept of probability.

Although the regulation strives to describe any step with a crystal clear layout, in order to make the products comparable in an easy way, the content of some sections are not that clear and may be subjective. One main issue concerns the Multi-option product (e.g. segregated fund + unit linked). The regulation prescribes either to produce one single KID for the whole product with an annex for each option or one KID for each option. The latter choice is generally too burdensome, while the risk of adopting the former is to become too generic in defining the risk, cost and performance: too different options are collapsed together (the resulting SRI may be “from 2 to 6”, spanning a range of 1 to 7 – this would not be a useful indication).