Banca d’Italia: Revisione disposizioni politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

Mar 21 2018

La Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica le modifiche alle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, in vigore dal del 17 dicembre 2013. Lo scopo è quello di adeguarsi al quadro normativo della European Banking Authority (EBA). Queste le principali modifiche:

 Rapporto tra componente variabile e componente fissa:

  • È possibile individuare rapporti differenti (dal 100%, ex-2013, ndr) (entro il limite del 200%) per singoli individui o categorie di personale; in ogni caso, l’individuazione di limiti differenti per soggetti appartenenti a una medesima categoria di personale è eccezionale ed è adeguatamente motivata (2018). Se l’assemblea approva l’aumento del limite, non è necessario negli anni successivi sottoporre alla assemblea una nuova delibera, a condizione che non siano cambiati i presupposti sulla base dei quali l’aumento è stato deliberato.

Remunerazione variabile da riconoscere in strumenti finanziari

  •  La quota di remunerazione variabile riconosciuta in contanti non può eccedere il 50% della remunerazione variabile, né sulla parte up-front né su quella differita;
  • Eliminato l’obbligo di applicare sia alla parte up-front sia a quella differita la stessa proporzione tra contanti e strumenti finanziari;
  • Richiesto che la parte differita sia riconosciuta prevalentemente in strumenti finanziari (piuttosto che in contanti), qualora gli strumenti finanziari vengano utilizzati per una quota superiore al 50% della remunerazione variabile totale;
  • Si fissa in 1 anno (2 anni nel 2013, ndr) la durata minima del periodo di mantenimento di tutti gli strumenti finanziari utilizzati per il pagamento della remunerazione variabile, senza distinguere tra strumenti finanziari pagati upfront e strumenti finanziari differiti.

Remunerazione variabile da sottoporre a differimento

  • L’obbligo di differire almeno il 60% della remunerazione variabile quando questa rappresenta un importo particolarmente elevato si applica a tutto il personale più rilevante, e non soltanto a determinate figure aziendali di vertice come nelle norme vigenti;
  • le banche devono indicare nelle proprie politiche di remunerazione il livello di remunerazione variabile che costituisce un importo particolarmente elevato, applicando i criteri fissati nelle disposizioni.

Retention bonus

  • Remunerazioni il cui riconoscimento dipende dalla permanenza del personale nella banca (c.d. retention bonus): è confermata la natura variabile di questi compensi e sono vietate varie forme di remunerazione variabile garantita nella prassi identificate come “welcome bonus”, “sign- on bonus”, “minimum bonus”, “entry bonus”)
  • Deve essere definito ex ante il periodo di permanenza del personale oppure l’evento al verificarsi del quale può aver luogo il riconoscimento del retention bonus;
  • Il ricorso al retention bonus non deve costituire un mezzo per eludere le regole in materia di collegamento della remunerazione variabile con la performance e con i rischi.

Piani di incentivazione pluriennali (LTIP)

  •  il funzionamento e la durata degli LTIPs devono essere coerenti con gli obiettivi e la durata del piano strategico della banca;
  • il periodo di valutazione della performance (accrual period) deve coprire un arco di tempo futuro pluriennale rispetto all’avvio del piano e, in aggiunta, almeno l’anno precedente l’inizio del piano;
  • gli LTIPs devono essere ancorati a condizioni di performance la cui verifica deve avvenire prima che la remunerazione variabile sia attribuita.

Golden parachute

  • I compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica (golden parachute)  devono essere tali da garantire che il loro riconoscimento sia giustificato dai risultati e dai comportamenti del beneficiario e sia coerente con la situazione economica e finanziaria della banca.

Banche che beneficiano di aiuti di Stato

  • Una banca, se beneficiaria di aiuti di Stato, deve sottoporre tempestivamente a riesame e revisione le proprie politiche di remunerazione, al fine di consentire il loro aggiornamento e la loro coerenza rispetto alla situazione contingente.

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari (PDF)

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