La BCE ha pubblicato un documento con il quale definisce la procedura adottata per l’esame dell’ammissibilità degli strumenti di capitale quali elementi aggiuntivi di classe 1 (Additional Tier 1, AT1) ed elementi di classe 2 (Tier 2, T2). Precisa inoltre le informazioni che dovrebbero fornire i soggetti vigilati significativi (come definiti dal Regolamento (UE) n. 468/2014), che computano gli strumenti di capitale come capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 su base individuale, subconsolidata e consolidata.
Giu
16
2016
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