Finanziamenti alle imprese: il ruolo del Fondo Centrale di Garanzia
di Stefano Corsaro

Mag 06 2015
Finanziamenti alle imprese: il ruolo del Fondo Centrale di Garanzia <small><small><I> di Stefano Corsaro </I></small></small>

Il Fondo Centrale di Garanzia (di seguito, semplicemente ‘Fondo’ o FCG) è il più importante strumento pubblico di garanzia per i finanziamenti alle imprese. Creato per favorire prestiti alle PMI e per specifiche tipologie di operazioni, si è recentemente aperto alla garanzia su mini-bond e alle operazioni di microcredito.

Una panoramica sul FCG
Il Fondo è stato istituito con la legge 662/1996, art. 2, comma 100, lettera a: ‘misure di razionalizzazione della finanza pubblica’. Da allora, si sono susseguite numerose modifiche, tra cui le decisioni delle regioni Toscana e Lazio di limitare l’operatività del Fondo all’attività di controgaranzia; l’approvazione, nel 2008, della garanzia statale sugli interventi del FCG (che ha di fatto reso la ponderazione per le attività interessate pari a zero); la possibilità, a partire dal 2013, di garantire non solo singole operazioni, ma interi portafogli di finanziamenti (FCG, 2014a; Gai e Ielasi, 2014).

Il FCG agisce secondo tre modalità di intervento: garanzia diretta, controgaranzia, cogaranzia. Nel primo caso, la garanzia è ‘esplicita, incondizionata, irrevocabile’; i soggetti autorizzati a richiedere l’intervento pubblico diretto sono: banche, intermediari finanziari, società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo (SFIS), SGR e società di gestione armonizzate – queste ultime con operatività limitata alle ‘operazioni di rischio’. Nel caso in cui i suddetti istituti si siano rivolti a confidi e altri fondi di garanzia, questi ultimi possono richiedere una “garanzia di secondo livello”, c.d. controgaranzia. Essa può essere ‘a prima richiesta’, se i confidi e altri fondi rispondono con il proprio patrimonio, o ‘sussidiaria’, se l’operatività del Fondo agisce nei limiti della singola operazione. Di importanza marginale è, infine, la cogaranzia, concessa a banche e altri istituti unitamente da confidi e Fondo.

La richiesta di intervento al Fondo deve giungere entro sei mesi dalla concessione dei fondi (o della garanzia, nel caso di richiesta di controgaranzia); è possibile una richiesta preventiva, da completare entro tre mesi dal perfezionamento dell’operazione. L’accesso alla garanzia pubblica è subordinato al pagamento di una commissione, compresa tra 0,25% e 3% del capitale assicurato, variabile in funzione del tipo di operazione e del richiedente. Le imprese con sede nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), imprese femminili e le operazioni di rischio sono però esentate dal versamento della commissione. In caso di inadempimento del debitore, la garanzia diretta può essere attivata solo se, entro 3 mesi dall’inottemperanza (12 mesi se l’operazione ha durata superiore a 18 mesi e/o è stato presentato un piano di ammortamento), il soggetto creditore ha avviato le procedure di recupero, mediante un’intimazione di pagamento. La richiesta di attivazione al Fondo può essere compiuta dopo 60-120 giorni dall’intimazione al soggetto beneficiario inadempiente; il Comitato del Fondo approva la richiesta di liquidazione entro 90 giorni. Nel caso di controgaranzia a prima richiesta, trascorsi 120 giorni dall’intimazione al debitore, il garante di primo livello può rivolgersi al Fondo; nel caso di controgaranzia sussidiaria, infine, le procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario inadempiente devono iniziare entro 18 mesi dal mancato rispetto degli accordi.

Obiettivo del Fondo è quello di fornire garanzie o controgaranzie su prestiti connessi all’attività di impresa (con poche eccezioni). Tra le operazioni passibili di garanzia vi sono, a titolo di esempio: finanziamenti per investimenti (materiali e immateriali), per liquidità, operazioni di anticipazione sui crediti verso la PA e operazioni di rischio; operazioni di finanziamento alle esportazioni e necessarie per il pagamento di tasse e contributi sono invece escluse.

La percentuale di copertura offerta dal Fondo è variabile. Nel caso della garanzia diretta, imprese con sede nel Mezzogiorno, imprese femminili, piccole imprese attive nell’indotto di un’azienda in amministrazione straordinaria da almeno cinque anni possono ricevere una copertura sino all’80%. Le operazioni di anticipazione crediti verso la PA possono essere garantite al 70%; quelle sul capitale di rischio sino al 50%; le operazioni di consolidamento di passività a breve sino al 30%. Per tutte le altre operazioni, il limite statutario è del 60%. La controgaranzia vale sino all’80%, se la garanzia di primo livello non ha superato l’80% del finanziamento concesso, per le imprese femminili e per le imprese del Mezzogiorno, se le operazioni concernono piccole imprese attive nell’indotto di un’azienda in amministrazione straordinaria da almeno cinque anni, operazioni di anticipazione crediti verso la PA, operazioni con durata superiore a tre anni. Nel caso di operazioni sul capitale di rischio, la garanzia di primo livello non può aver ecceduto il 60%. Per le operazioni di consolidamento di passività a breve, sia la garanzia di primo che quella di secondo livello non possono superare il 60%. L’intervento di altri operatori, tra cui banche, enti pubblici, SACE, Fondo Europeo degli Investimenti, permette l’aumento della copertura sino all’80%.

Le operazioni pubbliche sottostanno anche a una limitazione quantitativa, indipendente dalle percentuali summenzionate e non correlata al profilo del beneficiario: nel caso di operazioni sul capitale di rischio, anticipazione crediti verso la PA, operazioni con durata superiore a tre anni il tetto è pari a 2,5 milioni; se la garanzia si rivolge alle altre operazioni finanziarie, il tetto cala a 1,5 milioni. Le coperture ricevute sono cumulabili con altre garanzie, interne o esterne al Fondo, sino al raggiungimento delle soglie previste per legge; in caso di intervento pubblico, nessun’altra garanzia reale, assicurativa e bancaria può essere richiesta sulla quota su cui ha agito il Fondo.

Le attività del Fondo sono dirette a imprese (definite ‘soggetti beneficiari finali’) che rientrano nelle categorie di micro, piccola o media impresa. Applicando la normativa comunitaria, sono definite micro imprese le PMI con meno di 10 dipendenti e bilancio o fatturato inferiore a 2 milioni; piccole imprese le aziende con meno di 50 dipendenti e un bilancio (o fatturato) inferiore ai 10 milioni; medie imprese le società con non più di 250 occupati e un bilancio non superiore a 43 milioni (o un fatturato non superiore a 50 milioni). In tutti i casi, i requisiti devono essere posseduti contemporaneamente. Le PMI devono, inoltre, essere situate sul territorio nazionale, non avere pendenze non sanate – e soggette a procedure di recupero o allungamento – col Fondo, appartenere a uno dei settori ammessi dalla normativa. I settori ‘sensibili’ definiti dall’UE, tra cui agricoltura, pesca, industria automobilistica, autotrasporti, siderurgia, attività finanziarie sono infatti esclusi (eccezioni sono peraltro previste anche in tali campi) (FCG, 2014a; FCG, 2014b; FCG, 2013).

Le recenti aperture a microcredito e mini-bond
Tra le modifiche normative di recente apportate al FCG, particolare rilevanza assumono le decisioni di garantire anche l’acquisto di mini-bond e le operazioni di microcredito.

La fornitura di garanzia sui mini-bond era stata prevista dal legislatore col decreto c.d. ‘Destinazione Italia’ (DL 145/2013), perfezionata a giugno 2014 ed entrata in vigore a novembre. I mini-bond devono: provenire da aziende con rating minimo B- (valutazione di Standard & Poor’s); avere durata compresa tra 36 e 120 mesi (non sono accettabili titoli senza durata e/o scadenza certa); avere come scopo il finanziamento dell’attività di impresa; non essere utilizzati per sostituire linee di credito; non essere già coperti da altre garanzie. È prevista una commissione dell’1% sull’ammontare garantito da banche e intermediari (sono escluse le SFIS).

I fondi previsti per questi interventi ammontano a 50 milioni, incrementabili a 100 in caso di necessità; il 40% spetta a operazioni di garanzia su singole emissioni, il 60% assicura portafogli di emissioni. Nel primo caso, la copertura non può superare il 50%, in caso di rimborso del mini-bond a rate, o il 30%, nel caso di rimborso a scadenza; è stabilito un tetto di 1,5 milioni. L’assicurazione sui portafogli di mini-bond può aver luogo solo se gli stessi siano compresi tra 50 e 300 milioni e ogni titolo al loro interno non valga oltre il 3% dell’intero portafoglio. La garanzia può coprire sino all’80% della tranche junior del portafoglio, senza eccedere l’8% del valore nominale dello stesso. L’intervento di altri enti permette il superamento sia del limite quantitativo che di quello qualitativo (permettendo dunque la garanzia su tranche mezzanine). In caso di inadempienza del soggetto beneficiario statale, il gestore pubblico propone la liquidazione delle perdita entro 40 giorni, in deroga ai 90 giorni previsti nei casi ordinari (Carzaniga, 2014; FCG, 2014a).

La possibilità per il Fondo di garantire operazioni di microimprenditorialità risale al 2011 (DL 201/2011); solo a dicembre 2014 sono state però approvate le modalità operative (pubblicate inoltre in Gazzetta Ufficiale soltanto il 3 febbraio 2015), con la conseguenza che l’intervento, sebbene in procinto di essere attivato, rimanga ancora sul piano teorico.

I fondi per il microcredito ammontano a 30 milioni, derivanti dalle risorse ordinarie del FCG, a cui vanno aggiunte le donazioni di enti, privati, società o associazioni, attualmente pari a 7,4 milioni. Potranno beneficiare della garanzia: imprese e professionisti con partita IVA, in attività da non più di 5 anni, con un massimo di 5 dipendenti (10 per SRL semplificate, società di persone, cooperative), attivo patrimoniale non superiore a 300.000 € e ricavi lordi non superiori a 200.000 €. La copertura pubblica non prevede il pagamento di commissioni né la previa valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale (sull’argomento ci soffermeremo in un prossimo articolo); deve riguardare finanziamenti direttamente collegati all’attività di impresa e avere durata massima di 7 anni. I limiti percentuali previsti sono i massimi attuabili dal Fondo: 80% del finanziamento nel caso di garanzia diretta, 80% della garanzia dei confidi, se quest’ultima non ha superato l’80% del valore del finanziamento, nel caso della controgaranzia. È stabilito un tetto di 25.000 € (innalzabili a 35.000 in caso di erogazione in più tranches) (MISE, 2015; FCG, 2015a; FCG, 2015b).

BIBLIOGRAFIA

Carzaniga, Chiara. La garanzia del Fondo Centrale. I mini bond. Istruzioni per l’uso. Consorzio camerale per il credito e la finanza. 2014.

Fondo Centrale di Garanzia (FCG). Cos’è la garanzia pubblica e cosa fare per ottenerla. 2014b.

Fondo Centrale di Garanzia (FCG). Disposizioni operative. 2014a.

Fondo Centrale di Garanzia (FCG). Il fondo di garanzia per le PMI si apre al microcredito. Notizie. 4 febbraio. 2015a.

Fondo Centrale di Garanzia (FCG). L’intervento del fondo sulle operazioni di microcredito. 2015b.

Fondo Centrale di Garanzia (FCG). Scheda di sintesi. Edizione maggio 2013. 2013.

Gai Lorenzo e Federica Ielasi. L’accesso al credito delle PMI: un’analisi dei criteri allocativi del Fondo Centrale di Garanzia. Banca Impresa Società. Anno XXXIII n.2. 2014.

MISE. Decreto 18 marzo 2015. 2015.

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