Gestione collettiva del risparmio: la SICAF
di Giulia Mele

Mag 29 2015
Gestione collettiva del risparmio: la SICAF <small><small><I> di Giulia Mele </I></small></small>

Introduzione

La direttiva 2011/61/CE sui gestori di fondi di investimento alternativi (meglio nota come Alternative Investment Funds Managers Directive o “AIFMD“) ha profondamente innovato il settore della gestione collettiva del risparmio attraverso l’introduzione di una disciplina unitaria di tutti i prodotti del risparmio gestito presenti sul mercato al fine di garantire l’agevole commercializzazione degli stessi tra gli stati membri.

L’AIFMD è stata recepita, con molto ritardo, dal legislatore italiano attraverso il d.lgs. 44 del 4 marzo 2014 il quale ha modificato il Titolo III, Parte II del d.lgs. n. 58/1998 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF“) dedicato alla gestione collettiva del risparmio.

Uno degli elementi di maggiore novità legato al recepimento dell’AIFMD è, senz’altro, rappresentato dall’introduzione della società di investimento a capitale fisso (la “SICAF“) la cui disciplina è delineata dagli articoli 35-bis e seguenti del TUF e dalla normativa di attuazione contenuta nel regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva come modificato il 19 gennaio 2015 (il “Regolamento Banca D’Italia“) e dal decreto ministeriale n. 30/2015 che abroga e sostituisce il decreto ministeriale n. 228/1999.

Di seguito una breve analisi delle principali caratteristiche del nuovo veicolo di investimento.

1. La SICAF: caratteristiche e disciplina

L’art. 1, lettera i-bis del TUF definisce la SICAF come “l’Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi“.

In altre parole, la SICAF è un organismo di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso  rientrante nell’ambito di applicazione della AIFMD – pertanto è un fondo alternativo di investimento (FIA) o un gestore di un fondo alternativo di investimento (GEFIA) – che può gestire il proprio patrimonio direttamente o attraverso un gestore esterno e la cui peculiarità è quella di essere costituita in forma societaria. Ne consegue che l’investitore può ricoprire simultaneamente il ruolo di partecipante e azionista e, quindi, prendere parte ai processi decisionali inerenti alla gestione del patrimonio.

Le SICAF devono essere partecipate da una pluralità di investitori. Tuttavia, il Regolamento della Banca d’Italia prevede che il requisito della pluralità di investitori è soddisfatto anche quando sussista un unico titolare di azioni ma a condizione che il suo investimento sia nell’interesse di una pluralità di investitori (ad esempio, in caso di strutture master-feeder, fondi di fondi, ecc), o che comunque l’offerta delle azioni della SICAF sia stata indirizzata ad una potenziale pluralità di investitori.

Le azioni della SICAF possono essere sottoscritte o acquistate sia da investitori professionali – in questo caso assumeranno la denominazione di SICAF riservate – oppure da qualsiasi altro investitore assumendo in questo caso la qualifica di SICAF retail.

Inoltre le SICAF possono essere divise in comparti caratterizzati da diverse politiche di investimento e i cui patrimoni sono separati da quelli degli altri comparti. Sia le SICAF che i singoli comparti possono emettere diverse classi di azioni, alle quali possono essere collegati diversi diritti di governance.

Le SICAF si suddividono, tra l’altro, in due categorie: SICAF sopra e sotto soglia.

Le SICAF sotto soglia sono solo quelle riservate che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lettera i-bis e art. 35-undecies TUF ed ai sensi del Regolamento Banca d’Italia, hanno le seguenti caratteristiche:

(i)                 gestiscono attività, comprese quelle acquisite mediante la leva finanziaria, che hanno un valore non superiore ad Euro 100 milioni; o

(ii)               gestiscono attività che hanno un valore non superiore ad Euro 500 milioni ma a condizione che non utilizzino la leva finanziaria e che prevedano che il diritto al rimborso delle azioni degli investitori non possa essere esercitato prima di cinque anni dalla data di iniziale dell’investimento.

Le SICAF riservate sotto soglia sono tenute a fornire – nel corso del processo di autorizzazione – un numero inferiore di informazioni rispetto alle SICAF sopra soglia. Inoltre per le stesse è previsto un capitale iniziale minimo pari a 50.000 euro (anziché di 1 milione di euro come per le SICAF sopra-soglia o di 500.000 euro per quelle riservate).

Anche i requisiti normativi in materia di struttura organizzativa delle SICAF riservate sotto soglia sono inferiori rispetto a quelli richiesti per le SICAF sopra soglia; in particolare, per le medesime è prevista la possibilità di accorpare in un’unica funzione tutte le funzioni di controllo (“Internal Audit“, “Risk Management” e “Compliance“).

1.1 La procedura di autorizzazione

La costituzione di una SICAF deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia la quale, sentita la Consob, autorizza la costituzione di una SICAF quando i requisiti in materia di sana e prudente gestione dell’intermediario e le norme in materia di gestione di investimenti collettivi sono rispettate. La procedura di autorizzazione della Banca d’Italia ha una durata di 90 giorni (fatta salva l’eventuale sospensione del termine in caso di richiesta di documentazione integrativa).

L’autorizzazione per una SICAF  è concessa quando i seguenti requisiti siano soddisfatti:

(i)                 la costituzione nella forma della società per azioni;

(ii)               un capitale sociale iniziale minimo di almeno 1 milione di euro (che può essere ridotto a 500.000 euro qualora si tratti di SICAF riservata).

(iii)             la sede legale e la sede principale devono trovarsi in Italia;

(iv)             l’oggetto sociale deve prevedere esclusivamente l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari previsti dallo statuto;

(v)               il possesso da parte dei soci fondatori dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Ministero delle Finanze previa consultazione con la Banca d’Italia e la Consob;

(vi)             il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di onorabilità e di professionalità, secondo le regole stabilite dal Ministero delle Finanze, previa consultazione con la Banca d’Italia e la Consob.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata alla Banca d’Italia e deve includere un programma che illustri l’attività iniziale della SICAF, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti ed una relazione che illustri la struttura organizzativa. In particolare, il programma deve contenere almeno le seguenti informazioni:

(i)                 Attività: (i) tipo di SICAF da autorizzare, con l’indicazione delle strategie di investimento e del profilo di rischio, delle politiche riguardanti l’uso della leva finanziaria, indicazione dei singoli comparti se previsti e il tipo di clientela (investitori professionali, clienti al dettaglio, ecc.); (ii) modalità di svolgimento dell’attività di gestione; (iii) qualsiasi attività connessa e strumentale che la SICAF intende svolgere; (iv) l’area geografica in cui la SICAF intende operare, eventuali prospettive di sviluppo all’estero, l’intenzione di attivare sia la distribuzione dei propri prodotti che piani di offerta diretta delle proprie azioni corredati dalla descrizione della rete di promotori.

(ii)               Strutture organizzative ed investimento: (i) principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e in programma nei successivi tre anni in relazione alle attività da svolgere; (ii) pianificazione delle assunzioni per i primi tre anni di attività, ripartite per anno e per funzione.

(iii)             Pianificazione dello sviluppo delle attività: (i) mercato di riferimento dei prodotti che la SICAF intende sviluppare; (ii) previsioni sul posizionamento della SICAF nel mercato di riferimento; (iii) i volumi di attività realizzabili nel corso dei successivi tre anni, suddivisi per ogni anno; (iv) i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti; (v) i criteri e le politiche di remunerazione dei canali di distribuzione.

(iv)             Attività e situazione economica e finanziaria: il programma di attività deve includere il bilancio per i primi tre anni.

1.2. Attività di investimento, limiti di concentrazione dei rischi

Le SICAF devono essere gestite in conformità ad una politica di investimento predeterminata e possono investire il loro patrimonio esclusivamente in una o più delle seguenti categorie di beni:

a)                  strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato;

b)                  strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato;

c)                  depositi bancari in denaro;

d)                  beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri;

e)                  crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio della SICAF;

f)                   altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale.

Specifici limiti di investimento sono previsti per le SICAF immobiliari. In particolare, quest’ultime:

  1. devono investire un importo pari almeno ai 2/3 del loro valore totale in: (i) proprietà immobiliari; (ii) diritti reali su beni immobili, compresi quelli derivanti da contratti di locazione immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori; (iii) partecipazioni in società immobiliari; (iv) altri fondi di investimento alternativi immobiliari;
  2. possono investire il restante 1/3 del loro valore totale in attività diverse da quelle indicate al precedente numero 1.;
  3. possono investire in crediti erogati a valere sul proprio patrimonio, ovvero possono erogare finanziamenti a terzi;
  4. non possono costruire direttamente immobili.

Ai sensi del Regolamento Banca d’Italia, le SICAF immobiliari devono rispettare determinati limiti di concentrazione dei rischi. Ad esempio, esse non possono investire stabilmente più del 20/33% (a seconda dello stato del contratto di locazione) in un immobile avente caratteristiche urbane e funzionali unitarie.

Il Regolamento Banca d’Italia prevede limiti di concentrazione dei rischi anche per le SICAF non immobiliari, le quali non possono investire in crediti verso una stessa controparte in misura superiore al 10% del totale delle proprie attività. Inoltre, specifici limiti sono previsti per le SICAF retail che non possono investire in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente per un valore superiore al 20% del totale delle attività.

1.3 Acquisto delle azioni di una SICAF

Come anticipato, gli investitori partecipano ad una SICAF attraverso la sottoscrizione o l’acquisto di azioni. Peraltro, l’acquisto o la sottoscrizione di azioni rappresentanti determinate percentuali di diritti di voto (10%, 20%, 30%, 50%, così come la quota di controllo – “Partecipazione Qualificata“) sono soggetti alla comunicazione preventiva alla Banca d’Italia. Tale procedura autorizzativa si applica solamente a quelle classi e tipologie di azioni che conferiscono il diritto di voto nell’assemblea della SICAF (ossia, tipicamente, le azioni detenute dai soci fondatori/gestori della stessa).

Il soggetto che intenda acquistare una Partecipazione Qualificata deve presentare alla Banca d’Italia idonea documentazione che ne attesti l’onorabilità, la correttezza commerciale e la competenza professionale , così come la solidità finanziaria e la  capacità di garantire la sicura e prudente gestione della SICAF. Peraltro, devono essere fornite alcune informazioni riguardanti il gruppo di appartenenza del soggetto acquirente, la sua buona reputazione e le sue relazioni economiche con la società di gestione.

La Banca d’Italia ha 60 giorni per concedere l’autorizzazione (tale termine può essere sospeso nel caso in cui la Banca d’Italia richieda chiarimenti). In mancanza di autorizzazione espressa entro detto termine, la richiesta si considera approvata.

Conclusioni

L’introduzione della SICAF nel nostro ordinamento ha permesso di colmare un importante vuoto normativo che ha consentito, per anni, l’esercizio dell’attività di gestione collettiva del risparmio –  che l’art. 32 quater del TUF riserva alle società di gestione del risparmio (SGR), alle società di investimento a capitale variabile (Sicav) ed oggi alle SICAF (nonché alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e non UE che gestiscono un FIA italiano) – attraverso veicoli di investimento in forma societaria non contemplati dal TUF.

Prima della sua introduzione, infatti, l’esercizio della gestione collettiva del risparmio era consentita solamente attraverso la forma dei fondi comuni di investimento (patrimoni autonomi, separati e non dotati di personalità giuridica) oppure attraverso l’istituzione delle Sicav costituite nella forma di società per azioni e quindi dotate di personalità giuridica.

L’introduzione della SICAF, peraltro, ha consentito, da un lato, di disciplinare tali veicoli di investimento non tipizzati ma particolarmente diffusi nella prassi e, dall’altro, di rispondere all’esigenze di alcuni investitori che non trovavano adeguata rappresentazione negli strumenti preesistenti. Come anticipato, infatti, nelle SICAF l’investitore può ricoprire simultaneamente il ruolo di partecipante e azionista potendo, attraverso l’esercizio del diritto di voto, incidere sulle strategie di investimento.

In definitiva, la creazione della SICAF e la contestuale riformulazione della riserva di attività di cui all’art. 32 quater del TUF, hanno permesso di assoggettare alla disciplina del TUF quei veicoli societari che, fino a questo momento, hanno potuto esercitare l’attività della gestione collettiva del risparmio al di fuori dei modelli legali di organizzazione e, quindi, al di fuori dei minuziosi e stringenti presidi di regolamentazione e vigilanza a cui tale attività è sottoposta.

Oggi pertanto, ogni attività di gestione collettiva del risparmio organizzata in forma societaria dovrà svolgersi secondo uno dei due schemi di investimento resi disponibili dall’ordinamento: le Sicav e le SICAF.

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