I nuovi intermediari finanziari
di Giulia Mele

Lug 14 2015
I nuovi intermediari finanziari <small><small><I> di Giulia Mele </I></small></small>

Introduzione

La disciplina degli intermediari finanziari ex art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 (di seguito il “TUB“) è stata modificata dal d.lgs. n. 141/2010 (di seguito il “D.lgs. 141“) con il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo.

Dopo anni di attesa, il quadro regolamentare sugli intermediari finanziari è stato finalmente completato dalla disciplina di attuazione del D.lgs. 141, ovvero dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015 (di seguito il “DM 53/2015) e dalla circolare di Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015 recante le “disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (di seguito la “Circolare“).

In quest’articolo si cercheranno di evidenziare le principali novità introdotte dal nuovo quadro regolamentare.

1. Le novità

Il D.lgs. 141 ha profondamente rivoluzionato la disciplina degli intermediari ex art. 106 TUB attraverso:

  • la rimodulazione dei confini della riserva di attività che, ad oggi, ricomprende solo l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma esercitata nei confronti del pubblico con l’esclusione di attività – come la “intermediazione in cambi” e “l’assunzione di partecipazioni” – prima ricomprese;
  • l’abrogazione dell’albo speciale in cui dovevano iscriversi, previo accertamento dei requisiti previsti, gli intermediari finanziari più rilevanti per volumi operativi e/o tipologia di attività (i c.d. intermediari ex art. 107 del TUB) e per i quali era prevista una più stringente disciplina.

Ad oggi, pertanto, il legislatore ha previsto un unico albo (il c.d. Albo Unico) in cui dovranno iscriversi tutti gli intermediari finanziari;

  • l’introduzione di una disciplina uniforme per tutti gli intermediari iscritti nell’Albo Unico per cui sono previsti controlli più rigorosi nell’accesso al mercato (autorizzazione e non mera iscrizione), nella fase operativa (con controlli preventivi sugli assetti proprietari e forme di vigilanza consolidata) e nella fase di uscita dal mercato (attraverso l’applicazione di procedure di gestione amministrata delle crisi).

L’intervento legislativo, in buona sostanza, è quindi volto a ridurre ad unità le attività riservate ed a considerare irrilevante l’attività di finanziamento se non esercitata nei confronti del pubblico, creando un’unica categoria ed un unico albo che supera l’artificiosa distinzione tra intermediari pienamente vigilati (ovvero quelli ex art. 107 del TUB) e intermediari sottoposti a controlli meramente formali (ovvero quelli ex art. 106 del TUB).

Inoltre per gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo Unico è previsto un unico regime normativo, con regole estremamente rigorose, che presenta evidenti elementi di analogia con quelle predisposte per le banche.

2. La nuova disciplina degli intermediari finanziari

Come anticipato, la prima delle novità introdotte dal nuovo quadro normativo consiste nella riformulazione della riserva di attività contenuta nel nuovo art. 106 del TUB che, ad oggi, non annovera le attività di “intermediazione in cambi” e di “assunzione di partecipazioni”. Ai sensi del nuovo art. 106 del TUB, infatti, l’unica attività oggetto della riserva è quella di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nei confronti del pubblico.

Rimangono, invece, inalterate, rispetto al passato, sia la nozione di “attività di concessione di finanziamenti” sia la circostanza in cui ricorre l’esercizio “nei confronti del pubblico”.

Ai sensi del nuovo DM 53/2015, infatti, l’attività di concessione di finanziamenti ricomprende:(i) la locazione finanziaria; (ii) l’acquisto di crediti a titolo oneroso; (iii) il credito ai consumatori; (iv) il credito ipotecario; (v) il prestito su pegno; e (vi) qualsiasi forma di rilascio di garanzie.

L’esercizio nei “confronti del pubblico”, invece, ricorre, ai sensi dell’art. 3 del DM 53/2015,  quando l’attività è svolta nei confronti di terzi (ovvero ogniqualvolta tale attività coinvolga il pubblico, a prescindere dal numero dei soggetti effettivamente coinvolti) con carattere di professionalità (ovvero quando l’attività sia esercitata in maniera stabile, continua ed organizzata).

L’altra novità introdotta dal D.lgs. 141, come si è detto, è costituita dalla c.d. “bancarizzazione” degli intermediari finanziari. Tale assunto trova immediata conferma nel regime di vigilanza previsto dal nuovo art. 108 del TUB che rafforza i poteri ispettivi e informativi della Banca d’Italia ed incrementa la vigilanza regolamentare con poteri di convocazione degli organi aziendali e di adozione di provvedimenti specifici.

Ulteriore intervento volto ad enfatizzare questo processo di bancarizzazione è costituito dalla previsione, al nuovo articolo 107 del TUB, di un procedimento di autorizzazione (e non di mera iscrizione) ai fini dell’iscrizione nell’Albo Unico.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione gli intermediari finanziari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • forma della società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni o società cooperativa;
    • sede legale e direzione generale situate in Italia;
  • capitale iniziale versato pari ad euro 2 milioni per gli intermediari finanziari che esercitino l’attività di concessione di finanziamenti senza rilasciare garanzie (in caso contrario il capitale iniziale versato è almeno pari a 3 milioni di euro);
  • i titolari di partecipazioni qualificate siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 19 e 25 del TUB;
  • gli esponenti aziendali siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 26 del TUB;
  • l’insussistenza tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
  • la limitazione dell’oggetto sociale alle sole attività previste dai commi 1 e 2 dell’art. 106 del TUB (i.e. attività di (i) concessione di finanziamenti (i) emissione di moneta elettronica; (ii) prestazione di servizi di pagamento; (iii) prestazione di servizi di investimento).

Alla domanda di iscrizione gli intermediari sono tenuti ad allegare – oltre alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità professionalità ed indipendenza degli esponenti aziendali e dei titolari delle partecipazioni – un programma di attività che illustri le attività che la società intende svolgere, le linee di sviluppo, le strategie e gli obiettivi perseguiti. Il programma, inoltre, deve essere corredato da una descrizione dettagliata della struttura aziendale (la relazione sulla struttura organizzativa) con indicazione delle funzioni di controllo e di ogni altro elemento utile ad illustrare le caratteristiche operative della società.

L’autorizzazione viene rilasciata dalla Banca d’Italia, al termine di un procedimento della durata di 180 giorni, qualora l’intermediario finanziario sia in possesso dei requisiti sopraelencati e qualora risulti garantita la sana e prudente gestione.

In virtù del processo di bancarizzazione, la disciplina prudenziale delle banche è stata estesa anche agli intermediari finanziari in modo da assicurare il mantenimento della vigilanza equivalente e presidiare i rischi dello “shadow banking“.

Tuttavia, in virtù del principio di proporzionalità non è prevista l’applicazione delle disposizioni in materia di liquidità, leva finanziaria, riserva di conservazione del capitale e riserva di capitale anticiclica.

Ultima novità introdotta, è la previsione di una categoria di intermediari “minori” che Banca d’Italia identifica con quelli in possesso dei seguenti requisiti:

  • attivo non superiore a 250 mln di Euro;
  • non essere capogruppo in un gruppo finanziario;
  • non aver effettuato raccolta tramite strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
  • non aver originato operazioni di cartolarizzazione;
  • non svolgere attività di concessione di finanziamenti in via prevalente o rilevante nella forma del rilascio di garanzie;
  • non essere autorizzati allo svolgimento di altri servizi (prestazione di servizi di pagamento, emissione di moneta elettronica o servizi di investimento);
  • non operare in strumenti finanziari derivati con finalità speculative;
  • non assumere il ruolo di servicer in operazioni di cartolarizzazione;
  • non svolgere l’attività di erogazione di finanziamenti agevolati e/o di gestione di fondi pubblici.

L’inclusione in tale categoria comporta la semplificazione dei requisiti rispetto a quelli previsti per gli altri intermediari finanziari. In particolare, in materia di governance il presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica può rivestire anche un ruolo esecutivo, fermo restando la necessità di garantire l’esistenza di condizioni idonee ad assicurare il buon funzionamento dell’organo (in particolare, si richiede di non attribuire al presidente, contemporaneamente, deleghe in materia di controlli interni e deleghe relative ad altri aspetti dell’operatività aziendale, nonché di adottare presidi idonei a prevenire ed identificare eventuali conflitti di interesse).

Inoltre, gli intermediari “minori” possono attribuire le funzioni di controllo (internal audit, compliance e risk management) ad un unico soggetto. In questo caso, tuttavia, le funzioni non potranno essere esternalizzate. Infine, in materia di vigilanza prudenziale, il processo sottostante l’ICAAP è proporzionato alle caratteristiche, dimensioni e complessità dell’attività svolta e risulta semplificato rispetto a quello degli altri intermediari finanziari.

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