1. Introduzione
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il 25 luglio 2013 il documento EBA «Final draft Implementing Technical Standards On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures», riportante standard tecnici in materia di esposizioni non performing ed esposizioni soggette a misure di “forbearance”, con la finalità di ridurre i margini di discrezionalità esistenti nelle definizioni contabili e prudenziali applicate nei diversi Paesi e agevolare la confrontabilità dei dati a livello UE.
Tali standard (recepiti in ultimo tramite il Regolamento di Esecuzione 227/2015), sono richiamati nella circ. 272 di Banca d’Italia. Le principali novità riguardano:
- l’eliminazione dello status “incaglio” (compresi i c.d. “incagli oggettivi”), sostituito dallo status di “Inadempienze probabili”;
- eliminazione dello status “Ristrutturati”;
- introduzione di un attributo di rapporto, ossia le forborne exposures, trasversale sia agli status non performing che ai crediti in bonis.
La ratio delle nuove norme è quella di individuare in modo puntuale esposizioni che sono state oggetto di rinegoziazione / rifinanziamento a causa di una difficoltà del debitore; tali prassi, approfittando anche dell’eterogeneità delle regole emanate dai diversi regulators, non avevano trattamento omogeneo. Nel particolare caso dell’Italia, ad esempio, se è vero che le esposizioni non performing con misure di forbearance venivano già individuate attraverso la categoria dei “Ristrutturati”, non vi era alcuna regola per identificare le esposizioni con misure di forbearance concesse a esposizioni in bonis. Ciò faceva sì che alcuni istituti potessero “anticipare” il deterioramento concedendo misure di forbearance a posizioni in bonis (ma vicine al deterioramento, o perché sconfinanti sopra soglia da molti giorni o perché vicine ad uno stato di default).
Il seguente articolo ha l’obiettivo di rappresentare:
i. i potenziali effetti del concetto di forborne sul provisioning dei crediti
ii. le complessità operative e i potenziali sviluppi applicativi per la gestione e la segnalazione di tale tipologie di esposizioni;
iii. ulteriori impatti gestionali derivanti dall’introduzione delle forborne exposures.
2. Forborne Exposures: potenziali effetti sul provisioning
Il concetto di forborne exposures si applica alle esposizioni creditizie per le quali siano state concesse modifiche delle condizioni contrattuali o un rifinanziamento, totale o parziale, a causa di difficoltà finanziarie del debitore, che potrebbero determinare una perdita per il finanziatore. Pertanto, ai fini del forborne, non è necessario che il debitore si sia già rivelato inadempiente.
Ai fini del provisioning, gli effetti dell’introduzione del concetto di forborne exposures possono essere diversi a seconda che si considerino posizioni in bonis ovvero posizioni deteriorate.
Provisioning su posizioni in bonis
L’identificazione di posizioni cui sono state concesse misure di forbearance dovrebbe comportare in generale un aumento del provisioning. Il motivo è legato alle modalità operative con cui viene determinato l’ammontare di rettifiche legato all’impairment collettivo. Infatti, sebbene il principio contabile IAS 39 preveda di evidenziare rettifiche per le sole “incurred loss” (ossia perdite che si sono verificate ma che non sono state ancora registrate dalla Banca), nella prassi quasi tutti gli Istituti Bancari partono da un concetto di Expected Loss (perdita attesa), basato sull’utilizzo di PD (probability of default) ed LGD (loss given default), opportunamente corretto per calcolare l’incurred loss (viene utilizzato di solito un fattore chiamato “Loss Confirmation Period” per passare dall’expected loss all’incurred loss).
Al fine di valutare il potenziale effetto peggiorativo sul provisioning per posizioni in bonis, vale la pena distinguere tra Banche che utilizzano i modelli interni ai fini di calcolo dell’Expected Loss ai fini di Basilea III e Banche che non utilizzano i modelli interni:
a) Banche che usano i modelli interni: in questo caso l’effetto dovuto all’individuazione delle forborne exposures dovrebbe essere più limitato, dal momento che la Banca calcola già il provisioning basandosi su PD individuali della controparte, che quindi dovrebbe risentire dello stato di difficoltà del debitore indipendentemente dalla concessione di misure di forbearance. Tuttavia va evidenziato che:
- In alcuni casi (in particolare per esposizioni verso clientela retail) le PD sono stimate a livello di pool o di prodotto. In tal caso, presumibilmente, occorrerà stimare delle PD apposite di pool o prodotto da applicare alle sole esposizioni targate forborne;
- Potrebbero verificarsi delle casistiche in cui la concessione di misure di forbearance, e la conseguente targatura dell’esposizione, anticipino in qualche misura il deterioramento della PD associata alla controparte. In tal caso occorrerà prevedibilmente prevedere alcuni automatismi / calibrazioni del modello che facciano sì che la PD assegnata ad una posizione targata forborne sia coerente con l’accertato status di difficoltà del debitore;
b) Banche che non usano i modelli interni: in tali casi vengono di norma utilizzate, ai fini del provisioning, PD ed LGD medie (di segmento, di tipologia di prodotto etc.). Per tali istituti occorrerà stimare delle PD che, all’interno dei pool individuati, riflettano il deterioramento dello status della controparte.
Provisioning su posizioni deteriorate
Per quanto riguarda il provisioning su posizioni deteriorate, non si rilevano particolari effetti sulle posizioni valutate analiticamente (per le quali, pertanto, è il giudizio del gestore che porta alla definizione dell’ammontare della perdita). Naturalmente una posizione cui si concede una misura di forbearance identifica una posizione per cui la Banca crede nella ripresa, pertanto si può ipotizzare comunque un accantonamento in qualche modo inferiore rispetto alle altre tipologie di deteriorato.
Relativamente alle posizioni valutate “forfettariamente” (ossia posizioni al di sotto di una determinata soglia per cui la Banca determina il provisioning utilizzando metodologie statistiche, sebbene rientrino comunque nell’ambito delle posizioni valutate analiticamente), è possibile invece ipotizzare l’uso di un provisioning “più leggero” per le posizioni targate a forborne. La ratio è esattamente la stessa espressa per le posizioni valutate analiticamente dal gestore: una posizione cui è stata concessa una misura di forbearance è una posizione che, sebbene in difficoltà, viene ritenuta dalla Banca ancora in condizioni di ripresa (con una probabilità alta, visto che la concessione di misure di forbearance comporta un ulteriore costo per la Banca che la concede). Pertanto è ragionevole ipotizzare la definizione di griglie di valutazione più leggere per le posizioni che, sebbene deteriorate, siano state oggetto di concessione di misure di forbearance.
Va rilevato comunque che l’effetto complessivo del provisioning legato all’introduzione del concetto di forbearance non è univoco, anche se presumibilmente nel complesso aumenterà. Infatti, se da un lato è vero che per le posizioni non performing cui vengono concesse misure di forbearance è presumibile ipotizzare un provisioning migliore rispetto alle altre posizioni non performing, è altresì vero che le regole di classificazione introdotte per le posizioni targate forborne comportano una serie di passaggi automatici da bonis a non performing (cfr paragrafo 3), che di per se si rifletterà in un sicuro aumento delle rettifiche. Inoltre l’identificazione della categoria delle forborne exposures nell’ambito dei crediti in bonis comporterà anch’esso un probabile aumento delle rettifiche legate all’impairment collettivo.
3. Complessità operative e potenziali sviluppi applicativi per la gestione e segnalazione delle forborne exposures
La rilevazione di un credito forborne comporta l’avvio di una attività di monitoraggio che prevede la possibilità di uscita da tale stato nel caso in cui siano soddisfatte una serie di condizioni previste dalla normativa EBA. In particolare è necessario prevedere:
I. il conteggio dei giorni di permanenza nello stato di forborne per un periodo di osservazione pari ad almeno due anni per le esposizioni performing (c.d. probation period) ed un anno di osservazione per quelle non performing;
II. la cancellazione dello stato di forborne qualora:
- siano trascorsi almeno 24 mesi da quando l’esposizione forborne risulta performing;
- al termine del probation period non sono presenti esposizioni scadute da oltre 30 giorni;
- per almeno la metà del probation period il debitore ha pagato un ammontare non insignificante (more than insignificant) di capitale e interessi. Per quest’ultimo criterio, l’EBA lascia piena autonomia alle Banche di stabilire la quota di pagamento da ritenersi non insignificante. Alcuni istituti hanno considerato una soglia di rilevanza pari al 5% dell’intera esposizione, sulla base di quanto attualmente avviene per la classificazione delle posizioni a Past Due. Da sottolineare che diverse soglie possono essere definite in base alle diverse tipologie di esposizione, per esempio, è possibile prevedere una differenziazione tra le esposizioni di medio/lungo termine e quelle di breve.
Il monitoraggio delle esposizioni forborne è fondamentale non solo per verificarne le condizioni di uscita: determinati eventi possono comportare anche un cambio automatico dello stato amministrativo della controparte. Di seguito si riportano alcuni esempi pratici dell’effetto della targatura forborne di un’esposizione:
- se un’esposizione forborne performing in probation period, ove provenga dalla categoria non performing, è oggetto di addizionali misure di forbearance o ha uno scaduto maggiore di 30 giorni, il complesso delle esposizioni del debitore deve essere nuovamente classificato come non performing;
- nel caso di una ulteriore rinegoziazione o modifica delle condizioni contrattuali effettuata su un’esposizione forborne perfoming in probation period che non è mai transitata in uno stato deteriorato, la posizione non è da classificare automaticamente a non performing, ma l’evento comporta l’azzeramento dei giorni di probation period (per cui è necessario attendere nuovamente 24 mesi prima di consentire l’uscita dal forborne dell’esposizione);
- nel caso in cui una posizione classificata a Past Due, con almeno un rapporto targato a forborne da meno di 12 mesi, venga regolarizzata, non sussistono più i criteri di classificazione a Past Due (sconfino superiore a 90 giorni, per un importo superiore al 5% dell’intera esposizione). Tuttavia, considerando che la posizione non può essere classificata in Bonis in quanto, se così fosse, non verrebbe rispettato il criterio di permanenza obbligatoria di un anno nel non performing per le posizioni targate forborne, questa deve perciò essere classificata ad Inadempienza Probabile (per un periodo sufficiente affinché il vincolo di permanenza di 12 mesi a deteriorato venga rispettato).
I tre esempi sopra riportati rappresentano soltanto alcune delle casistiche che possono verificarsi a seguito della targatura a forborne di una esposizione. Pertanto, risulta evidente che l’attività di monitoraggio richiesta dalla normativa EBA può essere effettuata solo tramite l’implementazione di soluzioni software che evidenzino:
a) il verificarsi delle condizioni legate al trascorrere del tempo;
b) il verificarsi delle altre condizioni definite per il cambio di stato amministrativo;
c) il raggiungimento di soglie di materialità dei rimborsi.
Vale comunque la pena evidenziare che, per quanto riguarda l’uscita dalla classificazione di un credito forborne dal non performing, è da ritenersi indispensabile la conferma delle condizioni di uscita da parte di un gestore dei crediti problematici.
4. Ulteriori impatti gestionali derivanti dall’introduzione delle forborne exposures
Oltre al monitoraggio dei tempi legati al probation period ed alla permanenza nello stato di deteriorato dei crediti targati forborne, che come evidenziato nel paragrafo precedente richiedono lo sviluppo di soluzioni applicative dedicate, risulta fondamentale prevedere adeguamenti ai processi di monitoraggio gestionale delle esposizioni forborne volti ad identificare tempestivamente tutte le posizioni che, ad esempio, rischiano un peggioramento dello stato amministrativo o l’impossibilità di uscita dal forborne in quanto prive dei requisiti necessari.
A titolo esemplificativo, risulta fondamentale porre all’attenzione del Gestore tutte le pratiche forborne performing, che provengono da un precedente stato di non performing, che presentano uno sconfino prossimo ai 30 giorni. Il riconoscimento di queste esposizioni consente infatti al Gestore di adottare tutte le misure necessarie volte ad evitare il deterioramento automatico della posizione e le relative ripercussioni negative a livello di provisioning (Cfr. paragrafo 2). Solo un presidio continuo e parzialmente automatizzato può assicurare l’individuazione di tali fenomeni in modo efficiente ed efficace.
Ne consegue che il monitoraggio dei crediti forborne non può dunque limitarsi ad una verifica trimestrale delle condizioni di uscita (come imposto dalla normativa EBA), me deve garantire un controllo costante, presumibilmente giornaliero, delle esposizioni.
Un ulteriore impatto gestionale concerne l’individuazione delle esposizioni che devono essere classificate come forborne. Infatti potrebbe essere prevista un’automatizzazione, per alcune casistiche ben definite, di tale attività.
Ad esempio, potrebbe essere opportuno definire una serie di automatismi che attribuiscano la targatura a forborne a tutte quelle esposizioni aderenti ad accordi collettivi che presuppongono la difficoltà finanzia della controparte, come ad esempio potrebbero essere alcune tipologie di Moratorie ABI/MEF. Tuttavia è da evidenziare come l’attribuzione automatica della targatura forborne comporta una serie di complessità operative e di processo: infatti sarebbe necessario comprendere come una tale targatura automatica possa interagire con la necessità di deliberare la targatura stessa, oltre a prevedere la ricezione della targatura nei sistemi di front utilizzati dai gestori (es. PEF). Ad ogni modo l’automatismo consente di ridurre sensibilmente errori dovuti alla mancata targatura a forborne di un rapporto e garantisce, di conseguenza, una maggiore qualità delle segnalazioni.
5. Conclusioni
L’introduzione da parte del regulator della categoria di crediti “forborne”, trasversale sia agli stati di rischio dei crediti deteriorati che ai crediti in bonis, comporta una serie di effetti rilevanti in termini di:
- variazioni in aumento del provisioning su crediti (sia analitico che collettivo);
- impatti applicativi derivanti dalla segnalazione delle informazioni relative alle esposizioni forborne, nonché alle regole ed agli automatismi di classificazione derivanti;
- impatti gestionali derivanti dalla necessità di un presidio stringente onde ridurre il più possibile impatti indesiderati sul conto economico degli istituti.
Il sistema bancario italiano si sta adeguando a tali variazioni modo non omogeneo, “a macchia di leopardo”, con alcuni istituti che stanno ragionando su tutti i possibili impatti ed altri istituti che stanno limitando le proprie analisi agli aspetti più segnaletici e di bilancio.