Il 13 agosto 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (il “Decreto“) di attuazione della legge n. 95 del 18 giugno 2015, di ratifica dell’Accordo intergovernativo tra il governo italiano e quello degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Prima di passare alla disanima dei contenuti del Decreto sembra opportuno richiamare brevemente la natura e la ratio della disciplina FATCA.
Le disposizioni del FATCA sono state adottate nell’ambito dell’Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act e completate dagli orientamenti emanati dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (i “FATCA Regulations”).
Obiettivo conclamato della disciplina è quello di individuare e disincentivare l’evasione fiscale offshore da parte dei cittadini statunitensi o dei residenti negli Stati Uniti. In particolare, si impongono determinati obblighi alle Foreign Financial Institution (le “FFI“) che detengano (e intendano continuare a detenere), in conto proprio o di terzi, rapporti finanziari con soggetti di origine statunitense. Esse dovranno, infatti, sottoscrivere un apposito accordo con l’amministrazione fiscale statunitense (l’Internal Revenue Service o “IRS“) in base al quale le FFI saranno tenute a verificare se tra i propri clienti vi siano contribuenti americani e, in tal caso, ad attivare uno scambio informativo con l’IRS. Nel caso in cui tali obblighi di scambio siano disattesi è prevista l’imposizione di una ritenuta alla fonte (pari al 30% dell’importo corrisposto).
L’Italia, insieme ad altri Stati Membri dell’Unione Europea, si è impegnata a recepire la normativa FATCA nell’ ordinamento sottoscrivendo, il 10 gennaio 2014, un accordo intergovernativo (l”IGA Italia“) basato sul principio di reciprocità dello scambio dei flussi informativi. Tale accordo è stato ratificato dalla sopracitata legge n. 95 del 18 giugno 2015 (la “Legge di Ratifica“).
In base all’IGA Italia, da un lato, le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad identificare i titolari dei conti correnti che risultino aperti presso di esse da investitori statunitensi e a condividere con gli USA le informazioni rilevanti e, dall’altro, gli Stati Uniti sono tenuti a comunicare all’amministrazione finanziaria italiana gli elementi informativi relativi ai conti correnti detenuti nel loro territorio da residenti italiani.
Al fine di assicurare l’effettività dello scambio delle informazioni, la Legge di Ratifica ha introdotto disposizioni concernenti gli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione del suddetto obbligo di scambio. Tali disposizioni consistono, inter alia, negli obblighi (i) di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti (art. 5 della Legge di Ratifica) e (ii) di comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli elementi informativi acquisiti (art. 4 della Legge di Ratifica).
In questo contesto, la Legge di Ratifica attribuisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze il compito di: (i) stabilire le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative ai conti finanziari ed ai pagamenti corrisposti da soggetti non residenti ovvero da cittadini statunitensi ovunque residenti; (ii) individuare le procedure di adeguata verifica ai fini fiscali; (iii) disciplinare l’applicazione del prelievo alla fonte; (iv) stabilire la tempistica degli obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie.
In linea con quanto previsto dalla Legge di Ratifica il 6 agosto u.s. il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto, composto da 11 articoli più un allegato (l'”Allegato“), e l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento contenente le disposizioni attuative del Decreto medesimo. Tali provvedimenti, quindi, completano il quadro normativo disegnato dall’IGA Italia e recepito dalla Legge di Ratifica per l’implementazione della normativa FATCA.
Di seguito una breve disamina dei principali contenuti del Decreto.
Ambito di applicazione
Il Decreto, innanzitutto, individua i soggetti tenuti alle comunicazioni dovute all’Agenzia delle entrate in aggiunta a quelli elencati nell’art. 4, comma 1 della Legge di Ratifica (i.e. banche, società di intermediazione mobiliare, Poste Italiane S.p.A. società di gestione del risparmio, società finanziarie e società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato Italiano).
A tal fine, preliminarmente, sono state individuate le categorie di intermediari interessati dalla normativa FATCA attraverso la definizione delle nozioni di “istituzione di custodia”, “istituzione di deposito”, “entità di investimento”, impresa di assicurazione specificata” e “holding company“.
Inoltre, per specificare il perimetro delle istituzioni italiane interessate – le quali devono rientrare in una delle categorie sopra elencate – viene individuata la nozione di “istituzione finanziaria italiana” (c.d. IFI), comprendente (i) qualsiasi istituzione finanziaria residente in Italia (ad esclusione delle stabili organizzazioni di tale istituzione finanziaria situate al di fuori del territorio dello Stato) e (ii) qualsiasi stabile organizzazione di un’istituzione finanziaria non residente in Italia, se tale stabile organizzazione è situata in Italia.
Le IFI, per ragioni sistematiche, sono distinte in due sottocategorie ovvero le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione (c.d. “IFI reporting“) e quelle non tenute alla comunicazione.
Le IFI reporting sono tassativamente elencate al numero 7.1. dell’art. 1, comma 1 del Decreto nel quale sono ricomprese, inter alia, le banche, le società di gestione del risparmio, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio in possesso dei requisiti previsti per le entità di investimento.
Due diligence fiscale
L’art. 2 del Decreto stabilisce che le IFI reporting devono applicare le procedura di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) per identificare i conti finanziari oggetto di comunicazione. Le procedure di adeguata verifica che le IFI reporting dovranno porre in essere per determinare il FATCA status del titolare del conto sono indicate nell’Allegato al Decreto.
In particolare, la sezione I, al paragrafo A dell’Allegato, contiene una parte definitoria che distingue tra i conti “nuovi”, ossia aperti a partire dal 1 luglio 2014, e “preesistenti”, ovvero quelli già esistenti alla data del 30 giugno 2014.
Inoltre, tanto per i conti “nuovi” che per quelli “preesistenti”, l’Allegato fissa delle soglie di rilevanza al di sotto delle quali non sussiste l’obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per l’istituzione finanziaria italiana di espletare le procedure di adeguata verifica su tutti i conti, indipendentemente dal superamento della soglia di rilevanza.
Tali distinzioni valgono a graduare l’intensità delle procedure di adeguata verifica, contemperando le opposte esigenze di mitigare gli oneri gravanti sulle istituzioni finanziarie italiane e arginare il rischio di evasione da parte di contribuenti statunitensi.
Sono, inoltre, definite le procedure antiriciclaggio, più volte richiamate nell’ambito della due diligence ai fini FATCA, intendendosi per tali quelle previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché dai provvedimenti della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Inoltre, nell’Allegato sono elencati una serie di documenti, definiti “prove documentali”, accettati nell’ambito della due diligence con riferimento sia alle persone fisiche che giuridiche.
Il prelievo alla fonte
L’art. 3 del Decreto chiarisce che l’obbligo di applicare il prelievo alla fonte grava esclusivamente sulle istituzioni finanziarie italiane che, in virtù di apposito accordo concluso con le autorità fiscali statunitensi, hanno assunto la qualità di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d’imposta statunitense (qualified intermediary with primary withholding responsability).
Le istituzioni finanziare non in possesso di tale qualifica saranno, invece, tenute a comunicare all’istituzione finanziaria che immediatamente le precede nella catena degli intermediari i dati necessari per applicare il prelievo alla fonte, ciò al fine di garantire l’applicazione del prelievo risalendo la catena degli intermediari fino ad individuare la qualified intermediary with primary withholding responsability.
Oggetto e termini della comunicazione
Il Decreto individua i dati che le IFI reporting devono inoltrare all’Agenzia delle entrate per consentire lo scambio di informazioni con la competente autorità finanziaria statunitense.
In particolare, indipendentemente dalla tipologia di conto finanziario, devono essere fornite le informazioni essenziali per uno scambio efficace, che consentano di individuare il titolare del conto e l’eventuale reddito sottratto alla conoscibilità delle autorità statunitensi. Pertanto, sono sempre inviati i dati identificativi del titolare, quali nome, denominazione o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale statunitense (TIN – Tax Identification Number). Inoltre, devono essere trasmesse informazioni sul numero e sul saldo o valore del conto, nonché i dati identificativi dell’istituzione finanziaria italiana che effettua la comunicazione. Oneri informativi aggiuntivi sono previsti nel caso di conti di custodia e di deposito.
Con riferimento ai termini entro i quali le informazioni devono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate, il Decreto stabilisce che lo scambio di informazioni tra autorità competenti deve avvenire entro il 30 settembre di ciascun anno solare. Pertanto, al fine di consentire all’Agenzia delle entrate di provvedere all’invio rispettando la tempistica prestabilita, il comma 4 dell’art. 5 del Decreto individua nel 30 aprile di ciascun anno il termine entro il quale le IFI reporting sono tenute a trasmettere i dati riferiti all’annualità precedente. Tale data è diretta a garantire la raccolta, il caricamento nelle banche dati preposte e una prima analisi delle informazioni, per trasmettere un dato completo e fruibile al partner internazionale.
Il Decreto, inoltre, prevede che il termine di scadenza per il primo invio dei dati debba essere stabilito con provvedimento dal Direttore dell’Agenzia delle entrate. Nel provvedimento del 7 luglio scorso tale termine è stato individuato nel 31 agosto 2015, data entro la quale, quindi, gli operatori finanziaria interessati dalla normativa FATCA dovranno inviare le informazioni sui conti finanziari concernenti l’anno 2014.
Infine, con riferimento alle modalità e le tempistiche per l’invio delle informazioni rilevanti da parte delle società di gestione del risparmio, preme rilevare come Assogestioni abbia fornito alcune precisazioni rinviando la completa disanima della normativa ad un manuale in corso di pubblicazione (i.e. FATCA: istruzioni per l’uso).
In ogni caso, anticipano i contenuti di tale manuale la circolare 84/15/C del 31 luglio 2015 e 87/15/C del 4 agosto 2015.
Le sopracitate circolari indicano come gli OICR immobiliari – il cui reddito lordo nel triennio che scade il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello della verifica deriva in misura inferiore al 50% dall’investimento, reinvestimento o negoziazioni di “attività finanziarie” – non sono tenuti alla comunicazione.
Inoltre, per i conti finanziari fra le informazioni da segnalare vi sono i conti “preesistenti” chiusi nel secondo semestre del 2014, a condizione che entro il 31 dicembre 2014 sia stata completata la procedura di adeguata verifica in materia fiscale, all’esito della quale siano stati identificati come “conti statunitensi oggetto di comunicazione”.
Infine, gli OICR potranno avvalersi delle società di gestione del risparmio per inviare le proprie comunicazioni.