L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato in data 31 Marzo 2014 il FINAL draft Regulatory Technical Standards EBA/RTS/2014/06 dal titolo “On Prudential Valuation under Article 105(14) of Regulation (EU) 575/2013” [3]. Tale documento riguarda il calcolo della valutazione prudenziale di tutte le posizioni misurate al fair value, della cui versione preliminare [2] si è già parlato in questo sito [1]. Tale calcolo entrerà in vigore già da quest’anno, come richiesto da Basilea 3. Scopo di tale trattazione è illustrare quali novità e impatti porta questa nuova –e definitiva pubblicazione.
1. La Situazione
Lo scopo delle pubblicazione dell’EBA [2,3] è quello di determinare una metodologie per calcolare un valore prudenziale che possa raggiungere un appropriato grado di certezza considerando allo stesso tempo come le posizioni del trading book contribuiscono in modo rilevante al risultato (Utile/Perdita) del Conto Economico. La necessità di introdurre tale regolamentazione nasce dalla Capital Requirements Regulation (CRR) 575/2013, detta “Basilea 3”, in vigore dal 1 Gennaio 2014, nella quale viene definito l’obbligo per le istituzioni finanziarie di effettuare la prudential valuation da detrarre al Common Equity Tier 1 capital.
Ricordiamo brevemente che l’EBA prevede due modalità di calcolo: una semplificata (Simplified Approach), e una evoluta (Core Approach). L’approccio semplificato si applica solo alle istituzioni finanziarie avente la somma dei valori assoluti di attività e passività, valutate al fair value, inferiore ai 15 miliardi di Euro. Il Core Approach si basa invece sul calcolo di nove diversi AVA, da aggregare opportunamente, in generale sommandoli, secondo le modalità descritte negli Articoli 9-17 di [3]:
- Incertezza sulle quotazioni di mercato (articolo 9);
- Costi di chiusura (articolo 10);
- Rischi di modello (articolo 11);
- Differenziali creditizi non realizzati (articolo 12);
- Costi di investimento e costi di finanziamento (articolo 13);
- Posizioni concentrate (articolo 14);
- Costi amministrativi futuri (articolo 15);
- Chiusure anticipate (articolo 16);
- Rischi operativi (articolo 17).
Per ulteriori dettagli rimandiamo ad [1].
2. Scadenze
Mentre “Basilea 3” sembrava richiedere l’uso degli AVA già nel primo quadrimestre del 2014, l’approvazione finale da parte della UE del FINAL draft, e quindi delle regole del calcolo di questi indicatori, non è ancora avvenuta. La regolamentazione sugli AVA entrerà in vigore dal dodicesimo giorno successivo la sua pubblicazione sull’ “Official Journal of the European Unit”, che dovrebbe avvenire con molta probabilità fra il secondo e il terzo quadrimestre del 2014.
3. Quali novità?
Mentre dal punto di vista dello scopo dell’AVA nulla cambia dal Consultation Paper [2] al Final Draft [3], cioè l’AVA serve a determinare un valore prudenziale che possa raggiungere un appropriato grado di certezza, identificato nel 90%, differenze importanti si notano nel calcolo degli AVA, soprattutto nel Simplified Approach, e nell’aggregazione degli AVA del Core Approach.
Il Simplified Approach prevede di calcolare l’AVA come lo 0.1% della somma delle attività e passività tenute al fair value. Nella versione preliminare, era invece la somma fra questa grandezza e il 25% del profitto netto non realizzato sulle posizioni al fair value. Tale modifica risponde ad una criticità, sottolineata anche in [1], riguardante l’uso delle perdite unrealized nel calcolo dell’AVA, che avrebbero potuto produrre forti inconsistenze.
Si noti che il riferimento al profitto netto non realizzato non viene invece eliminato dal Core Approach: Nel caso in cui non sia possibile calcolare uno o più dei nove AVA come descritto negli articoli 9-17 di [3], ad esempio a causa della mancanza dei dati necessari, la regolamentazione permette ancora di valutarli come somma
(a) del 100% del profilo netto non realizzato sulle posizioni al fair value ;
(b) del 10% del valore nominale, per i derivati, o del 25% del valore di mercato ridotto dell’ammontare calcolato in (a), per gli strumenti finanziaria di tipo non-derivati.
Tali modifiche hanno probabilmente rovesciato il rapporto fra Simplified Approach e Core Approach in termini di rettifica del fair value. Mentre, secondo le definizioni del Consultation Paper, il primo risultava eccessivamente punitivo rispetto al Core Approach, ora il secondo, molto più complesso da calcolare, può portare ad una eccessiva correzione del fair value, soprattutto se non è possibile seguire i dettami degli Articoli 9-17. Questo molto probabilmente scoraggerà le istituzioni che non hanno l’obbligo di applicare il Core Approach dall’abbandonare il Simplified Approach.
Relativamente al calcolo dei nove singoli AVA del Core Approach non si segnalano grosse novità nel passaggio da [2] a [3]. E’ stato fatto dall’EBA uno sforzo per chiarire le modalità di calcolo, ad esempio esplicitando la possibilità di decomporre strumenti finanziari complessi in più valuation input e trattarli separatamente (Articoli 9, 10). Restano tuttavia alcune criticità riguardo alla difficile applicabilità del Core Approach, che richiederà un investimento in termini di tempo e risorse umane da parte delle istituzioni finanziarie: uno dei motivi è dovuto al fatto che il calcolo proposto negli Articoli 9-17 richiede una notevole serie di dati, opportunamente aggregati, che non sempre sono già in possesso delle istituzioni finanziarie. E ricordiamo che il non ricorso alle modalità presentate in tali articoli comporta l’uso di regole che, come già detto, appaiono molto penalizzanti. Appare invece di semplice applicazione (oltre che meno punitivo) il nuovo Simplified Approach presentato nel Final Draft.
Come già accennato, l’altro grande cambiamento riguarda l’aggregazione degli AVA, necessaria nel Core Approach. Nello specifico, l’AVA totale è la somma degli AVA delle diverse categorie rappresentate negli Articoli 9-17 di [3]. Ciò non differisce da quanto era già presente nel Consultation Paper. Appare però chiaro che l’AVA di una categoria può esso stesso essere calcolato come aggregazione di AVA diversi, dovuta alla presenza di valuation input differenti. Le differenze fra [2] e [3] riguardano in particolare l’aggregazione per “incertezza sulle quotazioni di mercato”, “costi di chiusura” e “rischio di modello”. Nel Consultation Paper le regole erano le seguenti:
- se gli AVA erano legati a un solo valuation input, sono aggregati come semplice somma
- altrimenti, come 50% della somma degli AVA di ogni valuation input.
Con il Final Draft è ora possibile considerare due regole: la somma del 50% degli AVA, come prima, oppure la somma dei singoli AVA meno il 50% delle differenze aggregate fra valore atteso e valore prudenziale. Tali formule sono riportate nell’ANNEX di [3], e il nuovo impianto sembra essere meno punitivo, tenendo conto dei benefici dovuti alla diversificazione. Ricordiamo però che questa modifica riguarda solo 3 dei 9 AVA: gli altri dovranno essere sommati fra di loro. Inoltre l’AVA totale sarà la somma dei 9 AVA, uno per ciascuna categoria: ciò produrrà, con molta probabilità, una elevata rettifica del fair value dovuta alla prudential valuation.
Riferimenti
[1] M. Bonollo, D. Marazzina (2014) Prudential Valuation dei derivati (AVA)
[2] Autorità bancaria europea – EBA (2013) Consultation Paper EBA/CP/2013/28
[3] Autorità bancaria europea – EBA (2014) EBA FINAL draft Regulatory Technical Standards EBA/RTS/2014/06 on prudent valuation