IVASS – Pubblicati esiti delle analisi comparative delle Relazioni di valutazione dei rischi e della solvibilità (ORSA)

Gen 17 2018

L’IVASS ha condotto un’analisi comparativa delle Relazioni di valutazione dei rischi e della solvibilità trasmesse dalle compagnie assicurative ai sensi del Regolamento ORSA. In base alla valutazione espressa dall’Autorità di vigilanza, le relazioni si sono dimostrate conformi alle previsioni del nuovo regolamento ORSA relativamente all’orizzonte temporale prospettico considerato, ai tempi di trasmissione delle relazioni all’IVASS, alla data di riferimento delle analisi e all’utilizzo dello schema della relazione per il supervisore. Le Relazioni danno conto:

  • del progredire dell’integrazione del processo ORSA nella gestione d’impresa;
  • del rafforzamento del Risk Appetite Framework (RAF) soprattutto per le grandi imprese e gruppi;
  • del ruolo dei comitati consolari, del risk management e della funzione attuariale nel processo ORSA.

Dalle Relazioni emerge che i rischi prevalenti fronteggiati dalle compagnie sono di natura finanziaria e che, nonostante il graduale miglioramento qualitativo rispetto agli esercizi precedenti, rimane l’esigenza di un significativo rafforzamento complessivo delle analisi ORSA. In particolare, le Relazioni indicano che:

  • le valutazioni dei rischi di secondo grado differiscono in base alle modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali;
  • occorre rafforzare, sebbene risulti già qualitativamente irrobustita, la coerenza tra scenari di stress e piano strategico;
  • permangono necessità di integrazione e sviluppo nella valutazione degli scostamenti tra il profilo di rischio e le ipotesi sottese al Solvency Capital Requirement (SCR) calcolato con la formula standard;
  • occorre un miglioramento nella rappresentazione e gestione del rischio di concentrazione  del portafoglio in termini di capitale per i gruppi;
  • occorre migliorare l’individuazione delle misure di mitigazione dei rischi, le condizioni e i termini della loro attivazione e la valutazione della loro efficacia.

Lettera al mercato IVASS

Caratteristiche e peculiarità delle Initial Coin Offerings (ICOs)
di Saman Adhami, Luigi Gioscia, Giancarlo Giudici e Vittorio Santeusanio

Gen 16 2018
Caratteristiche e peculiarità delle Initial Coin Offerings (ICOs) di Saman Adhami, Luigi Gioscia, Giancarlo Giudici e Vittorio Santeusanio

Le ‘Initial Coin Offering’ (comunemente denominate ICOs) sono uno strumento di finanziamento innovativo che ha visto una straordinaria crescita di popolarità negli ultimi mesi e in particolare nella seconda metà del 2017. Numerosi progetti imprenditoriali in fase di startup hanno approfittato di questo nuovo meccanismo di raccolta di fondi per finanziarsi attraverso le criptovalute. Nella pratica, una ICO consiste in un appello rivolto a tutti i navigatori di Internet per contribuire a finanziare un progetto versando Bitcoin o altre criptovalute in cambio di ‘token’ che serviranno per avere accesso a diritti esclusivi quali la partecipazione ad una community, l’acquisto o l’utilizzo di servizi, o anche la compartecipazione agli utili del progetto stesso. I token sono generati attraverso una piattaforma blockchain (la più usata finora è stata Ethereum per la sua flessibilità). Le ICOs, a differenza del crowdfunding tradizionale, consentono di bypassare i portali di intermediazione e i circuiti tradizionali di pagamento come le banche e le carte di credito, con tutti i vantaggi (rispetto ai costi) e svantaggi (rispetto alle garanzie per i contributori) del caso.

Secondo il portale Tokendata.io, ad oggi le ICOs hanno consentito di raccogliere oltre $ 5.3 miliardi a livello mondiale: si tratta di una cifra importante, che è destinata a crescere ulteriormente nel 2018, nonostante i dubbi e lo scetticismo verso questa nuova opportunità, se non a volte l’aperta ostilità (Cina e Corea del Sud hanno vietato le ICO, altre autorità di mercato hanno messo in guardia i risparmiatori).

Il gruppo di ricerca di Finanza Aziendale del Politecnico di Milano ha analizzato un campione di 253 ICOs avvenute dall’inizio del fenomeno fino ad agosto 2017, le cui caratteristiche descrittive vengono analizzate nel seguito. Di queste offerte, ben l’81% sono riuscite a raccogliere il capitale richiesto: il tasso di successo è dunque molto alto.

Innanzitutto, la Tabella 1 presenta le tipologie dei progetti che hanno avviato una ICO, da cui si denota immediatamente che i servizi notarili e quelli finanziari constituiscono le più grandi porzioni del campione.

 

È molto frequente nelle ICOs (avviene circa nel 50% dei casi) la concessione di bonus particolari per i primi contributori in ordine di tempo (‘early bird’). Tra i vari dati interessanti (presentati in sintesi nella Tabella 2) vi è la distribuzione geografica dei progetti (definita dalla localizzazione del team proponente), con Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna e Canada ai primi posti, mentre vi è una crescita della formazione di team imprenditoriali decentralizzati. Il codice di programmazione alla base del token (che permette di sviluppare ulteriori innovazioni nella logica open-source) è disponibile solo nel 43% dei casi.

 

I token offerti nelle ICOs vengono poi scambiati sul web e hanno un proprio mercato secondario. Il prezzo delle offerte è stato, spesso, notevolmente inferiore rispetto ai successivi valori di scambio, il che ha generato notevoli guadagni per gli investitori.

Un’analisi econometrica sulle determinanti del successo delle ICOs ha rivelato che la presenza di un codice di programmazione pubblico, anche parziale, è valutata molto positivamente dai potenziali investitori in ICO, i quali preferiscono questa prova tecnologica ai prospetti discorsivi e spesso opachi nei contenuti (i cosiddetti ‘white paper’) che vengono messi a disposizione del mercato(senza però alcuna selezione e pre-approvazione delle autorità pubbliche). In più, organizzare una pre-offerta di dimensione più piccola, e magari indirizzata ad un sottogruppo di investitori, sembra essere un buon segnale per il mercato, che usa questo ‘presale’ come mezzo per apprezzare meglio il token offerto. Infine, quando i token assicurano diritti di accesso ai servizi e diritto di remunerazione, gli investitori investono più volentieri nell’offerta, e quindi la probabilità di successo della ICO si alza significativamente.

Questo studio è il primo di un più vasto progetto di ricerca del fenomeno delle ICO, a cui presto si aggiungeranno altre analisi empiriche, soprattutto rispetto a cosa è successo dopo le offerte. Al momento è infatti ancora troppo presto per tratteggiare un qualsiasi bilancio sull’efficacia di questo strumento per i progetti imprenditoriali che cercano risorse e sul grado di tutela offerto ai finanziatori, e quindi non è possibile né raffreddare l’entusiasmo, né smentire gli scettici.

EMIR: Consultazione ESMA sulle linee guida per l’applicazione delle disposizioni anticicliche da parte delle controparti centrali

Gen 10 2018

L’ESMA ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto la definizione di una serie di linee guida volte a chiarire l’attuazione delle disposizioni anticicliche da parte delle controparti centrali (CPP) ai sensi del regolamento EMIR.

Il Regolamento EMIR richiede alle controparti centrali di monitorare e contabilizzare gli effetti prociclici dei margini e rendere note le proprie prassi di gestione del rischio, inclusi i modelli utilizzati per il calcolo dei margini. Le controparti centrali devono anche attuare misure di margin anti-procicliche.

Le linee guida sono indirizzate alle autorità nazionali competenti che controllano le CCP autorizzate ai sensi del Regolamento EMIR e cercano di promuovere un’applicazione coerente e uniforme della disciplina in tema di:

  • monitoraggio della prociclicità del margine;
  • attuazione di politiche di margini non procicliche;
  • trasparenza per facilitare la prevedibilità dei margini.

La consultazione avrà termine il 28 febbraio 2018.

Comunicato stampa
Documento di consultazione

IVASS: avviate 2 consultazioni regolamentari

Gen 10 2018

L’IVASS ha avvito la pubblica consultazione dei seguenti Provvedimenti:

  • Provvedimento recante modifiche al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015. Le modifiche proposte sono determinate dalla necessità di adeguare la normativa secondaria e la disciplina tecnica della Banca Dati degli Attestati di Rischio all’esigenza di valutare correttamente la sinistrosità dell’assicurato, tenuto conto anche dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, laddove, alla scadenza del contratto, l’assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri tardivi). Con l’introduzione delle norme proposte sarà, pertanto, possibile rilevare e valorizzare i sinistri, ai fini tariffari, indipendentemente dalla data di pagamento; finalità evidentemente anti-elusive e antifrode a beneficio degli assicurati realmente virtuosi. La consultazione avrà termine il 24 febbraio 2018.
  • Provvedimento recante criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale di cui all’art. 3 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 (Dematerializzazione dell’attestato di rischio). Le norme proposte chiariscono una serie di dubbi interpretativi della normativa vigente, che determinavano disparità di trattamento nei confronti degli assicurati delle diverse compagnie, e introducono nuovi benefìci a favore di talune categorie di consumatori/assicurati, in precedenza trascurate.

La consultazione avrà termine il 24 febbraio 2018.

Documento di consultazione 1
Documento di consultazione 2

NPL: Pubblicati i templates EBA per l’informativa agli investitori

Gen 10 2018

L’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority – EBA) ha pubblicato i templates che le banche potranno utilizzare – su base volontaria – per dare informazioni sui propri crediti deteriorati agli investitori che siano interessati ad acquistarli. I templates sono stati sviluppati dall’EBA su richiesta del Consiglio UE, in modo da promuovere la standardizzazione e la comparabilità a livello UE dei dati sui crediti deteriorati e quindi favorire lo sviluppo del mercato di questi attivi.

Comunicato EBA

Productive December for EIOPA
di Silvia Dell’Acqua

Gen 10 2018
Productive December for EIOPA  di Silvia Dell’Acqua

Before the Christmas holidays break, EIOPA has published a number of documents, as proof of the productive analysis carried out during the last months. The topics concern:

  • [18.12.17] the update of the representative portfolio to calculate the Volatility Adjustment (VA)
  • [18.12.17] desired improvements to the Solvency and Financial Condition Reports (SFCR)
  • [21.12.17] the use of limitations and exemptions from reporting 2017
  • [21.12.17] the use of capital add-ons
  • [20.12.17] the use of long term guarantees (LTG) measures

The VA is a measure aimed at mitigating the effect of short-term volatility of bond spreads on the solvency position of insurance companies, which sell products with long-term guarantee options. When the asset values fall because of an increase in their credit spreads, the liabilities are lowered thanks to a higher risk free discounting, obtained increasing the risk free yield curve by the VA. This correcting measure is derived from the spreads of representative portfolio of assets, revised by EIOPA on a yearly basis. The updated portfolios are based on data reported by the European insurance companies to their National Supervisory Authorities (NSAs) as part of their annual supervisory reporting. EIOPA published the updated representative portfolios last 18 December 2017; these data are going to be used for the calculation of the VA at End-March 2018. The next update has been scheduled for the second half of 2018.

Last 18 December 2017 EIOPA published a supervisory statement aimed at improving the future disclosures of SFCRs, which have to be published by the undertakings on a yearly basis. The legally prescribed SFCR covers a wide range of areas (in some cases, it replaced the disclosures on embedded value), but EIOPA believes it should focus on relevant information to evidence the solvency and financial condition of the undertakings. The statement focuses on key findings that EIOPA encourages to put in place, still considering the principle of proportionality:

  • consider needs and capabilities of different types of stakeholders when deciding upon the content and language style: the summary is mainly addressed to policyholders, while the remaining sections to analysis/investors
  • the summary should include a minimum common content (such as business model and strategy, underwriting and investment performance, key risks, system of governance, solvency ratio with and without VA/MA, SCR, MCR, EOF classified by tiers, …)
  • even when embedded in an annex to the SFCR, parts of the Quantitative Reporting Templates (QRT) should be reported in the narrative to help the reader
  • include information regarding the process for performing the ORSA
  • structure in a better way the analysis of the risk sensitivity to different stressed scenarios (e.g. methods used, underlying assumptions, future management actions, impact as an amount of the SCR and as a percentage of the overall SCR ratio, interpretation of the results)
  • provide details on methods and main assumptions used to evaluate Assets, Liabilities, Technical Provisions (e.g. specific approach to investment valuations, treatment of deferred taxes, uncertainties underlying the assumptions)
  • provide additional information regarding the Own Funds (OF), such as the explanation of their items (e.g. extent to which they are available or subordinated, their durations) and the movements over the reporting period and looking forward.

Insurance undertakings are subject to annual and quarterly reporting, but according to the SII directive the NCAs may exempt or limit the submission of the Quantitative Reporting Templates (QRTs), based, among others, on criteria on market shares, size and SCR ratio; EIOPA has verified to which extent this option has been adopted, publishing a report last 21 December 2017. The main outcomes of the assessment are:

  • none of the NSAs has exceeded the national market share thresholds (the number of exemptions varies significantly from 0% to over 15%), 21 NCAs have even decided not to let the undertakings use the possibility
  • YE16 – 134 undertakings and 8 groups from 5 Member States were exempted from annually reporting item by item templates, representing 0.4% of the European Economic Area (EEA) Non Life market share and 0.5% of the Life market share
  • 1Q17 – 703 undertakings and 21 groups from 10 Member states were exempted from quarterly reporting, representing 4.8% of the EEA Non Life market share and 2.5% of the Life market share

To detect and follow-up on potential inconsistent applications of supervisory powers across Member States, EIOPA has analyzed the application of capital add-ons by the NCAs, extracting the relevant information from the QRT. The NCAs have the possibility to set capital add-on in case of significant deviations regarding:

  • the risk profile within the Standard Formula (SF)/ Internal Model (IM) calculation
  • the system of governance
  • the risk profile when applying the VA/Matching Adjustment (MA)/transitional measures.

There is a large variance in the amount of the capital add-ons which have been imposed: 2 are worth more than 1 billion euro, 3 are between 100 and 700 million and the remaining 19 are below 100 million; relative to the SCR amount, the size of capital add-ons varies between 2% and 85%. As a testimony of the size and complexity of the UK market, 15 capital add-ons were imposed to solo undertakings and 4 at group level; 2 were set in France and Norway, 1 in Ireland. The capital add-ons are balanced between the Life and Non-Life market.

All the 24 capital add-ons were set because of significant deviations regarding the risk profile when compared to the assumption adopted in the SF (22) and IM (2).

Last 20 December 2017 EIOPA published a report on the impact of the LTG measures (a set of measures introduced in the Solvency II directive to ensure an appropriate treatment of insurance product that entail long term guarantees). Those discussed below, applicable on optional basis are:

  • Volatility Adjustment (VA) and Matching adjustments (MA)
  • Transitional on technical provisions (TTP)
  • Duration-based equity risk module (DBER)
  • Transitional on the risk-free rate (TRFR)

The aggregated amount of Technical Provisions (TP) of insurance and reinsurance undertakings applying for at least one of these optional measures is 74% of the whole TP of the EEA: more specifically, the VA is used by 66%, the TTP by 25%, the MA by 15%, while DBER and TRFR are used by a negligible share of market participants. Removing the possibility of applying MA, VA, TFR and TTP typically results in an increase of the TP, in a decrease in the OF and in an increase in the SCR and MCR. At EEA level, the removal of those measures is worth for a decrease of the SCR ratio by 69% (from 217% to 148%) and in an increase of the Solvency capital requirements of 73 billion euros.

Long-term guarantees are included in several types of insurance products, and their use is widespread in Europe (being their most significant occurrence in traditional life with profit products); as a trend, their availability is mainly stable or decreasing across EEA, with a shift to unit-linked, pure protection or hybrid products, a decreasing level of financial guarantees included in the contracts or a decreasing duration of the guarantees. In general, the NSAs did not related the trend to the design of the LTG measures but to the low interest rate environment, the increasing cost of guarantees and taxation regulation.

Consob adotta il nuovo Regolamento Mercati

Gen 05 2018

Consob ha adottato il nuovo Regolamento Mercati che recepisce, per la parte relativa ai mercati, le innovazioni normative introdotte dalla nuova disciplina europea in materia di prestazione dei servizi di investimento e di mercati degli strumenti finanziari, così come definita dalla direttiva Mifid2 (2014/65/UE) e dal regolamento Mifir (600/2014).

Tra le novità principali una ridefinizione dei requisiti organizzativi e operativi a carico delle sedi di negoziazione, cioè mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf) e la nuova tipologia di sistema organizzato di negoziazione (Organized Trading Facility, Otf). Vengono, inoltre, ridefiniti i requisiti di trasparenza e il reporting delle negoziazioni in strumenti finanziari. Del tutto nuove, invece, le aree dei limiti alle posizioni in derivati su merci e dei servizi di comunicazione di dati.

Il nuovo Regolamento Mercati della Consob, che abroga e sostituisce quello attuale, entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A far data dall’applicazione del nuovo Regolamento Mercati i soggetti saranno tenuti al rispetto degli obblighi comunicativi ivi previsti al momento dell’autorizzazione o dell’avvio dell’operatività e in occasione dei successivi cambiamenti rispetto alle informazioni fornite.

È stato inoltre previsto un apposito regime transitorio finalizzato a consentire un adeguamento tempestivo ai nuovi obblighi informativi e di comunicazione dettati dal rinnovato Regolamento Mercati ai soggetti che alla data del 3 gennaio 2018 risultino già autorizzati, secondo i rispettivi regimi, e operativi.

Sul sito www.consob.it sono disponibili la delibera di adozione del nuovo Regolamento Mercati insieme alla relazione illustrativa sulle modifiche apportate al Regolamento, comprensiva degli esiti della consultazione svoltasi tra il 31 luglio e il 30 settembre scorsi.

CRR-CRD IV: Banca d’Italia modifica la disciplina in materia di processo di controllo prudenziale e grandi esposizioni per le SIM

Gen 05 2018

La Banca d’Italia ha pubblicato una Comunicazione che modifica e integra la disciplina concernente l’applicazione alle SIM e gruppi di SIM delle norme CRDIV/CRR. Ciò risponde all’esigenza di adeguare la normativa applicabile alle SIM all’evoluzione del quadro normativo europeo e di mantenerla allineata a quella delle banche, la cui disciplina è stata oggetto di un intervento analogo.

La modifica normativa entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Comunicazione Banca d’Italia

Il Fintech tra vincoli ed opportunità: l’indagine della Banca d’Italia
di Federico Cinque e Alessandro Di Lullo

Gen 05 2018
Il Fintech tra vincoli ed opportunità: l’indagine della Banca d’Italia  di Federico Cinque e Alessandro Di Lullo

Banca d’Italia ha pubblicato i risultati di un’indagine[1] conoscitiva sull’adozione delle innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari in Italia, condotta nel mese di maggio 2017. L’indagine ha coinvolto diversi istituti finanziari:

– i 13 maggiori gruppi bancari italiani (c.d. significant institutions) e 4 filiazioni italiane di banche europee a rilevanza sistemica;
– 53 gruppi bancari minori less significant institutions;
– 23 intermediari non bancari (g. SGR, SIM, istituti di pagamento).

Il documento introduce brevemente il concetto di Fintech, definendone gli aspetti fondamentali ed offrendo un overview sulle principali macrocategorie di servizi e tecnologie (crowd-funding, pagamenti, criptovalute, DLT e smart contracts, servizi di conuslenza automatizzati, cloud computing e big data).
Emerge chiaramente la portata disruptive del fenomeno che investe di sé ogni segmento ed attore del mercato dei servizi finanziari e bancari. La complessità del fenomeno Fintech si rileva, per altro, dalla pluralità stessa dei soggetti coinvolti: dai più tradizionali istituti finanziari sino ai giganti della tecnologia informatica e dei social media (Google, Facebook, Apple, Amazon, Alibaba) passando per il mondo start-up, la cui flessibilità e capacità di creare innovazione consentono loro di giocare un ruolo chiave.
A titolo d’esempio, basta pensare che, durante il Chinese Singles’ Day 2017, sono stati transati più di $ 25 mld solo su piattaforme Alibaba, con un picco di 256.000 transazioni per secondo (circa 4 volte la capacità del circuito Visa); nel frattempo Amazon e Facebook lavorano sull’ampliamento della propria offerta di servizi finanziari ed anche assicurativi.

Con il suo impatto rivoluzionario, il Fintech mina il carattere tradizionalmente monolitico del sistema bancario aprendo le porte a nuovi players che, se da una parte colmano lacune esistenti nel mercato dei capitali, dall’altra costringono gli attori tradizionali ad una riflessione sulla validità prospettica dei propri modelli di business.

All’incertezza circa gli senari futuri del fenomeno fa eco un crescente impegno internazionale nello sviluppo di progetti Fintech: i fondi stanziati a livello globale per iniziative di questo genere ammontano a oltre $ 25 mld e vedono Nord America ed Asia leader negli investimenti, sia pur con profili molto diversi.

La rilevanza del fenomeno ha attratto l’attenzione degli organismi di vigilanza e di regolamentazione nazionali ed internazionali, interessanti ad approfondire il fenomeno e comprendere come ponderare gli interventi normativi al fine di favorire l’innovazione senza lasciare spazi a potenziali arbitraggi regolamentari. Numerose risultano, per altro, le iniziative di indagine ed approfondimento sul tema avviate da Financial Stability Board, Basel Commitee on Banking Supervision, European Commission, EBA, ESMA, EIOPA e BCE.

Dall’indagine condotta da Banca d’Italia emerge un dato rilevante: nonostante l’interesse da parte di molti operatori, nel complesso le somme stanziate in Italia nel corso del 2016 per finanziare iniziative Fintech sono state piuttosto limitate (€ 135 mln. ca.). Il 92%  degli investimenti totali proviene dalle banche significative.
Il grado di coinvolgimento, anche prospettico, delle banche italiane di grande dimensione sembra comunque essere consistente: tre quarti di queste hanno in previsione di effettuare investimenti – almeno nel lungo termine – in tecnologie e servizi Fintech (cfr. Figura 1).

Le principali macrocategorie di interesse per le banche significative risultano essere:

  • Servizi automatizzati per il cliente quali roboadvisors e servizi di customer relationship management automatizzati (g. chatbot);
  • Tecnologie a supporto come big data, cloud computing, open API e AI.

Dal canto loro le banche di minori dimensioni (LSI) hanno diversificato i propri investimenti su tutte le principali macrocategorie[2] del Fintech fatto salvo per crowd-funding, criptovalute e DLT & smart contracts. Gli altri intermediari, invece, hanno concentrato le proprie risorse principalmente su progetti d’investimento legati al crowd-funding.

Risulta interessante notare come il mondo bancario e finanziario italiano non abbia, per il momento, destinato risorse al mondo delle criptovalute; marginale risulta per altro l’interesse nei confronti di DLT & smart contracts.
La segmentazione delle strategie di sourcing evidenzia come solo un numero limitato di enti sfrutti le potenzialità offerte da sinergie con imprese e start-up Fintech (anche all’interno di incubatori ed acceleratori), preferendo soluzioni in house.

I maggiori vincoli allo sviluppo del Fintech in Italia sono individuati nell’incertezza del quadro normativo di riferimento in materia di protezione dei dati personali, contrasto al riciclaggio, trasparenza e correttezza, utilizzo di strumenti digitali nonché fiscalità.

In particolare, l’attuale quadro regolamentare in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali sembra essere eccessivamente restrittivo. Per altro, come sottolineato dal documento, i requisiti di sicurezza previsti per il trattamento e la circolazione dei dati  in relazione a servizi di pagamento e tecnologie per la conclusione dei contratti appaiono assolutamente inadeguati.
Le incertezze circa le tempistiche di emanazione dei technical standards e delle guidelines di PSD II e l’attuazione degli stessi, rappresentano anch’essi un freno allo sviluppo di nuove opportunità.

Nonostante le numerose incertezze, dall’indagine di Banca d’Italia emerge tuttavia l’immagine di un sistema finanziario seriamente interessato alle opportunità del Fintech e conscio delle possibilità legate alle nuove tecnologie. Si vanno delineando i giusti presupposti affinché il Fintech divenga il volano per la riorganizzazione dei modelli di business tradizionali, l’ottimizzazione di processi interni e lo sviluppo di nuovi servizi.

 


[1] http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/analisi-sistema/stat-banche-intermediari/Fintech_in_Italia_2017.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

[2] Le principali macrocategorie di servizi e tecnologie Fintech cosi come definite nel documento sono: crowd-funding, pagamenti, servizi automatizzati per il cliente, strumenti e tecnologie per la conclusione di contratti ed operazioni a distanza, valute virtuali, DLT e smart contract, tecnologie e servizi di supporto.