In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 7 comma 2 del Decreto Legge 237/2016 (Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio), la Banca d’Italia ha pubblicato i modelli uniformi di domanda – e le relative istruzioni di compilazione – che le banche italiane devono utilizzare per la presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia dello Stato di cui agli articoli 7 e 10 del citato Decreto.
L’IVASS ha pubblicato il documento di consultazione N. 1/2017 contenente Schema di lettera al mercato per l’applicazione degli orientamenti preparatori EIOPA sui presidi in materia di governo e controllo del prodotto (POG) da parte delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi.
La consultazione avrà termine il 15 febbraio 2017.
Le Autorità di supervisione europee (ESA: EBA, EIOPA e ESMA) hanno pubblicato la loro risposta alla Commissione Europea in merito agli emendamenti proposti alle disposizioni tecniche in materia di documenti informativi (Key Information Documents o KIDs) per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPS).
Le modifiche proposte dalla Commissione, ricordiamo, sono state necessarie alla luce del rigetto delle disposizioni stesse da parte del Parlamento Europeo.
Al link seguente è possibile consultare la lettera di risposta delle ESA.
Risposta ESA alle modifiche della Commissione Europea su disposizioni PRIIPS
L’Autorità bancaria europea ha pubblicato la terza relazione sull’impatto del liquidity coverage ratio (LCR). L’analisi mostra, al livello europeo, un costante miglioramento dell’LCR medio a partire dal 2011. In particolare, al 31 dicembre 2015, l’LCR medio tra le banche europee risultava significativamente al di sopra del requisito minimo del 100% (che dovrà essere pienamente attuato entro gennaio 2018).
Inoltre lo studio condotto non mostra alcuna evidenza che giustifichi un prolungamento del periodo di introduzione progressiva del LCR (phasing-in period).

Il Report EBA su MREL: uno stimolo o una scusa?
Il 14 dicembre l’EBA ha pubblicato il suo Report finale sull’implementazione del Requisito Minimo sui Fondi Propri e sulle Passività Eleggibili anche noto come MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).
Il campione di riferimento ha incluso 133 gruppi bancari di 18 paese dell’UE che, alla data del 31 dicembre 2015, coprono circa 2/3 del totale degli attivi bancari.
Il report è indirizzato alla Commissione Europea che come noto ha emanato in data 23 novembre un pacchetto globale di riforme per rafforzare ulteriormente la resilienza delle banche dell’UE.
Il Parlamento Europeo e la commissione stessa assumeranno nei prossimi mesi deliberazioni su quel pacchetto di regole ed il report si propone di dare supporto tecnico alla discussione che porterà alla formalizzazione di un nuovo quadro normativo per il sistema bancario dell’Unione.
Il report in particolare fornisce una quantificazione dell’attuale ammontare di MREL e delle relative potenziali necessità di raccolta di fondi addizionali per le banche dell’UE, sotto due scenari di calibrazione nonché una stima, dei costi e benefici macroeconomici connessi all’introduzione dei suddetti requisiti minimi nell’UE.
Dei due scenari quello più conservativo definisce il MREL come il maggiore tra il doppio dell’attuale requisito di capitale inclusi i c.d. buffer e l’8% di passività totali e fondi propri.
Nell’altro il MREL è calcolato come il doppio dei requisiti di capitale minimi, ma con i buffer calcolati una sola volta, escludendo cioè quello a fronte di ricapitalizzazione
In estrema sintesi:
- le potenziali necessità di raccolta oscillano tra un minimo di 186 mdi EUR ed un massimo di 276 mdi. In entrambi gli scenari la quota di debito subordinato aggiuntiva sarebbe di 154 mdi;
- i benefici macroeconomici attesi sono quantificati in termini di impatto sul PIL in un range tra un minimo di 23 bp (basis point) ed un massimo di 92 bp all’anno nello scenario base definito in funzione della probabilità iniziale di una crisi, della sua lunghezza, della misura di perdita permanente di PIL ed del tasso di sconto applicato. Questi sarebbero connessi al rafforzamento della resilienza del sistema bancario (stabilità finanziaria) e della riduzione del c.d. moral hazard che si tradurrebbero in una minore probabilità di occorrenza e della ridotta severità di un evento di crisi;
- I costi macroeconomici attesi sono quantificati, sempre in termini di PIL in un range compreso tra -0.6 bp e 6 bp all’anno. Più nello specifico i costi connessi alle maggiori necessità di fondi sarebbero tra 2.9 e 5.8 bn che si tradurrebbero in un aumento degli spread sui crediti erogati tra 1.3 e 2.6 bp i quali a loro volta produrrebbero una contrazione del credito complessivo all’economia reale.
- Il saldo netto è stimato complessivamente positivo tra 17 e 91 bp.
È importante sottolineare che:
– rispetto alla prima stima di impatto di luglio in termini di necessità di finanziamento delle banche, la banda di oscillazione è significativamente ridotta; il massimo era stato infatti allora individuato a 790 bn. Questa contrazione è da imputare largamente alla nuova normativa tedesca che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2017, sul trattamento dei titoli c.d. senior unsecured che sono di fatto considerati subordinati rispetto ad altre passività garantite;
– la stessa EBA invita a valutare con estrema cautela gli impatti stimati sottolineando come questi dipendano in misura considerevole dalla capacità dei mercati di assorbire i più elevati volumi di emissione di strumenti eleggibili ai fini MREL e dalla capacità delle banche di accesso ai mercati, qualificati come profondi e sviluppati. L’EBA ammette che in questo momento le capacità di assorbimento del mercato sono incerte e che la sua evoluzione in futuro non può essere adeguatamente valutata.
Quest’ultimo warning in particolare dà la misura della volontà della banca centrale di richiamare il potere politico europeo all’impegno più volte ribadito di dotare l’UE di un vero mercato unico dei capitali senza il quale da un lato non è possibile prefigurare un superamento di un sistema economico ancora troppo “banca-centrico” in cui cioè alle imprese siano fornite reali alternative fonti di finanziamento e dall’altro il rischio del ripetersi di crisi in cui le risorse dei governi sono distolte dall’economia reale a sostegno delle istituzioni finanziarie in difficoltà è ancora inaccettabilmente elevato.
Allo stesso tempo invero è da sottolineare come le evidenti carenze del mercato europeo dei capitali di fatto fornisca al sistema bancario argomenti per un’intensa attività di lobbying contro le misure proposte dalle autorità regolamentari e al parlamento europeo un numero di valide ragioni per assecondare le pressioni delle banche.
Crediamo che dal quadro complessivo fornito dall’EBA sia necessario partire per intraprendere, in una ampia convergenza di intenti, una reale opera di stimolo del mercato dei capitali europeo che investa tutti gli attori, dalle banche e dalle assicurazioni ai fondi di investimento, ai fondi pensione e vorremmo suggerire anche al c.d. shadow banking (il complesso di mercati ed istituzioni non soggetto a regolamentazione, quali ad es. gli hedge funds) il cui potenziale di rischio sistemico appare ancora incredibilmente sottostimato dalle autorità regolamentari e non solo in Europa.
Bibliografia:
Final Report on MREL – Report on the Implementation and Design of the MREL Framework – European Banking Authority – 14 Dicembre 2016
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements and amending Regulation (EU) No 648/2012 – 23 Novembre 2016
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Call for Evidence – EU regulatory framework for financial services – 23 Novembre 2016
German Resolution Mechanism Act (Abwicklungsmechanismusgesetz)-Federal Law Gazette I, 2015, page 1864-new provisions of section 46f (5) to (7) of the Banking Act – 2 Novembre 2015
L’organo decisionale dell’Autorità bancaria europea (EBA) – il Board of Supervisors – ha fissato per il 2018 il prossimo esercizio di stress test per le banche europee. La decisione, in linea con la volontà di puntare ad un esercizio biennale, è stata presa alla luce dei progressi compiuti dalle banche UE in termini di rafforzamento patrimoniale.
L’EBA comincerà immediatamente lo sviluppo della metodologia per lo stress test 2018, che comprenderà anche la valutazione dell’impatto dell’IFRS 9 (in vigore dal 1 gennaio 2018).
Nel 2017, l’EBA eseguirà il regolare esercizio annuale di trasparenza.
Camera e Senato hanno approvato la relazione del governo Gentiloni sul cosiddetto “piano salva-banche”. L’esecutivo potrà, quindi, intervenire a sostegno del settore bancario, tramite aumento del debito pubblico, per complessivi 20 miliardi di euro. Alla Camera i voti favorevoli sono stati 389, quelli contrari 114, 8 gli astenuti. Al Senato, 221 sì, 60 no e 3 astenuti.
Principale destinatario di tali misure potrebbe essere Banca Monte dei Paschi di Siena in caso di un eventuale fallimento del piano privato di ricapitalizzazione.
La Banca d’Italia ha introdotto le seguenti modifiche normative:
– Circolare n. 292 del 20 dicembre 2016 “Segnalazioni statistiche degli operatori del microcredito”. La Circolare contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza che gli operatori di microcredito trasmettono alla Banca d’Italia sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sui finanziamenti erogati;
– Aggiornamento n. 9 della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti” contenente le regole per la compilazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza, su base individuale, che le banche italiane e le filiali italiane di banche estere trasmettono alla Banca d’Italia;
– Aggiornamento n. 15 della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”;
– Aggiornamento n. 1 della Circolare n. 284 del 18 giugno 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default”. La Circolare prevede la costruzione di un archivio che raccolga dati sull’attività di recupero dei crediti svolta dagli intermediari vigilati (bancari e finanziari) e che permetta di calcolare i tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (default).
La Banca d’Italia ha comunicato la decisione di mantenere il coefficiente di riserva di capitale anticiclica allo zero per cento per il primo trimestre del 2017.
La decisione è stata presa, come illustrato dall’istituto di palazzo Koch, alla luce delle seguenti dinamiche macroeconomiche:
– nel terzo trimestre del 2016 lo scostamento del rapporto tra credito bancario e PIL dal suo trend di medio-lungo periodo, calcolato sulla base della metodologia standard, è rimasto negativo per circa nove punti percentuali, in peggioramento rispetto al trimestre precedente. Secondo la metodologia sviluppata dalla Banca d’Italia, che tiene conto delle caratteristiche specifiche del ciclo creditizio nel nostro paese, il divario sarebbe negativo per circa sette punti percentuali. Indicazioni analoghe provengono dall’analisi del rapporto tra credito totale e PIL, riferito al secondo trimestre del 2016;
– la condizione macrofinanziaria dell’economia italiana, pur in miglioramento grazie alla ripresa economica, resta complessivamente debole. Il tasso di disoccupazione, pressoché invariato negli ultimi mesi, è ancora su livelli storicamente elevati. La dinamica del credito bancario al settore privato è leggermente positiva, ma il tasso di crescita del credito alle imprese continua a essere prossimo allo zero. La quota di prestiti deteriorati (al lordo delle rettifiche di valore), pur in leggero calo, rimane su valori elevati. I prezzi degli immobili in termini reali rimangono ben inferiori al loro livello di lungo periodo (fig. 6).
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un Report riguardante l’armonizzazione dell’impianto normativo europeo dei covered bond. Il documento presenta un’analisi approfondita degli aspetti regolamentari e di mercato dalla quale emerge – secondo l’Autorità di vigilanza – la necessità di assicurare che solo gli strumenti in linea con la normativa armonizzata possano assumere la qualifica di “covered bond” e avere accesso alla disciplina speciale prevista dall’attuale sistema regolamentare europeo.
Sulla base dei risultati dello studio, l’EBA ha anche proposto un approccio in tre fasi per l’armonizzazione del trattamento dei covered bond all’interno dell’Unione Europea:
– Una nuova direttiva in materia di covered bond dovrebbe essere sviluppata per fornire una definizione di obbligazione garantita e specificare i requisiti qualitativi da rispettare;
– Il Regolamento CRR (Capital Requirements Regulation) dovrebbe essere modificato per rafforzare le condizioni necessarie per l’applicazione del trattamento preferenziale ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali;
– La convergenza degli assetti nazionali dovrebbe essere incoraggiata, su base volontaria, tramite strumenti non vincolanti.