Pubblicate linee guida EBA sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione

Ott 06 2016

l’EBA ha pubblicato la versione finale delle linee guida sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione. L’Obiettivo delle linee guida è di fare chiarezza sulla definizione di condizioni di libera concorrenza (arm’s length conditions) e determinare se un’operazione sia effettivamente strutturata per fornire supporto alla cartolarizzazione.
Le linee guida contribuiranno all’attuazione del pacchetto di misure sulle cartolarizzazioni varato dalla Commissione nel quadro della riforma dei mercati dei capitali dell’Unione.

Comunicato stampa
Linee guida EBA sul supporto implicito alle operazioni di cartolarizzazione

Solvency II: aggiornamento EIOPA sulla metodologia di costruzione delle strutture a termine del tasso di interesse privo di rischio

Ott 06 2016

L’EIOPA ha pubblicato un aggiornamento della documentazione tecnica riguardante la metodologia per derivare le strutture a termine dei tassi d’interesse privo di rischio (RFR) ai sensi della disciplina Solvency II. I principali cambiamenti riguardano:

– L’aggiornamento dei portafogli rappresentativi per calcolare le rettifiche per volatilità (VA), sulla base di dati più aggiornati e dettagliati sugli investimenti delle compagnie di assicurazione europee;

– Calcolo dei rendimenti per le obbligazioni societarie di elevato standing creditizio in caso di rendimenti negativi;

 Le novità introdotte saranno utilizzate per il calcolo delle strutture a termine dalla fine del mese di settembre 2016. L’EIOPA ha inoltre pubblicato delle modifiche relative agli strumenti finanziari utilizzati per ricavare la RFR. Tali modifiche entreranno in vigore alla fine del mese di dicembre 2016.

Comunicato stampa

Il nuovo aggiornamento del Risk Dashboard EBA evidenzia il permanere di livello critici di NPL

Ott 06 2016

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato l’aggiornamento trimestrale del documento “Risk Dashboard” che identifica i rischi principali e le vulnerabilità del settore bancario europeo. L’analisi verte su una gamma di Indicatori di Rischio calcolati sulla base dei dati consolidati relativi al secondo trimestre del 2016 e rappresentativi di un paniere di 156 banche.
L’aggiornamento mostra un aumento dei coefficienti patrimoniali delle banche dell’UE, mentre la bassa redditività e l’alto il livello di attivi in sofferenza (NPL) continuano a destare preoccupazioni. In particolare:

– il Common Equity Tier 1 delle banche dell’UE (CET1) è aumentato di 10 punti base al 13,5%;

– il tasso di crediti in sofferenza (NPL) è stato del 5,5%, con una riduzione di 10 punti base rispetto al trimestre precedente. Nonostante il miglioramento, la qualità del credito e il livello di attività illiquide rimangono una preoccupazione. Il rapporto di copertura degli NPL è salito al 43,9% ma mostra un’ampia dispersione tra i paesi;

– il ROE delle banche europee è stato pari al 5,7%, invariato rispetto al trimestre passato ma circa 1% al di sotto del secondo trimestre dello scorso anno;

– il rapporto tra prestiti e depositi è sceso a 120,5%, rispetto al 121,6% nel primo trimestre.

Comunicato stampa
Risk Dashboard EBA Q2 2016

L’ESMA avvia consultazione sulla regolamentazione dei benchmark finanziari

Ott 06 2016

L’Autorità bancaria europea (ESMA) ha pubblicato un documento di consultazione riguardante la propria proposta di regolamentazione per l’attuazione del regolamento sui benchmark finanziari. In particolare, i punti chiave della proposta ESMA riguardano:

– le procedure, le caratteristiche e il posizionamento della funzione di sorveglianza;

– adeguatezza e verificabilità dei dati in ingresso;

– trasparenza delle metodologie applicate;

– requisiti di governance e di controllo per i contributori sottoposti a vigilanza;

– misure specifiche per benchmark significatici e non significativi;

– disposizioni per il riconoscimento da parte degli amministratori di paesi terzi.

La consultazione avrà termine il 2 dicembre 2016.

Comunicato stampa
Documento di consultazione

CRR: l’EBA armonizza la definizione di default in tutti i paesi UE

Ott 06 2016

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato le Linee guida riguardanti l’applicazione della definizione di default in tutta l’UE e la versione finale delle disposizioni tecniche regolamentari (RTS) sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni insolute. L’EBA ha pubblicato inoltre i risultati di uno studio di impatto qualitativo e quantitativo (QIS) finalizzato a valutare l’impatto sui requisiti patrimoniali delle strategie politiche implementate per armonizzare la definizione di default.
Sia le linee guida che gli RTS, emanati entrambi in conformità alla disciplina CRR, contribuiranno ad armonizzare la definizione di default all’interno dell’UE, contribuendo così a migliorare la coerenza e comparabilità dei requisiti patrimoniali. L’attuazione delle Linee guida e degli RTS è prevista al più tardi entro la fine del 2020, ma le istituzioni sono invitate a introdurre le modifiche necessarie nel più breve tempo possibile. Nel caso delle banche che ricorrono ad un approccio basato su rating interni (Internal Rating Based o IRB), l’attuazione dovrebbe essere basata su piani individuali concordati tra le istituzioni e le loro autorità competenti.

Comunicato stampa
Linee guida sull’applicazione della definizione di default
RTS sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni insolute
QIS sull’armonizzazione della definizione di default

Banca d’Italia: pubblicati 4 aggiornamenti normativi

Ott 06 2016

La Banca d’Italia ha introdotto delle modifiche normative tramite l’aggiornamento delle seguenti Circolari:

 – Aggiornamento n. 62 della Circolare n. 154 del 27 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”. La Circolare detta le istruzioni per la produzione e l’inoltro delle segnalazioni che gli intermediari sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia;

Aggiornamento n. 17 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 concernente “Disposizioni di vigilanza per le banche”. L’aggiornamento, in particolare, introduce delle novità in materia al sistema di controlli interni (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3).

Aggiornamento n. 8 della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 in materia di “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”. Obiettivo dell’aggiornamento è di dare attuazione, a livello nazionale, alle modifiche apportate al framework segnaletico europeo ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/428;

 – Aggiornamento n. 2 della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 in materia di “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”. L’aggiornamento apporta delle modifiche alle disposizioni riguardanti l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni (Titolo III, Capitolo I).

BASILEA IV: la fine dei modelli interni? – seconda parte
di Marco Pavoni

Set 27 2016
BASILEA IV: la fine dei modelli interni? – seconda parte   di Marco Pavoni

Nella prima parte è stato evidenziato come specie nel 2016 l’azione del Comitato di Basilea abbia inteso accrescere il ruolo dei modelli c.d. standardizzati allo scopo di ridurre la variabilità osservata degli Attivi Ponderati per il Rischio (Risk Weighted Assets o RWAs), ciò a scapito dei Modelli Interni.

In linea generale è comune la valutazione che i Modelli Interni, in primis quelli per i rischi di credito e di mercato sviluppati negli ultimi 7/8 anni dalle istituzioni finanziarie soprattutto bancarie, con ingenti investimenti in risorse umane e tecnologici, abbiano consentito sia alle stesse che alle autorità responsabili della loro supervisione di acquisire una decisamente più approfondita conoscenza della articolazione dei portafogli così come delle loro dinamiche nelle diverse congiunture di mercato.

La crescente rilevanza assunta ad esempio dagli esercizi di Stress Test quali strumento essenziale (a dire il vero più in USA che nella UE) di monitoraggio e governo del sistema bancario, non sarebbe stata possibile senza il determinante sforzo sostenuto dalle banche per dotarsi delle capacità professionali e delle infrastrutture IT necessarie per applicare molteplici scenari di mercato alle grandezze finanziarie che qualificano gli strumenti detenuti e comprenderne i risultati.

In tale senso si osservi ad esempio che il nuovo SA per i rischi di mercato, sviluppato dal BCBS con l’obiettivo di accrescerne la sensitività ai rischi stessi, prevede come ordine di grandezza il ricorso a circa 5.000 fattori di rischio, laddove normalmente il livello di granularità dei modelli interni ne comporta l’applicazione di diverse decine di migliaia (cfr. J.P. Laurent). E’ quindi evidente quanto sia diversa la capacità dei due approcci di descrivere con accuratezza i profili di rischio degli strumenti finanziari, quegli stessi profili che spesso sono ancor più articolati a livello dei sistemi di pricing di Front-Office (FO).

E’ da sottolineare peraltro che il Comitato di Basilea ha definito tre criteri per la valutazione dei modelli di rischio:

  1. capacità di misurare efficacemente i rischi
  2. semplicità
  3. comparabilità.

Se il nuovo SA, per espressa valutazione del BCBS, è inteso a garantire la comparabilità a motivo di una “relativa” semplicità, è però indubitabile, date le considerazioni sopra fatte, che solo un ben articolato IMA può soddisfare il primo criterio. E comunque lo stesso SA richiede l’utilizzo di sensitivities ai fattori di rischio (Delta, Vega e Curvatura) che non possono che rivenire dai sistemi e modelli di pricing adottati dai desk operativi richiedendo pertanto un non trascurabile investimento in tecnologia per garantire il maggior allineamento tra sistemi di RM e di FO.

Lo sviluppo davvero importante della funzione di Risk Management (RM) nelle banche negli ultimi anni, sulla scorta della spinta delle autorità regolamentari ad accrescere la capacità e la qualità del controllo nonchè il ruolo di governo (steering) dello stesso, è stato il risultato di un sostanziale upgrade dell’infrastruttura necessario per supportare la costante evoluzione delle metodologie sottostanti i modelli interni nella direzione appunto di avvicinare sempre più i sistemi di RM a quelli di FO.

In alcuni casi la scelta è stata addirittura quella di adottare sia per i sistemi di RM che per quelli di FO le medesime librerie di pricing, se non addirittura di fondare entrambi sulla medesima architettura tecnologica con indubbie sinergie in particolare in sede di c.d. P&L explanation/attribution.

L’evoluzione dei modelli interni nel corso degli ultimi anni ha determinato anche una radicale mutazione della governance laddove il controllo degli RWA da parte della funzione di RM ha consentito a questa di porsi come efficace interlocutore del business e più in generale del top management in fase di valutazione dei modelli operativi (business model e trading strategies) e di allocazione delle risorse per aree di business.

La FRTB con riguardo all’IMA in ultima analisi va nella giusta direzione laddove, in considerazione dei requisiti sia qualitativi che quantitativi da soddisfare a livello dei singoli desk operativi, richiede sia alla funzione di RM che all’autorità di supervisione di esercitare una considerevole capacità di analisi e valutazione dei modelli di business e strategie operative nonché dei profili di rischio e delle posizioni stesse (appunto a fini di P&L attribution); l’obiettivo essendo quello di catturare al meglio tutte le specificità operative e dei portafogli e definire conseguentemente il requisito patrimoniale in modo da riflettere queste peculiarità.

Ciò detto lo SA può comunque svolgere un utile compito segnaletico nella misura in cui il costante monitoraggio del requisito associato ad esso rispetto a quello riveniente dall’IMA può talora evidenziare scostamenti significativi potenzialmente indizio di dinamiche di rischio e/o di mercato meritevoli di approfondimento.

I due approcci possono quindi utilmente integrarsi e qualificare un “armamentario” efficace rispetto all’obiettivo principe dell’azione di supervisione a patto però che siano al più presto rimossi i seguenti elementi di incertezza:

  • la definizione finale dei c.d. Fattori di Rischio non Modellabili o Non Modellable Risk Factors (NMRF) in ambito IMA. Diverse iniziative a livello di industria, segnatamente da parte di alcuni dei principali Info Providers (quali Bloomberg, Reuters e MarkIT), sono state avviate con l’obiettivo di ridurre per quanto possibile il novero dei NMRF, mettendo a fattor comune tutte le informazioni di prezzo disponibili in relazione ad essi sotto forma di archivi (c.d. repositories). Si consideri che l’impatto dei NMRF sul requisito di capitale sotto IMA è stato stimato in sede di QIS intorno al 30%;
  • la definizione degli strumenti assoggettati a Requisito Addizionale per Rischi Residuali o Residual Risk Add-On (RRAO) in ambito SA, genericamente riferito a prodotti esotici;
  • infine ma probabilmente più importante rimane la definizione finale dell’ambito di applicazione (consolidato, desk o asset class) percentuale del requisito calcolato sotto SA che stabilisce la soglia minima (floor) sotto la quale il requisito sotto IMA non può scendere. Questo elemento costituirà la discriminante in funzione della quale taluni business saranno abbandonati o saranno mantenuti dall’industria bancaria. Stime effettuate dall’ISDA indicano una soglia non superiore al 20% come quella massima che non “spiazzerebbe” l’approccio IMA (cfr. Obitz e Theis).

Alla fine le decisioni delle autorità di supervisione non saranno senza conseguenze sui mercati finanziari; un significativo incremento del capitale allocato a fronte di questi rischi potrà determinare tra l’altro la riduzione del numero di attori di mercato (minore competizione) unitamente ad una minore liquidità degli strumenti finanziari per effetto della contrazione dell’attività di market making delle banche, la conseguente possibile migrazione di questi business presso operatori soggetti a minore regolamentazione (assicurazioni, fondi) con potenziali rischi sulla stabilità finanziaria sistemica, e infine una inappropriata allocazione delle risorse (una perversa spinta ad assumere maggiori rischi laddove talune esposizioni assorbono meno capitale perché misurate con parametri non idonei in termini di rappresentazione di rischi, come ad esempio il nominale).

Un significativo ridimensionamento dei Modelli Interni sembra perciò non raccomandabile date le possibili variegate conseguenze individuate, ma è da ritenere che anche a seguito di ulteriori analisi e approfondimenti, i possibili impatti saranno attentamente valutati dalle autorità e le più appropriate decisioni assunte nei tempi più brevi per escludere comportamenti distorsivi consentendo alle banche di effettuare una solida programmazione, garantire la stabilità sistemica, ma allo stesso tempo metterle in condizione di conseguire adeguati obiettivi di redditività di lungo periodo.

Se infatti la solvibilità (il rispetto dei requisiti patrimoniali) è una garanzia di stabilità di breve periodo, solo la profittabilità di lungo termine delle attività bancarie garantisce la sostenibilità del sistema e la sua capacità di assolvere ai molteplici compiti, anche rispetto al tessuto delle imprese e delle famiglie, che esso deve continuare a svolgere.

Bibliografia:

“The Knowns and the Known Unknowns of Capital Requirements for Market Risk” – Jean-Paul Laurent, Ecole de Management de la Sorbonne – 20 Giu’16

“The regulatory framework: balancing risk sensitivity, simplicity and comparability”- Discussion Paper – Basel Committee on Banking Supervision – Lug’13

“Supervisory Guidance on Model Risk Management” –  Federal Reserve Board of Governors – Apr’11

“Getting in shape for the FRTB has to start now” – Thomas Obitz e Jochen Theis – 28 Apr’16

Banca d’Italia: invariato il coefficiente di riserva di capitale anticiclica per il 4Q 2016

Set 27 2016

La Banca d’Italia ha comunicato la decisione di mantenere il coefficiente di riserva di capitale anticiclica allo zero per cento per il quarto trimestre del 2016.

La decisione è stata presa, come illustrato dall’istituto di palazzo Koch, alla luce delle seguenti dinamiche macroeconomiche:

– Nel secondo trimestre del 2016 lo scostamento del rapporto tra credito bancario e PIL dal suo trend di medio-lungo periodo, calcolato sulla base della metodologia standard, è rimasto negativo per circa otto punti percentuali, sostanzialmente invariato rispetto al trimestre precedente. Secondo la metodologia sviluppata dalla Banca d’Italia, che tiene conto delle caratteristiche specifiche del ciclo creditizio nel nostro paese, il divario sarebbe negativo per circa sei punti percentuali. Indicazioni analoghe provengono dall’analisi del rapporto tra credito totale e PIL, riferito al primo trimestre del 2016 (l’ultimo per il quale si dispone di informazioni complete;

 – La condizione macrofinanziaria dell’economia italiana, pur mostrando segnali di miglioramento, resta complessivamente debole. Il tasso di disoccupazione, pressoché invariato negli ultimi mesi, è ancora su livelli storicamente elevati. La dinamica del credito bancario al settore privato è nel complesso leggermente positiva, ma il tasso di crescita del credito alle imprese continua a essere prossimo allo zero. I prezzi degli immobili in termini reali rimangono ben inferiori al loro livello di lungo periodo. La quota di prestiti in sofferenza (al lordo delle rettifiche di valore), pur in calo, rimane su valori elevati.

Comunicato Banca d’Italia

Adottate modifiche al Regolamento BCE sull’applicazione delle riserve obbligatorie minime

Set 27 2016

In data 23 settembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2016/1705 della Banca Centrale Europea che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 sull’applicazione delle riserve obbligatorie minime.

Oggetto della revisione è l’articolo 3 del Regolamento 1745/2003, il quale è modificato come segue:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. L’aggregato soggetto a riserva di un’istituzione comprende le seguenti passività, come definite nel quadro delle segnalazioni della BCE di cui al Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale europea (BCE/2013/33) risultanti dalla raccolta di fondi:

a) depositi; e

b) titoli di debito emessi.

Se un’istituzione detiene passività nei confronti di una succursale dello stesso ente o nei confronti della sede principale o legale dello stesso ente, ubicate al di fuori degli Stati membri, essa deve includere tali passività nell’aggregato soggetto a riserva.

2. Le seguenti passività sono escluse dall’aggregato soggetto a riserva:

a) passività nei confronti di qualunque altra istituzione non figurante nell’elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3; e

b) passività nei confronti della BCE o di una BCN partecipante.

b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

2 bis. Per la categoria di passività «depositi» di cui al paragrafo 1, lettera a), l’esclusione di cui al paragrafo 2 è effettuata nel modo di seguito indicato: l’istituzione fornisce alla BCN partecipante competente prova dell’importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e l’importo per il quale vi è prova è dedotto dall’aggregato soggetto a riserva.

Per la categoria di passività «titoli di debiti emessi» di cui al paragrafo 1, lettera b), l’esclusione di cui al paragrafo 2 è effettuata deducendo un importo dall’aggregato soggetto a riserva nel modo di seguito indicato:

a) l’istituzione fornisce alla BCN partecipante competente prova dell’importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e l’importo per il quale vi è prova è dedotto dall’aggregato soggetto a riserva;

b) ove l’istituzione non sia in grado di fornire alla BCN partecipante competente prova dell’importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), l’istituzione applica la detrazione forfettaria pubblicata sul sito Internet della BCE all’ammontare in essere dei titoli di debito che ha emesso e che hanno scadenza originaria fino a due anni.

Il Regolamento entrerà in vigore il 14 dicembre 2016 e sarà direttamente applicabile in ciascuno deli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Regolamento (UE) 2016/1705

Nuovi aggiornamenti delle Q&A EIOPA

Set 27 2016

L’Autorità Europea di vigilanza del mercato assicurativo (EIOPA) ha pubblicato nuovi aggiornamenti ai documenti Q&A (Questions and Answers) pubblicati sul proprio sito istituzionale. In particolare, gli aggiornamenti riguardano:

– Disposizioni concernenti i modelli per la comunicazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;

– Disposizioni concernenti procedure e documentazione per la reportistica di informazioni finanziarie e di solvibilità.

Sezione Q&A sito EIOPA