Lo IOSCO ha pubblicato un report per la consultazione sulla mitigazione del rischio per i derivati OTC non compensati a livello centrale. Il report vuole promuove la stabilità finanziaria, garantire la certezza del diritto e la conseguente risoluzione di dispute in tempi brevi, facilitare il confronto con il rischio di credito e gli altri tipi di rischio.
Commenti potranno essere presentati entro il 17 ottobre.
L’IAIS (International Association of Insurance Supervisors) ha pubblicato i nuovi principi per il miglioramento delle capacità di assorbimento delle perdite. Tali principi si applicano alle imprese di dimensione sistemica (G-SIIs). Tra gli argomenti coperti, la qualità del capitale, la validità dei principi in varie situazioni economiche, la pragmaticità e la trasparenza dei principi stessi.
Il FSB ha pubblicato uno studio di fattibilità sulle modalità utilizzate per riprodurre e condividere a livello aggregato i dati sui derivati OTC raccolti dai trade repositories. Tale studio riprende la versione consultiva pubblicata in febbraio e i feedback successivamente ricevuti. Saranno necessari futuri passaggi per l’implementazione del sistema di raccolta dati che verrà prescelto.
Il primo round di TLTRO si è concluso con una richiesta da parte delle banche europee di 82,6 miliardi: il dato è molto al di sotto delle aspettative degli analisti. Le banche italiane e spagnole sono state le più attive.
Per ulteriori informazioni, leggere qui.
Comunicato stampa BCE
La FED prosegue la stretta al programma di Quantitative Easing: gli acquisti si ridurranno ad ottobre da 25 a 15 miliardi mensili (5 miliardi di MBS, 10 di obbligazioni). I tassi rimangono invariati in una forbice tra lo 0 e lo 0,25%.

Il 21 maggio 2014 la Banca d’Italia ha pubblicato il secondo aggiornamento della Circolare 285/2013 del 17 dicembre 2013, “Disposizioni di vigilanza per le banche”, al fine di aggiornare le disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di gruppi bancari.
In particolare, sono stati inseriti all’interno del Titolo I della circolare due nuovi capitoli: il numero 2 rubricato “gruppi bancari” e il numero 4 rubricato “albo delle banche e dei gruppi bancari”. L’aggiornamento, entrato in vigore il 22 maggio 2014, ha determinato l’abrogazione dei capitoli 2 e 3, Titolo I, della Circolare 229/1999.
La revisione delle disposizioni è giustificata dalle novità introdotte dalla direttiva 2013/36/UE sulla vigilanza prudenziale delle banche (c.d. CRDIV) e dalla direttiva 2011/89/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE riguardante la vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari (FICOD1), soprattutto per quanto riguarda la disciplina delle società a partecipazione finanziaria mista (SPFM). Inoltre, le nuove norme danno attuazione alle disposizioni del Testo Unico Bancario (TUB) recentemente novellate (d.lgs. 4 marzo 2014 n.53 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 167, del 5 maggio 2014).
L’obiettivo che le nuove norme si pongono è quello di rafforzare la vigilanza sui gruppi bancari tenendo anche conto dei più avanzati standard internazionali di vigilanza (“Core Principles for Effective Banking Supervision del Comitato di Basilea) e del dibattito internazionale in tema di c.d. “shadow banking”.
Le principali novità -contenute nei due nuovi capitoli della circolare 285/13 e che passeremo in rassegna in questo articolo- riguardano:
- l’estensione dell’ambito della vigilanza consolidata anche alle società di partecipazione finanziaria mista che potranno assumere la qualifica di “capogruppo”;
- la modifica del criterio della c.d. “rilevanza determinante”;
- l’eliminazione del riferimento alla “bancarietà”;
L’estensione della vigilanza consolidata alle società di partecipazione finanziaria
Il nuovo quadro normativo prevede l’estensione della vigilanza consolidata anche alle SPFM. Con tale locuzione ci si riferisce a quelle società che, detenendo partecipazioni sia nel settore assicurativo sia nel settore bancario, erano soggette, fino al 20 maggio 2014, alla vigilanza supplementare di cui al D.Lgs. n.142/2005.
L’attuale assetto normativo prevede che anche quest’ultime società siano sottoposte a vigilanza consolidata, con la conseguenza che le stesse saranno soggette a disposizioni specifiche e più stringenti in tema di adeguatezza patrimoniale, partecipazioni detenibili, controlli interni e sistemi di remunerazione ed incentivazione, assetto di governo societario, di organizzazione amministrativa e contabile ed, infine, all’attività ispettiva della Banca d’Italia.
La ratio della nuove disposizioni deve essere rintracciata nella necessità di evitare che la meno pervasiva disciplina della vigilanza supplementare possa incentivare il fenomeno dello “shadow banking” prima attuato anche attraverso le SFPM.
Ulteriore importante conseguenza delle nuove norme consiste nel fatto che le SFPM potranno rivestire il ruolo di capogruppo di un gruppo bancario. In particolare, mentre in passato tale ruolo poteva essere assegnato solo alle banche italiane e alle società finanziarie aventi sede in Italia, adesso anche le SFPM, con sede italiana, potranno rivestire tale ruolo a condizione che:
– la società controlli almeno una banca italiana e non sia controllata da altra banca o società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista che possa essere considerata capogruppo;
– la società sia costituita sotto forma di società di capitali;
– nell’ambito delle società partecipate dalla SPFM abbiano “rilevanza determinante” quelle esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale;
– la società sia a capo di un conglomerato finanziario identificato ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 142/2005 (non rileva a tal fine che il conglomerato finanziario identificato sia stato eventualmente esonerato dalla vigilanza supplementare).
La modifica del criterio della “rilevanza determinante”
Come evidenziato in precedenza, affinché la società finanziaria o la SFPM possa essere considerata capogruppo occorre, fra l’altro, che nell’insieme delle società da essa partecipate abbiano “rilevanza determinante” quelle bancarie, finanziarie e strumentali. In passato, la rilevanza determinante sussisteva allorquando la sommatoria degli attivi di bilancio delle società e degli enti esercenti attività diversa da quella bancaria, finanziaria e strumentali controllati dalla capogruppo non ecceda il 15% del totale degli attivi di bilancio della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa controllati. Al Consiglio di amministrazione della capogruppo, sentito il collegio sindacale, veniva assegnato il compito di verificare, con cadenza annuale, il rispetto di tale condizione.
L’attuale quadro normativo ha modificato anche la condizione della “rilevanza determinante” che, ad oggi, risulta soddisfatta se il rapporto tra il totale dell’attivo di bilancio delle banche, delle società finanziarie e delle società strumentali partecipate e il totale dell’attivo di bilancio della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa partecipati è superiore al 40%. Anche in questo caso l’organo con funzione di gestione della capogruppo, sentito l’organo con funzione di controllo, provvederà, con cadenza annuale, a verificare il rispetto di tale condizione.
Nella formulazione attuale, in buona sostanza, il criterio della “rilevanza determinante” non dovrà più tener conto delle sole società controllate, ma dovrà includere anche le società partecipate.
La modifica del criterio di calcolo della rilevanza determinante ha comportato anche la modifica della definizione di attivo di bilancio. In particolare, si definisce “attivo di bilancio”:
– per le banche, le società finanziarie, le società strumentali e le imprese di assicurazione, l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo dell’ultimo bilancio annuale approvato;
– per le imprese non finanziarie, un valore convenzionale pari al fatturato totale risultante dall’ultimo bilancio annuale approvato, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10; le società di partecipazioni non finanziarie includono nel fatturato i dividendi e i proventi finanziari delle partecipazioni detenute.
Nella formulazione precedente, con la locuzione “attivo di bilancio” si intendeva:
– per le banche, per le società finanziarie e per le società strumentali, l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo dell’ultimo bilancio approvato, esclusi i conti d’ordine ed inclusi gli impegni ad erogare fondi, le garanzie rilasciate e le altre operazioni fuori bilancio. In particolare di seguito, per gli acquisti e le vendite a termine di titoli e valute va considerato il valore maggiore tra il totale degli acquisti e il totale delle vendite. Per i contratti derivati va convenzionalmente considerato il 10% del maggiore importo tra il valore nozionale totale dei contratti di acquisto e quello dei contratti di vendita;
– per le imprese di assicurazione, un valore convenzionale pari all’ammontare dei premi incassati nell’ultimo esercizio per un fattore correttivo pari a 10;
– per le società industriali, un valore convenzionale pari al fatturato totale dell’ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.
Infine , nei casi in cui l’attivo di bilancio risulti poco rappresentativo dell’operatività aziendale, la capogruppo può utilizzare criteri alternativi, ad esempio basati sulle grandezze reddituali (margine d’intermediazione per le società bancarie e finanziarie, premi per le imprese di assicurazione, margine operativo per le imprese industriali), oppure aggiungere all’attivo di bilancio altra grandezze, quali le attività fuori bilancio. In ogni caso, l’utilizzo di tali indicatori alternativi o aggiuntivi dovrà essere motivato alla Banca d’Italia la quale, tra l’altro, può disporre, al fine di garantire la stabilità al regime di vigilanza, che una società finanziaria o una SPFM avente le caratteristiche per essere considerata capogruppo non sia iscritta nell’albo dei gruppi bancari se la soglia di “rilevanza determinante” non è stata superata per due esercizi consecutivi.
Eliminazione del riferimento alla “bancarietà”
Nell’elenco dei requisiti necessari affinché una società finanziaria o una SPFM possa ricoprire la qualifica della capogruppo, è stato eliminato quello riferito alla “bancarietà” del gruppo.
In passato, tale requisito sussisteva allorquando:
a) la quota di mercato nazionale detenuta dalle anche controllate dalla società finanziaria capogruppo è pari almeno all’1% dei deposti della clientela o degli impieghi con la clientela. Ai fini del calcolo della quota di mercato sono utilizzati:
– per il numeratore, i dati segnalati dalla matrice dei conti con riferimento all’ultimo 31 dicembre;
– per il denominatore, i dati del Bollettino statistico pubblicato dalla Banca d’Italia riferiti all’ultimo 31 dicembre dello stesso anno;
b) la somma degli attivi di bilancio delle banche e delle società da queste controllate, esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale ,è almeno pari al 50% dell’attivo di bilancio del gruppo.
Come anticipato, la condizione della “bancarietà” del gruppo è stata eliminata. Ad oggi, pertanto, è “bancario” il gruppo facente capo ad una SPFM o ad una società finanziaria, avente sede in Italia, e composto da società bancarie, finanziarie e strumentali, con sede in Italia o all’estero, da queste controllate quando fra le società controllate vi sia almeno una banca italiana, indipendentemente dalle sue dimensioni, e sia rispettata la condizione di rilevanza determinante.

L’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) è tra le sei Autorità nazionali che esprimono un membro del Managing Board dell’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) ed ha sempre partecipato attivamente ai negoziati tesi alla definizione delle norme di Solvency II (SII).
Anche di recente IVASS si è dimostrata parte attiva contribuendo al disegno di un adeguato meccanismo di Volatility Adjustment (VA): un algoritmo concepito per correggere il tasso di sconto utilizzato nella valutazione delle riserve tecniche capace di smussare eventuali andamenti anomali degli spread di rendimento dei titoli obbligazionari corporate e governativi. Più nello specifico il tema era quello della definizione dell’ application ratio: la porzione di spread da considerare per correggere la curva di sconto). L’impianto di SII si fonda infatti sull’attribuzione di valori aderenti a quelli di mercato per tutte le voci di bilancio di un’impresa di assicurazione, valori da cui derivare il calcolo del capitale disponibile e del requisito minimo di capitale, che fa riferimento ai valori delle voci di bilancio nel caso di un predefinito scenario avverso. Tale metodologia, che consente in condizioni di mercato ordinate una ragionevole calibrazione della solvibilità in funzione dell’effettivo profilo di rischio, può produrre risultati scorretti e fuorvianti in condizioni di disordine dei mercati (alta volatilità che espone gli indicatori di solvibilità a grosse oscillazioni). Valori che rischiano di non rispecchiare l’effettivo profilo di rischio delle compagnie di assicurazione, che per natura sono caratterizzate da orizzonti a lungo termine e da uno stretto collegamento fra attività e passività.
La direttiva Omnibus II ha inserito in SII misure finalizzate a riflettere meglio la correlazione fra durata degli investimenti e passività; la normativa secondaria di SII (atti delegati), sarà proposta nel mese di Settembre dalla Commissione Europea al Parlamento Europeo e al Consiglio Europeo e dovrebbe contenere, oltre alle misure anti-cicliche, alcune modifiche nella calibrazione dei requisiti di capitale volte a evitare penalizzazioni degli investimenti a lungo termine, tema noto e collegato a quello del sostegno dell’economia reale da parte delle compagnie di assicurazione. Oltre alla direttiva e agli atti delegati, EIOPA pubblicherà anche una serie di standard tecnici e di linee-guida (misure di terzo livello).
Come dichiarato dal presidente Salvatore Rossi in occasione dell’assemblea annuale ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione) dello scorso luglio, IVASS sta facendo e intende fare molte cose per aprire la strada a SII nel nostro paese: anzitutto si pone l’obiettivo di realizzare il prima possibile un quadro nazionale di norme primarie completo, chiaro e stabile, che limiti al massimo le difficoltà di applicazione e, a seguire, la modifica di numerosi regolamenti.
A tal proposito si ricorda che il Regolatore italiano lo scorso 15 Aprile 2014 ha emanato la Lettera al Mercato (Prot n. 51-14-000579) ed il Provvedimento n.17 (recante modifiche ed integrazioni ai Regolamenti n.20, n.36 e n.15) introducendo modifiche regolamentari in attuazione delle linee guida proposte da EIOPA il precedente 31 Ottobre 2013, che invitavano ad anticipare l’applicazione di parti importanti del futuro regime di vigilanza. Il nuovo regime di SII stabilisce che il consiglio di amministrazione svolga un ruolo centrale nella gestione dei rischi dell’impresa, avendo pieno controllo e consapevolezza della situazione di rischio, al fine di assumere decisioni consapevoli e coerenti con la propensione al rischio dell’impresa; a tal fine deve essere in grado di organizzare l’impresa in modo che le funzioni, i processi, e i controlli ad ogni livello lo tengano sempre aggiornato. Sempre in tema di governance, le linee guida prevedono la creazione di una funzione attuariale esercitata da persone con conoscenze di matematica attuariale e finanziaria (non c’è riferimento esplicito alla necessità di essere iscritti ad un albo professionale – solo in pochi paesi europei gli attuari sono organizzati con un ordine professionale). I requisiti stabiliti da EIOPA riguardano, oltre che gli orientamenti sul sistema di governance, anche la valutazione prospettica dei rischi sulla base dei principi ORSA e la trasmissione delle informazioni alle autorità nazionali competenti.
IVASS ha recepito ampiamente tali linee guida attraverso modifiche regolamentari e richieste di nuovi adempimenti; di seguito un riassunto delle indicazioni a cui le imprese dovranno adeguarsi entro il 31 Dicembre 2014:
– Lettera al Mercato:
- sistema di governance: l’impresa di assicurazione deve individuare adeguati presidi organizzativi capaci di verificare l’adeguatezza delle riserve tecniche (e dei dati utilizzati per il calcolo) sulla base dei principi SII e capaci di garantire le interrelazioni necessarie con la funzione di risk management; l’impresa deve altresì elaborare una politica di gestione del capitale a medio termine;
- valutazione prospettica dei rischi (FLAOR – Forward Looking Assessment of Own Risks): l’impresa di assicurazione deve effettuare una autovalutazione dei propri rischi e della propria posizione di solvibilità (processo ORSA – Own Risk and Solvency Assessment) con un duplice obiettivo:
- il processo interno di misurazione del rischio deve diventare uno strumento di gestione per orientare le procedure operative e decisionali d’impresa
- fornire al supervisore ulteriori dettagli per la sua valutazione di solvibilità;
l’impresa può considerare nei propri calcoli l’utilizzo delle misure Long Term Guaranteed (LTG measures) ma, qualora ne faccia ricorso, deve altresì fornire informative sull’impatto dell’utilizzo;
- reporting: oltre alla segnalazione basata sulle metriche SI, le imprese devono inviare a IVASS anche quella basata sulle metriche SII, che si affiancherà alla precedente, senza sostituirla.
– Modifiche al Regolamento n.20:
- nel Capo II (Sistema dei Controlli interni) sono stati introdotti (art. 4) il principio “di proporzionalità” e del “forward looking” e l’obiettivo del tempestivo sistema di reporting; è stato ampiamente rivisto (art. 5) il ruolo dell’organo amministrativo in modo da assicurare una sua sempre maggiore consapevolezza e partecipazione al processo decisionale; l’introduzione dell’articolo 12-bis (Sistema di gestione dei dati) stabilisce che le imprese prevedano un sistema di registrazione e reportistica dei dati che ne consenta la tracciabilità;
- nel Capo III (Revisione interna), modifiche e integrazioni (art. 15/15bis) rafforzano il concetto di indipendenza della funzione di revisione interna e i compiti del suo responsabile;
- nel Capo IV (Gestione dei rischi) (art. 18/19/20/21/21bis), le modifiche suddividono l’articolato per tematiche e precisano i compiti della funzione di risk management e i compiti del suo responsabile;
- nel Capo V (Funzione di Compliance) (art. 23/24/25), le disposizioni inerenti alla funzione compliance vengono allineate a quelle di risk management e revisione interna;
- nel Capo VI (Disposizioni in materia di gruppo assicurativo) (art. 27) si stabilisce l’obbligo per la capogruppo di valutare con cadenza almeno annuale i rischi a cui il gruppo assicurativo è esposto in un orizzonte prospettico di un anno;
- nel Capo VII (Obblighi di comunicazione), oltre ai nominativi dei responsabili delle funzioni revisione interna / risk management / compliance, le imprese devono comunicare (art. 28) l’avvenuta verifica della loro idoneità ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; le imprese devono inoltre redigere una relazione sul sistema di gestione dei rischi e la capogruppo (28bis) deve inviare a IVASS una relazione sui rischi a livello di gruppo;
- nel Capo VIII (Disposizioni in materia di esternalizzazione), la politica per l’esternalizzazione delle attività di impresa è stata integrata (art. 31/36) con l’inclusione dei criteri adottati per la qualificazione delle attività come essenziali.
– Modifiche al Regolamento n.36
il Regolamento è stato aggiornato un’unica volta per recepire sia le linee guida EIOPA che il Decreto “Destinazione Italia” (D.L. 145/2013 convertito con modificazioni con legge n.9 del 21 Febbraio 2014), le modifiche non sono state soggette a pubblica consultazione in ragione dei termini stringenti per l’attuazione del Decreto:
- nella Parte II (Linee guida in materia di investimenti) modifiche e integrazioni (art. 11/13) sono volte all’attuazione del “prudent person principle” al fine di sensibilizzare ulteriormente le imprese all’attuazione di valutazioni preventive specie per operazioni con profilo di rischio maggiore;
- nella Parte III (Disposizioni in materia di coperture delle riserve tecniche), modifiche e integrazioni sono finalizzate al recepimento del Decreto “Destinazione Italia”, al recepimento delle novità portate dalla direttiva AIFM sui gestori di fondi di investimento alternativi e all’allineamento delle disposizioni in materia di coperture delle riserve rispetto alle integrazioni di cui sopra. Modifiche e integrazioni (art. 17/23) forniscono indicazioni circa l’ammissibilità degli investimenti alternativi a copertura delle riserve tecniche; sono state inserite due nuove classi di investimento con limite massimo di investimento del 3% delle riserve tecniche: obbligazioni corporate anche se non negoziate in un mercato regolamentato (minibond) e titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione (in linea a quanto previsto dalla comunicazione congiunta Banca d’Italia e Consob del 26 Luglio 2013).
Oltre che a spingere le imprese di assicurazione a svolgere effettivamente un ruolo di stimolo degli investimenti, una maggiore presenza delle compagnie di assicurazione in investimenti innovativi è ragionevole anche per aspetti di natura tecnica: basti pensare a investimenti a lungo termine allineati con la duration delle passività, all’opportunità di una diversificazione del rischio di credito e all’utilità di una esposizione a rischi non correlati a quelli tipici assicurativi.
Per quanto riguarda invece il sostegno all’economia reale da parte delle compagnie di assicurazione, IVASS ha proposto ulteriori modifiche al Regolamento n.36, che e sono state di recente in fase di consultazione (documento di consultazione n. 7/104 fino al 10 Luglio; n. 9/2014 fino al 3 Settembre). Le richieste di modifica alla normativa secondaria in materia di investimenti erano già pervenute a IVASS in fase di commenti alle linee guida EIOPA di cui sopra, ma non erano state allora prese in considerazione per la necessità di attivare tempestivamente la preparazione a SII.
Con tali modifiche IVASS promuove più ampi margini di libertà in tema di investimenti:
– Documento di consultazione n.7 (pubblicato il 10 Giugno 2014, in consultazione fino al 10 Luglio):
le modifiche e integrazioni proposte dovrebbero consentire alle imprese di ampliare la possibilità di investire e diversificare i propri investimenti, al fine di poter disporre di maggiori combinazioni di rischio/rendimento, tenendo anche conto dei presidi di controllo interno aggiunti o rafforzati in vista della preparazione a SII. La possibilità di investire in strumenti nuovi per il finanziamento dell’economia reale segue la direzione indicata da varie istanze nazionali ed internazionali.
Il documento in pubblica consultazione modifica prevalentemente la parte III del regolamento:
- nel Titolo I e II (articoli 17 e 23) modifiche e integrazioni sono tese all’ampliamento degli investimenti in titoli di capitale non negoziati in mercati regolamentati, incluse le SRL. L’obbligo di certificazione a bilancio è mantenuto, ma è eliminato per gli ultimi 3 anni di bilancio; tale trattamento per uniformità è applicato anche ai titoli di debito corporate non negoziati in mercati regolamentati. Per gli investimenti alternativi è stato fissato il limite del 5% delle riserve tecniche per le classi A5.2a e A5.2b ed è stato mantenuto quello generale del 10% sull’intera macroclasse.
- nel Titolo III (articolo 30) è stata introdotta la possibilità per IVASS di autorizzare investimenti in attivi diversi da quelli previsti dal Regolamento e in misura eccedente i limiti fissati qualora le imprese siano in grado di dimostrare capacità di valutazione del rischio, coerenza fra attivi e passivi e rispetto del fabbisogno di solvibilità in ottica SII.
– Documento di consultazione n.9 (pubblicato il 13 Agosto 2014, in consultazione fino al 3 Settembre): nel periodo di consultazione del sopracitato Documento n.7, con il Decreto Legislativo “Competitività” (D.L. n. 91/2014), il legislatore ha apportato modifiche alla normativa primaria applicabile agli investimenti delle compagnie di assicurazione sia in tema di cartolarizzazioni sia in relazione all’attività di concessione di finanziamenti da parte di compagnie di assicurazione nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche e microimprese. Secondo il D.L. la compagnia di assicurazione finanziatrice deve presentare adeguata patrimonializzazione e sistema di controllo/monitoraggio dei rischi; è obbligatorio l’intervento di una banca/intermediario finanziario per la selezione dei prenditori e per mantenere nell’operazione un significativo interesse economico fino a scadenza; IVASS ha il compito di definire condizioni e limiti operativi per l’attività di finanziamento, a tutela dell’impresa di assicurazione e degli assicurati. Con questa consultazione pubblica IVASS intende confrontarsi su condizioni e limiti operativi e modifiche per l’investimento in cartolarizzazioni. Le modifiche agli articoli prevedono:
- art.8 l’impresa che vuole intraprendere il finanziamento deve integrare e inviare a IVASS la delibera sugli investimenti con appropriata descrizione delle modalità con cui intende svolgere l’attività (ausilio o meno di una banca, struttura informativa a supporto della gestione dei dati/informazioni);
- art.9 obblighi di informativa nei confronti di IVASS e i poteri esercitabili dall’istituto (valutazione adeguatezza patrimoniale e margine di solvibilità);
- art.11 sviluppo di adeguati sistemi di misurazione e gestione del rischio;
- art. 17/23 elenco dei requisiti tali per cui l’impresa può operare senza pronunciamento dell’IVASS e introduzione delle “cartolarizzazioni tradizionali” prive di rating con limite di investimento al 5% in luogo del 3%;
- art. 30 disciplina i criteri per la valutazione delle domande di autorizzazione che l’impresa deve sottoporre a IVASS in caso intenda operare senza l’ausilio di una banca.
IVASS procederà all’emanazione del Regolamento n.36 aggiornato a seguito di commenti pervenuti su entrambi i documenti in consultazione e di emendamenti necessari per tenere conto della definizione del recepimento nazionale della Direttiva AIFM (2011/61/UE) a seguito della recente pubblicazione per consultazione della normativa secondaria attuativa da parte di Banca d’Italia e Consob.
Da ultimo IVASS si impegnerà anche in tema di modifica dell’attuale direttiva europea in materia di intermediazione assicurativa (IMD – Insurance Mediation Directive à IMD2). La revisione di IMD è prevista dalla direttiva SII (art n.139) al fine di tenere in considerazione gli effetti che il nuovo sistema di vigilanza implicherà per gli assicurati ed è volta alla tutela dei consumatori, in un periodo storico in cui evoluzione di tecnologia e mercato si concretizzano nella nascita di nuovi canali distributivi, che portano nuove opportunità ma anche nuovi rischi. La revisione di IMD è discussa in seno alla Commissione Europea da Luglio sotto presidenza italiana; il Governo italiano ha chiesto ad IVASS un contributo tecnico in materia; la normativa italiana già disciplina alcune innovazioni previste dal progetto di revisione di IMD ad esempio, la disciplina sulla vendita diretta di prodotti da parte delle compagnie di assicurazione prevede regole di comportamento analoghe a quelle degli intermediari.

L’8 settembre 2014 la BCE ha nominato i cinque membri e i due supplenti dell’Administrative Board of Review del Single Supervisory Mechanism
I membri nominati sono:
– F. Javier Arístegui Yáñez ex vice governatore del Banco de España;
– Concetta Brescia Morra professoressa di diritto dei mercati finanziari;
– André Camilleri, ex direttore generale della Malta Financial Services Authority;
– Edgar Meister, ex membro del comitato esecutivo della Deutsche Bundesbank;
– Jean-Paul Redouin, ex primo vice governatore Banque de France e presidente Commission Bancaire.
I due membri supplenti sono:
– Kaarlo Jännäri, ex direttare generale della Finanssivalvonta/Finansinspektionen (Autorità di Vigilanza Finanziaria Finlandese);
– René Smits, professore di diritto ed ex General Counsel di De Nederlandsche Bank.
( https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140908.en.html)
Tutta la redazione desidera esprimere le più vive congratulazioni alla Professoressa Concetta Brescia Morra per il prestigioso incarico ricevuto in questi giorni dalla BCE.
Da tutta la redazione i migliori auguri di buon lavoro e un sincero in bocca al lupo per la nuova esperienza professionale.
La redazione coglie, inoltre, l’occasione per informare i suoi lettori che a partire dall’8 settembre u.s. la Professoressa Brescia Morra è in aspettativa dal comitato di redazione.
L’inflazione statunitense ad agosto ha virato in territorio negativo, con un calo dello 0,2% rispetto a luglio. Su base annuale l’aumento è stato invece dello 0,7%.
Per ulteriori informazioni, leggere qui.
L’EBA ha pubblicato la sesta relazione sull’attività di monitoraggio di Basilea III sul sistema bancario europeo. Questa attività di monitoraggio, svolta in parallelo con il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria a livello globale, permette la raccolta di risultati in materia di capitale, liquidità (liquidity coverage ratio (LCR) e Net Stable Funding Ratio (NSFR) ) e rapporti di leva per le banche dell’Unione europea (UE).