La nuova vigilanza prudenziale sui gruppi bancari
di Giulia Mele

Set 18 2014
La nuova vigilanza prudenziale sui gruppi bancari <small><small><I>di Giulia Mele </I></small></small>

Il 21 maggio 2014 la Banca d’Italia ha pubblicato il secondo aggiornamento della Circolare 285/2013 del 17 dicembre 2013, “Disposizioni di vigilanza per le banche”, al fine di aggiornare le disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di gruppi bancari.

In particolare, sono stati inseriti all’interno del Titolo I della circolare due nuovi capitoli: il numero 2 rubricato “gruppi bancari” e il numero 4 rubricato “albo delle banche e dei gruppi bancari”. L’aggiornamento, entrato in vigore il 22 maggio 2014, ha determinato l’abrogazione dei capitoli 2 e 3, Titolo I, della Circolare 229/1999.

La revisione delle disposizioni è giustificata dalle novità introdotte dalla direttiva 2013/36/UE sulla vigilanza prudenziale delle banche (c.d. CRDIV) e dalla direttiva 2011/89/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE riguardante la vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari (FICOD1), soprattutto per quanto riguarda la disciplina delle società a partecipazione finanziaria mista  (SPFM). Inoltre, le nuove norme danno attuazione alle disposizioni del Testo Unico Bancario (TUB) recentemente novellate (d.lgs. 4 marzo 2014 n.53 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 167, del 5 maggio 2014).

L’obiettivo che le nuove norme si pongono è quello di rafforzare la vigilanza sui gruppi bancari tenendo anche conto dei più avanzati standard internazionali di vigilanza (“Core Principles for Effective Banking Supervision del Comitato di Basilea) e del dibattito internazionale in tema di c.d. “shadow banking”.

Le principali novità -contenute nei due nuovi capitoli della circolare 285/13 e che passeremo in rassegna in questo articolo- riguardano:

  • l’estensione dell’ambito della vigilanza consolidata anche alle società di partecipazione finanziaria mista che potranno assumere la qualifica di “capogruppo”;
  • la modifica del criterio della c.d. “rilevanza determinante”;
  • l’eliminazione del riferimento alla “bancarietà”;

L’estensione della vigilanza consolidata alle società di partecipazione finanziaria

Il nuovo quadro normativo prevede l’estensione della vigilanza consolidata anche alle SPFM. Con tale locuzione ci si riferisce a quelle società che, detenendo partecipazioni sia nel settore assicurativo sia nel settore bancario, erano soggette, fino al 20 maggio 2014, alla vigilanza supplementare di cui al D.Lgs. n.142/2005.

L’attuale assetto normativo prevede che anche quest’ultime società siano sottoposte a vigilanza consolidata, con la conseguenza che le stesse saranno soggette a disposizioni specifiche e più stringenti in tema di adeguatezza patrimoniale, partecipazioni detenibili, controlli interni e sistemi di remunerazione ed incentivazione, assetto di governo societario, di organizzazione amministrativa e contabile ed, infine, all’attività ispettiva della Banca d’Italia.

La ratio della nuove disposizioni deve essere rintracciata nella necessità di evitare che la meno pervasiva disciplina della vigilanza supplementare possa incentivare il fenomeno dello “shadow banking” prima attuato anche attraverso le SFPM.

Ulteriore importante conseguenza delle nuove norme consiste nel fatto che le SFPM potranno rivestire il ruolo di capogruppo di un gruppo bancario. In particolare, mentre in passato tale ruolo poteva essere assegnato solo alle banche italiane e alle società finanziarie aventi sede in Italia, adesso anche le SFPM, con sede italiana, potranno rivestire tale ruolo a condizione che:

–          la società controlli almeno una banca italiana e non sia controllata da altra banca o società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista che possa essere considerata capogruppo;

–          la società sia costituita sotto forma di società di capitali;

–          nell’ambito delle società partecipate dalla SPFM abbiano “rilevanza determinante” quelle esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale;

–          la società sia a capo di un conglomerato finanziario identificato ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 142/2005 (non rileva a tal fine che il conglomerato finanziario identificato sia stato eventualmente esonerato dalla vigilanza supplementare).

La modifica del criterio della “rilevanza determinante”

Come evidenziato in precedenza, affinché la società finanziaria o la SFPM possa essere considerata capogruppo occorre, fra l’altro, che nell’insieme delle società da essa partecipate abbiano “rilevanza determinante” quelle bancarie, finanziarie e strumentali. In passato, la rilevanza determinante sussisteva allorquando la sommatoria degli attivi di bilancio delle società e degli enti esercenti attività diversa da quella bancaria, finanziaria e strumentali controllati dalla capogruppo non ecceda il 15% del totale degli attivi di bilancio della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa controllati. Al Consiglio di amministrazione della capogruppo, sentito il collegio sindacale, veniva assegnato il compito di verificare, con cadenza annuale, il rispetto di tale condizione.

L’attuale quadro normativo ha modificato anche la condizione della “rilevanza determinante” che, ad oggi, risulta soddisfatta se il rapporto tra il totale dell’attivo di bilancio delle banche, delle società finanziarie e delle società strumentali partecipate e il totale dell’attivo di bilancio della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa partecipati è superiore al 40%.  Anche in questo caso l’organo con funzione di gestione della capogruppo, sentito l’organo con funzione di controllo, provvederà, con cadenza annuale, a verificare il rispetto di tale condizione.

Nella formulazione attuale, in buona sostanza, il criterio della “rilevanza determinante” non dovrà più tener conto delle sole società controllate, ma dovrà includere anche le società partecipate.

La modifica del criterio di calcolo della rilevanza determinante ha comportato anche la modifica della definizione di attivo di bilancio. In particolare, si definisce “attivo di bilancio”:

–          per le banche, le società finanziarie, le società strumentali e le imprese di assicurazione, l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo dell’ultimo bilancio annuale approvato;

–          per le imprese non finanziarie, un valore convenzionale pari al fatturato totale risultante dall’ultimo bilancio annuale approvato, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10; le società di partecipazioni non finanziarie includono nel fatturato i dividendi e i proventi finanziari delle partecipazioni detenute.

Nella formulazione precedente, con la locuzione “attivo di bilancio” si intendeva:

–          per le banche, per le società finanziarie e per le società strumentali, l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo dell’ultimo bilancio approvato, esclusi i conti d’ordine ed inclusi gli impegni ad erogare fondi, le garanzie rilasciate e le altre operazioni fuori bilancio. In particolare di seguito, per gli acquisti e le vendite a termine di titoli e valute va considerato il valore maggiore tra il totale degli acquisti e il totale delle vendite. Per i contratti derivati va convenzionalmente considerato il 10% del maggiore importo tra il valore nozionale totale dei contratti di acquisto e quello dei contratti di vendita;

–          per le imprese di assicurazione, un valore convenzionale pari all’ammontare dei premi incassati nell’ultimo esercizio per un fattore correttivo pari a 10;

–          per le società industriali, un valore convenzionale pari al fatturato totale dell’ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Infine , nei casi in cui l’attivo di bilancio risulti poco rappresentativo dell’operatività aziendale, la capogruppo può utilizzare criteri alternativi, ad esempio basati sulle grandezze reddituali (margine d’intermediazione per le società bancarie e finanziarie, premi per le imprese di assicurazione, margine operativo per le imprese industriali), oppure aggiungere all’attivo di bilancio altra grandezze, quali le attività fuori bilancio. In ogni caso, l’utilizzo di tali indicatori alternativi o aggiuntivi dovrà essere motivato alla Banca d’Italia la quale, tra l’altro, può disporre, al fine di garantire la stabilità al regime di vigilanza, che una società finanziaria o una SPFM avente le caratteristiche per essere considerata capogruppo non sia iscritta nell’albo dei gruppi bancari se la soglia di “rilevanza determinante” non è stata superata per due esercizi consecutivi.

Eliminazione del riferimento alla “bancarietà”

Nell’elenco dei requisiti necessari affinché una società finanziaria o una SPFM possa ricoprire la qualifica della capogruppo, è stato eliminato quello riferito alla “bancarietà” del gruppo.

In passato, tale requisito sussisteva allorquando:

a)      la quota di mercato nazionale detenuta dalle anche controllate dalla società finanziaria capogruppo è pari almeno all’1% dei deposti della clientela o degli impieghi con la clientela. Ai fini del calcolo della quota di mercato sono utilizzati:

–       per il numeratore, i dati segnalati dalla matrice dei conti con riferimento all’ultimo 31    dicembre;

–       per il denominatore, i dati del Bollettino statistico pubblicato dalla Banca d’Italia riferiti all’ultimo 31 dicembre dello stesso anno;

b)      la somma degli attivi di bilancio delle banche e delle società da queste controllate, esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale ,è almeno pari al 50% dell’attivo di bilancio del gruppo.

Come anticipato, la condizione della “bancarietà” del gruppo è stata eliminata. Ad oggi, pertanto, è “bancario” il gruppo facente capo ad una SPFM o ad una società finanziaria, avente sede in Italia, e composto da società bancarie, finanziarie e strumentali, con sede in Italia o all’estero, da queste controllate quando fra le società controllate vi sia almeno una banca italiana, indipendentemente dalle sue dimensioni, e sia rispettata la condizione di rilevanza determinante.

IVASS apre la strada a Solvency II
di Silvia Dell’Acqua

Set 18 2014
IVASS apre la strada a Solvency II <small><small><I>di  Silvia Dell’Acqua </I></small></small>

L’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) è tra le sei Autorità nazionali che esprimono un membro del Managing Board dell’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) ed ha sempre partecipato attivamente ai negoziati tesi alla definizione delle norme di Solvency II (SII).

Anche di recente IVASS si è dimostrata parte attiva contribuendo al disegno di un adeguato meccanismo di Volatility Adjustment (VA): un algoritmo concepito per correggere il tasso di sconto utilizzato nella valutazione delle riserve tecniche capace di smussare eventuali andamenti anomali degli spread di rendimento dei titoli obbligazionari corporate e governativi. Più nello specifico il tema era quello della definizione dell’ application ratio: la porzione di spread da considerare per correggere la curva di sconto). L’impianto di SII si fonda infatti sull’attribuzione di valori aderenti a quelli di mercato per tutte le voci di bilancio di un’impresa di assicurazione, valori da cui derivare il calcolo del capitale disponibile e del requisito minimo di capitale, che fa riferimento ai valori delle voci di bilancio nel caso di un predefinito scenario avverso. Tale metodologia, che consente in condizioni di mercato ordinate una ragionevole calibrazione della solvibilità in funzione dell’effettivo profilo di rischio, può produrre risultati scorretti e fuorvianti in condizioni di disordine dei mercati (alta volatilità che espone gli indicatori di solvibilità a grosse oscillazioni). Valori che rischiano di non rispecchiare l’effettivo profilo di rischio delle compagnie di assicurazione, che per natura sono caratterizzate da orizzonti a lungo termine e da uno stretto collegamento fra attività e passività.

La direttiva Omnibus II ha inserito in SII misure finalizzate a riflettere meglio la correlazione fra durata degli investimenti e passività; la normativa secondaria di SII (atti delegati), sarà proposta nel mese di Settembre dalla Commissione Europea al Parlamento Europeo e al Consiglio Europeo e dovrebbe contenere, oltre alle misure anti-cicliche, alcune modifiche nella calibrazione dei requisiti di capitale volte a evitare penalizzazioni degli investimenti a lungo termine, tema noto e collegato a quello del sostegno dell’economia reale da parte delle compagnie di assicurazione. Oltre alla direttiva e agli atti delegati, EIOPA pubblicherà anche una serie di standard tecnici e di linee-guida (misure di terzo livello).

Come dichiarato dal presidente Salvatore Rossi in occasione dell’assemblea annuale ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione) dello scorso luglio, IVASS sta facendo e intende fare molte cose per aprire la strada a SII nel nostro paese: anzitutto si pone l’obiettivo di realizzare il prima possibile un quadro nazionale di norme primarie completo, chiaro e stabile, che limiti al massimo le difficoltà di applicazione e, a seguire, la modifica di numerosi regolamenti.

A tal proposito si ricorda che il Regolatore italiano lo scorso 15 Aprile 2014 ha emanato la Lettera al Mercato (Prot n. 51-14-000579) ed il Provvedimento n.17 (recante modifiche ed integrazioni ai Regolamenti n.20, n.36 e n.15) introducendo modifiche regolamentari in attuazione delle linee guida proposte da EIOPA il precedente 31 Ottobre 2013, che invitavano ad anticipare l’applicazione di parti importanti del futuro regime di vigilanza. Il nuovo regime di SII stabilisce che il consiglio di amministrazione svolga un ruolo centrale nella gestione dei rischi dell’impresa, avendo pieno controllo e consapevolezza della situazione di rischio, al fine di assumere decisioni consapevoli e coerenti con la propensione al rischio dell’impresa; a tal fine deve essere in grado di organizzare l’impresa in modo che le funzioni, i processi, e i controlli ad ogni livello lo tengano sempre aggiornato. Sempre in tema di governance, le linee guida prevedono la creazione di una funzione attuariale esercitata da persone con conoscenze di matematica attuariale e finanziaria (non c’è riferimento esplicito alla necessità di essere iscritti ad un albo professionale – solo in pochi paesi europei gli attuari sono organizzati con un ordine professionale). I requisiti stabiliti da EIOPA riguardano, oltre che gli orientamenti sul sistema di governance, anche la valutazione prospettica dei rischi sulla base dei principi ORSA e la trasmissione delle informazioni alle autorità nazionali competenti.

IVASS ha recepito ampiamente tali linee guida attraverso modifiche regolamentari e richieste di nuovi adempimenti; di seguito un riassunto delle indicazioni a cui le imprese dovranno adeguarsi entro il 31 Dicembre 2014:

–       Lettera al Mercato:

  • sistema di governance: l’impresa di assicurazione deve individuare adeguati presidi organizzativi capaci di verificare l’adeguatezza delle riserve tecniche (e dei dati utilizzati per il calcolo) sulla base dei principi SII e capaci di garantire le interrelazioni necessarie con la funzione di risk management; l’impresa deve altresì elaborare una politica di gestione del capitale a medio termine;
  • valutazione prospettica dei rischi (FLAOR – Forward Looking Assessment of Own Risks): l’impresa di assicurazione deve effettuare una autovalutazione dei propri rischi e della propria posizione di solvibilità (processo ORSA – Own Risk and Solvency Assessment) con un duplice obiettivo:
    • il processo interno di misurazione del rischio deve diventare uno strumento di gestione per orientare le procedure operative e decisionali d’impresa
    • fornire al supervisore ulteriori dettagli per la sua valutazione di solvibilità;

l’impresa può considerare nei propri calcoli l’utilizzo delle misure Long Term Guaranteed (LTG measures) ma, qualora ne faccia ricorso, deve altresì fornire informative sull’impatto dell’utilizzo;

  • reporting: oltre alla segnalazione basata sulle metriche SI, le imprese devono inviare a IVASS anche quella basata sulle metriche SII, che si affiancherà alla precedente, senza sostituirla.

–       Modifiche al Regolamento n.20:

  • nel Capo II (Sistema dei Controlli interni) sono stati introdotti (art. 4) il principio “di proporzionalità” e del “forward looking” e l’obiettivo del tempestivo sistema di reporting; è stato ampiamente rivisto (art. 5) il ruolo dell’organo amministrativo in modo da assicurare una sua sempre maggiore consapevolezza e partecipazione al processo decisionale; l’introduzione dell’articolo 12-bis (Sistema di gestione dei dati) stabilisce che le imprese prevedano un sistema di registrazione e reportistica dei dati che ne consenta la tracciabilità;
  • nel Capo III (Revisione interna), modifiche e integrazioni (art. 15/15bis) rafforzano il concetto di indipendenza della funzione di revisione interna e i compiti del suo responsabile;
  • nel Capo IV (Gestione dei rischi) (art. 18/19/20/21/21bis), le modifiche suddividono l’articolato per tematiche e precisano i compiti della funzione di risk management e i compiti del suo responsabile;
  • nel Capo V (Funzione di Compliance) (art. 23/24/25), le disposizioni inerenti alla funzione compliance vengono allineate a quelle di risk management e revisione interna;
  • nel Capo VI (Disposizioni in materia di gruppo assicurativo) (art. 27) si stabilisce l’obbligo per la capogruppo di valutare con cadenza almeno annuale i rischi a cui il gruppo assicurativo è esposto in un orizzonte prospettico di un anno;
  • nel Capo VII (Obblighi di comunicazione), oltre ai nominativi dei responsabili delle funzioni revisione interna / risk management / compliance, le imprese devono comunicare (art. 28) l’avvenuta verifica della loro idoneità ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; le imprese devono inoltre redigere una relazione sul sistema di gestione dei rischi e la capogruppo (28bis) deve inviare a IVASS una relazione sui rischi a livello di gruppo;
  • nel Capo VIII (Disposizioni in materia di esternalizzazione), la politica per l’esternalizzazione delle attività di impresa è stata integrata (art. 31/36) con l’inclusione dei criteri adottati per la qualificazione delle attività come essenziali.

–       Modifiche al Regolamento n.36

il Regolamento è stato aggiornato un’unica volta per recepire sia le linee guida EIOPA che il Decreto “Destinazione Italia” (D.L. 145/2013 convertito con modificazioni con legge n.9 del 21 Febbraio 2014), le modifiche non sono state soggette a pubblica consultazione in ragione dei termini stringenti per l’attuazione del Decreto:

  • nella Parte II (Linee guida in materia di investimenti) modifiche e integrazioni (art. 11/13) sono volte all’attuazione del “prudent person principle” al fine di sensibilizzare ulteriormente le imprese all’attuazione di valutazioni preventive specie per operazioni con profilo di rischio maggiore;
  • nella Parte III (Disposizioni in materia di coperture delle riserve tecniche), modifiche e integrazioni sono finalizzate al recepimento del Decreto “Destinazione Italia”, al recepimento delle novità portate dalla direttiva AIFM sui gestori di fondi di investimento alternativi e all’allineamento delle disposizioni in materia di coperture delle riserve rispetto alle integrazioni di cui sopra. Modifiche e integrazioni (art. 17/23) forniscono indicazioni circa l’ammissibilità degli investimenti alternativi a copertura delle riserve tecniche; sono state inserite due nuove classi di investimento con limite massimo di investimento del 3% delle riserve tecniche: obbligazioni corporate anche se non negoziate in un mercato regolamentato (minibond) e titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione (in linea a quanto previsto dalla comunicazione congiunta Banca d’Italia e Consob del 26 Luglio 2013).

Oltre che a spingere le imprese di assicurazione a svolgere effettivamente un ruolo di stimolo degli investimenti, una maggiore presenza delle compagnie di assicurazione in investimenti innovativi è ragionevole anche per aspetti di natura tecnica: basti pensare a investimenti a lungo termine allineati con la duration delle passività, all’opportunità di una diversificazione del rischio di credito e all’utilità di una esposizione a rischi non correlati a quelli tipici assicurativi.

Per quanto riguarda invece il sostegno all’economia reale da parte delle compagnie di assicurazione, IVASS ha proposto ulteriori modifiche al Regolamento n.36, che e sono state di recente in fase di consultazione (documento di consultazione n. 7/104 fino al 10 Luglio; n. 9/2014 fino al 3 Settembre). Le richieste di modifica alla normativa secondaria in materia di investimenti erano già pervenute a IVASS in fase di commenti alle linee guida EIOPA di cui sopra, ma non erano state allora prese in considerazione per la necessità di attivare tempestivamente la preparazione a SII.

Con tali modifiche IVASS promuove più ampi margini di libertà in tema di investimenti:

–       Documento di consultazione n.7 (pubblicato il 10 Giugno 2014, in consultazione fino al 10 Luglio):

le modifiche e integrazioni proposte dovrebbero consentire alle imprese di ampliare la possibilità di investire e diversificare i propri investimenti, al fine di poter disporre di maggiori combinazioni di rischio/rendimento, tenendo anche conto dei presidi di controllo interno aggiunti o rafforzati in vista della preparazione a SII. La possibilità di investire in strumenti nuovi per il finanziamento dell’economia reale segue la direzione indicata da varie istanze nazionali ed internazionali.

Il documento in pubblica consultazione modifica prevalentemente la parte III del regolamento:

  • nel Titolo I e II (articoli 17 e 23) modifiche e integrazioni sono tese all’ampliamento degli investimenti in titoli di capitale non negoziati in mercati regolamentati, incluse le SRL. L’obbligo di certificazione a bilancio è mantenuto, ma è eliminato per gli ultimi 3 anni di bilancio; tale trattamento per uniformità è applicato anche ai titoli di debito corporate non negoziati in mercati regolamentati. Per gli investimenti alternativi è stato fissato il limite del 5% delle riserve tecniche per le classi A5.2a e A5.2b ed è stato mantenuto quello generale del 10% sull’intera macroclasse.
  • nel Titolo III (articolo 30) è stata introdotta la possibilità per IVASS di autorizzare investimenti in attivi diversi da quelli previsti dal Regolamento e in misura eccedente i limiti fissati qualora le imprese siano in grado di dimostrare capacità di valutazione del rischio, coerenza fra attivi e passivi e rispetto del fabbisogno di solvibilità in ottica SII.

–       Documento di consultazione n.9 (pubblicato il 13 Agosto 2014, in consultazione fino al 3 Settembre): nel periodo di consultazione del sopracitato Documento n.7, con il Decreto Legislativo “Competitività” (D.L. n. 91/2014), il legislatore ha apportato modifiche alla normativa primaria applicabile agli investimenti delle compagnie di assicurazione sia in tema di cartolarizzazioni sia in relazione all’attività di concessione di finanziamenti da parte di compagnie di assicurazione nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche e microimprese. Secondo il D.L. la compagnia di assicurazione finanziatrice deve presentare adeguata patrimonializzazione e sistema di controllo/monitoraggio dei rischi; è obbligatorio l’intervento di una banca/intermediario finanziario per la selezione dei prenditori e per mantenere nell’operazione un significativo interesse economico fino a scadenza; IVASS ha il compito di definire condizioni e limiti operativi per l’attività di finanziamento, a tutela dell’impresa di assicurazione e degli assicurati. Con questa consultazione pubblica IVASS intende confrontarsi su condizioni e limiti operativi e modifiche per l’investimento in cartolarizzazioni. Le modifiche agli articoli prevedono:

  • art.8 l’impresa che vuole intraprendere il finanziamento deve integrare e inviare a IVASS la delibera sugli investimenti con appropriata descrizione delle modalità con cui intende svolgere l’attività (ausilio o meno di una banca, struttura informativa a supporto della gestione dei dati/informazioni);
  • art.9 obblighi di informativa nei confronti di IVASS e i poteri esercitabili dall’istituto (valutazione adeguatezza patrimoniale e margine di solvibilità);
  • art.11 sviluppo di adeguati sistemi di misurazione e gestione del rischio;
  • art. 17/23 elenco dei requisiti tali per cui l’impresa può operare senza pronunciamento dell’IVASS e introduzione delle “cartolarizzazioni tradizionali” prive di rating con limite di investimento al 5% in luogo del 3%;
  • art. 30 disciplina i criteri per la valutazione delle domande di autorizzazione che l’impresa deve sottoporre a IVASS in caso intenda operare senza l’ausilio di una banca.

IVASS procederà all’emanazione del Regolamento n.36 aggiornato a seguito di commenti pervenuti su entrambi i documenti in consultazione e di emendamenti necessari per tenere conto della definizione del recepimento nazionale della Direttiva AIFM (2011/61/UE) a seguito della recente pubblicazione per consultazione della normativa secondaria attuativa da parte di Banca d’Italia e Consob.

Da ultimo IVASS si impegnerà anche in tema di modifica dell’attuale direttiva europea in materia di intermediazione assicurativa (IMD – Insurance Mediation Directive  à IMD2). La revisione di IMD è prevista dalla direttiva SII (art n.139) al fine di tenere in considerazione gli effetti che il nuovo sistema di vigilanza implicherà per gli assicurati ed è volta alla tutela dei consumatori, in un periodo storico in cui evoluzione di tecnologia e mercato si concretizzano nella nascita di nuovi canali distributivi, che portano nuove opportunità ma anche nuovi rischi. La revisione di IMD è discussa in seno alla Commissione Europea da Luglio sotto presidenza italiana; il Governo italiano ha chiesto ad IVASS un contributo tecnico in materia; la normativa italiana già disciplina alcune innovazioni previste dal progetto di revisione di IMD ad esempio, la disciplina sulla vendita diretta di prodotti da parte delle compagnie di assicurazione prevede regole di comportamento analoghe a quelle degli intermediari.

Concetta Brescia Morra nominata membro dell’Administrative Board of Review

Set 18 2014
Concetta Brescia Morra nominata membro  dell’Administrative Board of Review

L’8 settembre 2014 la BCE ha nominato i cinque membri e i due supplenti dell’Administrative Board of Review del Single Supervisory Mechanism

I membri nominati sono:
–  F. Javier Arístegui Yáñez ex vice governatore del Banco de España;
– Concetta Brescia Morra professoressa di diritto dei mercati finanziari;
–  André Camilleri, ex direttore generale della Malta Financial Services Authority;
– Edgar Meister, ex membro del comitato esecutivo della Deutsche Bundesbank;
– Jean-Paul Redouin, ex primo vice governatore Banque de France e presidente Commission Bancaire.

I due membri supplenti sono:
–  Kaarlo Jännäri, ex direttare generale della Finanssivalvonta/Finansinspektionen (Autorità di Vigilanza Finanziaria Finlandese);
– René Smits, professore di diritto ed ex General Counsel di De Nederlandsche Bank.

( https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140908.en.html)

Tutta la redazione desidera esprimere le più vive congratulazioni alla Professoressa Concetta Brescia Morra per il prestigioso incarico ricevuto in questi giorni dalla BCE.
Da tutta la redazione i migliori auguri di buon lavoro e un sincero in bocca al lupo per la nuova esperienza professionale.

La redazione coglie, inoltre, l’occasione per informare i suoi lettori che a partire dall’8 settembre u.s. la Professoressa Brescia Morra è in aspettativa dal comitato di redazione.

Attività di monitoraggio Basilea III: livello europeo

Set 15 2014

L’EBA ha pubblicato la sesta relazione sull’attività di monitoraggio di Basilea III sul sistema bancario europeo. Questa attività di monitoraggio, svolta in parallelo con il  Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria a livello globale, permette la raccolta di risultati in materia di capitale, liquidità (liquidity coverage ratio (LCR) e Net Stable Funding Ratio (NSFR) ) e rapporti di leva per le banche dell’Unione europea (UE).

Comunicato stampa

Report

Attività di monitoraggio di Basilea III: livello globale

Set 15 2014

Il Comitato di Basilea ha pubblicato i risultati della sua ultima attività di monitoraggio di Basilea III. Lo studio si basa sul rigoroso processo di reporting istituito dal Comitato con l’obiettivo di rivedere periodicamente le implicazioni delle norme di Basilea III per le banche.
Un totale di 227 banche hanno partecipato allo studio corrente. in particolare, si tratta di 102 banche appartenenti al Gruppo 1 (ovvero le banche attive a livello internazionale che hanno Tier 1 capital di oltre € 3 miliardi) e di 125 banche appartenenti al Gruppo 2 banche (ovvero tutte le altre banche).

Comunicato stampa

Report

Mercati finanziari

Set 15 2014

The Over-the-Counter (OTC) Derivatives Regulators Group (ODRG) ha pubblicato un report che fornisce un aggiornamento del G20 sui progressi nella risoluzione di derivati OTC.

Il ODRG ha comunicato che il prossimo report verrà pubblicato in vista del prossimo G20 previsto nel novembre 2014

Comunicato Stampa

Report

Quantitative easing: uno strumento da usare anche prima dei risultati sugli stress test
di Carlo Milani

Set 08 2014
Quantitative easing: uno strumento da usare anche prima dei risultati sugli stress test  <small><small><I>di Carlo Milani </I></small></small>

Executive summary

Uno degli argomenti che spinge a ritardare l’implementazione nell’Area euro del Quantitative Easing (QE) è legato alla mancata conclusione del processo di revisione dello stato di salute delle principali banche europee, e alla conseguente fase di ristrutturazione necessaria a porre in atto i rimedi a situazioni più o meno patologiche. Con opportuni accorgimenti si può evitare che il QE diventi un “regalo” per le banche in questa difficile fase di transizione verso la Vigilanza Bancaria Unica.

Il discorso del Presidente della BCE, Mario Draghi (2014), al consueto appuntamento estivo di Jackson Hole organizzato dalla Federal Reserve Bank of Kansas City ha riacceso il dibattito sull’esigenza o meno di mettere in atto anche nell’Area euro il QE, ovvero l’acquisto da parte della Banca Centrale di titoli (prevalentemente di Stato) con l’intento di immettere liquidità nel sistema economico (si veda per il caso statunitense Corsaro, 2014).

Più recentemente, Draghi ha esplicitamente dichiarato che nella riunione del 4 settembre 2014  si è discusso di QE, ma i contrasti interni al board, soprattutto con il governatore della Bundesbank, Jens Weidmann, hanno indotto il Comitato Esecutivo della BCE a prendere una decisione di compromesso, con il taglio del tasso di riferimento di 10 punti base e l’avvio dell’acquisto sul mercato di ABS (Asset Backed Securities) e di covered bonds (cosiddetto Credit Easing, CE), ma non di titoli governativi.

Un ostacolo ad un rapido lancio del QE, che da molti è considerato lo strumento cardine per la lotta alla deflazione (si veda al riguardo Roubini, 2014), è però costituito dai test in corso sullo stato di salute delle principali banche europee che dal prossimo novembre saranno sottoposte alla vigilanza della BCE. Il QE, infatti, potrebbe fornire un importante sollievo per i bilanci bancari, soprattutto per quelle banche operanti nei paesi periferici, come Italia e Spagna, che negli ultimi 2/3 anni hanno notevolmente incrementato il loro portafoglio di titoli di Stato (Milani, 2014). Presentandosi sul mercato un compratore disponibile a rilevare un’ingente quota di titoli governativi, le banche potrebbero liberarsi di questi bond (oltretutto non proprio privi di rischio) incassando delle rilevanti plusvalenze legate al differenziale di rendimento rispetto ai livelli dei tassi registrati negli anni passati (grafico 1). Così facendo, però, la BCE tenderebbe ad inficiare la valenza segnaletica dell’asset quality review e degli stress test (cosiddetto comprehensive assessment): con una mano si toglierebbero risorse alle banche imponendo una maggiore rigorosità nella tenuta dei conti e nella dotazione di capitale, con l’altra si offrirebbe un importante aiuto finanziario, soprattutto agli istituti di credito che non sono stati particolarmente prudenti nell’allocazione dei propri portafogli titoli.

Grafico 1

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Ciò che emerge da tale contesto è quindi una chiara situazione di contrasto di interessi nelle funzioni della BCE, legato alla contemporanea gestione della politica monetaria e, a partire dall’anno in corso, della vigilanza sul sistema bancario dell’Eurozona. Un modo per superare questa impasse potrebbe essere quello di imporre, mediante una raccomandazione dell’European Systemic Risk Board (ESRB), alle banche che beneficeranno direttamente del QE, in quanto potranno cedere buona parte dei titoli di Stato in loro possesso alla BCE senza condizionarne il rendimento, di accantonare interamente le plusvalenze ottenute. I più alti buffer di capitale ottenuti non dovrebbero però essere computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi imposti dal comprehensive assessment, la cui valenza segnaletica sarebbe in tal modo preservata. In altri termini, le plusvalenze ottenute con la vendita dei titoli governativi andrebbero a formare un cuscinetto di capitale aggiuntivo rispetto a quello che verrà richiesto dopo gli stress test, irrobustendo quindi ulteriormente il patrimonio delle banche e rendendo meno probabile l’esigenza di futuri bailout.

I vantaggi di una simile azione sarebbero particolarmente rilevanti: i) gli azionisti bancari non sarebbe premiati, attraverso maggiori dividendi, per aver avallato la scelta dei manager di incrementare l’esposizione in titoli di Stato in una fase in cui il rischio sovrano era molto elevato; ii) il contemporaneo aumento della liquidità, grazie alla vendita dei bond governativi, e dei buffer di capitale offrirebbe quello spazio di manovra necessario per tornare ad accrescere l’erogazione di credito, canale fondamentale per aumentare la moneta in circolazione e contrastare i rischi di deflazione; iii) l’accesso al credito, soprattutto quello a medio-lungo termine necessario per il rilancio delle politiche di investimento, sarebbe poi facilitato dal più basso profilo dei tassi d’interesse sui titoli di Stato, che fungono da guida anche per i tassi bancari.

Per valutare quali potrebbero essere gli effetti sulle banche di un QE applicato in larga scala nell’Area euro si può fare riferimento al caso giapponese. L’evoluzione del portafoglio dei titoli di Stato delle banche nipponiche è stato molto simile a quello degli istituti di credito dei paesi periferici dell’Eurozona: dall’inizio della crisi del 2007-08 la tendenza è stata infatti quella di aumentare consistentemente l’investimento in titoli di Stato domestici. Per le banche giapponesi di portata nazionale l’incidenza sul totale attivo dei bond governativi è passata dall’11% circa della fine del 2008 al 24% del 2012 (grafico 2). Con l’avvento dell’Abenomics agli inizi del 2013, che ha previsto tra l’altro un massiccio acquisto di titoli di Stato da parte della Bank of Japan, le banche giapponesi sono riuscite a ridurre consistentemente il loro carico di titoli di Stato, portandosi al 14,7% del totale attivo nel luglio dell’anno in corso. Nell’arco di poco più di un anno il peso dei titoli di Stato nei bilanci degli istituti nipponici si è quindi ridotto per più di un terzo. Applicato al caso italiano, in cui le banche detengono circa 400 miliardi di euro di titoli di Stato, cioè equivarrebbe a liberare risorse per quasi 150 miliardi, pari a oltre 9 punti di Pil, liquidità senza dubbio utile a rivitalizzare una domanda interna asfittica e ad allontanare il rischio di una duratura permanenza della deflazione.

 

Grafico 2

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Riferimenti

Corsaro Stefano, 2014, Un bilancio del Quantitative Easing della Fed, FinRiskAlert.it.

Draghi Mario, 2014, Speech at annual central bank symposium in Jackson Hole.

Milani Carlo, 2014, Titoli di Stato: eppur son rischiosi, lavoce.info.

Roubini Nouriel, 2014, Abenomics, European-Style, Project Syndacate.