BCE: pubblicato Parere sulla partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo Monetario Internazionale

Feb 24 2017

La Banca Centrale Europea (BCE) ha emesso un Parere sugli emendamenti al decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, relativi alla partecipazione dell’Italia a una serie di programmi del Fondo monetario internazionale (IMF) o a questo collegati. In particolare, tali emendamenti hanno ad oggetto:

  • Proroga della partecipazione della Banca d’Italia all’accordo di prestito denominato New Arrangements to Borrow. La proposta di emendamenti al decreto legge autorizza la Banca d’Italia (BdI) a prorogare la durata dell’accordo fino al 16 novembre 2022 e a concedere una linea di credito per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo (SDR) (attualmente equivalenti a 8,7 miliardi di euro). Tale linea di credito sarà finanziata con risorse della BdI. Sarà accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, degli interessi e per la copertura di eventuali rischi di cambio sulla linea di credito concessa dalla BdI ai sensi del decreto legge;
  • Rinnovo del contributo al Poverty Reduction and Growth Trust. La proposta di emendamenti al decreto legge autorizzala BdI a concedere nuovi prestiti nei limiti di 400 milioni di SDR da erogare a tassi di mercato al Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) dell’FMI. Il prestito sarà finanziato con risorse della Banca d’Italia e su di esso sarà accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e degli interessi;
  • Autorizzazione alla BdI a concedere all’FMI prestiti bilaterali per conto dell’Italia. La proposta di emendamenti autorizza la BdI a stipulare con l’FMI un accordo di prestito bilaterale nel quadro dell’attuazione degli impegni assunti dall’Italia a contribuire al rafforzamento degli strumenti a disposizione dell’FMI per fronteggiare la crisi finanziaria. In particolare, la BdI è autorizzata a stipulare un nuovo accordo di prestito bilaterale denominato in SDR fino a un ammontare equivalente a 23.480 milioni di euro. Lo Stato garantirà il rimborso del capitale, degli interessi e la copertura di eventuali rischi di cambio sul prestito concesso dalla BdI ai sensi del decreto legge.

Dal punto di vista dell’indipendenza finanziaria, garantita alle Banche Centrali Nazionali del Sistema europeo di banche centrali dall’articolo 130 del Trattato, la BCE valuta con favore la garanzia prevista dagli emendamenti, concessa dallo Stato in relazione al rimborso del capitale e degli interessi sui prestiti della BdI.

Parere BCE

Solvency II: decisione EIOPA sulla collaborazione tra autorità di vigilanza nazionali

Feb 24 2017

L’EIOPA ha pubblicato una decisione riguardante l’attività di collaborazione delle autorità di vigilanza nazionali dei singoli paesi membri dell’Unione Europea alla luce dei requisiti delineati dalla direttiva Solvency II.

La decisione mira a sviluppare e rafforzare la collaborazione tra le autorità nazionali competenti (NCA) soprattutto in relazione alla attività cross-border. Tale obiettivo, secondo l’Autorità di vigilanza, è fondamentale per lo svolgimento dell’attività di supervisione e per il raggiungimento di pratiche di vigilanza uniformi all’interno dell’Unione Europea.

Il documento sostituisce il protocollo generale di collaborazione tra le autorità nazionali di vigilanza del settore assicurativo del 2008.

La decisione entrerà in vigore il 1 ° maggio 2017.

Comunicato stampa
Decisione EIOPA

IVASS: pubblicati chiarimenti applicativi sul calcolo delle riserve tecniche

Feb 24 2017

L’IVASS ha rilasciato una nota di chiarimento riguardante le disposizioni per il calcolo della Riserva premi ai sensi del nuovo regime Solvency II. In particolare, i chiarimenti hanno ad oggetto le modalità di calcolo della Riserva premi come definite nella semplificazione di cui all’Allegato 6 al Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016.

Comunicazione IVASS
Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016

Comunicazione Banca d’Italia sul nuovo regime di segnalazione delle esposizioni in sofferenza

Feb 24 2017

La Banca d’Italia ha fornito alcune precisazioni riguardanti la nuova modalità di rilevazione statistica delle esposizioni in sofferenza introdotta con Comunicazione del 29 marzo 2016. In particolare, la Comunicazione introduce le versioni riviste delle istruzioni per la compilazione e della documentazione tecnico-operativa per la trasmissione dei dati (schemi segnaletici e sistema delle codifiche).

Le modifiche sono volte a chiarire alcuni quesiti interpretativi trasmessi dagli intermediari a seguito delle prime due segnalazioni e a incorporare i chiarimenti già forniti con comunicazioni del 26 maggio e del 18 luglio 2016.

Comunicazione Banca d’Italia

Nuovi aggiornamenti delle Q&A EIOPA

Feb 24 2017

L’Autorità Europea di vigilanza del mercato assicurativo (EIOPA) ha pubblicato nuovi aggiornamenti ai documenti Q&A (Questions and Answers) pubblicati sul proprio sito istituzionale. In particolare, gli aggiornamenti riguardano:

– modalità di comunicazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;

–  procedure di reporting finanziario e di solvibilità;

– Linee guida sulla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite

Sezione Q&A sito EIOPA

Bad bank europea: buona l’idea, ma il diavolo sta nei dettagli
di Carlo Milani

Feb 16 2017
Bad bank europea: buona l’idea, ma il diavolo sta nei dettagli  di Carlo Milani

Recentemente Andrea Enria, presidente dell’European Banking Authority (EBA), ha avanzato l’ipotesi di introdurre una società di asset management (AMC) europea specializzata nella gestione dei crediti dubbi. In altri termini, ha proposto la costituzione di una bad bank europea. Il tema non è nuovo ed è stato sollevato molte volte nel dibattito (si veda Barucci e Milani, 2014, con riferimento all’Italia; Avgouleas e Goodhart, 2016, sul tema della bad bank europea).

La questione dell’eccesso di crediti inevasi all’interno dei bilanci bancari è particolarmente sentita per le dimensioni che ha assunto a livello europeo. Nel complesso sono oltre mille miliardi di euro i crediti insoluti (NPL) nell’Unione Europea a 28 paesi. L’Italia è il paese che ha la quota di più elevata: i 276 miliardi di euro di crediti deteriorati italiani rappresentano un quarto di tutto il mercato europeo (grafico 1). Seguono ben più distanziate la Francia (14%), la Spagna (13%) e la Grecia (11%). In Germania i crediti insoluti si fermano a poco meno di 70 miliardi di euro (6% del totale).

In termini di incidenza degli NPL sul totale dei finanziamenti si osserva che in diversi paesi europei il problema è rilevante. In particolare, Cipro, Grecia e Portogallo sono i paesi che evidenziano il peso dei crediti dubbi più alto (grafico 2). L’Italia, in questa non invidiabile classifica, si posiziona al quinto posto subito dopo la Slovenia.

Caratteristiche della bad bank proposta da Enria

La proposta avanzata da Enria, da quello che si apprende dalle informazioni diffuse dalla stampa, prevede la cessione dei crediti dubbi all’AMC. Per evitare però che le banche debbano immediatamente sobbarcarsi le perdite derivanti dalla differenza tra il prezzo di mercato assegnato alle sofferenze bancarie (pari mediamente al 20% in Italia) e il valore iscritto in bilancio (40% circa per le banche italiane)  bisognerebbe prestare particolare attenzione al prezzo di trasferimento. Quest’ultimo andrebbe fissato dall’AMC guardando al reale valore economico del credito dubbio. L’AMC dovrebbe soprattutto limitare il suo rendimento atteso rispetto a quello generalmente richiesto dai fondi d’investimento specializzati in questo settore. In questa stessa direzione vanno le condizioni di operatività imposte al Fondo Atlante (si veda Barucci e Milani, 2016).

L’AMC avrebbe quindi tre anni per tentare di recuperare il reale valore economico del credito e qualora non riuscisse in questo obiettivo la perdita sarebbe riversata sulla banca titolare del finanziamento (in altri termini la cessione sarebbe pro-solvendo). Nel caso in cui le perdite fossero ingenti, tanto da richiedere l’iniezione di capitali freschi, potrebbe essere attivata una ricapitalizzazione precauzionale. In tale evenienza sarebbe possibile l’intervento da parte dello Stato, così come ad esempio osservato nel caso di MPS, senza dover applicare la clausola del bail-in. Azionisti e obbligazionisti subordinati dovrebbero però partecipare, almeno in parte, alle perdite (cosiddetto burden sharing).

I capitali necessari all’AMC per operare dovrebbero essere messi a disposizione sia del settore del pubblico che da quello privato. Per il meccanismo descritto in precedenza, comunque, l’AMC non potrà sostenere perdite e quindi le risorse pubbliche non verranno messe a rischio. Inoltre, parte della liquidità potrebbe essere ottenuta da emissioni obbligazionarie, così come suggerito da Klaus Regling, direttore generale del fondo salva Stati ESM.

I limiti della proposta

La proposta avanzata da Enria ha alcuni aspetti interessanti. Dare del tempo all’AMC per recuperare i crediti insoluti, dando così fiato alle banche più in difficoltà nella gestione del portafoglio crediti ed evitando aggiustamenti pro-ciclici, va vista senz’altro con favore. Il periodo di operatività ipotizzata, appena tre anni, appare però troppo breve. La giustizia e la burocrazia, italiana in particolare ma non solo, richiede tempi molto più lunghi prima di poter procedere, ad esempio, all’escussione di una garanzia. Le modifiche normative introdotte recentemente in Italia aiuteranno nel ridurre la tempistica futura ma poco posso sullo stock esistente dei mancati pagamenti.

Altro problema è legato alla derecognition dei crediti: la banca sarebbe infatti sempre responsabile del loro buon recupero, per cui non potrebbe beneficiare della riduzione di assorbimento di capitale ottenibile nel caso di cessione pro-soluto. Alla luce dello IAS 39 il trasferimento dei finanziamenti deteriorati non eliminerebbe infatti il rischio di credito sottostante, che quindi resterebbe conteggiato nel calcolo dei risk-weighted assets (RWA).

Questi due aspetti limitano notevolmente l’incentivo per una banca nel cedere i suoi crediti dubbi all’AMC. Probabilmente si guadagnerebbero solo tre anni di tempo dopodiché le conseguenze sull’azionariato potrebbero essere particolarmente forti. Per quelle banche che adottano un modello IRB, inoltre, vedersi tornare indietro dei crediti il cui valore di recupero non supera il 20% vorrebbe dire dover necessariamente rivedere le valutazione prospettiche anche sui crediti in bonis, con l’ulteriore carico di svalutazioni che ne seguirebbe.

Quali possibili correttivi?

Alcuni emendamenti alla proposta originaria di Enria potrebbero rendere la bad bank europea più efficace.

Ripercorrendo lo schema adottato in Germania (si veda Milani, 2015), l’AMC potrebbe acquistare i crediti in sofferenza al prezzo iscritto in bilancio, eventualmente applicando un haircut di dimensioni contenute. In cambio la banca riceverebbe un’obbligazione emessa dalla stessa AMC ma garantita dallo Stato. Tali obbligazioni dovrebbero essere prive di scadenza e verrebbero interamente rimborsate solo quando la società veicolo avrà recuperato per intero il valore dei titoli ricevuti in gestione, eventualmente reinvestendo le somme recuperate in altre attività finanziarie.

La banca quindi sostituirebbe in bilancio una sofferenza con un bond garantito dallo Stato, che tra l’altro potrebbe essere usato per ottenere liquidità dalla BCE. Stante queste caratteristiche dell’operazione sarebbe possibile applicare la derecognition del credito, con il conseguente risparmio in termini di assorbimento di capitale.

Per evitare che la Commissione Europea possa invocare un illecito aiuto da parte dello Stato la garanzia sarebbe a titolo oneroso. In aggiunta, e ipotizzando che il recupero del valore di cessione delle sofferenze avvenga in un lasso di tempo molto lungo (anche 20 anni), gli istituti di credito dovrebbero accantonare riserve attingendo esclusivamente dagli utili non distribuiti.

L’adesione al meccanismo dovrebbe essere volontaria, anche se BCE e autorità di vigilanza nazionali dovrebbe fare opera di moral suasion per indurre un’ampia adesione di istituti di credito sotto la minaccia di imporre accantonamenti più rapidi in caso contrario.

Se con questi correttivi la bad bank europea potrebbe essere tecnicamente più efficace, il problema della sua implementazione è essenzialmente politico. Come descritto in precedenza, la questione delle sofferenze si concentrata soprattutto in alcune nazioni, come l’Italia, mentre è meno sentita in altre realtà (Germania in primis). Per superare questo contrasto di posizioni il meccanismo di acquisto potrebbe essere ampliato anche agli asset level 3, quelli la cui valutazione di mercato è più incerta e che risultano essere più diffusi nei paesi del nord Europa (Barucci, Baviera, Milani, 2014).

Bibliografia

  • Avgouleas E., Goodhart C., 2016, “An Anatomy of Bank Bail-ins. Why the Eurozone Needs a Fiscal Backstop for the Banking Sector”, European Economy 2016.2.
  • Barucci E., Milani C., Una proposta per la bad bank di sistema, nelMerito.com del 24 febbraio 2014.
  • Barucci E., Milani C., Finalmente il fondo Atlante: sarà piccolo ma è pur sempre una bad bank, FinRiskAlert.it del 20 aprile 2016.
  • Barucci E. , Baviera R., Milani C. (2014) Is the Comprehensive Assessment really comprehensive?, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2541043
  • Milani C., Come l’esperienza tedesca può aiutare il varo della bad bank, FinRiskAlert.it del 18 settembre 2015

Pubblicata valutazione ESMA sull’utilizzo delle reti DLT nel settore finanziario

Feb 16 2017

L’ESMA ha pubblicato un rapporto sulla tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology) e sulle implicazioni del suo utilizzo in ambito finanziario. Il documento illustra il punto di vista dell’ESMA in relazione a: i) possibili applicazioni, ii) vantaggi, iii) rischi e iv) integrazione con la normativa UE esistente.

L’ESMA ritiene che la tecnologia DLT possa determinare una serie di benefici per i mercati finanziari, quali una maggiore efficienza dei servizi di post-trading, capacità di reportistica avanzate e riduzione dei costi.

Secondo l’ESMA, le prime applicazioni DLT si concentreranno sull’ottimizzazione dei processi esistenti all’interno dell’attuale struttura di mercato, con un iniziale interessamento di mercati per lo più non regolamentati e caratterizzati da bassi volumi di attività.

Allo stesso tempo, l’Autorità di vigilanza europea evidenzia alcune importanti sfide in termini di interoperabilità, governance, privacy e creazione di rischio, le quali richiedono ulteriori analisi prima di un qualsiasi utilizzo su larga scala della tecnologia DLT in ambito finanziario.

Dal punto di vista regolamentare, l’ESMA sottolinea che lo sviluppo di una nuova tecnologia, quale le reti DLT, non può esimere gli utenti dal rispettare il quadro normativo vigente, che prevede importanti garanzie per assicurare la stabilità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari. In tale contesto è opinione dell’ESMA che (come evidenziato dalle risposte alla consultazione lanciata nel mese di giugno 2016) l’attuale quadro normativo europeo non rappresenti un ostacolo per l’utilizzo della tecnologia DLT nel breve termine.

Nel frattempo, una serie di concetti o principi di natura tecnica, quali, la certezza giuridica collegata alla trascrizione sul registro condiviso o il carattere definitivo del regolamento, potrebbero richiedere degli chiarimenti in seguito allo sviluppo della tecnologia. Inoltre, l’ESMA sottolinea che al di là della regolazione finanziaria, questioni legali più ampie quali il diritto contrattuale, diritto fallimentare e diritto della concorrenza, possono avere un impatto sulla diffusione di DLT.

Secondo l’ESMA, alla luce dell’attuale fase di sviluppo iniziale della tecnologia, una valutazione complessiva dei potenziali cambiamenti apportati e della risposta normativa adeguata risulterebbe prematura.

L’ESMA continuerà a seguire da vicino gli sviluppi del mercato DLT per valutare l’opportunità di formulare un intervento normativo in risposta agli sviluppi della tecnologia. Nel frattempo, le autorità di regolamentazione devono impegnarsi attivamente con gli operatori del mercato al fine di garantire sia che la tecnologia non crei rischi non intenzionali e che i suoi benefici non vengano limitati da ostacoli ingiustificati.

Comunicato stampa
Report ESMA su applicazione reti DLT in ambito finanziario

Consultazione delle ESA in materia di PRIIPs aventi finalità sociali e ambientali

Feb 16 2017

Le autorità di vigilanza europee (ESA) hanno avviato una consultazione congiunta riguardante la proposta di un quadro di riferimento in tema di requisiti patrimoniali minimi per i produttori di PRIIPS aventi finalità di carattere sociale o ambientale (detti anche PRIIPS EOS).

Il produttore di un PRIIP EOS è tenuto, infatti, a dotarsi di misure di governance specifiche per garantire che gli obiettivi ambientali o sociali siano soddisfatte su base continuativa e devono essere in grado di dimostrare la rilevanza di questi obiettivi per gli investitori al dettaglio in tutto il processo di investimento.

Il documento di consultazione, formulato in risposta alla richiesta da parte della Commissione europea, fornisce un’analisi del quadro giuridico per la sorveglianza dei prodotti e delle regole di governance, nonché delle eventuali lacune e criticità riscontrate nel piano normativo.

La consultazione avrà termine il 23 marzo 2017.

Comunicato stampa
Documento di consultazione

CRR: disposizioni finali EBA sull’esclusione delle controparti non finanziarie con sede in un paese terzo ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di CVA

Feb 16 2017

L’EBA ha pubblicato la versione definitiva delle disposizioni tecniche per l’esclusione delle operazioni con controparti non finanziarie (NFC) con sede in un paese terzo dal requisito patrimoniale in tema di rischio di CVA (Credit Valuation Adjustment), ai sensi del Regolamento CRR (Capital Requirements Regulation).

L’obiettivo delle nuove disposizioni è quello di allineare il trattamento delle NFC con sede in un paese terzo con il trattamento delle NFC europee, come raccomandato già nel febbraio 2015 dall’EBA stessa. Tuttavia, dato che le NFC non europee non sono direttamente soggette alla regolamentazione UE, le nuove norme chiariscono che spetta alle istituzioni interessate verificare che una controparte con sede in un paese terzo, si qualifica come NFC e, in tal caso, che siano rispettate le soglie di clearing introdotte dalla normativa EMIR.

Comunicato stampa
Versione finale RTS EBA

Aggiornata la nota di chiarimenti sulla circolare di Banca d’Italia in materia di controlli interni, sistema informativo e continuità operativa

Feb 16 2017

La Banca d’Italia ha aggiornato la nota di chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa delle banche e dei gruppi bancari, contenuta nella Circolare n. 285 del 19 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitoli 3, 4 e 5.

Nota di chiarimenti
Circolare n. 285 del 19 dicembre 2013 (aggiornata al 2 novembre 2016)