La Consob pubblica 3 documenti di consultazione con il mercato

Mag 12 2016

La Consob ha avviato 3 nuove consultazioni pubbliche riguardanti:

1) Raccomandazione recante linee guida in materia d’inserimento e redazione del paragrafo “Avvertenze per l’Investitore” dei prospetti di offerta al pubblico e/o ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari. Obiettivo della Raccomandazione è di assicurare che l’eventuale paragrafo “Avvertenze per l’Investitore” – non previsto dalla Direttiva Europea sul Prospetto – consenta di dare effettivo risalto ai profili di criticità dell’Emittente e dell’investimento proposto;

2) Principi guida sulle informazioni chiave da fornire ai clienti al dettaglio nella distribuzione di prodotti finanziari. Il documento posto in consultazione individua alcuni principi e informazioni chiave che si ritiene possano contribuire alla più chiara ed efficace rappresentazione alla clientela, prima del compimento di ogni transazione, delle caratteristiche principali del prodotto finanziario specifico oggetto di investimento;

3) Distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale. Con la presente Raccomandazione, l’Autorità di Vigilanza dei mercati finanziari intende richiamare l’attenzione degli intermediari sull’importanza di dotarsi di sistemi e misure operative in grado di assicurare che la distribuzione degli strumenti finanziari soddisfi adeguati livelli di trasparenza ed efficienza, anche nell’ottica di mitigare rischi di comportamenti non in linea con il miglior interesse della clientela. Inoltre, qualora l’intermediario decida di offrire strumenti finanziari caratterizzati da profili di illiquidità a investitori retail, dovranno essere apprestati presidi idonei a garantirne la trattazione secondo meccanismi efficaci che abbiano riguardo al prezzo, ai costi e ai tempi di conclusione dell’operazione, in ossequio a quanto previsto dall’art. 21 Tuf.

Le consultazioni avranno termine l’8 giugno 2016;

IVASS: adottate modifiche in materia di presentazione e gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione

Mag 12 2016

L’IVASS ha adottato il Provvedimento n. 46 del 3 maggio 2016 recante modifiche al regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all’autorità di vigilanza e la gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione. Obiettivo del Provvedimento è di integrare le disposizioni del Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 alla luce delle Guidelines on complaints handling by Insurance Intermediaries emanate dall’EIOPA e ridurre alcuni termini nel processo di gestione dei reclami da parte dell’IVASS, a beneficio dei consumatori.

Il Provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Provvedimento IVASS n. 46

Pubblicato nuovo Regolamento IVASS sull’utilizzo di esperti esterni per ispezioni sui modelli interni

Mag 12 2016

L’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha pubblicato il Regolamento n. 20 del 3 maggio 2016 recante disposizioni in materia di esperti esterni per ispezioni nei confronti di imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV bis, Sezione III del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). In particolare, l’IVASS specifica i requisiti affinché l’ispezione esterna presenti il carattere di indipendenza:

a) l’esperto non è in alcun modo coinvolto nel processo decisionale dei soggetti coinvolti;

b) non esistono tra l’esperto e i soggetti o il gruppo a cui essi appartengono relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indiretto, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi da quelli della verifica del modello interno, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza dell’esperto risulta compromessa;

c) l’esperto non è chiamato a verificare aspetti del modello interno che ha contribuito a definire;

d) l’esperto adotta tutte le misure necessarie volte a rilevare e ridurre i rischi che possono minare la propria integrità ed indipendenza di giudizio.

Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Regolamento IVASS n. 20

Nicola Bruti Liberati Prize

Mag 10 2016

The Dipartimento di Matematica of the Politecnico di Milano, in
cooperation with the Bachelier Finance Society and Springer, is proud
to announce the Nicola Bruti Liberati Prize 2015 winner:

Marko Hans Weber
Associate at JP Morgan in London
PhD in Financial Mathematics at Scuola Normale Superiore di Pisa (part
of the research has been conducted at Dublin City University).

On May 31, 2016, 12.30, the prize winner will deliver a lecture on

Models of Dynamic Trading with Price Impact

at the Politecnico di Milano – Dipartimento di Matematica
Conference Room (7th Floor)
Via Bonardi 9 – Milano

Come dividere il grano dal loglio nel caso dei possessori di obbligazioni subordinate delle banche
di Emilio Barucci

Mag 05 2016
Come dividere il grano dal loglio nel caso dei possessori di obbligazioni subordinate delle banche  di Emilio Barucci

La scorsa settimana il Governo ha finalmente varato i criteri per gli indennizzi dei possessori di bond subordinati di Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara e di Chieti. I commentatori si sono divisi tra coloro che gridano allo scandalo in quanto non tutti i risparmiatori saranno indennizzati e coloro (tra questi il Presidente Renzi) che sostengono che si sia fatto il meglio possibile. Nonostante il ritardo accumulato, la ragione sta più con i secondi che con i primi. Vediamo perché.

Partiamo da una constatazione: è molto difficile distinguere il risparmiatore truffato da quello incauto o ignorante che ha investito non valutando pienamente i rischi puntando su un elevato rendimento. D’altro canto, mentre è giusto salvaguardare i primi, non sembra opportuno fare altrettanto per i secondi. Occorre infatti ricordare (cosa mai sottolineata) che ogni forma di salvaguardia dei possessori di obbligazioni è a carico della collettività o meglio del sistema bancario (che contribuisce al Fondo di solidarietà per gli indennizzi) che scaricherà i costi sull’azionista o sui clienti.

L’intervento del Governo va valutato nel merito circa la sua capacità di distinguere (grossolanamente) il grano (i truffati) dal loglio (gli incauti) essendo consci del fatto che qualunque regola sia stabilita ci sarà sempre un risparmiatore premiato o penalizzato aldilà dei suoi meriti.

La procedura di indennizzo è chiara:

  • Rimborso automatico e forfettario per chi aveva sottoscritto (con la banca stessa) i bond subordinati delle quattro banche prima del 12 giugno 2014 (data di pubblicazione della direttiva Ue sulle risoluzioni bancarie) nel caso di un reddito non superiore ai 35 mila euro o di un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro. Il rimborso sarà nella misura del 80% dell’investimento al netto di oneri e spese connessi all’acquisto e della differenza tra il rendimento ottenuto e un BTP benchmark.
  • Per coloro che non rientrano nelle condizioni di cui sopra (acquisto successivo al 12 giugno 2014, acquisto sul mercato secondario, patrimonio superiore a 100.000 euro e reddito superiore a 35 mila euro) si apre la strada dell’arbitrato presso l’Autorità Nazione Anti Corruzione.

Le risorse per gli indennizzi vengono da un Fondo di solidarietà a livello di sistema bancario che non avrà un limite (inizialmente posto a 100 milioni) evitando così di salvaguardare solo chi farà domanda per primo.

Ricostruiamo la vicenda.

Circa 12.000 risparmiatori hanno investito in obbligazioni subordinate delle quattro banche avendo (di solito) sottoscritto un contratto e un questionario che doveva accertare la loro idoneità ad acquistare i titoli. Governo e Banca d’Italia sono intervenuti a fine 2015 per risolvere la crisi delle quattro banche applicando per la prima volta la procedura prevista a livello europeo di risoluzione di una banca che non è più in grado di andare avanti (il cosiddetto bail-in). Secondo questa procedura, si provvede nell’ordine all’azzeramento del valore delle azioni, dei bond subordinati, dei bond senior e infine dei depositi per la parte eccedente 100.000 euro. L’applicazione del bail-in alle quattro banche è stata soft: grazie all’intervento del sistema bancario, che ha messo in sicurezza un milione di correntisti e di obbligazionisti senior (per 12 miliardi di euro), soltanto 31 bond subordinati per un totale di circa 800 milioni sono stati azzerati: 10.559 clienti delle quattro banche, che hanno investito in queste obbligazioni (per 329 milioni), più 1.900 investitori, che li hanno acquistati sul mercato secondario (per 102 milioni), hanno visto il loro investimento andare in fumo.

I meriti dell’intervento sono indubbi ma c’è stata una leggerezza imperdonabile: sottovalutare le pratiche aggressive di collocamento adottate dalle banche. Quando c’è da collocare titoli della stessa banca, le pratiche commerciali entrano in una zona grigia. Si va dall’affidamento di un mutuo generoso a condizione che una parte venga destinata all’acquisto di bond alla artefatta rappresentazione dei rischi (di credito e di liquidità) senza esplicitare che la cedola dei bond sia ben inferiore a quella che la banca avrebbe dovuto corrispondere ad un investitore qualificato.

La risposta del Governo è tardata a lungo. Il problema è che la Commissione Europea storceva il naso verso indennizzi generalizzati. Occorreva un intervento selettivo che salvaguardasse i clienti effettivamente raggirati e non premiasse i clienti che hanno fatto un investimento consapevole (o meno) accettando un rischio elevato. Distinguere il grano dal loglio appunto.

Il raggiro con ogni probabilità ha riguardato i titoli collocati in emissione piuttosto che quelli acquistati sul mercato secondario. Si tratta di 10.559 clienti, di questi (fonte MEF):

  • 1.010 clienti (per un controvalore di 27,4 milioni) avevano presso la banca un patrimonio finanziario inferiore a 100.000 euro, di cui più del 50% impegnato in obbligazioni subordinate
  • 1.484 clienti (per un controvalore di 93,4 milioni) avevano presso la banca un patrimonio finanziario inferiore a 100.000 euro impegnato in obbligazioni subordinate per una quota variabile tra il 30 e il 50%, oppure avevano un patrimonio finanziario superiore a 100.000 euro impegnato in obbligazioni subordinate per una quota superiore al 30%
  • 8.065 clienti (per un controvalore di 208,4 milioni) avevano presso la banca un patrimonio finanziario superiore a 100.000 euro impegnato in obbligazioni subordinate per una quota fino al 30%.

Le stime del MEF riportano che circa la metà dei risparmiatori potranno accedere al rimborso automatico mentre l’altra metà potrà battere la strada dell’arbitrato. Alla luce dei dati di cui sopra (manca un’informazione sul reddito) la stima non convince del tutto in quanto la maggior parte dei risparmiatori ha un patrimonio superiore a 100.000 euro.

Secondo gli studi di finanza, si può presumere che  un investitore sia tanto più consapevole ed esperto quanto più ha studiato e quanto più è facoltoso (per ricchezza o per reddito), inoltre un investimento diversificato risponde maggiormente alla logica di un investimento oculato.

Alla luce di queste considerazioni, cosa possiamo dire dei criteri individuati dal Governo per l’indennizzo automatico? In primo luogo, quello di salvaguardare gli obbligazionisti che hanno sottoscritto i titoli in sede di primario ha una sua logica in quanto gli investimenti effettuati sul mercato secondario sono con minore probabilità oggetto di ‘’truffa’’. Quanto ai limiti sul reddito o sulla ricchezza essi vanno nella giusta direzione nella presunzione che il risparmiatore che si colloca sotto le soglie sia poco esperto di finanza. Senza scordare che un arbitrato è costoso e quindi può essere più facilmente sostenuto da parte di chi ha un patrimonio significativo. Discriminare a seconda del titolo di studio non era possibile, piuttosto sarebbe stato corretto introdurre anche una soglia sulla diversificazione dell’investimento che premiasse i portafogli diversificati.

Se le stime sui risparmiatori indennizzati in automatico rispondono al vero si può ben dire che l’intervento del Governo appare equilibrato, la perdita del 20% sull’investimento appare come un costo forfettario che tutti i risparmiatori debbono sostenere per il loro comportamento incauto (che comunque c’è stato). Si corre piuttosto il rischio di premiare non solo i raggirati ma anche chi è stato avventato. Per gli altri rimane aperta la strada dell’arbitrato, molto peggio è andata agli azionisti che hanno perso tutto senza appello.

In definitiva la logica deve essere che si tutela il risparmiatore che è stato truffato e non semplicemente chi ha perso del denaro.

Banca d’Italia: pubblicate modifiche alle disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa

Mag 05 2016

Con provvedimento del 3 maggio 2016, la Banca d’Italia ha modifica le disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa adottate con provvedimento della Banca d’Italia del 18 dicembre 2012. La procedura viene adeguata alle innovazioni introdotte in materia di sanzioni dalla direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”) e al nuovo assetto derivante dall’avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2013, che ha attribuito alcuni poteri sanzionatori alla Banca Centrale Europea.
Il provvedimento tiene conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica nel periodo settembre-novembre 2015.

Le modifiche introdotte dal provvedimento entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e si applicheranno esclusivamente alle violazioni commesse dopo la loro entrata in vigore.

Provvedimento Banca d’Italia del 3 maggio 2016
Resoconto della consultazione

CRR: Pubblicato Parere EBA per la modifica dell’approccio HLBA

Mag 05 2016

L’EBA ha pubblicato un Parere, in risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione Europea, per la modifica della metodologia HLBA (Historical look-back approach) per il calcolo del collaterale addizionale che può essere necessario a fronte di scenari di mercato avversi. Nel mese di dicembre 2015, infatti, la Commissione Europea ha evidenziato alcune criticità riguardanti l’approccio HLBA definito dall’EBA, considerato più conservativo rispetto alla metodologia sviluppata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Al fine di evitare possibili effetti negativi derivanti dalle differenze esistenti tra i 2 approcci, l’EBA ha ritenuto opportuno modificare le disposizioni regolamentari, allineandosi agli standard del Comitato di Basilea.

Comunicato stampa
Parere EBA

L’ESMA propone modifica delle disposizioni MiFID II e MiFIR sui prodotti non-equity e sui derivati su commodity

Mag 05 2016

L’ESMA ha pubblicato 2 Pareri con i quali propone di apportare delle modifiche alle disposizioni regolamentari (Regulatory Technical Standards o RTSs) ai sensi della disciplina MiFID II e del Regolamento MiFIR. I Pareri, formulati in seguito alle osservazioni espresse dalla Commissione Europea, hanno ad oggetto: i) le norme in materia di trasparenza sui prodotti non-equity – tra i quali rientrano obbligazioni, prodotti strutturati, diritti di emissione e contratti derivati – e ii) le disposizioni sui limiti alle posizioni sugli strumenti derivati su commodity. In particolare, le novità introdotte riguardano:

– La revisione del piano di applicazione graduale del regime di trasparenza previsto per gli strumenti finanziari non-equity;

– La modifica delle metodologie di calcolo e applicazione dei limiti alle posizioni sugli strumenti derivati su merci.

Spetterà ora alla Commissione decidere se approvare le modifiche apportate agli RTS.

Comunicato stampa
Parere trasparenza strumenti non-equity
Annex trasparenza strumenti non-equity
Parere limiti posizioni commodity derivatives
Annex limiti posizioni commodity derivatives

MiFID II e MiFIR: il Coreper (Consiglio UE) approva il posticipo di un anno

Mag 05 2016

Il 28 aprile il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha approvato, a nome del Consiglio, la proposta della Commissione Europea, volta a prorogare di un anno le date di recepimento e di applicazione della Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”) e del Regolamento (EU) n. 600/2014 (“MiFIR”). In particolare, la proposta approvata dal Consiglio prevede:

– Lo spostamento del termine entro cui gli Stati membri devono recepire la MiFID II nelle normative nazionali al 3 luglio 2017;

– Il rinvio della data di applicazione della MiFID II e del MiFIR al 3 gennaio 2018.

Secondo l’analisi del Coreper, il rinvio di un anno rispetto alla tempistica originaria si è reso necessario alla luce delle difficoltà tecniche affrontate dai regolatori e dagli operatori di mercato nell’adeguamento alle nuove disposizioni.

Comunicato stampa

ESMA: pubblicati i risultati del primo stress test sulle CCP europee

Mag 05 2016

L’ESMA ha pubblicato i risultati del primo esercizio di stress test condotto sulle controparti centrali (Central Counterparties o CPPs) europee ai sensi della disciplina EMIR.
I risultati mostrano che, in generale, il sistema di CCP europee può essere considerato in grado di far fronte agli scenari avversi – ma plausibili – proposti per lo stress test. In questo primo esercizio, l’ESMA ha focalizzato l’attenzione sul rischio di controparte (Counterparty Credit Risk), rimandando l’analisi delle altre tipologie di rischio agli stress test futuri. Sebbene i risultati possano ritenersi soddisfacenti, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha formulato alcune raccomandazioni rivolte alle CCP. Tali raccomandazioni riguardano in particolare:

– La valutazione del merito di credito dei Clearing Members e la necessità di considerare le esposizioni potenziali che possono sorgere dalla partecipazione ad altre CCP;

– Le metodologie di calcolo degli shock di prezzo nel quadro degli esercizi di stress test.

L’ESMA ha inoltre pubblicato un documento di Q&A contenente i dettagli e le procedure seguite per la realizzazione di questo primo stress test.

Comunicato stampa
Report ESMA
Documento di Q&A