Comunicazione Consob in materia di controlli sulle reti di promotori finanziari

Feb 22 2016

La Consob ha emanato una Comunicazione avente ad oggetto le procedure interne di monitoraggio delle reti di promotori finanziari svolte da banche e imprese di investimento che operano mediante offerta fuori sede. In particolare, la Comunicazione identifica delle best practices che gli operatori dovrebbero seguire al fine di meglio predisporsi alla prevenzione o, almeno, alla tempestiva rilevazione di condotte non corrette dei promotori finanziari.
Le best practices individuate riguardano sia l’identificazione delle unità organizzative preposte allo svolgimento dei controlli sulla rete sia la tipologia e le caratteristiche dei presidi introdotti.

Comunicazione Consob

Results of the First EU Stress Test for Occupational Pensions
di Silvia Dell’Acqua

Feb 22 2016
Results of the First EU Stress Test for Occupational Pensions   di Silvia Dell’Acqua

On the 26th of January 2016 EIOPA published the results of the first Stress test for Occupational Pensions. The exercise was conducted during 2015 (reference date 31 December 2014) by all the European Economic Area countries with material IORP sectors, covering all types of IORPS. It considers the impact of market and longevity shocks in pension schemes and provides an indication of the capability of absorbing losses when these risks bite.

The exercise is split in two modules:

the DB/hybrid module tests the resilience of Defined Benefit (DB) and pension schemes to three different scenarios

– Adverse market scenario 1: significant decline in variable-yield securities (e.g. equities and real estate), decrease in interest rates and inflation rates, increase in spreads, drop in assets prices (more severe than in Adverse 2) – e.g. investments in assets usually qualified as safe, such as specific government bonds, were assumed to have lost this status.

– Adverse market scenario 2: drop in asset prices, drop in interest rates (more severe than Adverse 1), increase in inflation rates and some variable-yield securities markets are hit less heavily

– Increased longevity scenario: 20% rise in life expectancy

the Satellite DC module assesses the impact on the expected benefits of members of Defined Contribution (DC) schemes which are 35, 20 and 5 years before the expected retirement date of 5 stressed scenarios

– Adverse market scenario 1 and 2 (identical to the DB/hybrid ones)

– Low return scenario 1 and 2: they incorporate a downward shift in the risk premiums of the assets; interests and inflation rates shocks are the same as in Adverse

– Increased longevity scenario (identical to the DB/hybrid one)

The results of the DB/hybrid module are measured in terms of both National Balance Sheets (NBS) and the Common Methodology (CM) proposed by EIOPA. This CM is out of scope of the current IORP II discussion and is only applied to make results comparable: it introduces a market consistent balance sheet where the risk free rate is used for discounting and it reflects the future developments by including different security and benefit adjustment mechanisms (the funding deficit risen in the stressed scenarios are covered by sponsor’s support, pension protection schemes and benefit reductions). On the contrary, the NBS are very different from one country to another (assets are either valued at market or book values, liabilities are discounted either with risk free rates or expected return on assets, the gaps revealed under the stressed scenarios are treated with different mechanisms) with results difficult to compare and moreover, less prudential (the risk is underestimates due to the use of higher interest rates when discounting).

The results for the DB/Hybrid module are as follows (excess of assets over liabilities)


The DC satellite module results show that

– the impact in the level of pensions is highly dependent on the time that plan members have before retirement: eldest plan members (closer to retirement) have the highest accumulated pension wealth and the least time to recover from price falls of assets; youngest plan members are the ones mostly impacted by long term low returns as they affect a larger part of their life-cycle

– low interest rates make it more expensive to convert accumulated pensions wealth into annuities

EIOPA will keep on working on a common market sensitive methodology towards the valuation of assets and liabilities and has planned to run a second stress test of the occupational pension sector in 2017.

La Commissione Europea propone il rinvio al 2018 per l’applicazione della Direttiva MiFID II

Feb 11 2016

La Commissione Europea ha proposto di posticipare di un anno l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di mercati finanziari MiFID II. La proposta nasce per tener conto delle difficoltà tecniche “di tipo straordinario” affrontate dai regolatori e dagli operatori di mercato nell’adeguamento alle nuove disposizioni.

Qualora la proposta fosse approvata, le norme in questione entrerebbero in vigore il 3 gennaio 2018.

Comunicato stampa
Proposta della Commissione Europea

Memorandum d’Intesa tra ESMA e BCE per lo scambio di informazioni

Feb 11 2016

L’ESMA e la BCE hanno siglato un accordo di cooperazione che consentirà lo scambio di informazioni per facilitare l’esercizio del mandato di entrambe le autorità di vigilanza. Il quadro delineato dal documento di intesa (tecnicamente Memorandum of Understanding o MoU) individua forme di collaborazione in tema di risk management, supervisione, statistiche, infrastrutture di mercato e regolamentazione. L’accordo, inoltre, getta le basi per una collaborazione estesa anche alle singole banche centrali nazionali.

Comunicato stampa

EBA: delineati i principi generali e la tempistica per l’attuazione della revisione regolamentare dei modelli interni

Feb 11 2016

L’EBA ha rilasciato un Parere che traccia i principi generali e la tempistica per l’attuazione della revisione normativa in materia di approccio IRB (internal ratings-based).
Lo scopo del Parere è di fornire un indirizzo chiaro alle autorità competenti e alle istituzioni finanziarie sulle modifiche proposte e sulla loro attuazione. Le modifiche normative proposte nel documento mirano a rispondere alle preoccupazioni riguardanti lo scarso livello di comparabilità dei requisiti patrimoniali ottenuti tramite l’approccio IRB.
Il Parere è accompagnato da un Report che riassume i commenti espressi in risposta alla consultazione lanciata dall’EBA sul tema in questione.

Comunicato stampa
Parere EBA
Report

Consultazione ESMA su Linee guida in materia di abusi di mercato

Feb 11 2016

L’ESMA ha pubblicato in consultazione una proposta di Linee guida volte a chiarire alcuni aspetti dell’implementazione della Market Abuse Regulation (MAR).
In particolare il documento ha ad oggetto l’attività di market sounding (ossia l’attività degli intermediari incaricati di sondare la disponibilità dei potenziali clienti circa possibili offerte dell’emittente o di altri operatori) e le situazioni in cui l’interesse dell’emittente a ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore gli investitori.

Comunicato stampa
Documento di consultazione

EBA: avviata analisi di impatto del nuovo principio contabile IFRS 9

Feb 11 2016

L’Autorità bancaria europea, EBA, ha lanciato uno studio volto a studiare l’impatto dell’introduzione del principio contabile IFRS 9 in materia di classificazione e valutazione degli strumenti finanziari.
L’analisi, che coinvolge 50 banche europee, mira ad analizzare l’interazione tra l’IFRS 9 e gli altri requisiti prudenziali e a valutare le misure poste in essere dalle banche per l’implementazione del nuovo principio contabile.

Comunicato stampa

GACS: solo un piccolo passo verso la pulizia dei bilanci bancari
di Emilio Barucci e Carlo Milani

Feb 11 2016
GACS: solo un piccolo passo verso la pulizia dei bilanci bancari   di Emilio Barucci e Carlo Milani

Dopo una trattativa durata più di un anno il Ministro Padoan ha recentemente concluso con la Commissione Europea un accordo per il varo in Italia di un meccanismo avente la finalità di ripulire i bilanci bancari del gravoso peso dato dalle sofferenze bancarie. Avendo quest’ultime raggiunto i 200 miliardi di euro, a cui vanno sommati altri 150 miliardi di crediti deteriorati, di cui una buona parte passerà nel tempo a sofferenza, l’esigenza di un intervento su questo campo non era più rinviabile. Le sollecitazioni giunte più volte dal Fondo Monetario Internazionale e dalla BCE, che bisogna ricordare essere ora l’autorità di supervisione dei principali istituti bancari dell’Area euro, testimoniano l’importanza del problema. Ma l’accordo raggiunto risolve effettivamente il problema?

Sulla base delle informazioni diffuse dal MEF in un comunicato stampa ci sono molti dubbi al riguardo.

I contenuti dell’Accordo

Il meccanismo studiato, rappresentato in Figura 1, prevede che ogni banca interessata si doti di un’apposita società veicolo (SPV). Questa SPV avrà come scopo quello di acquistare dalla “banca madre” pacchetti di crediti in sofferenza. I capitali necessari ad acquistare questi crediti verranno reperiti attraverso l’emissione sui mercati di ABS (Asset Backed Securities), ovvero di titoli aventi come sottostante proprio i crediti in sofferenza. Gli ABS, come consuetudine, verranno suddivisi in tre tranche: i) la trance equity, o junior, quella più rischiosa in quanto è la prima a venir essere chiamata a coprire le perdite in caso di mancata riscossione dei crediti in sofferenza (solitamente questa tranche copre il primo 5% delle perdite); ii) la tranche mezzanine (opzionale), avente un grado di rischio intermedio, in quanto generalmente copre le perdite superiori al 5% e fino a un massimo del 25/30%; iii) infine la tranche senior, quella meno rischiosa in quanto partecipa alle perdite solo dopo le altre due tranche, il cui valore si attesta quindi intorno al 70% circa dell’ammontare complessivo dell’ABS.

Solo su quest’ultima tranche, e previa richiesta da parte dell’SPV, il Tesoro concederà una garanzia, denominata Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS). Per poter accedere alla garanzia, però, la SPV dovrà ottenere un rating, sulla singola emissione di ABS, pari o superiore alla BBB- (investment grade) da una delle agenzie riconosciute dalla BCE. Ottenere un rating investment grade è la condizione necessaria affinché gli ABS possano essere potenzialmente acquistati dalla BCE nell’expanded asset purchase programme, anche detto quantitative easing (Corsaro e Milani, 2015).

Per la GACS le banche dovranno pagare una commissione crescente, calcolata sul valore della tranche senior. L’ammontare della commissione sarà determinato dal premio medio pagato sui Credit Default Swap (CDS) di emettenti italiani aventi lo stesso rating ottenuto dall’ABS. Nei primi tre anni il premio sarà dato dalla media dei premi sui CDS a tre anni senza alcun ulteriore aggravio. Nel 4° e 5° anno verrà applicato il premio sui CDS a 5 anni. Dal 6° anno in poi si applicherà il CDS medio a 7 anni. Negli anni 4°, 5°, 6° si applicherà una penalty addizionale se la tranche senior non è stata ripagata completamente alla fine del 3° o del  5° anno, questa entità colmerà il gap dovuto al mancato pagamento.  Da notare che la Garanzia svolgerà un ruolo cruciale al fine di  ottenere l’investment grade per l’emissione ma sarà pagata a prezzi di mercato.  Le stime sono che la garanzia ad oggi costerà tra 85 basis points all’inizio per arrivare a 135 basis points.

L’acquisto dei non performing loans da parte dello SPV potrà avvenire ad un prezzo non superiore rispetto al net book value della banca madre. Il prezzo della GACS, come richiamato in precedenza, sarà determinato sulla base di valori di mercato. Queste due condizioni hanno impedito che scattasse la sanzione per gli aiuti di Stato, a cui poi avrebbe fatto seguito l’applicazione del bail-in per le banche.

L’accordo infine specifica che le banche saranno tenute a dare l’incarico di recuperare i crediti a un servicer esterno e indipendente, che sarebbe scelto dall’acquirente della trance junior se la quota di possesso supera il 51%.

Figura 1. Schema di funzionamento delle cartolarizzazioni con GACS

I punti di debolezza

Un primo elemento di criticità del meccanismo congegnato è legato alla scelta di mettere in campo più società veicolo invece che seguire la strada di Irlanda e Spagna e costituire una singola entità, ovvero la bad bank di sistema. Avere svariate SPV determina difatti diversi svantaggi:

– Si moltiplicano i costi di gestione, legati anche all’esigenza di dover richiedere un rating e di dover affidare ad un servicer esterno la gestione del recupero crediti;

– Si perdono i potenziali vantaggi derivanti dalle economie di scala connesse dalla possibilità di poter gestire un portafoglio crediti di decine di miliardi di euro, invece che di qualche centinaia di milione, che avrebbe permesso di avere un maggior potere contrattuale con le controparti di mercato;

– Molte imprese in Italia fanno ricorso a più banche per richiedere un finanziamento. Secondo le statistiche più recenti della Banca d’Italia, ci sono quasi mezzo milione di soggetti con rapporti di affidamento con due o più istituti di credito. Generalmente la pratica del multiaffidamento è percorsa proprio da quelle imprese che hanno più difficoltà ad accedere al credito per situazioni patrimoniali e finanziaria instabili, per cui è più probabile che tra le sofferenze si trovino molti soggetti pluriaffidati. Nel settore delle costruzioni, che da solo ha accumulato sofferenze per 37 miliardi di euro, per finanziamenti oltre un milione di euro si arriva a chiedere crediti ad oltre 3 banche, per quelli oltre i 25 milioni si sfiorano i 7 istituti di credito. Centralizzare le sofferenze su un unico veicolo avrebbe permesso di gestire meglio l’insoluto di queste imprese. Lasciare invece che ogni banca/SPV segua la sua strada, avviando in taluni casi procedure esecutive che possono precludere la possibilità di seguire altri percorsi di risanamento delle imprese, non appare la scelta più efficiente;

– La mancata centralizzazione della gestione delle sofferenze fa venire meno anche un’altra opportunità, quella di riportare in bonis quanto meno una parte dei soggetti in difficoltà (Barucci e Milani, 2014). Un ampio portafoglio di crediti darebbe infatti spazio per trovare soluzioni di aggregazione o ristrutturazione di imprese. Il vantaggio in questo  caso sarebbe duplice: le banche potrebbero recuperare una quota più ampia del loro credito, la collettività non perderebbe una parte del tessuto produttivo, con relative conseguenze economiche e sociali;

– Banca d’Italia stima in circa 6 mesi il tempo necessario alla costituzione di una SPV. L’esigenza di avere un rating investment grade probabilmente farà ulteriormente aumentare questa tempistica. A ciò va aggiunto che il risiko bancario che vede coinvolte diverse banche italiane, in particolare le ex-popolari, difficilmente spingerà questi istituti a dotarsi di una SPV prima della conclusione delle fusioni.

Probabilmente la bad bank di sistema non avrebbe facilmente soddisfatto i vincoli posti da Bruxelles in materia di aiuti di Stato, ma si poteva optare per una posizione intermedia favorendo forme di aggregazione.

Anche sul meccanismo ideato si possono sollevare alcune perplessità. La garanzia pubblica andrà infatti a coprire esclusivamente la parte più sicura dell’ABS. Le tranche equity e mezzanine, dovendo sopportare interamente le prime perdite che si verranno a riscontrare, non saranno facilmente cedibili sul mercato. Operatori specializzati in questo settore saranno disposti ad acquistarle solo a fronte di alti rendimenti. Da non sottovalutare inoltre la possibilità che essendo la garanzia pagata in percentuale dell’importo garantito, le banche potrebbero svalutare ulteriormente i crediti per ridurre il peso delle commissioni. Entrambe queste considerazioni potrebbero portare ad un’ulteriore svalutazione dei crediti in sofferenza rispetto ai valori iscritti in bilancio, comportando quindi delle potenziali perdite per le banche e il rischio di dover ricorrere, in alcuni casi, a nuove emissioni di capitale. Il side effect è che (unitamente al costo di mercato della garanzia) l’incentivo ad usufruire di questa opportunità potrebbe essere ridotto.

Inoltre, problemi potrebbero sorgere dalla difficoltà di valutare caso per caso i collaterali, per lo più immobili, processo necessario al fine di ottenere un rating elevato e poter ambire di rientrare le piano di acquisti della BCE (Boda, 2016).

I (deboli) punti di forza

Un recente report di Mediobanca Securities (2016) ha individuato alcuni elementi positivi nelle GACS. Primo aspetto è che l’Accordo, buono o brutto che sia, è pur sempre un accordo e quindi ha liberato i mercati dall’incertezza e dall’attese, probabilmente ben più alte, sul meccanismo di pulizia dei bilanci bancari. Ciò permetterà, secondo lo studio, di dare un’accelerazione anche ai dossier sulle aggregazioni bancarie che in questi mesi potrebbe essere andati a rilento in attesa di capire quali spazi di manovra si potevano ottenere con la bad bank.

L’analisi mostra che i crediti deteriorati più appetibili per il meccanismo proposto (collaterale standardizzato e di lunga data) ammontano a 42 miliardi (2/3 del totale). Un punto positivo del meccanismo è rappresentato dal fatto che esso è volontario e questo  dovrebbe permettere una certa gradualità evitando svalutazioni significative che avverrebbero invece nel caso di un ingente afflusso sul mercato di cartolarizzazioni per crediti dubbi.

Lo studio, inoltre, stima che la GACS potrebbe parzialmente ridurre il gap tra prezzo domandato (dal mercato) e quello offerto (dalle banche per via del valore di bilancio cui sono iscritti i crediti deteriorati) (bid-ask gap) sulle operazioni di cartolarizzazione. Mediobanca Securities stima che la GACS potrebbe ridurre di 6 punti il bid-ask gap, ovvero di un terzo rispetto al valore medio stimato sul mercato delle cartolarizzazioni su crediti in sofferenza  (la stima del bid-ask gap ad oggi è in media di 20 punti base). Il guadagno non sarebbe ingente, ma dovrebbe contribuire comunque a smuovere il mercato, almeno per quelle sofferenze con più bassa rischiosità (collaterale trasparente/di buona qualità). Ciò dovrebbe ridurre l’esigenza di ricorrere a nuove svalutazioni da parte delle banche.

Guardando alle stime dei 6 punti si rileva, però, che ben 4 sono legati ai risparmi connessi alla designazione del servicer. L’ipotesi sottostante è che l’acquirente di maggioranza di una tranche junior, avendo la possibilità di scegliere il servicer, potrebbe indicare se stesso, qualora ne abbia i requisiti. Internalizzando i costi e gestendo direttamente le pratiche di recupero crediti, avrebbe la possibilità di offrire un prezzo di acquisto più alto. Quando questo possa effettivamente accadere nella pratica è però molto difficile a dirsi soprattutto con riferimento alle piccole banche.

Sui costi della provvista, invece, la GACS avrebbe un effetto limitato a 2 punti percentuali. Considerando che il bid-ask gap medio di 20 punti  è stimato da Mediobanca Securities sulla base dei deal conclusi sul mercato, ed è probabilmente sottostimato per il fatto che le operazioni concluse hanno riguardato soprattutto banche di maggiori dimensioni e su portafogli di migliore qualità, l’impatto sul costo del funding derivante dal GACS è estremamente contenuto.

Conclusioni

In definitiva, l’accordo raggiunto non sembra risolutivo del problema dell’eccesivo carico delle sofferenze bancarie, problema che oltre a destabilizzare il sistema bancario limita le capacità di quest’ultimo di tornare a fare credito. Altre soluzioni più efficaci potevano essere individuate (si veda ad esempio Milani, 2015). In futuro bisognerà molto probabilmente tornare nuovamente sul dossier, dopo aver verificato l’inefficacia di questa misura e aver perso altro tempo.

Bibliografia

Barucci E., Milani, C., 2014, Una proposta per la bad bank di sistema, nelMerito.com.
Boda A., 2016, La garanzia per la bad bank spiegata: Grande Anteprima, Coperture Superflue, Econopoly, Il Sole-24 Ore.
Corsaro S., Milani C., 2015, Pro e contro del Quantitative Easing europeo, FinRiskAlert.it.
Mediobanca Securities, 2016, Italian banks. Habemus Guarantee.
Milani C., 2015, Sui salvataggi bancari serve maggiore trasparenza, FinRiskAlert.it

Whistleblowing: la nuova disciplina e le disposizioni di attuazione di Banca d’Italia
di Giulia Mele

Gen 27 2016
Whistleblowing: la nuova disciplina e le disposizioni di attuazione di Banca d’Italia  di Giulia Mele

L’incessante produzione normativa del legislatore europeo ha “costretto” quello domestico ad intervenire, nuovamente, sul d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF“) e sul d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il “TUB“) con l’introduzione dell’obbligo, per le banche e gli altri soggetti vigilati, di dotarsi di sistemi interni di segnalazione delle violazioni relative alle disposizioni nazionali di recepimento del Regolamento UE n. 575/2013 (il c.d. capital requirements regulation).

Tale sistema, noto come whistleblowing, intende consentire ai soggetti che prestano la propria attività lavorativa presso banche ed altri intermediari finanziari di segnalare l’eventuale esistenza di violazioni della disciplina di riferimento. Il nuovo assetto normativo vuole rafforzare il rispetto delle norme poste a garanzia degli investitori e, più in generale, del corretto funzionamento del sistema finanziario stante, peraltro, la rilevanza sistemica delle banche e degli altri intermediari vigilati.

Le nuove norme sul whistleblowing sono contenute negli articoli 52-bis e 52-ter del TUB e 8-bis e 8-ter del TUF, introdotti dal decreto legislativo n. 72 del 12 maggio 2015 che ha dato attuazione alla Direttiva 2013/36/UE (la “CRDIV“), la quale, peraltro, già forniva agli Stati membri indicazioni piuttosto precise circa le caratteristiche delle procedure di whistleblowing.

In base all’articolo 71 della CRDIV, infatti, tali procedure devono:

a) garantire la protezione adeguata dei dipendenti degli enti che segnalano violazioni commesse all’interno dell’ente almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;

b) garantire la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente alla direttiva 95/46/CE;

c) assicurare che i dipendenti possano segnalare le violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

Le disposizioni attuative contenute nel TUB e nel TUF risultano speculari al contenuto dell’articolo 71 della CRDIV. Tali norme, infatti, impongono alle banche e agli altri intermediari finanziari di dotarsi di specifiche procedure per la segnalazione da parte del proprio personale di atti o fatti che possano rappresentare una violazione delle norme sull’attività bancaria (nel caso del TUB) o finanziaria (nel caso del TUF) idonee, in ogni caso, a garantire la protezione del segnalante.

La disciplina primaria contenuta nel TUF e nel TUB è oggetto di ulteriore implementazione da parte della Banca d’Italia e della Consob.

In questo contesto, mentre non è stato ancora emanato il provvedimento congiunto di Consob e Banca d’Italia recante la disciplina attuativa del TUF, Banca d’Italia ha già provveduto ad emanare le disposizioni attuative degli articoli 52-bis e 52-ter del TUB attraverso l’introduzione – nella Parte Prima, Titolo IV della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – del Capitolo 3 (sistema dei controlli interni), in conseguenza del quale deve considerarsi abrogato il capitolo 7, Titolo V, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.

Le nuove disposizioni disciplinano gli aspetti di natura procedurale e organizzativa dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni che le banche devono adottare per consentire al proprio personale di segnalare gli atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme che regolano l’attività bancaria.

In particolare, le disposizioni individuano i requisiti minimi necessari per la definizione dei sistemi di whistleblowing, lasciando all’autonomia delle banche la scelta delle soluzioni tecniche e operative più adeguate. La disciplina prevede, in estrema sintesi, che i suddetti sistemi siano approvati dall’organo con funzione di supervisione strategica, mentre per assicurare un efficace funzionamento delle procedure, è richiesta l’individuazione di un soggetto responsabile dei sistemi interni di segnalazione. Infine, allo scopo di incentivare il concreto utilizzo di tali sistemi, è richiesto alle banche di illustrare al proprio personale i procedimenti di segnalazione adottati e di redigere annualmente una relazione di sintesi sulle risultanze dell’attività svolta a seguito delle segnalazioni.

Ciò premesso, si intendono approfondire in questa sede i contenuti di maggiore rilievo della disciplina secondaria emanata dalla Banca d’Italia.

Le disposizioni di Banca d’Italia

Ambito soggettivo ed oggettivo

Innanzitutto, la Banca d’Italia chiarisce l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle norme sul whistleblowing.

L’Autorità di Vigilanza chiarisce, preliminarmente, la nozione di “personale rilevante” – contenuta nell’articolo 52-bis TUB –  al fine di individuare con esattezza i soggetti tenuti alla segnalazione delle violazioni delle norme disciplinanti l’attività bancaria. In particolare, nella  predetta definizione dovranno essere inclusi “i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato“.

La nozione così delineata di “personale rilevante” possiede risvolti operativi importanti. Tale definizione dell’ambito soggettivo dell’articolo 52-bis TUB consente, infatti, di includere tra i soggetti obbligati alle segnalazioni anche coloro che, pur non essendo legati alla banca da un rapporto di lavoro subordinato, posseggono un legame contrattuale di qualsiasi natura, ivi incluso, ad esempio, un contratto di consulenza.

Peraltro, l’Autorità non richiede – ai fini dell’applicazione della procedura di whistleblowing ­– che tale inserimento nell’organizzazione aziendale abbia natura stabile e/o continuativa, con la conseguenza che potranno essere inclusi nella nozione di “personale rilevante” anche quei soggetti che intrattengano con la banca un rapporto contrattuale occasionale risultando, stante la lettera della disposizione, assolutamente irrilevante l’estensione temporale del rapporto di collaborazione.

Con riferimento all’ambito oggettivo, le disposizioni di attuazione di Banca d’Italia stabiliscono che le segnalazioni debbono avere ad oggetto atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.

L’Autorità di Vigilanza supplisce alla genericità della locuzione “attività bancaria” chiarendo che con la stessa dovranno intendersi le attività disciplinate dall’articolo 10, commi 1, 2 e 3 del TUB (i.e. raccolta del risparmio tra il pubblico, esercizio del credito, attività finanziaria e attività connesse o strumentali).

Tale elencazione, tuttavia, pare insuscettibile di essere esaustiva data la difficoltà di circoscrivere con esattezza il novero delle attività connesse e strumentali. Ne consegue, che potrebbero poter essere ricomprese nella nozione di “attività bancaria” anche atti e fatti non ricompresi, esplicitamente, tra le attività elencate dal predetto articolo 10 TUB.

Il responsabile dei sistemi interni di segnalazione

Come anticipato, le disposizioni di attuazione di Banca d’Italia introducono la figura del responsabile dei sistemi interni di segnalazione, al quale è attribuito il compito di garantire l’efficace funzionamento della procedura di whistleblowing.

A quest’ultimo, in particolare, è demandato il compito di riferire direttamente e senza indugio agli organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione. Tra l’altro, tale soggetto potrà – sulla base del principio di proporzionalità – gestire anche le fasi di ricezione, esame e valutazione del procedimento di segnalazione.

Inoltre, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione è tenuto a redigere una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell’attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che dovrà essere approvata dagli organi aziendali e messa a disposizione del personale della banca.

L’Autorità non individua il soggetto a cui tale ruolo dovrebbe essere attribuito. Ragionevolmente, lo stesso potrebbe, tuttavia, essere ricoperto indifferentemente dal responsabile della funzione di compliance o di internal audit, stante l’autonomia funzionale e gerarchica di tali funzioni rispetto all’organo di supervisione strategica.

Contenuti della procedura di whistleblowing   

Dopo aver individuato l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della procedura di whistleblowing nonché l’organo deputato a ricevere le segnalazioni, l’Autorità passa ad individuare le caratteristiche essenziali di cui devono essere dotati i sistemi di segnalazione interni adottati dalle banche.

In questo contesto le disposizioni di attuazione specificano che tali sistemi dovranno prevedere:

a) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;

b) il procedimento che si instaura nel momento in cui viene effettuata una segnalazione con l’indicazione, ad esempio, dei tempi e delle fasi di svolgimento del procedimento, dei soggetti coinvolti nello stesso, delle ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali;

c) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi del procedimento;

d) l’obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;

e) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest’ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

In ogni caso, in base alle disposizioni in esame, la procedura di whistleblowing dovrà essere strutturata in modo da garantire che le segnalazioni vengano ricevute, esaminate e valutate attraverso canali specifici, autonomi ed indipendenti e che differiscano dalle ordinarie linee di reporting. In altre parole, risulta essenziale che il segnalante possa avvalersi di mezzi di comunicazione distinti da quelli ordinariamente utilizzati per le comunicazioni aziendali ed idonei di garantire l’anonimato.

A tal fine, l’Autorità impone l’obbligo, a tutti i soggetti coinvolti nella procedura di whistleblowing, di mantenere confidenziali le informazioni ricevute anche in merito alle identità del segnalante che dovrà, peraltro, essere tutelato da ritorsioni o discriminazioni conseguenti alla segnalazione.

Tra l’altro le banche dovranno assicurarsi che il personale sia adeguatamente informato sulla procedura di whistleblowing allo scopo di garantirne l’effettività e l’efficacia e di incentivarne l’utilizzo.

Conclusioni

Le nuove norme in tema di whistleblowing evidenziano chiaramente la crucialità del sistema dei controlli interni nell’ambito del sistema di governo delle banche poiché capace, se ben congegnato, di assicurare che l’attività aziendale sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.

In quest’ambito, la volontà del legislatore nazionale – seppur spinto da quello europeo – di prevedere una disciplina sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni dimostra, inequivocabilmente, la convinzione che il buon funzionamento della macchina finanziaria sia strettamente connesso alla diffusione di una cultura della legalità.

E’ apparsa essenziale, quindi, la previsione di meccanismi di controllo interno che coinvolgano e responsabilizzino, il personale delle banche il quale può, evidentemente, assumere un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella rapida repressione degli illeciti.

BIS: Pubblicati 2 report sui mercati obbligazionari

Gen 27 2016

Il CGFS (Committee on the Global Financial System) e il Markets Committee, entrambi sotto l’egida BIS, hanno rilasciato 2 report sulla struttura e la liquidità dei mercati obbligazionari.

Il report CGFS individua un aumento della fragilità dei mercati con possibili minacce alle normali condizioni di liquidità in segmenti chiave del mercato. Tra le dinamiche osservate, la crescita del trading algoritmico, secondo il CGFS, riveste un ruolo particolarmente critico.

Quest’ultimo è oggetto anche del report del Markets Committee, il quale individua nel trading elettronico il driver  principale dei cambiamenti in corso sui mercati fixed income.

Report CGFS
Report Markets Committee