Tassi negativi: quando la liquidità diventa un problema
di Carlo Milani

Set 24 2014
Tassi negativi: quando la liquidità diventa un problema <small><small><I> di Carlo Milani </I></small></small>

Con l’applicazione dei tassi negativi la BCE ha messo in atto un politica monetaria non convenzionale i cui effetti sono dubbi. Le dinamiche recenti dei tassi interbancari, anch’essi su livelli negativi per le scadenze a brevissimo termine, segnalano che le banche preferiscono sostenere un costo per la  liquidità in eccesso piuttosto che trasferirla all’economia reale. Questo contesto ha depotenziato anche l’efficacia delle TLTRO.

Recentemente la BCE ha concluso la sua prima asta di operazioni TLTRO (per maggiori dettagli su questa politica monetaria non convenzionale si veda Barucci, Corsaro e Milani, 2014). Il risultato è stato al di sotto delle aspettative: dei 400 miliardi di euro messi a disposizione del sistema bancario dell’Area euro ne sono stati domandi solo 83,6 miliardi (poco più del 20%), di cui circa la metà da parte delle banche italiane e spagnole.

La scarsa richiesta di fondi, prestati dalla BCE per quattro anni ad un tasso prossimo allo zero, può essere in parte attribuita alla riluttanza degli istituti di credito nel chiedere ulteriore liquidità prima di ricevere l’esito, a metà ottobre, dell’asset quality review e degli stress test. Un giudizio negativo potrebbe infatti comportare l’esigenza di interventi incisivi nella gestione della banca, come ad esempio aumenti di capitale o cessione di rami di attività. Altro aspetto che potrebbe aver indotto alla prudenza è l’attesa per i dettagli sul piano di acquisti di ABS e covered bond (cosiddetto credit easing, CE), anch’esso previsto per ottobre. Un CE “generoso” permetterebbe agli istituti di credito di ottenere liquidità e allo stesso tempo di ridurre il peso nei bilanci di attività che assorbono capitale, come i finanziamenti all’economia reale.

Stante questo contesto buona parte dei manager bancari hanno probabilmente optato per rimanere alla finestra ed eventualmente accedere ai TLTRO nella seconda asta di dicembre, in cui verranno messi a disposizione i 315 miliardi di euro inoptati.

Visto che i TLTRO hanno un tasso quasi nullo (0,15%), tasso che non potrà ulteriormente scendere come dichiarato dal presidente della BCE Mario Draghi, perché non farne comunque richiesta?

La risposta risiede nell’andamento dei tassi che le banche ottengono in cambio della liquidità depositata. Tra le altre manovre di politica monetaria adottate dalla BCE vi è infatti anche quella di applicare un tasso negativo sui depositi effettuati dagli istituti di credito presso la Banca Centrale, attualmente pari al -0,2%. In altri termini, una banca che volesse lasciare presso la BCE dei fondi che ha in eccesso rispetto alla riserva obbligatoria dovrebbe pagare una tassa alla Banca Centrale. L’effetto immediato di questa manovra è stato quello di ridurre le deposit facility presso la BCE. Come però evidenziato da Corsaro (2014), tale politica non convenzionale non ha avuto benefici evidenti lì dove è stata già applicata e non si è tradotta in un maggior afflusso di risorse all’economia reale: la liquidità in eccesso è rimasta invece nel circuito bancario, alimentando il mercato interbancario. L’effetto finale è stato quello di ridurre i tassi interbancari portandoli ad un livello inferiore allo zero. Secondo le ultime rilevazioni relative a metà settembre, l’Euribor a 1 settimana è al -0,02%, quello a 2 settimane al -0,01% (grafico 1). In altri termini, le banche per ottenere un prestito interbancario a 1 o 2 settimane invece che pagare un interesse chiedono un corrispettivo in cambio. Per le banche con liquidità in eccesso è comunque uno scambio conveniente, posto che per lasciare per solo un giorno la liquidità presso la BCE dovrebbero pagare circa 10 volte tanto.

L’Euribor a 1 mese si attesta invece poco al di sopra dello zero (0,006%). Dai dati sui tassi offerti dalle singole banche facenti parte del panel che definisce il livello medio dell’Euribor, si osserva che per ben 6 istituti su 26 il tasso è negativo. Anche per l’Euribor a 1 mese, quindi, le possibilità che il livello scenda al di sotto dello zero non sono remote. Per le famiglie che hanno un mutuo a tasso variabile indicizzato a questo parametro è sicuramente una buona notizia: pagheranno infatti lo spread previsto contrattualmente meno qualche centesimo di punto. Il risparmio rispetto al tasso attuale sarà in ogni caso molto contenuto. Per le banche invece il costo potrebbe essere ben più grande, e non dipenderà tanto dal livello dei tassi, ma dall’esigenza di rivedere i software predisposti per il calcolo dei piani di ammortamento ideati in un periodo in cui l’ipotesi che il tasso d’interesse potesse scendere al di sotto dello zero era inimmaginabile.

 

Grafico 1

Immagine Milani

Fonte: Thomson-Reuters Datastream.

 

Il quadro attuale ci mostra che la politica monetaria non è in grado da sola a far ripartire il canale creditizio, e attraverso questo, di condurre ad un aumento del livello dei prezzi e ad una crescita economica più robusta. L’Area euro sembra oramai avvitata nella trappola della liquidità: il sistema finanziario è ricco di liquidità, ma non è nelle condizioni di trasferire questa liquidità all’economia reale, da un lato perché ciò vorrebbe dire impegnare altro capitale proprio, e dall’altro perché il fardello delle sofferenze pesa come un macigno sui bilanci bancari. Inoltre, le imprese, schiacciate in taluni casi da un eccessivo indebitamento contratto prima dell’esplodere della crisi finanziaria, hanno come obiettivo quello di minimizzare il debito, piuttosto che massimizzare gli utili, come teorizzato da Koo (2009) nella sua teoria della balance sheet recession. La politica monetaria in questo quadro è quindi inefficace, come ammesso anche dallo stesso Draghi, se non accompagnata da una politica fiscale espansiva, ma dato l’attuale stato dei conti pubblici dei paesi periferici ciò implica l’esigenza di un maggior impegno da parte dei paesi core dell’Area euro, e in primo luogo della Germania. Più tardi si costruirà questa consapevolezza e più alto sarà il costo da sostenere per evitare il dissolvimento dell’Eurozona.

 

Bibliografia

Emilio Barucci, Stefano Corsaro e Carlo Milani, 2014, Il funding for lending nella versione BCE, finriskalert.it

Corsaro Stefano, 2014, I tassi negativi funzionano davvero? L’esempio danese, finriskalert.it

Koo Richard, 2009, The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons from Japans Great Recession, Wiley

IOSCO: mitigazione del rischio per derivati OTC non compensati a livello centrale

Set 24 2014

Lo IOSCO ha pubblicato un report per la consultazione sulla mitigazione del rischio per i derivati OTC non compensati a livello centrale. Il report vuole promuove la stabilità finanziaria, garantire la certezza del diritto e la conseguente risoluzione di dispute in tempi brevi, facilitare il confronto con il rischio di credito e gli altri tipi di rischio.
Commenti potranno essere presentati entro il 17 ottobre.

Report per la consultazione

IAIS: pubblicati principi per migliorare l’assorbimento delle perdite

Set 24 2014

L’IAIS (International Association of Insurance Supervisors) ha pubblicato i nuovi principi per il miglioramento delle capacità di assorbimento delle perdite. Tali principi si applicano alle imprese di dimensione sistemica (G-SIIs). Tra gli argomenti coperti, la qualità del capitale, la validità dei principi in varie situazioni economiche, la pragmaticità e la trasparenza dei principi stessi.

Higher Loss Absorbency (HLA) Principles

FSB: studio di fattibilità sull’aggregazione di dati dei derivati OTC

Set 19 2014

Il FSB ha pubblicato uno studio di fattibilità sulle modalità utilizzate per riprodurre e condividere a livello aggregato i dati sui derivati OTC raccolti dai trade repositories. Tale studio riprende la versione consultiva pubblicata in febbraio e i feedback successivamente ricevuti. Saranno necessari futuri passaggi per l’implementazione del sistema di raccolta dati che verrà prescelto.

Comunicato stampa
Studio di fattibilità

La nuova vigilanza prudenziale sui gruppi bancari
di Giulia Mele

Set 18 2014
La nuova vigilanza prudenziale sui gruppi bancari <small><small><I>di Giulia Mele </I></small></small>

Il 21 maggio 2014 la Banca d’Italia ha pubblicato il secondo aggiornamento della Circolare 285/2013 del 17 dicembre 2013, “Disposizioni di vigilanza per le banche”, al fine di aggiornare le disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di gruppi bancari.

In particolare, sono stati inseriti all’interno del Titolo I della circolare due nuovi capitoli: il numero 2 rubricato “gruppi bancari” e il numero 4 rubricato “albo delle banche e dei gruppi bancari”. L’aggiornamento, entrato in vigore il 22 maggio 2014, ha determinato l’abrogazione dei capitoli 2 e 3, Titolo I, della Circolare 229/1999.

La revisione delle disposizioni è giustificata dalle novità introdotte dalla direttiva 2013/36/UE sulla vigilanza prudenziale delle banche (c.d. CRDIV) e dalla direttiva 2011/89/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE riguardante la vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari (FICOD1), soprattutto per quanto riguarda la disciplina delle società a partecipazione finanziaria mista  (SPFM). Inoltre, le nuove norme danno attuazione alle disposizioni del Testo Unico Bancario (TUB) recentemente novellate (d.lgs. 4 marzo 2014 n.53 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 167, del 5 maggio 2014).

L’obiettivo che le nuove norme si pongono è quello di rafforzare la vigilanza sui gruppi bancari tenendo anche conto dei più avanzati standard internazionali di vigilanza (“Core Principles for Effective Banking Supervision del Comitato di Basilea) e del dibattito internazionale in tema di c.d. “shadow banking”.

Le principali novità -contenute nei due nuovi capitoli della circolare 285/13 e che passeremo in rassegna in questo articolo- riguardano:

  • l’estensione dell’ambito della vigilanza consolidata anche alle società di partecipazione finanziaria mista che potranno assumere la qualifica di “capogruppo”;
  • la modifica del criterio della c.d. “rilevanza determinante”;
  • l’eliminazione del riferimento alla “bancarietà”;

L’estensione della vigilanza consolidata alle società di partecipazione finanziaria

Il nuovo quadro normativo prevede l’estensione della vigilanza consolidata anche alle SPFM. Con tale locuzione ci si riferisce a quelle società che, detenendo partecipazioni sia nel settore assicurativo sia nel settore bancario, erano soggette, fino al 20 maggio 2014, alla vigilanza supplementare di cui al D.Lgs. n.142/2005.

L’attuale assetto normativo prevede che anche quest’ultime società siano sottoposte a vigilanza consolidata, con la conseguenza che le stesse saranno soggette a disposizioni specifiche e più stringenti in tema di adeguatezza patrimoniale, partecipazioni detenibili, controlli interni e sistemi di remunerazione ed incentivazione, assetto di governo societario, di organizzazione amministrativa e contabile ed, infine, all’attività ispettiva della Banca d’Italia.

La ratio della nuove disposizioni deve essere rintracciata nella necessità di evitare che la meno pervasiva disciplina della vigilanza supplementare possa incentivare il fenomeno dello “shadow banking” prima attuato anche attraverso le SFPM.

Ulteriore importante conseguenza delle nuove norme consiste nel fatto che le SFPM potranno rivestire il ruolo di capogruppo di un gruppo bancario. In particolare, mentre in passato tale ruolo poteva essere assegnato solo alle banche italiane e alle società finanziarie aventi sede in Italia, adesso anche le SFPM, con sede italiana, potranno rivestire tale ruolo a condizione che:

–          la società controlli almeno una banca italiana e non sia controllata da altra banca o società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista che possa essere considerata capogruppo;

–          la società sia costituita sotto forma di società di capitali;

–          nell’ambito delle società partecipate dalla SPFM abbiano “rilevanza determinante” quelle esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale;

–          la società sia a capo di un conglomerato finanziario identificato ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 142/2005 (non rileva a tal fine che il conglomerato finanziario identificato sia stato eventualmente esonerato dalla vigilanza supplementare).

La modifica del criterio della “rilevanza determinante”

Come evidenziato in precedenza, affinché la società finanziaria o la SFPM possa essere considerata capogruppo occorre, fra l’altro, che nell’insieme delle società da essa partecipate abbiano “rilevanza determinante” quelle bancarie, finanziarie e strumentali. In passato, la rilevanza determinante sussisteva allorquando la sommatoria degli attivi di bilancio delle società e degli enti esercenti attività diversa da quella bancaria, finanziaria e strumentali controllati dalla capogruppo non ecceda il 15% del totale degli attivi di bilancio della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa controllati. Al Consiglio di amministrazione della capogruppo, sentito il collegio sindacale, veniva assegnato il compito di verificare, con cadenza annuale, il rispetto di tale condizione.

L’attuale quadro normativo ha modificato anche la condizione della “rilevanza determinante” che, ad oggi, risulta soddisfatta se il rapporto tra il totale dell’attivo di bilancio delle banche, delle società finanziarie e delle società strumentali partecipate e il totale dell’attivo di bilancio della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa partecipati è superiore al 40%.  Anche in questo caso l’organo con funzione di gestione della capogruppo, sentito l’organo con funzione di controllo, provvederà, con cadenza annuale, a verificare il rispetto di tale condizione.

Nella formulazione attuale, in buona sostanza, il criterio della “rilevanza determinante” non dovrà più tener conto delle sole società controllate, ma dovrà includere anche le società partecipate.

La modifica del criterio di calcolo della rilevanza determinante ha comportato anche la modifica della definizione di attivo di bilancio. In particolare, si definisce “attivo di bilancio”:

–          per le banche, le società finanziarie, le società strumentali e le imprese di assicurazione, l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo dell’ultimo bilancio annuale approvato;

–          per le imprese non finanziarie, un valore convenzionale pari al fatturato totale risultante dall’ultimo bilancio annuale approvato, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10; le società di partecipazioni non finanziarie includono nel fatturato i dividendi e i proventi finanziari delle partecipazioni detenute.

Nella formulazione precedente, con la locuzione “attivo di bilancio” si intendeva:

–          per le banche, per le società finanziarie e per le società strumentali, l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo dell’ultimo bilancio approvato, esclusi i conti d’ordine ed inclusi gli impegni ad erogare fondi, le garanzie rilasciate e le altre operazioni fuori bilancio. In particolare di seguito, per gli acquisti e le vendite a termine di titoli e valute va considerato il valore maggiore tra il totale degli acquisti e il totale delle vendite. Per i contratti derivati va convenzionalmente considerato il 10% del maggiore importo tra il valore nozionale totale dei contratti di acquisto e quello dei contratti di vendita;

–          per le imprese di assicurazione, un valore convenzionale pari all’ammontare dei premi incassati nell’ultimo esercizio per un fattore correttivo pari a 10;

–          per le società industriali, un valore convenzionale pari al fatturato totale dell’ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Infine , nei casi in cui l’attivo di bilancio risulti poco rappresentativo dell’operatività aziendale, la capogruppo può utilizzare criteri alternativi, ad esempio basati sulle grandezze reddituali (margine d’intermediazione per le società bancarie e finanziarie, premi per le imprese di assicurazione, margine operativo per le imprese industriali), oppure aggiungere all’attivo di bilancio altra grandezze, quali le attività fuori bilancio. In ogni caso, l’utilizzo di tali indicatori alternativi o aggiuntivi dovrà essere motivato alla Banca d’Italia la quale, tra l’altro, può disporre, al fine di garantire la stabilità al regime di vigilanza, che una società finanziaria o una SPFM avente le caratteristiche per essere considerata capogruppo non sia iscritta nell’albo dei gruppi bancari se la soglia di “rilevanza determinante” non è stata superata per due esercizi consecutivi.

Eliminazione del riferimento alla “bancarietà”

Nell’elenco dei requisiti necessari affinché una società finanziaria o una SPFM possa ricoprire la qualifica della capogruppo, è stato eliminato quello riferito alla “bancarietà” del gruppo.

In passato, tale requisito sussisteva allorquando:

a)      la quota di mercato nazionale detenuta dalle anche controllate dalla società finanziaria capogruppo è pari almeno all’1% dei deposti della clientela o degli impieghi con la clientela. Ai fini del calcolo della quota di mercato sono utilizzati:

–       per il numeratore, i dati segnalati dalla matrice dei conti con riferimento all’ultimo 31    dicembre;

–       per il denominatore, i dati del Bollettino statistico pubblicato dalla Banca d’Italia riferiti all’ultimo 31 dicembre dello stesso anno;

b)      la somma degli attivi di bilancio delle banche e delle società da queste controllate, esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale ,è almeno pari al 50% dell’attivo di bilancio del gruppo.

Come anticipato, la condizione della “bancarietà” del gruppo è stata eliminata. Ad oggi, pertanto, è “bancario” il gruppo facente capo ad una SPFM o ad una società finanziaria, avente sede in Italia, e composto da società bancarie, finanziarie e strumentali, con sede in Italia o all’estero, da queste controllate quando fra le società controllate vi sia almeno una banca italiana, indipendentemente dalle sue dimensioni, e sia rispettata la condizione di rilevanza determinante.