Parere ESA in materia di PRIIPs aventi finalità sociali e ambientali

Lug 31 2017

Le autorità di vigilanza europee (ESA) hanno presentato un Parere tecnico alla Commissione europea per fissare i requisiti minimi che i produttori di PRIIPS aventi finalità di carattere sociale o ambientale (detti anche PRIIPS EOS) devono rispettare affinché tali prodotti soddisfino le esigenze degli investitori retail.

Il produttore di un PRIIP EOS è, infatti, tenuto a dotarsi di misure di governance specifiche per garantire che siano soddisfatte le finalità ambientali o sociali del prodotto e che sia garantita la loro rilevanza durante tutto il processo di investimento.

Nel loro intervento, le ESA hanno fornito le seguenti raccomandazioni:

  • Il produttore di PRIIP che punta a obiettivi ambientali o sociali deve specificare chiaramente questi obiettivi, insieme ad una strategia adeguata e proporzionale per la loro realizzazione;
  • Il produttore PRIIP dovrebbe indicare chiaramente gli obiettivi e le modalità di realizzazione;
  • Il produttore PRIIP deve dotarsi delle misure di governance e di monitoraggio adeguate agli obiettivi prefissati e alla strategia delineata per il loro raggiungimento.
  • Il produttore PRIIP dovrebbe effettuare una revisione periodica dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specificati.

Il parere ESA specifica inoltre, per ciascuna di queste quattro aree, il risultato regolamentare richiesto e una valutazione delle regole esistenti.

Le Autorità hanno concluso che in questo momento la creazione di obblighi autonomi specifici e dettagliati per i PRIIP destinati a specifici obiettivi ambientali o sociali non sarebbe proporzionata. Le misure settoriali già esistenti o in fase di elaborazione offrono una base sufficientemente rigorosa e flessibile per una corretta regolamentazione dei PRIIP EOS.

Comunicato stampa
Parere Tecnico ESA

Consob: avviata consultazione sulle modifiche al Libro VIII del Regolamento Intermediari in materia di consulenti finanziari

Lug 31 2017

La Consob ha avviato il processo di consultazione sulle modifiche necessarie per l’attuazione dell’art. 1, comma 36, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (“Legge di Stabilità per il 2016”) in materia di consulenti finanziari.

La legge 9 luglio 2015, n. 114 e la Legge di Stabilità per il 2016 hanno delineato una radicale riforma dell’assetto di competenze in materia di “consulenti finanziari” trasferendo in capo all’Organismo di cui all’art. 31, comma 4, del TUF le funzioni di tenuta dell’albo, di vigilanza e sanzionatorie nei confronti di tali soggetti. Gli interventi di modifica al Regolamento Intermediari (articoli da 91 a 112) che si sottopongono alla consultazione hanno la finalità di attuare, a livello secondario, la citata riforma nonché quella di dettare i principi e i criteri ai quali dovrà adeguarsi l’operato dell’Organismo.

Si sottopongono altresì alla consultazione ulteriori interventi sulla disciplina dei consulenti finanziari, in considerazione del disposto dell’articolo 3 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

La consultazione avrà termine il 30 settembre 2017.

Documento di consultazione

Consultazione BCE per aumentare la trasparenza nel settore dei fondi pensione UE

Lug 31 2017

La BCE ha pubblicato in pubblica consultazione la versione preliminare del regolamento relativo ai requisiti di segnalazione statistica dei fondi pensione. La nuova normativa mira ad aumentare la trasparenza nel settore e migliorare la comparabilità dei dati.

I commenti presentati saranno preso in considerazione al momento della formulazione della versione definitiva del regolamento.

La consultazione avrà termine il 29 settembre 2017.

Comunicato stampa
Documento di consultazione

IVASS: aggiornamento della metodologia e delle istruzioni per la comunicazione delle informazioni in materia di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Lug 31 2017

Il 5 giugno scorso l’IVASS ha richiesto alle imprese di assicurazioni, che operano nei rami vita, di condurre un’autovalutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo cui esse sono esposte, dando la possibilità di presentare proposte di modifica. In seguito al confronto avuto con le imprese sulle possibili modifiche, le osservazioni formulate e i chiarimenti in merito allo schema di informazioni standardizzate, l’Istituto ha predisposto le versioni aggiornate del foglio elettronico e delle istruzioni per la compilazione, che devono quindi intendersi sostitutive di quelle inizialmente trasmesse.

Lettera al mercato IVASS del 25 luglio 2017

MOOC “Finanza per Tutti”

Lug 26 2017
MOOC “Finanza per Tutti”

Sta per cominciare il nuovo MOOC “Finanza per Tutti”, in partenza dal 31 luglio 2017, in italiano, della serie “For Citizens”:

https://www.pok.polimi.it/courses/course-v1:Polimi+FinPerTutti101+2017_M8/about
[link attivo dal 31 luglio 2017]

La finanza è ormai parte integrante della vita quotidiana. L’apertura di un conto corrente, decidere come investire i propri risparmi, la necessità di chiedere un prestito o un finanziamento… Lo scopo del corso è quello di fornire tutti gli strumenti necessari per affrontare queste (e altre) scelte, avendo ben chiari quali sono i possibili rischi e le insidie che ci si può trovare a fronteggiare.

Il corso è stato realizzato da Politecnico di Milano in collaborazione con Altroconsumo.

Il nuovo paper di consultazione su FRTB. Fine tuning normativo o schizofrenia del Comitato di Basilea? Alcune riflessioni
di Michele Bonollo

Lug 24 2017
Il nuovo paper di consultazione su FRTB. Fine tuning normativo o schizofrenia del Comitato di Basilea? Alcune riflessioni  di Michele Bonollo

A fine giugno il Comitato di Basilea ha pubblicato un consultation paper su una possibile semplificazione del modello standard di calcolo dei requisiti di capitale sui rischi di mercato, nell’ambito del framework FRTB (fundamental review of the trading book). Oltre a questo sono proposte le relative soglie di applicabilità. Pur se questo consultation paper era atteso dall’industria, genera comunque alcune perplessità sull’attuale  alquanto involuto processo di origination normativa. Nell’articolo una breve sintesi tecnica e alcune riflessioni.

1 La Fundamental Review. Review e aspetti critici

Dopo un lungo lavoro basato sulle consultazioni internazionali, la nuova disciplina dei requisiti di capitale sul market risk (nel seguito FRTB), aveva visto la luce nel gennaio del 2016, si veda [3].

Per una sintesi dei pilastri normativi si veda [9], ci limitiamo qui a pochi punti sulla ratio della innovazione e alle sue“parole chiave”:

  • Una più chiara e rigorosa disciplina, ai sensi dei frequisti di capitale, sul confine tra trading book e banking book, ad evitare che portafogli con una genetica di trading siano collocati nel banking book, così eludendo una parte dei requisiti di capitale
  • La soluzione di problemi di overreaction e double counting generati dalla cosiddetta riforma “Basilea 2.5”: tra questi il paradosso della somma tra VaR e VaR stressato e l’evidente double counting nell’IRC, il rischio di defualt e migrazione sui portafogli di trading
  • Una validazione dei modelli interni (IMA) basata a livello di desk, con un più severo processo di backtesting, che si basa sulla qualità dei modelli valutativi del risk management, più prossimi possibile a quelli di position keeping utilizzati per le P&L gestionali e conto economico
  • Una rilevante evoluzione dei modelli standard, sensitivity based (SB), con un obiettivo di maggiore risk sensitivity. Alcuni dettagli nella sezione successiva
  • Il passaggio nel contesto IMA da misure di tipo VaR a ES (Expected Shortfall) e l’abbandono di IRC in favore di DRC (default risk charge), che cattura il solo rischio default.

Riassumendo, l’obiettivo globale più volte dichiarato è la ricerca di un migliore trade-off tra diversi aspetti tra loro naturalmente contrapposti:

  • Modelli risk sensitive
  • Principio di proporzionalità, cioè maggiore semplicità per le banche con limitata operatività
  • Evitare incrementi rilevanti di capital charge.

Ora il nuovo paper del comitato, si veda [6], non giunge inatteso, e arriva a valle di una intensa attività di dibattito e lobbying condotta anche dalla federazione delle banche europee (EBF), con richiesta all’EBA di apportare importanti variazioni negli standard tecnici implementativi.

Nella figura sotto, si veda [8], quella che oggi è la timeline prevista per la riforma FRTB.

Il paper del comitato si focalizza sul metodo SB, per il quale erano giunte la maggiori critiche specie da banche medie e piccole.

In cosa consisterebbe il calcolo del requisito con il nuovo metodo standard SB? Prescindiamo per motivi di spazio dal rischio default e da componenti residuali e ci limitiamo al rischio di mercato in senso stretto, cosiddetto rischio generico nel linguaggio della vigilanza. Punti chiave:

  • Tutti i rischi sono ricondotti a un insieme predefinito di asset class (Interest rate, Equity, Forex, ..)
  • Ogni asset class è suddivisa in bucket (b) omogenei. Esempio: equity risk è suddiviso in 11 bucket in relazione a settore, tipo economia e soglie large/small cap. Per i tassi di interesse i bucket sono le singole currency (EUR, USD, ..) e viene aggiunta una nozione di nodo della curva (di tasso)
  • All’interno di ogni asset class il capital charge è calcolato combinando con approccio di portafoglio risk weights, esposizioni nei diversi buckets/nodi, e matrici di coorrelazione assegnate gb,c tra buckets
  • Il capital charge globale si determina come il maggiore tra la somma dei capital charge calcolati sulle asset class con 3 diversi scenari di correlazione assegnati.
  • All’interno di questo contesto, una ulteriore diversificazione di parametri e pesi è necessaria per calcolare le tre tipologie di rischio, cioè il rischio delta, il rischio vega, e il rischio di curvatura. Quest’ultimo è il rischio di II ordine rispetto a variazioni dei fattori di rischio, tipicamente l’effetto gamma per le opzioni e convexity per i bond

Quali le maggiori criticità espresse dalle banche di dimensioni minori che non adottando i modelli interni ricadrebbero nel metodo SB?

Il primo aspetto è quello computazionale. L’attuale metodo previtso nella CRR (Basilea 3) corrente pur seguendo alcuni degli stessi principi è molto più semplice per vari aspetti. Non vi è la gestione delle matrici di correlazione, non si devono gestire più scenari, non è previsto un concetto di bucket ma una più semplice gestione delle asset class con regole interne di compensazione. Non è richiesto il calcolo del rischio rischio di curvatura.

Ma il punto più critico non è tanto quello algoritmico, ma quello della disponibilità dei dati e del relativo necessario processo di data management. Per SB serve infatti disporre di:

  • Greche delta, vega, gamma su tutte le posizioni
  • Un sistema di mapping delle singole posizioni (codice strumento, codice underlying per derivati) verso il bucket / asset class di competenza, e mantenimento dello stesso nel continuo
  • Un apparato tabellare piuttosto sofisticato per la gestione dei numerosi vettori e matrici che concorrono in input al calcolo, per risk weights, matrici di correlazione, ecc.

Con un ardito ma verosimile approccio numerico, potremmo dire che se oggi la complessità concettuale dei modelli di cakcolo del capital charge vale rispettivamente 100 e 10 per i modelli interni e per i modelli standard, con FRTB si passa a 200 e 50, cioè con un “salto” tecnico e operativo  molto più marcato per le banche che usano i modelli standard.

E’ coerente questo con l’approccio di propozionalità e relativi trade-off che il comitato ha sempre dichiarato di perseguire?

Di fronte a queste tematiche la reazione dell’industria va verso due direzioni:

  1. Una richiesta di modelli standard ancora più semplici, una sorta di ulteriore semplificazione o terzo modello “basico”
  2. Lo spostamento verso l’alto delle soglie dimensionali e qualitative del portafoglio per cui una banca possa essere compresa nel caso basico anziche nell’approccio SB corrente.

Nel seguito le risposte del comitato e queste istanze.

2 Il paper di consultazione. Punti fondamentali

Per la consultazione internazionale come d’uso sono assegnati 3 mesi di tempo, sino a fine settembre 2017.

Ecco i punti fondamentali del paper:

  • Oltre al metodo SB, ne viene proposto uno semplificato o Reduced, R-SB nel seguito
  • Una banca può utilizzare R-SB se soddisfa alcuni requisiti, tra cui alcune soglie: A) totale poszioni di trading con valore inferiore a 1 bn € B) totale RWA per market risk calcolato con R-SB inferiore al 5% di RWA totale banca C) totale nozionale per derivti OTC senza clearing sotto a una soglia non ancora stabilita
  • Da un punto di vista del workflow di calcolo:
    • Rimozione del rischio vega e del rischio di curvatura
    • Mantenimento del concetto generale di bucket e di matrici di correlazioni assegnate tra i bucket
    • Riduzione significativa del numero di bucket e nodi della curva.
    • Forte semplificazione delle logiche di correlazione all’interno del bucket

E’evidente che quanto sopra rende il calcolo molto più semplice; tornando al tentativo di misura numerica della complessità, tra un valore 10 del metodo standard attuale e una stima di 50 per il metodo SB in FRTB, potremmo posizionarci tra 20 e 30 per l’approccio R-SB proposto.

Qualche esempio in più: in SB i nodi della curva per il rischio di tasso sono 10, in R-SB solo 2 (£5Y e > 5Y). Nel caso Equity, si passa da 11 buckets a 6, con una minore granularità del settore.

3 Alcune riflessioni. Tuning o schizofrenia normativa?

Il termine “schizofenico” è una provocazzione, ma tenendo conto che il primo paper di consultazione FRTB del comitato è del 2012 e che il “go live” della normativa del 2019 potrebbe essere ancora in forse, qualche riflessione sul processo di produzione normativa è lecito.

In questo intravediamo alcuni aspetti deboli.

Il primo è un problema strutturale della attuale produzione normativa, che trascende FRTB e rigurda anche altre prossime innovazioni, come il rischio di controparte e il rischio di tasso del banking book.

Lo stesso obiettivo chiave del regulator, cioè essere risk sensitive, diventa un punto debole forse ineliminabile nel caso dei modelli di tipo standard.

Se da un lato la risk sensitiveness implica una maggiore “matematizzazione” dei processi di calcolo con algoritmi e stutture dati complesse, dall’altro l’esigenza di comparabilità anche cross-border tra banche e l’eliminazione di arbitraggi obbliga il comitato a essere del tutto prescrittivo nell’assegnare pesi, parameetri, codici per clusterizzare le posizioni.

Che cosa ne deriva? Per SB ma non solo (si pensi anche al metodo standard  SA-CCR per la EAD, cfr. [7]) si necessita di vere e proprie macchine di calcolo, lontani dalla “cultura di vigilanza” tipica delle banche, specie delle banche italiane.

Ricordiamo infatti che tradizionalmente nelle banche italiane se anche il Risk Manager è il “custode” dei metodi di calcolo di RWA, specie nelle banche con metodi standard l’owner operativo del processo è collocato presso il Servizio (o Direzione) Amministrazione, dove queste logiche finanziarie complesse (si pensi a concetti come vega e curvatura) pongono non solo problemi di procedure di calcolo ma anche di skills e linguaggio per una effettiva consapevolezza.

Più nello specifico, il comitato su SB si era a nostro avviso infilato in una serie di eccessi di complicazioni riteniamo non dovute per banche di limitata operatività: si pensi a una certa ossessione per il rischio di spread con la sua troppo ricca (sofisticata) disciplina nel metodo SB, al basis risk, alla scomposzione tra free-risk e inflazione nel rischio di tasso e così via.

Di fronte a queste carenze e alle critiche dell’industria, è finalmente equilibrata la posizione del comitato con la proposta R-SB? E’ presto per giudizi e sarà molto utile leggere i pareri nella consultazione: a una prima impressione, ci sembra positiva l’introduzione di un terzo metodo R-SB e la sua strututra, si sarebbe anzi forse potuto osare di più verso la semplicità.

Ci sembra invece fin tropo generosa con le banche l’impostazione dei vincoli per accedere a R-SB.

Nel concreto, le banche italiane con valore delle posizioni di trading sopra (quindi non ammesse a R-SB) 1 bn € sono molte meno di 20, e quelle con RWA nel market risk sotto al 5% di RWA totale (con metodo attuale, quindi non del tutto preciso) sono una buona quantità.

C’è quindi il rischio che anche banche non così “piccole”nel senso del trading continuino a calcolare il capital charge con metodi troppo semplici.

Ma nel complesso riamne un giudizio positivo su questo tuning del Comitato. L’esito ella consultazione e le versioni successive potranno fornire  nei prossimi mesi altri elementi.

Riferimenti

[1] Acerbi C., Tasche D. (2001), “On the coherence of the Expected Shortfall”.

[2] Acerbi C., Szekely B “Backtesting Expected Shortfall”, MSCI Research paper.

[3] Basel Committee on Banking Supervision (2016), “Minimum capital requirements for market risk”, paper 352.

[4] Basel  committee on Banking Supervision (2009), “Revisions to the Basel II market risk framework – final version”,  paper 158.

[5] Basel Committee on Banking Supervision (2009), “Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book”, paper 159.

[6] Basel Committee on Banking Supervision (2017), “Simplified alternative to the standardised approach to market risk capital requirements”, paper 408.

[7] Basel Committee on Banking Supervision (2014), “The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures”, paper 279.

[8], Bianchetti M. e Cherubini U. (2016), “Fundamental Review del trading book”, disponibile su http://devel.aifirm.it/wp-content/uploads/2017/03/2016-11-16-AIFIRM-FRTB.pdf

[9] Bonollo M. (2015), “The Fundamental Review of Trading Book (FRTB) Revolution o (R)-Evolution? Innovazioni e Impatti”, www.finriskalert.it

Solvency II: consultazione IVASS in materia di governo societario

Lug 24 2017

L’IVASS ha pubblicato il Documento di consultazione n. 2/2017 recante lo schema di Regolamento in materia di sistema di governo societario dell’impresa e del gruppo in recepimento delle Linee Guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario ai sensi della Direttiva Solvency II. In particolare, si sottopone alla consultazione lo schema di regolamento che, ai sensi degli articoli 30 e 215-bis del Codice delle Assicurazioni Private, disciplina il sistema di governo societario dell’impresa e del gruppo.

La revisione delle disposizioni di settore, contenute nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 e dal Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011, trae origine dalle novità introdotte dalla direttiva Solvency II, dal Regolamento delegato (UE) 35/2015 e dalle Linee Guida EIOPA in materia di governance.

La consultazione avrà termine il 17 ottobre 2017.

Documento di consultazione

Consultazione Consob in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

Lug 24 2017

La Consob ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto le disposizioni attuative del d.lgs. N. 254 del 30 dicembre 2016, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. In particolare, il regolamento posto in consultazione definisce:

  • le modalità di trasmissione diretta alla Consob della dichiarazione di carattere non finanziario;
  • le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario rispetto a quelle indicate all’art. 5 del decreto (pubblicazione nel registro delle imprese) nonché delle necessarie informazioni modificative o integrative della dichiarazione in parola che sono richieste dalla Consob (ai sensi del comma 2 dell’art. 9) in caso di dichiarazione incompleta o non conforme;
  • le modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle dichiarazioni di carattere non finanziario, anche con riferimento ai poteri conferiti ai sensi del comma 3, lettera b) dell’art. 9;
  • i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell’incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

Le risposte alla consultazione dovranno pervenire entro il giorno 22 settembre 2017.

Documento di consultazione

Rischio di riciclaggio: Lettera al mercato IVASS per richiesta di informazioni da imprese estere operanti in libera prestazione di servizi nei rami vita

Lug 24 2017

L’IVASS, tramite pubblicazione di una Lettera al mercato, richiede alle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo informazioni sull’attività assicurativa svolta in Italia nei rami Vita in regime di libera prestazione di servizi, per la valutazione – di propria competenza – in merito al rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Le imprese dovranno inoltrare le informazioni richieste entro il 28 luglio 2017.

Lettera al mercato IVASS

Nuovi principi ESMA in materia di rilocalizzazione dal Regno Unito

Lug 17 2017

L’ESMA ha pubblicato tre pareri che definiscono una serie di principi specifici per i settori delle imprese di investimento, della gestione degli investimenti e dei mercati secondari, volti a promuovere la coerenza dell’autorizzazione e della vigilanza in materia di trasferimento di entità, attività e funzioni dal Regno Unito.

I pareri forniscono alle Autorità nazionali delle linee guida finalizzata a garantire un’interpretazione coerente dei requisiti relativi all’autorizzazione e alla supervisione delle richieste di trasferimento dal Regno Unito, al fine di evitare lo sviluppo di rischi di arbitraggio regolamentare e di vigilanza.

Comunicato stampa