Sono stati pubblicati 4 nuovi aggiornamenti alle Q&A (Questions and Answers) ESMA. Le tematiche coinvolte sono le seguenti:
– Linee guida su misure alternative di performance;
– Trasparenza e struttura di mercato ai sensi della disciplina MiFID II;
Sono stati pubblicati 4 nuovi aggiornamenti alle Q&A (Questions and Answers) ESMA. Le tematiche coinvolte sono le seguenti:
– Linee guida su misure alternative di performance;
– Trasparenza e struttura di mercato ai sensi della disciplina MiFID II;
Last 23rd December 2016 the European Supervisory Authorities (ESAs) published their response to the European Commission (EC) on the amendments it proposed to the draft Regulatory Technical Standards (RTS) on the Key Information Documents (KIDs) for Package Retail and Insurance-based Investments Products (PRIIPs).
Given the time constraints linked to the entry into application of the PRIIPs regulation (already deferred till 31 December 2017) the outcome is puzzling: the ESAs are not in a position to provide an agreed opinion on the amended draft RTS, but they all agree that the changes proposed by the EC on the performance scenarios may be misleading.
Let us take a step back to the origin of the story:
Even though the EC considers the choices made by the ESAs a good step forward to allow comparability across different PRIIPs, with a significant improvements in terms of transparency, it invites the Authorities to
– the PRIIP invests in underlying assets that are not commonly invested in by retail investors
– the PRIIP uses a number of different mechanisms to calculate the final return of the investment, creating a greater risk of misunderstanding
– the payoff is based on teaser rates followed by floating conditional rates
Furthermore, the Commission claims that the description of the administrative costs related to the biometric components of the PRIIPs is not clear and has to be reviewed to allow the investor in identifying what is invested and what is related to the insurance cost.
The ESAs have discussed the above-mentioned amendments and have presented an opinion to the three Boards of Supervisors. A qualified majority was reached in the EBA (European Banking Authority) and ESMA (European Securities and Markets Authority) Boards, but not in the EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) one. All the three Authorities convey that replacing the historical mean with zero in the performance scenarios do not allow to reflect the performance of asset classes, costs and product features. They also say that, in case the EC still wishes to amend the RTS along the line proposed, it should consider at least the distribution of risk free returns, adjusted for dividend yields; this will anyway do not allow distinguishing between different asset classes.
I do agree with the doubts raised by the ESA. Let us make a trivial example, supposing that an investor has to choose between two products A and B, where the volatility compensates the expected return: A has a lower expected return and a lower volatility, while B has a higher expected return and a higher volatility. If the performance scenarios were only based on the volatility with an expected return that equals 0 or risk free yield, B would be probably less preferable, while it may be more appropriate for a certain customer with a certain utility function.
Oliver Wyman (OW), una delle più importanti società di consulenza nel mondo, con approfondita e specifica conoscenza del settore bancario, ha riportato ieri in un’intervista al Financial Times, gli esiti più significativi di un rapporto che aggiorna la stima dei costi di implementazione della c.d. Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) per il sistema bancario nel suo complesso.
A seguito di una indagine condotta su 20 istituzioni bancarie con significative attività di trading in Europa, Asia e Stati Uniti, OW in particolare riporta che il nuovo range di costo sarà presumibilmente tra i 100 ed i 200 mio $, ben più alto di quello stimato un anno fa, compreso tra i 43 ed i 129 mio $.
Il costo totale stimato a livello di sistema bancario si aggira intorno ai 5 bn $, aggiunge OW.
OW attraverso uno dei partner, Aude Schoenbachler, osserva che certamente lo scorso anno le banche avevano effettuato solo una prima stima dei probabili costi di implementazione, stima che a seguito delle analisi condotte nel 2016 è stata ampiamente rivista; infatti circa 500 mio $ sono stati spesi, soprattutto nell’anno appena trascorso, per cercare di valutare gli impatti in termini economici e finanziari nonché strategici, della nuova regolamentazione pubblicata dal Comitato di Basilea della BRI nel gennaio scorso.
OW ha anche riportato che le banche dovranno assegnare circa 2000 risorse aggiuntive per fare fronte agli sviluppi richiesti dai programmi di implementazione dell’FRTB, tra nuove assunzioni, riallocazioni di personale esistente e consulenti.
OW ha commentato inoltre che molte istituzioni, nella persistente incertezza circa alcuni elementi cruciali della nuova normativa (ad es. la misura del floor da applicare allo Standardized Approach o SA che disattiverebbe l’Internal Model Approach o IMA) e le evidenti difficoltà a livello delle stesse autorità regolamentari a finalizzare il nuovo assetto normativo (cfr. mancato rispetto della scadenza del 31 dicembre per l’approvazione da parte del Comitato di Basilea), in un contesto di estrema attenzione ai costi, hanno rinviato i loro piani di spesa per investimenti in tecnologia e risorse umane, adottando un approccio wait and see che è indubbiamente rischioso pur in considerazione di un probabile allungamento tempi per l’introduzione delle nuove regole (phase-in).
OW ha infine sottolineato che il rapporto non sarà reso pubblico in quanto frutto di conversazioni confidenziali con le controparti, declinando allo stesso tempo ogni risposta ai quesiti degli analisti su come la stessa sia arrivata a quelle stime; ciò ancorchè comprensibile per molti aspetti, rende legittimi dubbi sulla credibilità e solidità dell’indagine.
A titolo di commento conclusivo crediamo di poter affermare che le stime fornite da OW non possono certo essere riguardate come una sorpresa, ma sono piuttosto una conferma degli iniziali timori manifestati da molti operatori non appena si sono valutate con sufficiente attenzione le implicazioni tecnologiche ed operative connesse ai nuovi standard. E non pensiamo sia da escludere un ulteriore ritocco al rialzo di queste stime.
Bibliografia:
Minimum Capital Requirements for Market Risk, Basel Committee for Banking Supervision of Bank for International Settlements, 14 Gennaio 2016
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato l’aggiornamento trimestrale del documento “Risk Dashboard” che identifica i rischi principali e le vulnerabilità del settore bancario europeo. L’analisi verte su una gamma di Indicatori di Rischio calcolati sulla base dei dati consolidati relativi al terzo trimestre del 2016 e rappresentativi di un paniere di 156 banche. I risultati principali dello studio sono i seguenti:
– nel trimestre di riferimento, il CET1 (Common Equity Tier 1) delle banche UE ha raggiunto il nuovo massimo a quota 14,1% (con un aumento di 50 punti base rispetto al trimestre precedente). Questo effetto è dovuto sia alla crescita del capitale (grazie ad una maggiore quota di utili non distribuiti), che ad una diminuzione dei Risk-Weighted Assets;
– La quota di crediti deteriorati (o NPLs, Non Performing Loans) si attestata al 5.4% (-10 punti base rispetto al secondo trimestre 2016) e suggerisce che gli sforzi di vigilanza stanno dando, lentamente, buoni frutti;
– La redditività è rimasta sotto pressione e il rendimento del capitale proprio (ROE) è sceso al 5,4%, un punto percentuale al di sotto del terzo trimestre 2015. Il ROE è risultato nuovamente al di sotto del costo del capitale per le banche (CoE), che si stima essere tra l’8% e il 10%. Inoltre, il rapporto tra costi e ricavi è aumentato al 63,0% con un aumento di ben 3 punti percentuali rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente.
– Il rapporto loan-to-deposit è sceso al 120,1%, rispetto al 120,5% nel primo trimestre.
Insieme al quadro operativo dei rischi, l’EBA ha pubblicato i risultati di un’analisi di valutazione del rischio condotta tra banche e analisti di mercato nei mesi di ottobre e novembre 2016.
Comunicato stampa
Risk Dashboard EBA Q3 2016
Analisi di valutazione del rischio
Come parte dei suoi sforzi per rendere tangibili gli effetti della Capital Markets Union (CMU), la Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica riguardante la revisione programmata di medio termine della CMU. La consultazione offre l’opportunità per i soggetti interessati di fornire indicazioni e avanzare proposte di modifica nel piano d’azione CMU.
I risultati di questa consultazione confluiranno nella revisione intermedia del piano CMU che la Commissione intende pubblicare nel mese di giugno 2017. La revisione cercherà di rafforzare il quadro politico attuale per lo sviluppo dei mercati dei capitali, aggiornando le azioni proposte e integrando le misure complementari in risposta alle sfide chiave.
La consultazione avrà termine il 17 marzo 2017.
Sezione sito della Commissione Europea dedicata alla consultazione
La Banca d’Italia ha pubblicato un documento contenente indicazioni sul trattamento prudenziale dei saldi netti cumulati delle plusvalenze e minusvalenze su esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita” rilevate, ai sensi del vigente principio contabile IAS 39, nella c.d. riserva Available For Sale – “AFS”.
In particolare, alla luce della disciplina CRR e del sistema di deroghe al regime transitorio attualmente in vigore, occorre distinguere la disciplina applicabile alle banche “significative” da quella applicabile – a livello individuale e consolidato – alle banche “non significative”, alle SIM e agli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 TUB:
– Banche significative: sono tenute ad includere nel o dedurre dal CET 1, rispettivamente, i profitti e le perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio AFS secondo le seguenti percentuali:
Gli importi che residuano dall’applicazione di queste percentuali (i.e. 40% per il 2016; 20% per il 2017) non devono essere computati ai fini del calcolo dei fondi propri, continuando a essere oggetto di sterilizzazione. In applicazione del regime transitorio previsto dal CRR si applica, infatti, il regime nazionale in vigore al 31 dicembre 2013.
– Banche “meno significative”, SIM e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 TUB: in attesa di un chiarimento formale da parte delle autorità europee, a tali soggetti sarà consentito di non includere nei fondi propri i profitti e le perdite derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali contabilizzate nel portafoglio AFS.
L’Autorità Europea di vigilanza del mercato assicurativo (EIOPA) ha pubblicato nuovi aggiornamenti ai documenti Q&A (Questions and Answers) pubblicati sul proprio sito istituzionale. In particolare, gli aggiornamenti riguardano:
– Comunicazione con le autorità di vigilanza;
– Modalità e procedure di comunicazione delle informazioni sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria;
– Reportistica in materia di stabilità finanziaria.
L’EBA e l’ESMA hanno pubblicato un Report congiunto in relazione al sistema di requisiti patrimoniali introdotto dal Regolamento CRR alla luce della disciplina sulle infrastrutture di mercato (Regolamento EMIR).
In particolare, il documento evidenzia la necessità di un chiarimento circa l’applicazione dei requisiti regolamentari CRR affinché sia evitata una duplicazione del carico patrimoniale per le operazioni in derivati in caso di Controparte Centrale (CCP) dotata di licenza bancaria.
Il Comitato di Basilea il 3 gennaio ha informato che il meeting del GHOS (il Gruppo dei Governatori delle Banche Centrali ed dei Responsabili della Supervisione di 30 paesi cui riporta il Comitato), previsto l’8, che doveva ratificare l’accordo sulle nuove regole per l’allocazione di capitale regolamentare in particolare per i rischi di mercato e di credito, è stato rimandato a data da destinarsi (http://www.bis.org/press/p170103.htm).
Il successivo meeting del GHOS è in agenda l’1 e 2 marzo.
Il comunicato del Comitato osserva che “più tempo (è) necessario per finalizzare alcune attività, incluso assicurare la calibrazione finale del quadro normativo prima che il GHOS possa rivedere il pacchetto di proposte”.
Mario Draghi, presidente del GHOS e della BCE ha nondimeno sottolineato che il “completamento di Basilea III è un passo importante nella direzione di ristabilire la fiducia nei coefficienti patrimoniali, e che (le autorità) rimangono impegnate a raggiungere questo obiettivo”.
Alcune agenzie di stampa citano fonti che, non sorprendentemente, indicano la misura percentuale del c.d. Floor da applicare allo Standardized Approach (SA), sotto il quale il requisito di capitale regolamentare calcolato secondo l’Internal Model Approach (IMA) non può scendere, come il vero nodo “gordiano” da sciogliere.
Le stesse fonti riportano che il Comitato sta lavorando anche sull’orizzonte temporale (o phase-in) entro il quale le nuove regole andranno a regime, per ammorbidire le posizioni dei membri europei (soprattutto di Francia e Germania) che nei mesi scorsi hanno espresso molte preoccupazioni per gli impatti che requisiti di capitale significativamente più elevati possono avere sulla capacità delle istituzioni bancarie europee di erogare credito e quindi sostenere la precaria ripresa economica in atto.
Reuters in particolare riferisce di un’ipotesi di accordo per un Floor fissato al 55% dal 2020 che sale progressivamente al 75% entro il 2025, a fronte di una proposta iniziale che lo indicava al 90%.
È chiaro che il Floor di cui si parla è quello relativo al Rischio di Credito; nulla è detto rispetto al Rischio di Mercato che certo ha un peso molto inferiore a livello di sistema, ma è tutt’altro che trascurabile almeno per talune istituzioni non solo europee.
Come noto già la riunione del Comitato del 23 novembre in Cile che doveva finalizzare il pacchetto di proposte noto tra gli operatori come Basilea IV, aveva sancito la frattura interna tra i membri europei e quelli statunitensi in particolare proprio sul Floor.
In questo contesto gli esiti del dibattito interno al Comitato, nonostante la volontà del suo presidente e dello stesso Draghi che presiede il GHOS, paiono ancora difficili da prefigurare, ciò anche in considerazione dell’ormai prossimo insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca (il 20 gennaio) alla luce della già manifestata intenzione di volere perseguire una sorta di nuova deregulation di reaganiana memoria. Questo pur tenendo conto della volontà, di segno totalmente opposto, già espressa dalla FED per bocca della presidente Janet Yellen.
Con questi presupposti non si può escludere un ulteriore procrastinamento del confronto in seno al Comitato che si traduce inevitabilmente in un prolungamento della fase di incertezza intorno al quadro regolamentare, aspetto questo che rende da un lato agli investitori problematico apprezzare le dotazioni di capitale delle diverse istituzioni per orientare di conseguenza le proprie decisioni di investimento, ma dall’altro rende arduo anche alle stesse banche pianificare i propri investimenti, in particolare lato IT, e in ultima analisi stabilire in una prospettiva strategica se proseguire lo sviluppo dei modelli interni.
L’ESMA ha pubblicato un parere riguardante la portata dei poteri di intervento ai sensi del Regolamento MiFIR.
Attualmente, i poteri – riconosciuti sia alle autorità nazionali competenti (NCA) che all’ ESMA a partire dal 3 gennaio 2018 – trovano applicazione solo in relazione ai prodotti di investimento delle imprese “MiFID” che pongono rischi per gli investitori al dettaglio, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria nell’Unione europea. Risultano escluse da tale perimetro le società di gestione UCITS e i fondi di investimento alternativi AIFM.
Il parere in questione delinea le possibili conseguenze legate all’esclusione delle società di gestione di fondi dal campo di applicazione dei poteri, tra cui, il rischio di arbitraggio per il quale una tipologia di fondi esclusa ai sensi del Regolamento MiFIR possa essere distribuita direttamente dalla società di gestione.
Comunicato stampa
Parere ESMA sui poteri di intervento MiFIR