Le nuove fonti della vigilanza prudenziale
di Concetta Brescia Morra e Giulia Mele

Mag 12 2014
Le nuove fonti della vigilanza prudenziale   <small><small><I> di Concetta Brescia Morra e Giulia Mele </I></small></small>

Dall’inizio di quest’anno il quadro delle regole di vigilanza prudenziale è cambiato profondamente per adeguare il nostro ordinamento agli standard regolamentari di Basilea III. In quest’articolo cerchiamo di chiarire la portata delle novità e di individuare i nuovi testi normativi di riferimento.

Il 19 dicembre 2013 la Banca d’Italia ha pubblicato le nuove disposizioni di vigilanza per le banche e le imprese di investimento, circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 entrata in vigore il 1 gennaio 2014.

La circolare n.285 recepisce il pacchetto normativo, noto come “CRD IV Package”, contenente regole tese a rafforzare i requisiti patrimoniali e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento dell’Unione europea. Il CRD IV Package, approvato il 20 giugno 2013 dal Consiglio dell’Unione Europea a maggioranza qualificata con il solo voto contrario della Gran Bretagna, è costituito dalla direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013, la CRD-Capital Requirements Directive, e dal regolamento UE n.575/2013 del 26 giugno 2013, il CRR-Capital Requirements Regulation.

La Direttiva e il Regolamento recepiscono gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. framework Basilea III) e abrogano le precedenti Direttive in materia, 2006/48/CE e 2006/49/CE (le quali riproducevano le articolate disposizioni di Basilea II).

 

1.      La situazione precedente la riforma

Prima dell’emanazione della circolare n.285/2013 la disciplina prudenziale per le banche e i gruppi bancari era contenuta nella circolare n.263 del 27 dicembre 2006. Questa circolare recepiva le norme comunitarie sull’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio e sull’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, in attuazione degli indirizzi stabiliti con gli accordi di Basilea II.

La struttura della vigilanza prudenziale, delineata in questa circolare, è basata su “tre pilastri”. In particolare il primo pilastro ha rivisto i requisiti patrimoniali, introdotti nel 1987 con l’accordo di Basilea I, per fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria  (di credito, di controparte, di mercato e operativi); a tal fine sono previste metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo. Il secondo pilastro ha previsto l’obbligo per le banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all’Autorità di vigilanza il compito di verificare l’affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive. Il terzo pilastro ha introdotto obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo, al fine di rafforzare il controllo del mercato sull’attività delle banche.

La nuova circolare n. 285/2013 rivede ed aggiorna le diposizioni in tema di vigilanza prudenziale; in particolare, dalla data di entrata in vigore della nuova circolare, alle banche e ai gruppi bancari si applicano solo i seguenti capitoli della Circolare 263/2006:

Governo e gestione del rischio di liquidità (Titolo V, Capitolo 2);

Obbligazioni bancarie garantite (Titolo V, Capitolo 3);

Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (Titolo V, Capitolo 5);

Banca depositaria di OICR e fondi pensione (Titolo V, Capitolo 6);

Sistema dei controlli interni (Titolo V, Capitolo 7);

Sistema informativo (Titolo V, Capitolo 8);

Continuità operativa (Titolo V, Capitolo 9.

 

Ad esclusione delle parti succitate, quindi, la circolare n. 285/2013 abroga, per le banche e i gruppi bancari, la circolare 263/2006 che continua ad essere applicata nella sua interezza solo alle SGR, gli IMEL, agli istituti di pagamento e agli intermediari finanziari ex art. 107 del Testo Unico Bancario (TUB), relativamente ai riferimenti a essa contenuti nelle rispettive disposizioni di vigilanza.

Come anticipato infine, la Circolare n. 285/2013 recepisce anche la direttiva in materia di accesso all’attività degli enti creditizi introducendo nuove diposizioni in materia di autorizzazione all’attività bancaria, attività esercitata in Europa attraverso succursali e libera prestazione di servizi da parte di banche e società finanziarie operanti in Italia e negli Stati comunitari. In definitiva, la disciplina dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, inizialmente contenuta nella circolare 229/1999 e recentemente inserita nella circolare 263/2006[1], è oggi contenuta nella circolare 285/2013.

 

2.      La nuova vigilanza prudenziale per le banche: la circolare n. 285/2013

Le nuove “Disposizioni di vigilanza per le banche” sono volte a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, a migliorare la gestione del rischio e la governance e a rafforzare la trasparenza e l’informativa delle banche, tenendo conto degli insegnamenti della crisi finanziaria. Il Comitato di Basilea ha mantenuto l’approccio basato sui tre pilastri, alla base del precedente accordo del 2004 (Basilea II), integrandolo e rafforzandolo per accrescere quantità e qualità della dotazione di capitale degli intermediari, introdurre strumenti di vigilanza anticiclici e norme sulla gestione del rischio di liquidità.

Le riforme sono di due ordini: microprudenziali, ossia concernenti la regolamentazione a livello delle singole banche; macroprudenziali, ovvero riguardanti i rischi a livello di sistema che possono accumularsi nel settore bancario, nonché l’amplificazione prociclica di tali rischi nel tempo.

La scelta dello strumento normativo del regolamento, a fianco della direttiva, si spiega alla luce dell’obiettivo delle istituzioni comunitarie di creare un insieme di regole vincolanti uniformi a livello europeo (single rulebook). Lo strumento del regolamento, direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di atti di recepimento, pone le premesse per realizzare l’armonizzazione massima di determinate aree della disciplina prudenziale, riducendo corrispondentemente le aree di discrezionalità nazionali. Nonostante questo, è necessario sottolineare come non solo la direttiva ma anche il regolamento lasci alle autorità nazionali, nel caso italiano alla Banca d’Italia, la possibilità di esercitare alcune discrezionalità al fine di tener conto delle specificità delle diverse giurisdizioni.

 

2.1. Le principali novità nella vigilanza prudenziale

 

Il nuovo framework normativo europeo introduce importanti elementi di novità sul piano dei contenuti rispetto alla precedente normativa prudenziale.

Il primo pilastro, in particolare, è stato rafforzato attraverso una definizione maggiormente armonizzata del capitale e più elevati requisiti di patrimonio. Si è provveduto ad accrescere sia la qualità sia il livello minimo regolamentare del patrimonio di vigilanza nell’ambito di un quadro complessivo di maggiore armonizzazione degli aggregati patrimoniali.

 

In particolare, per quanto riguarda la qualità del capitale è stata delineata la nozione di common equity tier 1 corrispondente di fatto alle azioni ordinarie e alle riserve provenienti da utili.

Inoltre sono state imposte riserve addizionali in funzione di conservazione del capitale, in funzione anticiclica e per le istituzioni a rilevanza sistemica. In particolare:

 

a)      la riserva di conservazione del capitale è volta a preservare il livello minimo di capitale regolamentare nei momenti di tensione del mercato;

b)      la riserva di capitale anticiclica ha lo scopo di proteggere il settore bancario nelle fasi di eccessiva crescita del credito;

c)      le riserve di capitale per gli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII buffer) e quelle per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII buffer), richiedono risorse patrimoniali aggiuntive a quei soggetti che proprio per la loro rilevanza sistemica, globale o domestica, pongono rischi maggiori per il sistema finanziario.

 

L’imposizione di riserve di capitale aggiuntive ha l’obiettivo di dotare le banche di mezzi patrimoniali di elevata qualità da utilizzare nei momenti di tensione del mercato per prevenire disfunzioni del sistema bancario ed evitare interruzioni nel processo di erogazione del credito nonché per far fronte ai rischi derivanti dalla rilevanza sistemica a livello globale o domestico di talune banche.

Infine, in aggiunta al sistema di requisiti patrimoniali volti a fronteggiare i rischi di credito, controparte, mercato e operativo, è stata prevista l’introduzione di un limite alla leva finanziaria (incluse le esposizioni fuori bilancio) per contenere la crescita della leva a livello di sistema. Questo strumento entrerà completamente in vigore solo nel 2018; fino a questo momento le banche potranno calcolare l’indice di leva in maniera semplificata.

Basilea III prevede, altresì, nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, incentrati su un requisito di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio – LCR) e su una regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (Net Stable Funding Ratio – NSFR), oltre che su principi per la gestione e supervisione del rischio di liquidità a livello di singola istituzione e di sistema.

In relazione all’indicatore di breve termine (“requisito di copertura della liquidità” nella terminologia del Regolamento), la Commissione europea dovrà emanare un apposito atto normativo (detto “atto allegato”) entro giugno 2014. Il requisito entrerà in vigore gradualmente iniziando con una percentuale del 60% a gennaio 2015. Per quanto riguarda, invece, l’introduzione del NSFR (“requisito di finanziamento stabile”), la Commissione europea è chiamata a presentare entro dicembre 2016 una proposta legislativa, dando così avvio all’ordinaria procedura di co-decisione, destinata a entrare in vigore nel 2018.

Per quanto riguarda il secondo pilastro – il quale richiede alle banche di dotarsi di un processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale, rimettendo all’autorità di vigilanza il compito di verificarne l’affidabilità – crescente importanza è attribuita agli assetti di governo societario e al sistema dei controlli interni degli intermediari come fattore determinante per la stabilità delle singole istituzioni e del sistema finanziario nel suo insieme. In quest’area sono stati rafforzati i requisiti regolamentari concernenti il ruolo, la qualificazione e la composizione degli organi di vertice; la consapevolezza da parte di tali organi e dell’alta direzione circa l’assetto organizzativo e i rischi della banca e del gruppo bancario; le funzioni aziendali di controllo, con particolare riferimento all’indipendenza dei responsabili della funzione, alla rilevazione dei rischi delle attività fuori bilancio e delle cartolarizzazioni, alla valutazione delle attività e alle prove di stress; i sistemi di remunerazione e di incentivazione. Le nuove norme in questa materia, già pubblicate per consultazione alcuni mesi fa, sono entrate in vigore, da pochi giorni, il 6 maggio 2014, con un primo aggiornamento della Circolare n. 285/2013.

Infine il terzo Pilastro, – riguardante gli obblighi di informativa al pubblico sull’adeguatezza patrimoniale, sull’esposizione ai rischi e sulle caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo, al fine di favorire la disciplina di mercato – è stato rivisto per introdurre, fra l’altro, requisiti di trasparenza concernenti le esposizioni verso cartolarizzazioni, maggiori informazioni sulla composizione del capitale regolamentare e sulle modalità con cui la banca calcola i ratios patrimoniali.

Sono, inoltre, previsti obblighi di disclosure, con frequenza annuale, con riferimento alle informazioni relative all’utile/perdita prima delle imposte, all’ammontare delle imposte stesse sull’utile/perdita e ai contributi pubblici ricevuti. È previsto, infine, un ulteriore obbligo di disclosure del coefficiente di leva finanziaria.

 

2.2. Esercizio delle discrezionalità nazionali

Come anticipato il regolamento, al fine di tenere conto delle diverse specificità delle giurisdizioni destinatarie del regolamento, prevede alcune discrezionalità nazionali che possono essere esercitate dagli Stati membri e dalla Autorità di vigilanza. Va evidenziato, tuttavia, come il numero di tali discrezionalità siano di gran lunga inferiori rispetto a quelle previste dalla normativa precedente. Alcune delle discrezionalità previste dal regolamento erano già contenute nelle Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. In questi casi, la Banca d’Italia, autorità incaricata di esercitare le discrezionalità, ha confermato le scelte normative già effettuate. Diversamente, per quanto riguarda le discrezionalità nazionali di nuova introduzione, la Banca d’Italia le ha esercitate tenendo conto dell’attuale impianto normativo e degli orientamenti e delle best practices di vigilanza maturati negli ultimi anni a livello internazionale, nonché tenendo conto in considerazione le peculiarità del mercato italiano nel contesto europeo.

La Banca d’Italia ha esercitato discrezionalità nelle seguenti materie (cfr. documento di consultazione pubblicato nell’agosto 2013, Applicazione in Italia del reg. UE n. 575/2013 e della dir. 2013/36/UE):

partecipazioni assicurative;

esposizioni infragruppo;

disposizioni transitorie per le banche che utilizzano i sistemi IRB o i metodi AMA (floor);

concentrazione dei rischi;

disciplina della liquidità applicabile livello individuale (waiver);

ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario.

Esistono, infine, alcune discrezionalità sulla quale la Banca d’Italia ha “sospeso il giudizio” rinviando la valutazione ad un successivo e separato documento di consultazione.

 

            4. Conclusioni

L’analisi svolta mostra che sul piano delle fonti della vigilanza prudenziale le nuove regole presentino aree di sovrapposizione con le precedenti circolari, generando incertezze applicative. In particolare, mentre in ambito comunitario la vecchia normativa, contenuta nelle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, è stata interamente abrogata con l’emanazione del CDR IV Package, in Italia l’entrata in vigore della nuova circolare 285/13 non ha coinciso con l’abrogazione dei precedenti riferimenti normativi. Rimangono tuttora in vigore, ad eccezione di alcune parti, la circolare n. 263/2006 e n. 229/1999. Ciò complica il compito delle banche di individuare la disciplina in concreto applicabile.

Un nuovo intervento regolatore capace di porre rimedio alla scarsa organicità dell’impianto normativo attuale, attraverso l’emanazione di una circolare che recepisca il nuovo assetto regolamentare, sostituendo completamente le precedenti disposizioni in materia di vigilanza prudenziale, potrebbe essere di ausilio agli operatori, in un’ottica di semplificazione e chiarezza del dettato normativo.



[1]Le disposizioni in materia di autorizzazione all’attività bancaria erano inizialmente contenute nel Titolo I, Capitolo 1 della circolare 229/1999; nel 2013, a seguito di un aggiornamento della disciplina, è stato abrogato il Titolo 1, Cap. 1, della Circolare 229 e le nuove norme in materia di autorizzazione all’attività bancaria sono state inserite nella Circolare 263/2006 (Titolo I, Capitolo 3). Infine, l’entrata in vigore della circolare 285/2013 ha abrogato, anche per questa materia, le norme contenute nella circolare 263/2006.

Risoluzione di crisi bancarie

Mag 08 2014

Il Consiglio ha adottato la direttiva che armonizza le norme in tema di risoluzione di crisi bancarie. La direttiva fornisce alle autorità nazionali strumenti unformi in grado di prevenire e risolvere le crisi delle banche e degli altri intermediari finanziari al fine di ridurre il rischio sistemico e l’esposione dei contribuenti a perdite.

Comunicato stampa

Testo della direttiva 

Liquidity Stress Test: da utili a necessari
Roberto Ottolini, Enrico Ubaldi

Mag 05 2014
Liquidity Stress Test: da utili a necessari <small><small><I> Roberto Ottolini, Enrico Ubaldi </I></small></small>

L’introduzione dei due nuovi standard di liquidità (LCR e NSFR) previsti dalla normativa Basilea III non è sufficiente a valutare pienamente la posizione di liquidità di una banca. Lo stesso Comitato di Basilea suggerisce agli intermediari finanziari di mettere in pratica ulteriori verifiche allo scopo di ottenere una valutazione più precisa della situazione. Diventa quindi fondamentale sviluppare una metodologia interna di stress testing che integri il mero soddisfacimento dei due indicatori con un’analisi più accurata sotto condizioni critiche. Gli stress tests possono essere utilizzati anche per simulare l’andamento delle poste di bilancio e prevedere i valori futuri dell’LCR e dell’NSFR, applicando i parametri di haircut previsti dalla normativa negli scenari stressati.

Stato dell’arte e regolamentazione

Gli stress test sulla liquidità sono meno comuni rispetto ad altri stress tests effettuati dalle banche, quali ad esempio i solvency stress tests. Il motivo è che modellizzare il rischio di liquidità risulta essere un’impresa piuttosto complessa. Essa richiede infatti informazioni molto dettagliate sui bilanci bancari e dati monitorati con un’alta frequenza di osservazione. Inoltre, allo scopo di simulare l’impatto di shock significativi di liquidità, è necessario considerare il sistema interbancario nel suo complesso giungendo ad includere l’azione delle banche centrali.

Dopo la crisi finanziaria e la conseguente regolamentazione in tema di liquidità proposta da Basilea III ([3]), la necessità di effettuare uno stress test sulla posizione di liquidità è divenuta sempre più pressante. Del resto gli stessi indici di liquidità introdotti dalla regolamentazione (LCR e NSFR) non sono altro che degli indicatori circa la capacità di una banca di sopravvivere ad uno scenario di stress di liquidità. Sebbene non esistano norme che obblighino le banche a svolgere degli stress tests di liquidità, il Comitato di Basilea consiglia fortemente alle banche di eseguire analisi sempre più accurate in merito alla loro posizione di liquidità. Al riguardo ha promulgato anche alcune linee guida ([2]).

Come mostrato in un report della BCE ([7]), in cui vengono descritti i risultati raccolti tramite un’indagine svolta su un campione rappresentativo di banche europee con lo scopo di comprendere le modalità con cui vengono svolti gli stress test sulla liquidità, le tecniche utilizzate dalle banche risultano essere assai variegate. Le metodologie si differenziano sulla base dello scenario ipotizzato, della quantificazione dell’impatto sui cash flow, dell’orizzonte temporale e del perimetro coperto. Nel Gennaio 2012 il Fondo Monetario Internazionale (IMF) ha pubblicato un report ([8]) sulle analisi di liquidità effettuate da un gruppo di banche di diversi paesi. In tale documento viene stabilito un criterio per stabilire la severità dello scenario di stress. Come riferimento viene preso lo scenario a cui sono andate incontro diverse banche nei 30 giorni successivi alla bancarotta di Lehman Brothers, che viene convenzionalmente posto pari ad 1 (Scenario di Stress Severo) e descritto da specifici haircut da applicare alle varie poste di bilancio. Altri scenari più o meno severi si ottengono a partire da questo moltiplicando gli haircut per determinati coefficienti.

Le metodologie più interessanti

Uno dei modelli di Liquidity Stress Test che al momento appare essere tra i più avanzati è quello proposto da Jan Willem van den End della Nederlandsche Bank ([4]). La rilevanza di tale modello deriva dal fatto che esso tiene conto della normativa di Basilea III, in particolare degli indici di liquidità LCR e NSFR. Lo stress test consiste in un algoritmo a quattro passi. Esso modellizza il profilo di liquidità di una banca dopo un primo round di crisi di liquidità (t1), l’azione della banca per limitarne gli effetti (t2), un secondo round di crisi (t3) e infine la reazione della banca centrale (t4). Ad ogni passo, il modello calcola il valore raggiunto dall’indicatore LCR.

All’istante iniziale viene calcolato l’LCRt0 in base ai dati del bilancio e del cash flow della banca, andando dunque ad applicare ad ogni voce di bilancio i fattori previsti dalla regolamentazione. In t1 si simulano gli effetti del primo round di crisi, attraverso un metodo Monte Carlo, che permette di rappresentare i diversi scenari che si possono verificare. Gli shock si riflettono nell’aumento dei tagli wi che vengono applicati alle poste del bilancio e alle componenti del cash flow, consistentemente a quanto viene fatto per calcolare l’indicatore LCR. Dopo lo shock di liquidità e l’applicazione di questi pesi, l’indice diviene pari a LCRt1, nel caso esso sia sotto la soglia minima richiesta dalla regolamentazione, la banca è chiamata a reagire liquidando dei titoli (e dunque modificando il suo stato patrimoniale) allo scopo di alzare l’LCR, queste operazioni portano ad ottenere un nuovo valore dell’indice (LCRt2). Viene poi applicato un nuovo stress, che tiene conto sia di fattori sistematici che idiosincratici, giungendo ad un nuovo valore LCRt3. A questo punto, se si rende necessario, è previsto l’intervento della banca centrale, fonte ultima di riserva di liquidità per le banche. L’intervento porta ad un valore pari a LCRt4.

Un altro modello di Liquidity Stress Test è quello descritto da Wong e Hui (2011) ([5]). A differenza del modello di Van den End, esso cerca di studiare i collegamenti tra il rischio di liquidità, il rischio di mercato e il rischio di default delle banche. Il framework è composto da due parti principali:

  1. Applicazione di un metodo Monte Carlo per generare degli shock su differenti assets per simulare il rischio di mercato.
  2. Modellizzazione, tramite un sistema di equazioni che caratterizzano l’interazione tra i vari tipi di rischio, dell’effetto che gli shock avrebbero sulle varie voci di bilancio, cash flow, rischio di default e rischio di liquidità di singole banche.

Tramite il metodo Monte Carlo vengono simulati diversi fattori ritenuti rilevanti per il rischio di mercato. In ogni scenario di stress si suppone ci sia un periodo prolungato (i.e. un anno) di shock esogeni negativi nel valore di vari asset dei principali mercati finanziari (inclusi titoli di debito, azioni e titoli finanziari strutturati). Ogni scenario di stress può essere trattato come un prolungato periodo di fire sales di tali strumenti finanziari.

Problematiche e criticità emerse

Il rischio di liquidità assume spesso un ruolo secondario all’interno degli stress test più avanzati, in cui vengono considerati congiuntamente tutti i rischi a cui sono sottoposte le istituzioni finanziarie (rischio di credito, di mercato, etc.). L’European Banking Authority (EBA) ad esempio considera il rischio di liquidità solamente come un fattore di incremento del cost of funding, al quale  dedica un’intera sezione nella descrizione metodologica dello stress test in atto nel 2014 ([6]). Non c’è traccia invece di un’analisi approfondita riguardante le dimensioni e i contenuti dei buffers di liquidità delle istituzioni finanziarie.

Per sopperire a ingenti e improvvise uscite di cassa, le banche si tutelano con dei buffers di liquidità corrispondenti a diverse scadenze temporali. Nel paper del Comitato di Basilea del 2013 sugli stress test di liquidità ([2]) viene sottolineato come, nella recente crisi finanziaria, alcune banche abbiano sottostimato il rischio e la dimensione di uscite di cassa inaspettate, e quindi si siano ritrovate con buffers di liquidità di dimensioni insufficienti. Un altro punto critico ha riguardato la qualità di questi buffers, composti da asset che si sono rivelati non facilmente liquidabili in periodi di forte stress. A questo problema si è cercato di rispondere con l’introduzione dei requisiti sugli indicatori  LCR e NSFR, che richiedono asset di elevata qualità a copertura delle possibili uscite (HQLA). L’introduzione di questi nuovi standard avverrà però gradualmente a partire dal 2015 e dal 2018, è quindi importante condurre adeguati stress tests di liquidità nel periodo di transizione, anche per tenere in considerazione i rischi su orizzonti temporali diversi da quelli degli indicatori (1 mese e 1 anno, rispettivamente). Gli stress test permettono inoltre di analizzare diversi scenari con fattori di rischio specifici per una certa istituzione o per una certa area geografica.

Dall’analisi del Comitato di Basilea su alcuni case study rilevanti emerge come i principali punti critici riguardanti gli stress test di liquidità siano i seguenti: copertura dei depositi, eterogeneità dei prestiti, linee di liquidità irrevocabili concesse dalle banche centrali (committed facilities),  transazioni riguardanti contratti derivati. Al riguardo alcune osservazioni debbono essere tenute in considerazione per effettuare le analisi di stress in modo adeguato:

  • Le banche dovrebbero evitare di fare eccessivo affidamento sulle entrate di cassa previste. A tal proposito si devono calibrare adeguati fattori di haircut nel processo di definizione di uno stress test. Per quanto riguarda le uscite di cassa, emblematico è il caso di una banca americana che ha subito una perdita dell’8,5% dei depositi a vista in una sola settimana (11% in un mese). I depositi a vista sono una componente importante nell’analisi del rischio di liquidità.
  • Durante la crisi finanziaria i prestiti alle imprese non hanno giocato un ruolo rilevante nella perdita improvvisa di liquidità. Le entrate di cassa non realizzate non sono paragonabili al deterioramento sostanziale delle posizioni di liquidità delle banche causato dagli ABCP Conduits (Asset Backed Commercial Paper Conduits) e da altri strumenti finanziari di capital market.
  • Nella costruzione di uno stress test è consigliabile ipotizzare che le banche centrali si limitino al loro ruolo tradizionale, e non intervengano sistematicamente con linee di liquidità irrevocabili (Committed Liquidity Facilities) in soccorso delle banche in difficoltà.
  • Per quanto riguarda i derivati, i casi analizzati evidenziano come i fattori di haircut per le transazioni in contratti derivati vadano calibrati adeguatamente, l’esperienza recente non evidenzia una sottostima tale da giustificarne un’eccessiva penalizzazione.

Considerazioni di carattere più generale riguardano gli effetti di secondo ordine e sistemici negli stress test. Nella simulazione degli scenari di stress è importante tenere conto delle eventuali azioni delle banche principali volte a rimediare una situazione critica di liquidità. Tali azioni potrebbero infatti portare a un cambiamento ulteriore dello scenario (effetti di secondo ordine), a cambiamenti radicali della situazione di mercato a causa di ingenti movimenti di titoli, con effetti sistemici e di contagio. Un esempio di test all’avanguardia in questo campo è quello proposto da Van Den End ([4]) descritto sopra.

Prossimi passi

Entro Ottobre 2014 è prevista l’uscita di un documento in cui l’EBA analizzerà la situazione di un ampio campione di banche europee, con stress tests riguardanti tutti i rischi delle banche. Nel draft metodologico di Marzo 2014 il rischio di liquidità viene posto in secondo piano, come un semplice fattore per l’analisi del cost of funding. Si attende a breve un documento finale che chiarisca la metodologia che l’EBA sta utilizzando per eseguire questi stress test di tipo globale.

 

Bibliografia

[1] BCBS (2013). Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools.

[2] BCBS (2013). Liquidity stress testing: a survey of theory, empirics and current industry and supervisory practices. BIS Working Paper No. 24.

[3] R. Ottolini, E. Ubaldi (2014). Il rischio di liquidità e Basilea III: LCR e NSFR.

[4] J. W. Van den End (2010). Liquidity Stress-Tester: Do Basel III and Unconventional Monetary Policy Work? DNB Working Papers, Netherlands Central Bank, Research Department.

[5] E. Wong, Cho-Hoi Hui (2011). A Liquidity Stress-Testing Framework with Interaction between Market and Credit Risks. Hong Kong Monetary Authority.

[6] EBA (2014). Methodology EUwide Stress Test 2014. Preliminary Draft.

[7] BCE (2008). EU Banks’ Liquidity Stress Testing and Contingency Funding Plans.

[8] IMF (2012). Next Generation System-Wide Liquidity Stress Testing.

Lo scenario macroeconomico avverso degli stress test europei: uno shock abbastanza severo?
Carlo Milani

Mag 05 2014
Lo scenario macroeconomico avverso degli stress test europei: uno shock abbastanza severo? <small><small><I> Carlo Milani </I></small></small>

Executive summary

BCE ed EBA hanno definito lo scenario macroeconomico avverso sulla base del quale verranno condotti gli stress test sui principali istituti di credito europei. Lo scenario ipotizza una recessione per l’Area euro per altri due anni, l’aumento della disoccupazione, il calo dei prezzi delle case e dei listini azionari per il 20 per cento. Le banche che non supereranno il test avranno 6 o 9 mesi, a seconda del mancato rispetto dei requisiti minimi previsti per lo scenario di base o per quello avverso, per mettere in atto tutte le azioni necessarie per riportare i coefficienti patrimoniali al di sopra dei livelli di guardia.

Lo scenario macroeconomico avverso

L’European Systemic Risk Board (ESRB), presieduto dal Governatore della Banca Centrale Europea (BCE) Mario Draghi, ha recentemente definito i dettagli dello scenario macroeconomico avverso sulla base del quale verranno condotti gli stress test (ST; per maggiori dettagli si veda Barucci, Corsaro e Milani, 2014) sulle 124 principali banche europee.

Tale scenario riflette i rischi sistemici che attualmente minacciano il sistema bancario europeo e che possono essere riassunti in quattro punti (ESRB, 2014a):

i)                    L’aumento dei rendimenti obbligazionari globali, specialmente per l’accresciuta volatilità dei mercati emergenti;

ii)                   Un ulteriore deterioramento della qualità del credito per i paesi che soffrono di un contesto macroeconomico caratterizzato da una bassa domanda interna;

iii)                 Il possibile stallo nell’implementazione delle riforme strutturali, con conseguente perdita di fiducia circa la sostenibilità dei conti pubblici;

iv)                 La mancata “pulizia” dei bilanci bancari, necessaria per rimettere in moto il normale meccanismo dei mercati interbancari. La volatilità sui mercati potrebbe  anche derivare dai dubbi circa la disponibilità di un backstop pubblico a supporto delle banche europee dopo che i risultati sull’Asset Quality Review (AQR) e sugli ST saranno diffusi.

Oltre allo scenario macroeconomico avverso è stato definito anche lo scenario di base, elaborato sulla base delle proiezioni della Commissione Europea (2014), che stabilisce l’andamento delle variabili macroeconomiche nell’ipotesi in cui gli shock esogeni non dovessero verificarsi.

Le differenze tra lo scenario di base e quello avverso per il tasso di crescita reale del Pil, che esprimono quindi la severità degli shock considerati dall’ESRB, sono riportati nella tabella 1. Mediamente lo shock ipotizzato dovrebbe implicare una perdita di prodotto nell’ordine dei 2,5 punti percentuali all’anno per l’intero triennio 2014-16. Nel precedente ST, condotto dall’European Banking Authority (EBA) nel 2011, la flessione ipotizzata del Pil si attestava intorno ai 2 punti all’anno per il biennio 2012-13 (EBA, 2011).

In termini cumulati lo shock dovrebbe portare ad una perdita complessiva di 6,6 punti di Pil per l’intera Area euro (grafico 1). L’Italia, la Francia e la Spagna conoscerebbero un impatto negativo meno pesante per circa mezzo punto percentuale, mentre Irlanda, Grecia, Portogallo e Germania subirebbero perdite più consistenti per 1/1,5 punti percentuali.

Tabella 1. Crescita del Pil reale – scarti tra lo scenario di base e lo scenario avverso
(in punti %)

2014

2015

2016

Italia

-1.5

-2.8

-2.0

Francia

-1.4

-2.8

-1.9

Germania

-2.7

-3.8

-1.5

Spagna

-1.3

-2.7

-2.1

Portogallo

-1.5

-3.8

-2.8

Irlanda

-3.0

-3.6

-1.9

Grecia

-2.2

-3.6

-2.5

Area euro

-1.9

-3.2

-1.8

Fonte: ESRB (2014a).

 

Grafico 1. Effetto cumulato dello stress test in termini di minore crescita reale del Pil
(livello di deviazione nel 2016 in %)

Milani 050514

Fonte: ESRB (2014a).

 

Il contesto macroeconomico avverso determinerebbe effetti negativi anche su altre variabili macroeconomiche. Alla fine del triennio, il tasso di disoccupazione presenterebbe un incremento di oltre 2 punti per l’intera Area euro. Maggiormente penalizzato risulterebbe essere il mercato del lavoro spagnolo (+3,9 punti di disoccupazione), mentre in Francia gli effetti sarebbero limitati a 1,3 punti. In questo quadro l’Italia presenterebbe un aumento del tasso di disoccupazione di circa 2,5 punti a fine 2016.

Sul fronte dei prezzi, l’inflazione registrerebbe un riduzione cumulata nel periodo 2014-16 per l’intera Area  euro di circa 2 punti percentuali. Particolarmente colpite sarebbero le quotazioni immobiliari, che per l’Area euro registrerebbero un calo tra il 7 e l’11 per cento nel triennio 2014-16. Più contenuto sarebbe invece l’effetto sui prezzi immobiliari in Italia (tra il -3 e il -5 per cento). Il mercato francese e quello tedesco sarebbero più penalizzati, con una flessione nel 2016 del 17 e del 13 per cento rispettivamente.

Lo scenario macroeconomico avverso offre poi diverse indicazioni sull’andamento di alcune importanti variabili finanziarie. I prezzi azionari, nel caso in cui si verificassero gli shock esogeni soprarichiamati, registrerebbe una flessione del 18 per cento nell’intera Area euro a fine 2016 (-20 per cento in Italia). Anche i tassi di interesse sui titoli obbligazionari governativi a lungo termine subirebbero un contraccolpo negativo. Nel complesso dell’Area euro l’incremento dei tassi sarebbe pari a 150 basis point (bp) nel 2014, per poi attestarsi a circa 110 bp nel successivo biennio 2015-16. In Italia l’aumento sarebbe leggermente più alto, nell’ordine di mezzo punto percentuale. Rispetto alla Germania i tassi italiani aumenterebbero invece di circa un punto percentuale nel 2014 e di 70 bp nel 2015-16. Tra i paesi più colpiti abbiamo la Grecia e il Portogallo.

Tabella 2. Tassi d’interesse sui titoli governativi a lungo termini – scarti tra lo scenario di base e lo scenario avverso  (in punti %)

Scarti rispetto allo scenario di base

Spread rispetto alla Germania

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Italia

205

149

149

96

67

67

Francia

140

104

104

31

22

22

Germania

109

82

82

Spagna

191

139

139

82

57

57

Portogallo

231

168

168

122

86

86

Irlanda

148

109

109

39

27

27

Grecia

316

228

228

207

146

146

Area euro

152

112

112

43

30

30

Fonte: ESRB (2014a).

 

Per le variabili di natura finanziaria, l’ESRB e la BCE hanno anche predisposto un set dettagliato e articolato di fattori che incidono sul rischio di mercato (tassi d’interesse e volatilità delle principali valute, credit spread, haircut e volatilità sulle principali commodity, ecc.) al fine di avere delle proiezioni sulle posizioni finanziarie iscritte in bilancio e valutate al fair value (ESRB, 2014b).

Conclusioni e aspetti critici

Gli ST che verranno condotti nel corso del 2014 da BCE e EBA appaiono essere più severi e più completi di quelli effettuati tre anni fa. La limitata portata del ST del 2011 fu chiara quando, poco dopo la diffusione dei risultati, alcune banche irlandesi, che avevano superato i test senza segnalare evidenti problemi, furono nazionalizzate per evitare il default, così come fu necessario instituire una bad bank per ripulire i bilanci bancari dall’eccessivo peso dei crediti deteriorati (soprattutto nel comparto dei mutui immobiliari).

La maggiore severità e rigorosità è però forse ancora troppo contenuta se si vuole raggiungere l’obiettivo di riportare la fiducia sull’effettivo stato di salute delle banche europee e rimettere anche in moto il normale funzionamento dei mercati interbancari dell’Eurozona.

Prendendo ad esempio proprio l’Italia, lo scenario macroeconomico avverso  ipotizza una diminuzione cumulata del Pil nell’ordine dei 6 punti percentuali nel triennio 2014-16. Osservando alcune fasi storiche recenti si rileva però che il prodotto italiano ha subito flessioni ancora più consistenti in periodi di tempo più brevi. Dal 2007 al 2009, infatti, la flessione del Pil reale è stata del 6,6 per cento, mentre ha raggiunto gli 8,5 punti se si considera il periodo fino al 2013.
Anche sul fronte dei tassi governativi le ipotesi previste per l’Italia, e per gli altri paesi periferici, segnalano incrementi degli spread rispetto alla Germania ben più contenuti rispetto a quelli che la storia recente ci ha mostrato.

Probabilmente ECB e EBA avrebbero definito uno scenario avverso più negativo se il secondo pilastro dell’Unione Bancaria avesse previsto fin da subito la possibilità di mutualizzare i costi di ricapitalizzazione delle banche (Brescia Morra e Mele, 2014) che non supereranno l’AQR e gli ST, posto anche i tempi abbastanza ristretti (dai 6 ai 9 mesi) entro cui le banche dovranno attuare le opportune contromisure. A supporto di questa interpretazione si può rilevare come gli stress test in corso di implementazione da parte della Bank of England (2014) sono sotto molti aspetti più severi, prevedendo ad esempio un incremento della disoccupazione di 6 punti percentuali e una flessione dei prezzi delle abitazioni del 35%, variazioni tre volte più intense rispetto a quelle ipotizzate dall’ESRB.

Bibliografia

Bank of England, (2014), Stress testing the UK banking system: key elements of the 2014 stress test.

Barucci Emilio, Stefano Corsaro, Carlo Milani, (2014), Asset quality review e stress test. Cosa ci aspetta?, FinRiskAlert.it.

Brescia Morra, Concetta, Giulia Mele, (2014) Risoluzione delle banche: un compromesso importante in Europa. FinRiskAlert.it.

Commissione Europea, (2014), European Commission projections for the 2014 EU-wide stress tests baseline scenario.

EBA, (2011), 2011 EU-wide stress test aggregate report.

ESRB, (2014a), EBA/SSM stress test: The macroeconomic adverse scenario.

ESRB, (2014b), EU-wide Stress Test 2014 – Market Risk Scenarios.

EIOPA: iniziati stress test sul settore assicurativo

Mag 03 2014

L’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) ha lanciato gli stress test sul settore assicurativo. L’obiettivo è di analizzare la resistenza del settore sulla base di dati ipotetici e storici.
Il termine per fornire i dati richiesti alle autorità nazionali è l’11 luglio; per ulteriori informazioni e per i vari passaggi degli stress test, premere qui.

Bankitalia, pubblicato Rapporto sulla stabilità finanziaria

Mag 02 2014

La Banca d’Italia ha pubblicato in data odierna il Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 01/2014. Le informazioni sull’Italia evidenziano che:
– la ripresa degli indicatori macro è in progressione, ma ancora fragile;
– la valutazione delle banche italiane da parte del mercato è migliorata, avvicinandole al livello delle controparti europee;
– la situazione del credito ai privati migliora, mentre per le imprese la situazione è ancora difficile;
– rallenta il deterioramento della qualità dei prestiti, contemporaneamente aumentano i tassi di copertura;
– le banche stanno riducendo la quantità di titoli pubblici presenti nei propri portafogli;
– i rischi per il settore assicurativo sono modesti;
– la liquidità nel mercato finanziario italiana è migliorata.

Rapporto sulla stabilità finanziaria 01/2014

FED, prosegue il tapering: acquisti mensili a 45 miliardi

Mag 02 2014

Il Board della Federal Reserve ha approvato all’unanimità un’ulteriore diminuzione dell’acquisto di mutui e titoli di stato da 55 a 45 miliardi di dollari al mese. Il miglioramento dell’attività economica è alla base di questa decisione.
I 45 miliardi di acquisti saranno suddivisi tra acquisti di mutui (20 miliardi) e Treasury (25 miliardi).

Per ulteriori informazioni, premere qui.