Solvency II: il primo set di Implementing Technical Standard sui processi di approvazione
di Mirko Maestrucci

Mag 19 2014
Solvency II: il primo set di Implementing Technical Standard sui processi di approvazione   <small><small><I> di Mirko Maestrucci </I></small></small>

EIOPA ha emanato il 1 aprile, in pubblica consultazione, una prima serie di ITS (Implementing Technical Standard) per definire le procedure di approvazione del Matching Adjustment, degli Ancillary Own Funds, degli Undertaking Specific Parameters, dei Modelli Interni e dei Special Purpose Vehicles, oltre al processo per le decisioni congiunte dei collegi delle autorità di vigilanza costituiti per valutare i modelli interni dei gruppi transnazionali. Gli ITS contribuiscono alla preparazione delle compagnie di assicurazione e delle autorità di vigilanza al processo di approvazione che partirà dal 1 aprile 2015. EIOPA proporrà gli ITS alla Commissione Europea entro il 31 ottobre 2015 per l’approvazione finale.

Gli ITS sono strumenti regolamentari redatti da EIOPA secondo i poteri conferiti dalle norme istitutive,  sono redatti sulla base di un a precisa delega della Commissione nell’ambito di un atto legislativo rilevante (per esempio la Direttiva Omnibus II che modifica l’esistente Direttiva Solvency II). Questo tipo di delega include quasi sempre una deadline entro la quale trasmettere gli Standard Tecnici.

Gli Standard Tecnici non contengono decisioni strategiche o scelte politiche e il loro ambito è limitato alla specifica delega, il loro obiettivo principale è quello di definire i moduli, gli schemi e le procedure per specifiche aree regolamentate. EIOPA, come per tutti i suoi atti regolamentari, conduce una pubblica consultazione e effettua un’analisi costi/benefici (Impact Assessment) consultando anche l’importante Stakeholder Group.

La bozza finale degli standard tecnici di implementazione deve essere approvata dalla Commissione, che informa il Parlamento Europeo e il Consiglio. La Commissione ha il potere di emendare o respingere la proposta per gli ITS entro tre mesi. EIOPA può sottoporre una nuova bozza entro sei settimane dalle osservazioni della Commissione. Una volta che gli standard tecnici sono approvati dalla Commissione, vengono tradotti e pubblicati, divenendo misure implementative con forza di legge.

Il gruppo di ITS presentati in pubblica consultazione nell’aprile 2014 riguardano prevalentemente i processi di approvazione che descrivono i requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo di particolari elementi del sistema prudenziale. Inoltre, vengono declinati i requisiti necessari affinché le autorità di vigilanza siano in grado di dare un approvazione con una validità legale certa. I processi di approvazione ambiscono ad assicurare, attraverso un’analisi preliminare del supervisore, la qualità e l’ammissibilità di certi importanti e complessi parametri “non-standard”. Il processo di approvazione è generalmente suddivisibile in tre step principali:

File articolo Maestrucci

 

 

Quali sono gli standard in pubblica consultazione?

  1. ITS sul processo di approvazione per l’utilizzo del Matching Adjustment (MA);
  2. ITS sul processo di approvazione dei modelli interni, sulle modifiche rilevanti al modello e sui cambiamenti alla policy che ne regola le modifiche;
  3. ITS sul processo decisionale congiunto per i modelli interni dei gruppi assicurativi;
  4. ITS per il processo di approvazione dei parametri “undertaking-specific” (USP);
  5. ITS per il processo di approvazione degli ancillary own funds
  6. ITS riguardanti gli Special Purpose Vehicles (SPVs)

 

Il Matching Adjustment

Al fine di mitigare la volatilità di breve periodo del Bilancio Solvency II, in considerazione della natura di lungo periodo dei tipici impegni degli assicuratori, il matching adjustment vuole attenuare l’impatto della variazione degli spread degli attivi sull’ammontare complessivo dei fondi propri. Il MA si applicherà ad alcuni portafogli che sono gestiti in maniera separata, i cash-flow dovranno essere coperti da attivi con flussi aventi caratteristiche simili in termini di duration, scadenza e ammontare. Quindi, nel caso in cui i flussi attivi e passivi abbiano caratteristiche simili fino a scadenza, ovvero vi sia un cash-flow matching, il MA potrà essere utilizzato per modificare la curva indicata per il calcolo best estimate delle riserve tecniche.

Gli Standard stabiliscono il processo da seguire per l’approvazione del MA, focalizzandosi su come la compagnia possa dimostrare il rispetto dei criteri sul cash-flow matching di attivi e passivi. In linea con la Direttiva si stabiliscono norme per assicurare che:

–          i flussi attivi e passivi siano allineati e che gli attivi possano essere sostituiti solo al fine di mantenere l’allineamento in casi come il downgrade o il default di un titolo obbligazionario;

–          la compagnia può mantenere questi attivi fino a scadenza;

–          vi sia un’adeguata trasparenza attraverso una disclosure pubblica dell’impatto del MA sulla posizione finanziaria.

 

Il processo di approvazione dei modelli interni e il processo di variazione della politica del modello interno delle modifiche rilevanti

Il modello interno è uno strumento di risk management che consente alla compagnia di analizzare il profilo di rischio complessivo, quantificando i rischi e determinando il capitale necessario per affrontarli. È responsabilità della compagnia mantenere aggiornato il modello e le metodologia in maniera accurata. L’autorità di vigilanza deve approvare i cambiamenti rilevanti del modello e accertarsi che il modello risponda ancora, dopo le modifiche, ai requisiti definiti per l’approvazione del suo utilizzo. La Direttiva richiede che la politica per le modifiche del modello interno sia già inclusa nell’iniziale processo di approvazione e quindi anche i cambiamenti a tale politica debbano essere sottoposti all’approvazione dell’autorità.

 

Il processo decisionale congiunto per i modelli interni di gruppo

Il modello interno di gruppo è utilizzato per calcolare l’SCR consolidato di gruppo e almeno un SCR di una singola controllata. Gli standard specificano gli elementi minimi, che le autorità di controllo coinvolte, devono considerare nel predisporre il processo per una decisione congiunta. Questi ITS intendono contribuire a migliorare la convergenza della vigilanza dell’Unione Europea, garantendo l’efficacia del processo utilizzato per raggiungere la decisione congiunta tra le varie autorità coinvolte. Obiettivo dichiarato è facilitare la decisione entro i sei mesi stabiliti dalla Direttiva permettendo una razionale allocazione delle risorse.

 

Il processo di approvazione dei parametri undertaking specific

L’approccio USP per il calcolo del capitale regolamentare Solvency II è basato su formule i cui parametri possono essere modificati per meglio riflettere il profilo di rischio della compagnia.

Gli ITS descrivono:

–          il processo nel quale la compagnia deve dimostrare che soddisfa i requisiti relativamente alla qualità dei dati e al profilo di rischio. Questo comprende le argomentazioni per giustificare la scelta dei parametri, dei segmenti e dei metodi prescelti per il calcolo, come le risultanze della valutazione della completezza, accuratezza e appropriatezza dei dati;

–          il processo di ritorno all’utilizzo dei parametri della standard formula, che devono essere approvati e debitamente giustificati dall’autorità di vigilanza;

–          il processo con il quale l’autorità di vigilanza richiede alla compagnia l’utilizzo degli USP.

 

Il processo di approvazione degli ancillary own funds

I fondi propri accessori sono elementi di capitale, distinti dai fondi propri di base, che possono essere richiamati per assorbire delle perdite. A esempio: capitale sottoscritto, ma non versato; lettere di credito e garanzia; altre impegni legalmente vincolanti ricevuti da un assicuratore o riassicuratore.

L’ammissibilità dei fondi accessori è sottoposta a preventiva approvazione da parte dell’autorità di vigilanza. I fondi accessori possono coprire parte dell’SCR, ma non l’MCR. Quando un fondo proprio accessorio viene richiamato o pagato, viene considerato come un elemento attivo e cessa di far parte dei pondi propri accessori.

 

Gli standard sugli Special Purpose Vehicle (SPVs)

Gli SPV sono entità legali indipendenti che vengono istituiti da uno o più sponsor. In ambito assicurativo l’SPV assumerà rischi dall’assicuratore o riassicuratore. La creazione di un’entità separata legalmente deve creare una terza parte indipendente alla quale possono essere trasferiti rischi assicurativi e attività. Dopo la creazione e il trasferimento di attività, portafoglio o rischi assicurativi, lo sponsor non avrà il controllo sul SPV e l’SPV non vanterà diritti verso lo sponsor. L’SPV deve favorire l’effettivo trasferimento del rischio.

Gli ITS si focalizzano su:

–          misure per assicurare l’effettivo trasferimento del rischio e la protezione dell’assicurato attraverso un processo di analisi della struttura e del trasferimento stesso;

–          il processo di cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e il disegno di moduli e formati per la contabilità e le informazioni statistiche e di vigilanza a carico degli SPV.

Pillole dal Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d’Italia
di Emilio Barucci

Mag 19 2014
Pillole dal Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d’Italia  <small><small><I>  di Emilio Barucci  </I></small></small>

La Banca d’Italia pubblica con cadenza semestrale un Rapporto sulla stabilità finanziaria. Oltre ad informazioni note ai più e diffuse dalla stampa specializzata ci sono alcune informazioni che meritano di essere segnalate. Senza alcuna pretesa di organicità, riportiamo quelle che abbiamo annotato:

  1. L’Italia detiene in larga parte il proprio debito pubblico. Soltanto il 36.7% del debito pubblico è detenuto da non residenti; tra i paesi più rilevanti dell’area euro ha la quota più bassa: Germania, 61%; Francia, 64%; Spagna, 40%; Grecia, 86%.
  2. I flussi di capitali esteri in Italia sono stati positivi per i titoli pubblici (a partire da metà 2012) e per le azioni e le obbligazioni private (a partire dall’autunno del 2013), rispettivamente -80 miliardi e +40 miliardi il dato cumulato a marzo 2014 rispetto a giugno 2011; tra fasi alterne,  la raccolta delle banche italiane delle banche dall’estero è stata negativa: -170 miliardi il dato cumulato a marzo 2014 rispetto a giugno 2011.
  3. La correlazione tra i tassi di interesse sui titoli di stato italiani e tedeschi (decennali) ha conosciuto tre diversi periodi negli ultimi anni: forte correlazione positiva (prossima a 1) dall’avvio dell’UEM alla crisi Lehman; forte diminuzione della correlazione fino a divenire anche significativamente negativa nel periodo che va dal settembre 2008 all’estate 2012; correlazione positiva, anche se su valori inferiori rispetto al primo periodo, dopo l’annuncio del programma OMT nell’estate 2012.
  4. L’esposizione delle banche italiane nei confronti dei paesi emergenti, che potrebbero rappresentare una fonte di rischio, è molto limitata rispetto a quella delle banche tedesche, francesi e spagnole. L’esposizione è inoltre perlopiù concentrata verso i paesi dell’Europa centrale ed orientale ed è minima nei confronti dei paesi emergenti più colpiti dalle recenti tensioni.
  5. In un periodo di stretta del credito, il mercato obbligazionario ha rappresentato un canale alternativo a quello del credito bancario soltanto per le imprese di grande dimensioni: nel periodo 2002-2007 le emissioni in media sono state di 23 miliardi per anno, nel periodo 2009-2013 sono state in media pari a 32 miliardi; per le aziende di medie dimensioni invece le emissioni obbligazionarie sono diminuite (da 550 milioni a 320 milioni, in media per anno).
  6. Più che di alternativa si deve parlare in realtà di sostituzione: su un campione di 260 gruppi industriali, tra il 2009 e il 2013, quelli che hanno fatto ricorso al mercato obbligazionario hanno ridotto l’indebitamento con le banche di circa il 42%: i collocamenti di titoli, al netto di rimborsi, sono stati di circa 68 miliardi mentre i prestiti bancari si sono ridotti di 33 miliardi.
  7. Le condizioni di tasso di interesse sulle nuove erogazioni mutui alle famiglie da parte delle banche italiane sono state inferiori a quelle dell’area euro fino all’ottobre 2011; le condizioni di tasso di interesse sulle nuove erogazioni prestiti alle imprese da parte delle banche italiane sono state inferiori a quelle dell’area euro fino al giugno 2011. Fino a metà 2011 il rischio di credito in Italia percepito dagli intermediari era minore di quello degli altri paesi dell’area euro.
  8. Da luglio 2013 a marzo 2014 le vendite nette di titoli di Stato da parte delle banche italiane sono state pari a 22 miliardi. A fine marzo i titoli pubblici nei portafogli delle banche italiane ammontavano a 382 miliardi (10% del totale attivo).
  9. La raccolta bancaria sta subendo una trasformazione significativa. Si osserva: una riduzione delle passività nei confronti dell’Eurosistema, una raccolta obbligazionaria al dettaglio negativa, una raccolta obbligazionaria all’ingrosso che è tornata positiva nell’ultimo trimestre del 2013, i depositi da residenti continuano a crescere mentre quelli da non residenti continuano a diminuire.
  10. La raccolta al dettaglio delle banche è negativa a partire da metà del 2013 mentre i prestiti sono in calo oramai dall’inizio del 2012. Questo fa sì che il funding gap sia tornato sui livelli del 2005.
  11. Le quindici banche italiane oggetto del comprehensive assessment presentano  un CET1 ratio medio superiore rispetto ai valori europei: 9.9% contro il 9%. Sul fronte del leverage ratio, le banche italiane dimensione significativa presentano un rapporto del 4% contro un 3% delle banche europee di maggiore dimensione. Le banche italiane di dimensione significativa si confermano dunque solide da un punto di vista patrimoniale e con un minore livello di leverage rispetto a quelle europee.
  12. In termini di leverage le banche esposte più della media sono nell’ordine quelle tedesche, francesi, danesi e olandesi. Il grado di leverage è in diminuzione per due canali distinti: rafforzamento patrimoniale, diminuzione di titoli e derivati del settore privato.

La Banca d’Italia ripubblica la circolare 299/1999 “Istruzioni di vigilanza per le banche”

Mag 18 2014

In data 15 maggio 2014 la Banca d’Italia ha ripubblicato la circolare 229/1999 “Istruzioni di vigilanza per le banche”, contenente in origine, tra le altre, disposizioni in materia di autorizzazione all’attività bancaria, assetti proprietari, requisiti degli esponenti aziendali, struttura territoriale. La pubblicazione ha scopo esclusivamente informativo per evidenziare gli emendamenti apportati alle disposizioni contenute in questa circolare negli anni. Questa pubblicazione è particolarmente utile per gli operatori, anche perché a seguito dell’emanazione della nuova circolare 285/2013, entrata in vigore all’inizio di quest’anno, è stata modificata in maniera ampia e incisiva tutta la materia della vigilanza prudenziale. Per approfondimenti vedi l’articolo “Le nuove fonti della vigilanza prudenziale” di Concetta Brescia Morra e Giulia Mele

Come procedono le riforme della regolamentazione finanziaria in UE?

Mag 16 2014

La Commissione europea ha per la prima volta pubblicato un’analisi sul processo di regolamentazione finanziaria in corso in UE. La tesi principale è che i benefici di tali riforme superino i costi, rafforzando la stabilità finanziaria, aumentando la sicurezza degli operatori e migliorando l’efficienza e la profondità del mercato unico per prodotti finanziari.

Comunicato stampa
FAQ
Comunicazione della Commissione alle altre istituzioni europee
Staff working document

BCE: pubblicato report sull’implementazione del SSM

Mag 15 2014

La BCE ha pubblicato il report trimestrale che analizza gli avanzamenti nell’implementazione del SSM. I messaggi principali contenuti nel recente report, che copre il periodo 4 febbraio – 3 maggio, sono i seguenti:
– le strutture per la governance sono quasi complete;
– è stato approvato il regolamento per il framework dell’SSM;
– prosegue il lavoro sul manuale per la supervisione;
– è iniziata la creazione di team congiunti per la supervisione;
– il comprehensive assessment (asset quality review e stress test) procede senza intoppi.

Report

MIFIR e MIFID: il Consiglio dell’UE approva nuove norme

Mag 15 2014

Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato nuove regole sulla fornitura di servizi per investimenti in strumenti finanziari e sulle operazioni in  mercati finanziari regolati. Le nuove norme (una direttiva e un regolamento) si occupano della fornitura da parte di banche e imprese di servizi come mediazione, gestione del portafoglio, consulenza finanziaria.
Esse saranno applicabili 30 mesi dopo la loro entrata in vigore.

Per maggiori informazioni, leggere qui.

Il final draft per la Prudential Valuation (AVA)
di Michele Bonollo e Daniele Marazzina

Mag 12 2014
Il final draft per la Prudential Valuation (AVA)       <small><small><I> di Michele Bonollo e Daniele Marazzina </I></small></small>

L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato in data 31 Marzo 2014 il FINAL draft Regulatory Technical Standards EBA/RTS/2014/06 dal titolo “On Prudential Valuation under Article 105(14) of Regulation (EU) 575/2013” [3]. Tale documento riguarda il calcolo della valutazione prudenziale di tutte le posizioni misurate al fair value, della cui versione preliminare [2] si è già parlato in questo sito [1]. Tale calcolo entrerà in vigore già da quest’anno, come richiesto da Basilea 3. Scopo di tale trattazione è illustrare quali novità e impatti porta questa nuova –e definitiva pubblicazione.

1.      La Situazione

Lo scopo delle pubblicazione dell’EBA [2,3] è quello di determinare una metodologie per calcolare un valore prudenziale che possa raggiungere un appropriato grado di certezza considerando allo stesso tempo come le posizioni del trading book contribuiscono in modo rilevante al risultato (Utile/Perdita) del Conto Economico. La necessità di introdurre tale regolamentazione nasce dalla Capital Requirements Regulation (CRR) 575/2013, detta “Basilea 3”, in vigore dal 1 Gennaio 2014, nella quale viene definito l’obbligo per le istituzioni finanziarie di effettuare la prudential valuation da detrarre al Common Equity Tier 1 capital.

Ricordiamo brevemente che l’EBA prevede due modalità di calcolo: una semplificata (Simplified Approach), e una evoluta (Core Approach). L’approccio semplificato si applica solo alle istituzioni finanziarie avente la somma dei valori assoluti di attività e passività, valutate al fair value, inferiore ai 15 miliardi di Euro. Il Core Approach si basa invece sul calcolo di nove diversi AVA, da aggregare opportunamente, in generale sommandoli, secondo le modalità descritte negli Articoli 9-17 di [3]:

  • Incertezza sulle quotazioni di mercato (articolo 9);
  • Costi di chiusura (articolo 10);
  • Rischi di modello (articolo 11);
  • Differenziali creditizi non realizzati (articolo 12);
  • Costi di investimento e costi di finanziamento (articolo 13);
  • Posizioni concentrate (articolo 14);
  • Costi amministrativi futuri (articolo 15);
  • Chiusure anticipate (articolo 16);
  • Rischi operativi (articolo 17).

Per ulteriori dettagli rimandiamo ad [1].

2.      Scadenze

Mentre “Basilea 3” sembrava richiedere l’uso degli AVA già nel primo quadrimestre del 2014, l’approvazione finale da parte della UE del FINAL draft, e quindi delle regole del calcolo di questi indicatori, non è ancora avvenuta. La regolamentazione sugli AVA entrerà in vigore dal dodicesimo giorno successivo la sua pubblicazione sull’ “Official Journal of the European Unit”, che dovrebbe avvenire con molta probabilità fra il secondo e il terzo quadrimestre del 2014.

3.      Quali novità?

Mentre dal punto di vista dello scopo dell’AVA nulla cambia dal Consultation Paper [2] al Final Draft [3], cioè l’AVA serve a determinare un valore prudenziale che possa raggiungere un appropriato grado di certezza, identificato nel 90%, differenze importanti si notano nel calcolo degli AVA, soprattutto nel Simplified Approach, e nell’aggregazione degli AVA del Core Approach.

Il Simplified Approach prevede di calcolare l’AVA come lo 0.1% della somma delle attività e passività tenute al fair value. Nella versione preliminare, era invece la somma fra questa grandezza e il 25% del profitto netto non realizzato sulle posizioni al fair value. Tale modifica risponde ad una criticità, sottolineata anche in [1], riguardante l’uso delle perdite unrealized nel calcolo dell’AVA, che avrebbero potuto produrre forti inconsistenze.

Si noti che il riferimento al profitto netto non realizzato non viene invece eliminato dal Core Approach: Nel caso in cui non sia possibile calcolare uno o più dei nove AVA come descritto negli articoli 9-17 di [3], ad esempio a causa della mancanza dei dati necessari, la regolamentazione permette ancora di valutarli come somma

(a)    del 100% del profilo netto non realizzato sulle posizioni al fair value ;

(b)   del 10% del valore nominale, per i derivati, o del 25% del valore di mercato ridotto dell’ammontare calcolato in (a), per gli strumenti finanziaria di tipo non-derivati.

Tali modifiche hanno probabilmente rovesciato il rapporto fra  Simplified Approach e Core Approach in termini di rettifica del fair value. Mentre, secondo le definizioni del Consultation Paper, il primo risultava eccessivamente punitivo rispetto al Core Approach, ora il secondo, molto più complesso da calcolare, può portare ad una eccessiva correzione del fair value, soprattutto se non è possibile seguire i dettami degli Articoli 9-17. Questo molto probabilmente scoraggerà le istituzioni che non hanno l’obbligo di applicare il Core Approach dall’abbandonare il Simplified Approach.

Relativamente al calcolo dei nove singoli AVA del Core Approach non si segnalano grosse novità nel passaggio da [2] a [3]. E’ stato fatto dall’EBA uno sforzo per chiarire le modalità di calcolo, ad esempio esplicitando la possibilità di decomporre strumenti finanziari complessi in più valuation input e trattarli separatamente (Articoli 9, 10). Restano tuttavia alcune criticità riguardo alla difficile applicabilità del Core Approach, che richiederà un investimento in termini di tempo e risorse umane da parte delle istituzioni finanziarie: uno dei motivi è dovuto al fatto che il calcolo proposto negli Articoli 9-17 richiede una notevole serie di dati, opportunamente aggregati, che non sempre sono già in possesso delle istituzioni finanziarie. E ricordiamo che il non ricorso alle modalità presentate in tali articoli comporta l’uso di regole che, come già detto, appaiono molto penalizzanti. Appare invece di semplice applicazione (oltre che meno punitivo) il nuovo Simplified Approach  presentato nel Final Draft.

Come già accennato, l’altro grande cambiamento riguarda l’aggregazione degli AVA, necessaria nel Core Approach. Nello specifico, l’AVA totale è la somma degli AVA delle diverse categorie rappresentate negli Articoli 9-17 di [3]. Ciò non differisce da quanto era già presente nel Consultation Paper. Appare però chiaro che l’AVA di una categoria può esso stesso essere calcolato come aggregazione di AVA diversi, dovuta alla presenza di valuation input differenti. Le differenze fra [2] e [3] riguardano in particolare l’aggregazione per  “incertezza sulle quotazioni di mercato”, “costi di chiusura” e “rischio di modello”. Nel Consultation Paper le regole erano le seguenti:

  • se gli AVA erano legati a un solo valuation input, sono aggregati come semplice somma
  • altrimenti, come 50% della somma degli AVA di ogni valuation input.

Con il Final Draft è ora possibile considerare due regole: la somma del 50% degli AVA, come prima, oppure la somma dei singoli AVA meno il 50% delle differenze aggregate fra valore atteso e valore prudenziale. Tali formule sono riportate nell’ANNEX di [3], e il nuovo impianto sembra essere meno punitivo, tenendo conto dei benefici dovuti alla diversificazione. Ricordiamo però che questa modifica riguarda solo 3 dei 9 AVA: gli altri dovranno essere sommati fra di loro. Inoltre l’AVA totale sarà la somma dei 9 AVA, uno per ciascuna categoria: ciò produrrà, con molta probabilità, una elevata rettifica del fair value dovuta alla prudential valuation.

Riferimenti

[1] M. Bonollo, D. Marazzina (2014) Prudential Valuation dei derivati (AVA)

[2] Autorità bancaria europea – EBA (2013) Consultation Paper EBA/CP/2013/28

[3] Autorità bancaria europea – EBA (2014) EBA FINAL draft Regulatory Technical Standards EBA/RTS/2014/06 on prudent valuation