Banche UE: Pubblicati risultati EBA su impatto delle riforme regolamentari di Basilea III

Dic 23 2017

L’Autorità Bancaria Europea ha pubblicato i risultati di un’analisi volta a quantificare l’impatto complessivo del pacchetto di riforma recentemente concordato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) sul sistema bancario europeo.

L’esercizio riporta i dati aggregati sulle banche dell’UE assumendo la piena attuazione del quadro finale di Basilea III, come approvato dal Gruppo di Governatori delle banche centrali e dai Capi di vigilanza (GHOS), e riflette le revisioni sia degli approcci al rischio di credito e operativo che del processo per la stima del leverage ratio (LR). Complessivamente, i risultati, basati su dati di bilancio al 31 dicembre 2015, mostrano che il requisito minimo di capitale Tier 1 delle banche europee aumenterebbe del 12,9%. Per rispettare il nuovo quadro regolamentare, le banche europee avrebbero bisogno di 17,5 miliardi di euro di capitale CET1 aggiuntivo, mentre il deficit di totale sarebbe pari a 39,7 miliardi di euro. Infine, il 20,5% delle banche facenti parte del campione in esame sarebbe vincolato all’applicazione del cosiddetto output floor, fissato dal GHOS al 72,5% dei requisiti patrimoniali calcolati in base agli approccio standardizzati.

Comunicato stampa
Report EBA su impatto Basilea III su banche EU

Quali effetti da Basilea IV?
di Emilio Barucci e Carlo Milani

Dic 16 2017
Quali effetti da Basilea IV?  di Emilio Barucci e Carlo Milani

Lo scorso 7 dicembre sono state varate le nuove norme sui requisiti patrimoniali delle banche che vanno a modificare ed integrare il terzo accordo di Basilea. Questi cambiamenti, che molti analisti identificano con Basilea IV ad evidenziare l’ampia portata delle modifiche attuate, dovranno adesso essere ratificati da tutti i paesi coinvolti (dal Parlamento Europeo per l’UE27) prima di entrare in vigore. L’accordo prevede comunque una lunga fase di implementazione: le prime modifiche saranno operative solo a partire dal 2022 e l’accordo sarà pienamente a regime solo nel 2027.

Obiettivo principale delle modifiche è quello di ridurre la variabilità delle valutazioni degli attivi ponderati per il rischio (RWA) nella comparazione tra banche di diversa dimensione, operanti secondo regimi regolamentari e modelli di business diversi.

Basilea IV ha agito essenzialmente sul rischio di credito e su quello operativo, mentre quello di mercato non è stato toccato in virtù delle rilevanti modifiche attuate negli anni passati.

Relativamente al rischio di credito l’intervento principale ha riguardato l’introduzione di limitazioni nell’impiego dei modelli interni per la valutazione del rischio (IRB).

In primo luogo per alcuni segmenti di business è stata eliminata la possibilità di utilizzare i modelli IRB avanzati, che oltre alla probabilità di default prevedono anche la stima della perdita a fronte del default (LGD). Nello specifico, a partire dal 2022, nel caso di finanziamenti a banche, altre istituzioni finanziarie e imprese appartenenti a gruppi con ricavi superiori ai 500 milioni di euro potrà essere adottato solo l’approccio standardizzato o l’IRB di base, escludendo quindi quello avanzato. L’IRB avanzato e quello di base saranno inoltre esclusi per le esposizioni in strumenti di capitale.

Le esposizioni su cui si continuerà ad applicare un approccio IRB (di base o avanzato) saranno soggette a vincoli più stringenti in merito ai risparmi in termini di RWA rispetto all’approccio standardizzato. Un output floor sui RWA pari al 50% sarà introdotto nel 2022, il vincolo crescerà progressivamente fino a raggiungere il livello massimo del 72,5% nel 2027. In altri termini, trascorsi dieci anni le banche che utilizzano i modelli IRB non potranno avere un beneficio in termini di RWA superiore al 27,5%, rispetto al modello standard.

Il modello standard diventerà più sensibile rispetto al rischio. Una matrice di coefficienti di ponderazione più dettagliata rispetto al coefficiente fisso attualmente in vigore viene prevista nel caso di esposizioni su cui è presente una garanzia reale, permettendo in tal modo un minor assorbimento di capitale.

Riguardo al rischio operativo, il comitato di Basilea ha deciso di procedere ad una netta semplificazione sostituendo i quattro approcci attualmente applicabili con un unico approccio standardizzato. Sulla base di questa procedura semplificata il rischio operativo sarà esclusivamente funzione di due parametri: i) l’ammontare dei ricavi di una banca e ii) una misura storica delle perdite operative.

Ultimo tassello della riforma riguarda il leverage ratio. Nel caso delle global systemically important banks (G-SIB), il rapporto tra Common Equity Tier 1 e la somma di totale attivo e poste fuori bilancio, che secondo Basilea III doveva essere superiore al 3%, giunge ad essere superiore al 3% più la metà del buffer prudenziale applicato per il ratio aggiustato per il rischio. Se quindi, ad esempio, ad una banca G-SIB è applicato un buffer aggiuntivo in termini di CET1 ratio pari al 2%, allora il requisito minimo del leverage ratio sarà pari al 4% (3%+2%*50%). In Basilea IV sono stati anche rivisti alcuni criteri per la definizione delle attività fuori bilancio da inserire nel calcolo del leverage ratio.

Gli impatti di Basilea IV

Come per ogni modifica regolamentare di rilievo il Comitato di Basilea ha anche diffuso le stime degli impatti dei cambiamenti regolamentari che abbiamo sintetizzato. Sulla base di un campione di 71 banche con operatività internazionale (gruppo 1), tra cui le 30 banche individuate dal Financial Stability Board (FSB) come G-SIB, e 42 con operatività nazionale ma di grande dimensione (gruppo 2), è emerso che le esigenze di capitale derivanti dalle modifiche sarebbero contenute. Per le banche del gruppo 1 sarebbero pari a 90,7 miliardi di euro, di cui 27,6 sotto forma di CET1, mentre per quelle del gruppo 2 sarebbero pari ad appena 1,4 miliardi (grafico 1). In definitiva gli effetti sarebbe prevalentemente concentrati sulle banche G-SIB.

Sulla base delle risposte fornite dal campione di banche analizzato, solo il 32% delle banche del gruppo 1, incluse le G-SIB, saranno vincolate nella loro attività a causa dell’applicazione degli output floor. Tale percentuale scende al 22% per le banche del gruppo 2. Le G-SIB subiranno invece maggiormente l’effetto delle altre modifiche apportate al calcolo dell’RWA (al netto degli output floor), con circa il 56% delle banche che saranno vincolate da queste nuove regole. Anche nel caso delle banche del gruppo 2, che adottano esclusivamente un approccio standardizzato, questo tipo di modifica sarà più rilevante. Più in generale per le banche del gruppo 2, comprese quindi anche quelle che utilizzano i modelli IRB, i limiti imposti sul leverage ratio porteranno le maggiori limitazioni.

Dal grafico 3 si evince invece come le banche del gruppo 1 che mostrano attualmente una divaricazione più ampia rispetto all’approccio standardizzato siano anche quelle che dovranno aumentare i risk-weight utilizzati nei modelli IRB in misura più significativa, un risultato che sembra in linea con gli obiettivi imposti dalla riforma di chiudere il gap tra i due mondi. Allo stesso tempo, però, si nota anche come le modifiche attuate consentiranno a molte banche internazionali (la maggioranza) una riduzione dei coefficienti di ponderazione per il rischio. Non sembra dunque che le misure adottate porteranno un aumento generalizzato dei RWA.

Conclusione

Il raggiungimento di un accordo sulle nuove regole di Basilea IV termina finalmente la fase di incertezza che riguardava l’assetto regolamentare del settore bancario post crisi, spostando l’attenzione sui tempi e le modalità attraverso cui avverranno le ratifiche, con il rischio che alcune regole più stringenti vengano annacquate in fase di conversione in legge.

I cambiamenti stabiliti, soprattutto con riferimento ai modelli IRB, vanno nel complesso nella giusta direzione di limitare gli eccessivi vantaggi connessi all’impiego di queste metodologie, in particolare per le banche G-SIB. L’entità degli interventi, date le distorsioni indotte da questi metodi (si veda al riguardo Haldane, 2011; Das e Sy, 2012; Le Leslé e Avramova, 2012; Beltratti e Paladino, 2013; Vallascas e Hagendorff, 2013; Mariathasan e Merrouche, 2014; Behn et al., 2014; Barucci e Milani, 2016), appaiono però limitati.

In particolare, i vincoli imposti dagli output floor non sembrano sufficientemente “sfidanti” per le banche che utilizzano i modelli IRB. Una riprova al riguardo è offerta dall’evidenza che il vincolo indotto dal leverage ratio

per le grandi banche nazionali (gruppo 2), che adottano un modello IRB, è ben più vincolante degli output floor.

Anche sulla base dell’ampia evidenza empirica sopra citata, la riforma dell’impianto di Basilea, per essere veramente efficace nella riduzione dei potenziali rischi sulla stabilità finanziaria, doveva probabilmente focalizzarsi di più sul levarage ratio. In altri termini, andavano rafforzate le misure di dotazione di capitale non aggiustate per il rischio, quelle meno soggette alla manipolazione da parte degli operatori bancari. L’impatto derivante dall’incremento del vincolo sul leverage ratio per le grandi banche appare davvero limitato.

Infine, altro fattore critico è rappresentato dal fatto che Basilea IV abbia stralciato qualsiasi riferimento al trattamento dei titoli di Stato presenti nei portafogli bancari, tema particolarmente sentito da molte banche europee, tra cui quelle italiane in testa, e da quelle giapponesi.

In definitiva, Basilea IV difficilmente raggiungerà l’obiettivo, citato da Mario Draghi, di rendere il sistema di patrimonializzazione più solido e di migliorare la fiducia nell’industria bancaria. Tale traguardo può essere raggiunto solo con una più profonda revisione dell’intero impianto di Basilea (Caprio, 2013).

Bibliografia

  • Barucci, Emilio, e Carlo Milani (2016), “Do European banks manipulate risk weights?”, Mimeo.
  • Behn, Markus, Rainer Haselmann, e Vikrant Vig. 2014. The Limits of Model-based Regulation. Mimeo.
  • Beltratti, Andrea, and Giovanna Paladino. 2013. Why do Banks Optimize Risk Weights? The Relevance of the Cost of Equity Capital. Mimeo
  • Caprio, Gerard. “Financial regulation after the crisis: how did we get here, and how do we get out?” (2013).
  • Das, Sonali, e Amadou Sy. 2012. How Risky are Banks’ Risk Weighted Assets? Evidence from the Financial Crisis. IMF working paper
  • Haldane, Andrew. 2011. Capital Discipline. Bank of England. Mimeo
  • Le Leslé, Vanessa, and Sofiya Avramova. 2012. Revisiting Risk Weighted Assets. IMF working paper, 12/90
  • Mariathasan, Mike, e Ourada Merrouche. 2014. “The Manipulation of Basel Risk Weights.” Journal of Financial Intermediation 23: 300–321.
  • Vallascas, Francesco, and Jens Hagendorff. 2013. “The Risk Sensitivity of Capital Requirements: Evidence from an International Sample of Large Banks.” Review of Finance 17: 1947–1988.

Finalizzate le riforme regolamentari di Basilea III

Dic 16 2017

L’organismo di supervisione del Comitato di Basilea, il Gruppo dei Governatori delle Banche centrali e dei Capi delle Autorità di vigilanza (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision – GHOS) ha raggiunto oggi un accordo sulla finalizzazione del pacchetto di riforme regolamentari noto come Basilea III.

“L’approvazione odierna delle riforme di Basilea III rappresenta una pietra miliare importante che renderà il quadro patrimoniale più solido e migliorerà la fiducia nei sistemi bancari”, ha dichiarato Mario Draghi, Presidente di GHOS e Presidente della BCE. Draghi ha aggiunto: “Il pacchetto di riforme approvato dal GHOS completa ora la riforma globale del quadro normativo, che è iniziato dopo l’inizio della crisi finanziaria”.

L’obiettivo principale dell’accordo è quello di ridurre l’eccessiva variabilità nel calcolo delle attività ponderate per i rischi (Risk Weighted Assets, RWA) tra le banche. Un’eccessiva variabilità, infatti, riduce la comparabilità tra i coefficienti di capitale, mina la fiducia degli operatori di mercato sulle metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali sviluppate internamente dalle banche, aumenta il costo dei fondi raccolti dagli intermediari sul mercato. Il pacchetto di riforme approvato dal GHOS introduce le seguenti principali innovazioni:

  • un nuovo approccio standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito;
  • vincoli all’utilizzo dell’approccio basato sui modelli interni (Internal Rating Based, IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito;
  • un nuovo approccio standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo, che sostituirà tutti gli attuali approcci, incluso il Metodo Avanzato di Misurazione (Advanced Measurement Approach, AMA);
  • un buffer addizionale di capitale per le istituzioni a rilevanza sistemica globale nell’ambito della disciplina sull’indicatore di leva finanziaria (Leverage Ratio);
  • un output floor, che fisserà un livello minimo ai requisiti patrimoniali calcolati sulla base dei modelli interni pari, a regime, al 72,5 per cento di quelli calcolati sulla base dei metodi standardizzati.

Le riforme entreranno in vigore il 1° gennaio 2022; al fine di garantire una introduzione graduale delle nuove regole è previsto un regime transitorio della durata di cinque anni. Il GHOS ha deciso di posticipare al 1° gennaio 2022 anche l’entrata in vigore della “Revisione complessiva del portafoglio di negoziazione” (Fundamental Review of the Trading Book, FRTB), originariamente fissata al 1° gennaio 2019.

Comunicato stampa
Versione finale degli accordi di Basilea III
Documento di sintesi

Presentati risultati di uno studio quantitiativo sull’impatto della finalizzazione degli standard di Basilea III

Dic 16 2017

Il Comitato di Basilea ha pubblicato i risultati di uno studio quantitativo sull’impatto (QIS) degli standard di Basilea III. Il Comitato ritiene che le informazioni relative al QIS forniranno un utile punto di riferimento per l’analisi e forniranno una stima dell’impatto dovuto alla finalizzazione delle riforme previste dall’impianto di Basilea III.

Il QIS si basa sui dati di fine 2015 forniti da 248 banche che hanno partecipato all’esercizio. Il QIS non ha tenuto conto di eventuali accordi transitori, né ha formulato alcuna ipotesi sulla redditività delle banche o sulle dinamiche comportamentali. L’esercizio inoltre non riflette alcun requisito patrimoniale aggiuntivo ai sensi del secondo pilastro del quadro di Basilea II, eventuali requisiti di assorbimento delle perdite più elevati per le banche nazionali di rilevanza sistemica o eventuali requisiti patrimoniali anticiclici. Alla luce di tali ipotesi, l’esercizio potrebbero portare ad una sovrastima dell’impatto reale.

L’esame dei risultati del QIS mostra che la finalizzazione di Basilea III non ha comportato un aumento significativo dei requisiti patrimoniali complessivi, sebbene gli effetti varino tra le banche.

Comunicato stampa
Risultati QIS

Cartolarizzazioni: consultazione EBA sui criteri per l’individuzione di esposizioni omogenee

Dic 16 2017

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato una consultazione pubblica per la definizione di una serie di criteri diretti a valutare l’omogeneità delle esposizioni sottostanti le cartolarizzazioni. Il requisito di omogeneità ha lo scopo di facilitare la valutazione dei rischi sottostanti da parte degli investitori e consentire loro di svolgere una rigorosa attività di due diligence. La sua applicazione è pertanto uno dei prerequisiti per un trattamento normativo più sensibile del profilo di rischio della cartolarizzazione. L’omogeneità delle esposizioni sottostanti è, inoltre, uno dei requisiti per l’applicazione del regime patrimoniale dedicato alle cartolarizzazioni STS (cartolarizzazioni classificate come “semplici, trasparenti e standardizzate”).
Le disposizioni oggetto della discussione individuano i seguenti criteri in base ai quali le esposizioni sottostanti sono considerate omogenee: (i) la necessità di essere sottoscritte in base a standard, metodi e criteri di sottoscrizione simili; (ii) la necessità di essere oggetto di procedure di servicing uniformi; (iii) la necessità di rientrare nella stessa categoria di attività e (iv) di essere ulteriormente differenziati in base all’applicazione dei fattori di rischio rilevanti.

La consultazione avrà termine il 15 marzo 2018.

Comunicato stampa
Documento di consultazione

ESMA: permane alto livello di rischio per i mercati finanziari UE

Dic 16 2017

L’ESMA ha pubblicato l’aggiornamento del proprio “Risk Dashboard”, riguardante i rischi sui mercati mobiliari dell’UE per il terzo trimestre 2017. La valutazione complessiva del rischio risultante dall’analisi condotta dall’Autorità europea individua il permanere di un alto livello di rischio, invariato rispetto al trimestre precedente.

Nel trimestre di riferimento, i mercati finanziari europei sono rimasti relativamente calmi, sebbene si siano dimostrati particolarmente reattivi agli eventi geopolitici globali. Ciò si è riflesso nell’aumento delle aspettative del mercato sulla volatilità a breve termine a seguito delle tensioni politiche globali.
Mentre i rischi di mercato e di credito rimangono molto elevati, le prospettive dell’ESMA per il rischio di credito sono migliorate riflettendo il miglioramento degli indicatori di rischio. Le prospettive per liquidità e rischio di contagio rimangono stabili. Il rischio operativo continua ad essere elevato, con un peggioramento delle prospettive a causa di crescenti preoccupazioni legate alla portata di potenziali attacchi informatici.

Risk Dashboard ESMA No. 4 2017

Comitato di Basilea: Pubblicato documento di discussione sul framework regolamentare per il rischio sovrano

Dic 16 2017

Il Comitato di Basilea ha pubblicato un documento di discussione riguardante il trattamento regolamentare delle esposizioni sovrane. Il documento si basa sul rapporto prodotto dall’apposita Task Force istituita nel gennaio 2015 con il compito di rivedere l’impianto disciplinare riguardante il rischio sovrano.
Il Comitato è del parere che le questioni emerse dall’analisi compita dalla Task Force e le potenziali idee delineate nel documento di discussione siano importanti e potrebbero trarre beneficio da una discussione più ampia. Tuttavia, il Comitato non ha raggiunto un consenso su eventuali modifiche al trattamento regolamentare delle esposizioni sovrane e, in questa fase, ha pertanto deciso di non avviare una consultazione sul tema.
I commenti al documento di discussione potranno essere inviati entro il 9 marzo 2018.

Comunicato stampa
Documento di discussione

Fintech: presentati i risultati preliminari della prima ricognizione di Consob e mondo accademico

Dic 16 2017

In data 5 dicembre sono stati presentati, presso il Fintech District di Milano, i risultati preliminari di una prima ricognizione sul Fintech, condotta dalla Consob in collaborazione con alcune delle principali università italiane. L’iniziativa ha visto coinvolti, oltre alla Consob, circa 70 fra docenti e ricercatori di vari atenei (Bocconi, Cattolica di Milano, Genova, Insubria, Luiss, Lumsa, Pavia, Politecnico di Milano, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Sant’Anna di Pisa, Sapienza, Verona). I lavori si sono svolti da settembre 2016 a novembre 2017. I documenti di ricerca saranno pubblicati tra gennaio e marzo 2018, secondo un piano dell’opera predefinito, in una collana editoriale di Quaderni della Consob dedicati al Fintech.

Dall’attività di studio emerge come il Fintech – ovvero la digitalizzazione del sistema bancario e finanziario – sia ormai parte integrante delle dinamiche di cambiamento della struttura dell’economia verso scambi e relazioni (anche sociali) sempre più digitali, attraverso l’uso intensivo dei dati. Il Fintech non può più essere considerato un fenomeno di nicchia. Il suo potenziale competitivo è molto elevato con un probabile effetto di disintermediazione (o di nuova intermediazione) del sistema finanziario tradizionale. Il progetto di ricerca è focalizzato sulla consulenza automatizzata, sul funzionamento micro-economico delle piattaforme finanziarie digitali, sul potenziale utilizzo della tecnologia blockchain/DLT nei mercati di negoziazione degli strumenti finanziari e sull’efficacia dell’attuale quadro della regolamentazione per uno scenario di servizi basati sulla tecnologia.

Tra le esigenze più sentite quella di un “Innovation Hub” in quanto punto di riferimento per i regolatori e il mercato a supporto dello sviluppo del Fintech, in linea con le esperienze già maturate in altri Paesi.

L’opera non trascura i temi dell’inquadramento giuridico complessivo della materia e quello dei nuovi rischi per la protezione degli investitori (con effetti anche sull’inclusione sociale), indotti dalle scarse competenze digitali e dalle basse conoscenze finanziarie, evidenziando ancora una volta la necessità di una strutturale e sistematica politica di educazione economico-finanziaria in un contesto ad elevata intensità tecnologica.

Piano dell’opera