EIOPA advises on SII Delegated Regulation
di Silvia Dell’Acqua

Ago 11 2017
EIOPA advises on SII Delegated Regulation  di Silvia Dell’Acqua

EIOPA started a review of the Delegated Regulation last December 2016, publishing a first discussion paper whose responses were received in March 2017. A roundtable followed during May 2017 and the outlines of the proposals gathered were presented to the stakeholders on June 2017.

The goal is to look for possible simplification of the SCR calculation, ensuring a proportionate application of the Standard Formula (SF) requirements.

Last 4th July 2017 EIOPA issued a consultation paper on its first set of advices to the European Commission (EC) on specific items in the SII Delegated Regulation, seeking for comments to be sent by next 31st August 2017. The aim is to finalise the advice by October 2017, to issue another consultation paper by the end of the year and to send the second set of advices by February 2018.

The consultation paper advises on a number of items:

1. Simplified calculations

  • The EC asked EIOPA to provide information on the current use of the existing simplifications and to suggest improvements (further methods and simplifications) to strengthen a proportionate application of the requirements.
  • Several stakeholders pointed out the difficulty of quantifying the error introduced by a simplified calculation, some claimed the need to use other simplifications than those listed; other proposed to set the SCR to a conservative amount for immaterial risks, saving the implementing costs. A large number of stakeholders stated that the calculation of non-life lapse risk (policy by policy) is too burdensome and not proportionate (too high complexity compared to the materiality of the risk). For what concerns the Life underwriting risks, many stakeholders pointed out the need for a simplification of the lapse risk (calculated policy per policy) and for a review of the mass lapse shock, deemed too high and inappropriate. An improvement to allow for a capital risk that varies over time was suggested for the simplified calculation of the mortality risk.
  • EIOPA believes that the current documentation is not to modify as it does not prevent stakeholders from using simplified calculations: a quantitative assessment is not necessarily required when a qualitative evaluation proves the immateriality of the error. This belief is supported by the number of simplification adopted in 2016 (the precise number will be available in July 2017 thanks to the annual QRT, but a first estimate of the NSAs indicates the total to be close to a thousand). Adopting further simplifications than those listed and setting a conservative amount for the immaterial risk is opposed to the aim of simplifying the calculation: the stakeholders would need to prove the correctness of the calibrations in the former case and to specify a method to set the amount in the latter (similarly to an internal model framework). EIOPA thinks there is room to simplify the calculation of the lapse risk (both life and non-life) by using homogeneous risk groups, provided that no compensation effects are allowed and the results are not materially different. The appropriateness of the MCAT stress is out of scope; nevertheless the materiality will be assessed at a later stage with the help of the annual QRTs. The enhancement on the mortality risk sub module has been taken on board.

2. Reduction of the reliance on external credit ratings

  • The EC asked EIOPA to further develop the framework (setting out methods and criteria to derive alternative credit assessments) in order to limit the reliance on rating agencies.
  • The Stakeholders stated that as the development of internal credit assessments requires specific expertise and is very costly, it should be also used for internal risk and portfolio management, TP evaluations and assessment of reinsurance recoverable; they suggest allowing for the usage of internal rating models. Some stakeholders suggested the possibility for internal credit assessment to reduce the capital requirement. They argued that the methodology based on market implied ratings is too complex and available for a limited number of financial instruments (often relying on CDSs), while they were in favour of using market spreads as a risk indicator: a standard capital charge would be defined applying the EIOPA representative portfolio used for the calculation of the VA and an adjustment to this capital change would be derived looking at the entity specific portfolio.
  • EIOPA believes that internal measures and ratings is the best alternative to External Credit Assessment Institutions (ECAIs) and will provide further incentives, without making it mandatory for all the exposure as the development required is disproportionate. On the contrary, it claims the possibility of lowering the capital charge not to be appropriate (new approval process required). The supervisor authority also agrees on the limitation of market implied rating, nevertheless it will further explore their usage in combination with other measures. EIOPA deems the market spreads not to be appropriate (they may increase pro-cyclicality and incentivise a focus on the short term credit risk) and the use of a reference portfolio to raise practical issues (the granularity of the risk charge in buckets of duration and sector would increase the complexity; the portfolios would cover certain types of investments only).

3. Treatment of guarantees

  • The EC asked EIOPA to provide information on the current amount of exposures guaranteed by a third party, regional governments and local authorities (RGLAs) and to assess the differences between the banking framework and the Delegated Regulation.
  • Most of the Stakeholders commented that the differences between the banking framework and the Delegated Regulation are not justified and that it is meaningless to provide a different risk assessment for the same counterparty. All of them are in favour to align the guarantees issued by RGLAs to those issued by Member States’ central governments (in some Member States the RGLAs are ultimately guaranteed by the States) as this would reduce the regulatory barriers to invest in socially useful infrastructure projects.
  • EIOPA agrees with stakeholders’ proposition: the differences do not appear to be justified and both lists should be harmonized, through a close cooperation with the European Banking Authority. The quantitative analysis based on the QRTs shows that the value of the RGLA equals 170bln euro (1.6% of total Assets).

4. Risk mitigation techniques

  • The EC asked EIOPA to provide information on recent market developments on the risk mitigation techniques – RMT (in particular embedded derivatives and longevity risk transfer) and to assess if they are covered by the current framework for their recognition.
  • Stakeholders stated that longevity index derivatives are increasingly being considered, mainly by pension funds and undertakings providing annuity products. Multiple stakeholders argued that longevity swaps are treated in an appropriate way under SII SF, while others raised concerns on the Risk Margin (reinsurance contracts are included, but financial instruments are not)
  • EIOPA will respond all comments on the risk margin in the next set of advice that will be consulted on in November and December 2017.

5. Look-trough approach

  • The EC asked EIOPA to provide information on undertakings used as investments vehicle and to assess under what condition it may be appropriate to extend to them the look-though approach.
  • Most of the stakeholders pointed out the need of having a specific mandate to identify the investment vehicles with no other purpose other than holding assets on behalf of the parent/participating undertaking, while others suggested they should be determined by a self-assessment; some comments suggested to limit the extension of the look-trough approach to controlled entities.
  • EIOPA agrees in setting up common criteria for the identification and believes that the application of the look-trough approach to “investment related undertakings” should be mandatory, regardless whether it is likely to determine a lower SCR. An “investment related undertaking” is the one that holds assets on behalf of the parent undertaking, supports its operations related to investments activities and does not run any other business than investing for the purpose of the parent undertaking.

6. Undertaking Specific Parameters (UPS)

  • The EC asked EIOPA to assess alternative methods for the calculation of the USP and of the group specific parameters built on UPSs.
  • Some stakeholders claimed that expert judgement should be used where data are not complete; others suggested relaxing the criteria for line of business that are not material. A methodology to compute UPS for lapse risk was proposed, and country specific shocks were suggested as a way to calibrate mortality and longevity risk. Some stakeholders requested to use USP for correlation and some parts of the market risk. Some stakeholders proposed to calculate GSPs as a weighted average of the USPs.
  • EIOPA believes that some flexibility regarding the data completeness already exists and that non material risks should be rather treated via simplified calculations. The method proposed for the lapse risk does not meet the SF requirements; likewise, country specific shocks are not in line with the framework of the Directive. Correlations and market risk are not in scope of USP. EIOPA does not advice building GSP by using USP: data of solo undertakings viewed at group level can be different than data at solo level and the weighted average is not appropriate for standard deviations.

7. Loss Absorbing Capacity of Deferred Tax (LAC DF)

  • The EC asked EIOPA to report on the different methods currently applied and on their impact regarding LAC DT.
  • EIOPA has reported some data, but has not yet come up with any advice on possible changes in the Delegated Regulation. EIOPA hypothesises that five factors influence the amount of LAC DF: applicable tax rate, tax regime, net DTL on the balance sheet, size of the undertaking and solvency ratio.

Mini-bond e PMI: la performance operativa delle emittenti
di Davide Fonti, Giancarlo Giudici, Gianluca Premoli e Edoardo Tunesi

Lug 31 2017
Mini-bond e PMI: la performance operativa delle emittenti  di Davide Fonti, Giancarlo Giudici, Gianluca Premoli e Edoardo Tunesi

Storicamente le PMI italiane hanno mostrato una forte dipendenza dai finanziamenti bancari e un ridotto accesso al mercato mobiliare. Grazie a diversi provvedimenti legislativi, introdotti a partire dal 2012, questa tendenza è parzialmente cambiata, permettendo lo sviluppo del mercato italiano delle obbligazioni anche tra le PMI, i cosiddetti ‘mini-bond’.

Al 30 giugno 2017, secondo i dati dell’Osservatorio Mini-Bond del Politecnico di Milano (www.osservatoriominibond.it) si contavano ormai sul mercato 157 emissioni di mini-bond da parte di 109 imprese italiane che si qualificano come PMI. La Tabella 1 mostra le principali caratteristiche delle emissioni nel corso degli anni. Come si può notare, la cedola (nella quasi totalità fissa), che dipende da diversi fattori, tra cui in primis il rischio di insolvenza dell’emittente, mostra un andamento decrescente in linea con l’andamento dei tassi di interesse; il valore medio è 5,4%. Quasi tutte le emissioni da parte di PMI (105 su 109) hanno un valore sotto € 50 milioni. Ancora limitato è il ricorso a rating e garanzie (presenti rispettivamente nel 25,0% e nel 19,2% dei casi), forse a causa dei costi correlati. Tra le emissioni che presentano eventuali opzioni, risulta più alta la percentuale di quelle con opzione sia call che put (37,5%). La percentuale di emissioni con covenant è piuttosto alta (60,5%): si può pensare che per collocamenti di piccola dimensione il ricorso ai covenant sia preferito rispetto alle garanzie per il minore costo di incidenza.

La maggioranza delle PMI, precisamente il 43%, hanno un fatturato compreso tra € 10 milioni e € 50 milioni. Osservando la distribuzione delle emissioni per localizzazione geografica, risulta evidente la prevalenza del Nord Italia (66%). In testa rimane la Lombardia con 33 PMI, seguono Trentino Alto-Adige e Veneto con rispettivamente con 14 e 12 imprese.

Gli investitori istituzionali come fondi, SIM e assicurazioni sono sempre più attenti ai mini-bond, come interessante alternativa per la diversificazione di portafoglio e per la ricerca di rendimenti crescenti, vista la situazione ormai cronica dei tassi di interessi vicini a zero, se non negativi. Non va poi dimenticato che i mini-bond consentono alle PMI di diversificare le fonti di finanziamento e disporre di capitali per progetti di lungo termine, o semplicemente per consolidare la leva finanziaria. Diventa quindi interessante analizzare la performance operativa delle PMI emittenti, prima e dopo il collocamento dei mini-bond. A tale scopo attraverso il database AIDA sono stati calcolati i valori medi e mediani relativi ad alcuni indici di redditività e di liquidità, riportati nella Tabella 2, limitando l’attenzione alle 98 PMI che hanno collocato mini-bond fino al 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda gli indicatori di redditività return on equity (ROE), ovvero utile netto su patrimonio netto, e return on assets (ROA), definito come margine operativo netto su totale dell’attivo, si può evidenziare un trend negativo della media dall’anno di emissione in poi. Ma osservando la distribuzione dei valori mediani, si può invece cogliere come i valori medi siano fortemente influenzati da alcuni casi specifici. Infatti, i valori mediani degli indici presentano una certa stabilità e in taluni casi una lieve crescita.

Allo stesso modo, l’indicatore EBITDA (margine operativo lordo) su vendite da fatturato presenta un andamento simile, con una lieve crescita che caratterizza soprattutto le emittenti del 2016. Proseguiamo ora con l’indice di liquidità quick ratio, ovvero il rapporto fra attivo circolante al netto delle scorte e passività a breve termine. In questo caso, valori medi e mediani sono concordi nel mostrare un miglioramento dell’indicatore nel breve termine, grazie alla raccolta di liquidità proveniente dai mini-bond che solitamente hanno invece scadenza nel medio-lungo termine. Infine, il valore mediano della leva finanziaria (leverage) non mostra una crescita significativa, a sottolineare che il mini-bond non va a saturare ulteriormente la situazione di indebitamento delle PMI.

A conclusione di questa indagine, è interessante osservare il tasso di crescita medio del fatturato consolidato, definito dal compounded annual growth rate (CAGR), calcolato in Tabella 3 a cavallo delle emissioni di mini-bond da parte delle PMI fra il 2013 e il 2015.

Il valore medio è positivo per tutti i cluster considerati, con un incremento medio annuale che va da +11,60%  a +39,98% (valore mediano fra +3,96% e +10,24%). Osservando il dato per le emissioni 2015, per le quali disponiamo dei numeri solo fino all’anno di collocamento, possiamo vedere come le PMI che emettono mini-bond mediamente crescano in misura significativa anche prima della raccolta di capitale. I valori del primo quartile sono negativi: ciò significa che un quarto delle imprese registra una decrescita del fatturato. Allo stesso modo, osservando invece i valori del terzo quartile, si può affermare che un quarto delle imprese registra tassi medi annuali di crescita superiori ai valori indicati, quindi particolarmente buoni.

Si può quindi affermare che la maggioranza delle PMI italiane che hanno emesso mini-bond (ma non tutte) è caratterizzata da un aumento significativo del fatturato mentre l’effetto sulla redditività non è altrettanto positivo. In effetti, come ha evidenziato il 2° Report italiano sui mini-bond presentato al Politecnico di Milano a inizio 2017, diverse PMI utilizzano il capitale raccolto per fare nuovi investimenti (che tendenzialmente migliorano la redditività nel lungo termine) mentre altre semplicemente ristrutturano il debito esistente, allungandone la duration, e quindi senza particolari effetti attesi su redditività e crescita.

Parere ESA in materia di PRIIPs aventi finalità sociali e ambientali

Lug 31 2017

Le autorità di vigilanza europee (ESA) hanno presentato un Parere tecnico alla Commissione europea per fissare i requisiti minimi che i produttori di PRIIPS aventi finalità di carattere sociale o ambientale (detti anche PRIIPS EOS) devono rispettare affinché tali prodotti soddisfino le esigenze degli investitori retail.

Il produttore di un PRIIP EOS è, infatti, tenuto a dotarsi di misure di governance specifiche per garantire che siano soddisfatte le finalità ambientali o sociali del prodotto e che sia garantita la loro rilevanza durante tutto il processo di investimento.

Nel loro intervento, le ESA hanno fornito le seguenti raccomandazioni:

  • Il produttore di PRIIP che punta a obiettivi ambientali o sociali deve specificare chiaramente questi obiettivi, insieme ad una strategia adeguata e proporzionale per la loro realizzazione;
  • Il produttore PRIIP dovrebbe indicare chiaramente gli obiettivi e le modalità di realizzazione;
  • Il produttore PRIIP deve dotarsi delle misure di governance e di monitoraggio adeguate agli obiettivi prefissati e alla strategia delineata per il loro raggiungimento.
  • Il produttore PRIIP dovrebbe effettuare una revisione periodica dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specificati.

Il parere ESA specifica inoltre, per ciascuna di queste quattro aree, il risultato regolamentare richiesto e una valutazione delle regole esistenti.

Le Autorità hanno concluso che in questo momento la creazione di obblighi autonomi specifici e dettagliati per i PRIIP destinati a specifici obiettivi ambientali o sociali non sarebbe proporzionata. Le misure settoriali già esistenti o in fase di elaborazione offrono una base sufficientemente rigorosa e flessibile per una corretta regolamentazione dei PRIIP EOS.

Comunicato stampa
Parere Tecnico ESA

Consob: avviata consultazione sulle modifiche al Libro VIII del Regolamento Intermediari in materia di consulenti finanziari

Lug 31 2017

La Consob ha avviato il processo di consultazione sulle modifiche necessarie per l’attuazione dell’art. 1, comma 36, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (“Legge di Stabilità per il 2016”) in materia di consulenti finanziari.

La legge 9 luglio 2015, n. 114 e la Legge di Stabilità per il 2016 hanno delineato una radicale riforma dell’assetto di competenze in materia di “consulenti finanziari” trasferendo in capo all’Organismo di cui all’art. 31, comma 4, del TUF le funzioni di tenuta dell’albo, di vigilanza e sanzionatorie nei confronti di tali soggetti. Gli interventi di modifica al Regolamento Intermediari (articoli da 91 a 112) che si sottopongono alla consultazione hanno la finalità di attuare, a livello secondario, la citata riforma nonché quella di dettare i principi e i criteri ai quali dovrà adeguarsi l’operato dell’Organismo.

Si sottopongono altresì alla consultazione ulteriori interventi sulla disciplina dei consulenti finanziari, in considerazione del disposto dell’articolo 3 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

La consultazione avrà termine il 30 settembre 2017.

Documento di consultazione

Consultazione BCE per aumentare la trasparenza nel settore dei fondi pensione UE

Lug 31 2017

La BCE ha pubblicato in pubblica consultazione la versione preliminare del regolamento relativo ai requisiti di segnalazione statistica dei fondi pensione. La nuova normativa mira ad aumentare la trasparenza nel settore e migliorare la comparabilità dei dati.

I commenti presentati saranno preso in considerazione al momento della formulazione della versione definitiva del regolamento.

La consultazione avrà termine il 29 settembre 2017.

Comunicato stampa
Documento di consultazione

IVASS: aggiornamento della metodologia e delle istruzioni per la comunicazione delle informazioni in materia di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Lug 31 2017

Il 5 giugno scorso l’IVASS ha richiesto alle imprese di assicurazioni, che operano nei rami vita, di condurre un’autovalutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo cui esse sono esposte, dando la possibilità di presentare proposte di modifica. In seguito al confronto avuto con le imprese sulle possibili modifiche, le osservazioni formulate e i chiarimenti in merito allo schema di informazioni standardizzate, l’Istituto ha predisposto le versioni aggiornate del foglio elettronico e delle istruzioni per la compilazione, che devono quindi intendersi sostitutive di quelle inizialmente trasmesse.

Lettera al mercato IVASS del 25 luglio 2017

MOOC “Finanza per Tutti”

Lug 26 2017
MOOC “Finanza per Tutti”

Sta per cominciare il nuovo MOOC “Finanza per Tutti”, in partenza dal 31 luglio 2017, in italiano, della serie “For Citizens”:

https://www.pok.polimi.it/courses/course-v1:Polimi+FinPerTutti101+2017_M8/about
[link attivo dal 31 luglio 2017]

La finanza è ormai parte integrante della vita quotidiana. L’apertura di un conto corrente, decidere come investire i propri risparmi, la necessità di chiedere un prestito o un finanziamento… Lo scopo del corso è quello di fornire tutti gli strumenti necessari per affrontare queste (e altre) scelte, avendo ben chiari quali sono i possibili rischi e le insidie che ci si può trovare a fronteggiare.

Il corso è stato realizzato da Politecnico di Milano in collaborazione con Altroconsumo.

Il nuovo paper di consultazione su FRTB. Fine tuning normativo o schizofrenia del Comitato di Basilea? Alcune riflessioni
di Michele Bonollo

Lug 24 2017
Il nuovo paper di consultazione su FRTB. Fine tuning normativo o schizofrenia del Comitato di Basilea? Alcune riflessioni  di Michele Bonollo

A fine giugno il Comitato di Basilea ha pubblicato un consultation paper su una possibile semplificazione del modello standard di calcolo dei requisiti di capitale sui rischi di mercato, nell’ambito del framework FRTB (fundamental review of the trading book). Oltre a questo sono proposte le relative soglie di applicabilità. Pur se questo consultation paper era atteso dall’industria, genera comunque alcune perplessità sull’attuale  alquanto involuto processo di origination normativa. Nell’articolo una breve sintesi tecnica e alcune riflessioni.

1 La Fundamental Review. Review e aspetti critici

Dopo un lungo lavoro basato sulle consultazioni internazionali, la nuova disciplina dei requisiti di capitale sul market risk (nel seguito FRTB), aveva visto la luce nel gennaio del 2016, si veda [3].

Per una sintesi dei pilastri normativi si veda [9], ci limitiamo qui a pochi punti sulla ratio della innovazione e alle sue“parole chiave”:

  • Una più chiara e rigorosa disciplina, ai sensi dei frequisti di capitale, sul confine tra trading book e banking book, ad evitare che portafogli con una genetica di trading siano collocati nel banking book, così eludendo una parte dei requisiti di capitale
  • La soluzione di problemi di overreaction e double counting generati dalla cosiddetta riforma “Basilea 2.5”: tra questi il paradosso della somma tra VaR e VaR stressato e l’evidente double counting nell’IRC, il rischio di defualt e migrazione sui portafogli di trading
  • Una validazione dei modelli interni (IMA) basata a livello di desk, con un più severo processo di backtesting, che si basa sulla qualità dei modelli valutativi del risk management, più prossimi possibile a quelli di position keeping utilizzati per le P&L gestionali e conto economico
  • Una rilevante evoluzione dei modelli standard, sensitivity based (SB), con un obiettivo di maggiore risk sensitivity. Alcuni dettagli nella sezione successiva
  • Il passaggio nel contesto IMA da misure di tipo VaR a ES (Expected Shortfall) e l’abbandono di IRC in favore di DRC (default risk charge), che cattura il solo rischio default.

Riassumendo, l’obiettivo globale più volte dichiarato è la ricerca di un migliore trade-off tra diversi aspetti tra loro naturalmente contrapposti:

  • Modelli risk sensitive
  • Principio di proporzionalità, cioè maggiore semplicità per le banche con limitata operatività
  • Evitare incrementi rilevanti di capital charge.

Ora il nuovo paper del comitato, si veda [6], non giunge inatteso, e arriva a valle di una intensa attività di dibattito e lobbying condotta anche dalla federazione delle banche europee (EBF), con richiesta all’EBA di apportare importanti variazioni negli standard tecnici implementativi.

Nella figura sotto, si veda [8], quella che oggi è la timeline prevista per la riforma FRTB.

Il paper del comitato si focalizza sul metodo SB, per il quale erano giunte la maggiori critiche specie da banche medie e piccole.

In cosa consisterebbe il calcolo del requisito con il nuovo metodo standard SB? Prescindiamo per motivi di spazio dal rischio default e da componenti residuali e ci limitiamo al rischio di mercato in senso stretto, cosiddetto rischio generico nel linguaggio della vigilanza. Punti chiave:

  • Tutti i rischi sono ricondotti a un insieme predefinito di asset class (Interest rate, Equity, Forex, ..)
  • Ogni asset class è suddivisa in bucket (b) omogenei. Esempio: equity risk è suddiviso in 11 bucket in relazione a settore, tipo economia e soglie large/small cap. Per i tassi di interesse i bucket sono le singole currency (EUR, USD, ..) e viene aggiunta una nozione di nodo della curva (di tasso)
  • All’interno di ogni asset class il capital charge è calcolato combinando con approccio di portafoglio risk weights, esposizioni nei diversi buckets/nodi, e matrici di coorrelazione assegnate gb,c tra buckets
  • Il capital charge globale si determina come il maggiore tra la somma dei capital charge calcolati sulle asset class con 3 diversi scenari di correlazione assegnati.
  • All’interno di questo contesto, una ulteriore diversificazione di parametri e pesi è necessaria per calcolare le tre tipologie di rischio, cioè il rischio delta, il rischio vega, e il rischio di curvatura. Quest’ultimo è il rischio di II ordine rispetto a variazioni dei fattori di rischio, tipicamente l’effetto gamma per le opzioni e convexity per i bond

Quali le maggiori criticità espresse dalle banche di dimensioni minori che non adottando i modelli interni ricadrebbero nel metodo SB?

Il primo aspetto è quello computazionale. L’attuale metodo previtso nella CRR (Basilea 3) corrente pur seguendo alcuni degli stessi principi è molto più semplice per vari aspetti. Non vi è la gestione delle matrici di correlazione, non si devono gestire più scenari, non è previsto un concetto di bucket ma una più semplice gestione delle asset class con regole interne di compensazione. Non è richiesto il calcolo del rischio rischio di curvatura.

Ma il punto più critico non è tanto quello algoritmico, ma quello della disponibilità dei dati e del relativo necessario processo di data management. Per SB serve infatti disporre di:

  • Greche delta, vega, gamma su tutte le posizioni
  • Un sistema di mapping delle singole posizioni (codice strumento, codice underlying per derivati) verso il bucket / asset class di competenza, e mantenimento dello stesso nel continuo
  • Un apparato tabellare piuttosto sofisticato per la gestione dei numerosi vettori e matrici che concorrono in input al calcolo, per risk weights, matrici di correlazione, ecc.

Con un ardito ma verosimile approccio numerico, potremmo dire che se oggi la complessità concettuale dei modelli di cakcolo del capital charge vale rispettivamente 100 e 10 per i modelli interni e per i modelli standard, con FRTB si passa a 200 e 50, cioè con un “salto” tecnico e operativo  molto più marcato per le banche che usano i modelli standard.

E’ coerente questo con l’approccio di propozionalità e relativi trade-off che il comitato ha sempre dichiarato di perseguire?

Di fronte a queste tematiche la reazione dell’industria va verso due direzioni:

  1. Una richiesta di modelli standard ancora più semplici, una sorta di ulteriore semplificazione o terzo modello “basico”
  2. Lo spostamento verso l’alto delle soglie dimensionali e qualitative del portafoglio per cui una banca possa essere compresa nel caso basico anziche nell’approccio SB corrente.

Nel seguito le risposte del comitato e queste istanze.

2 Il paper di consultazione. Punti fondamentali

Per la consultazione internazionale come d’uso sono assegnati 3 mesi di tempo, sino a fine settembre 2017.

Ecco i punti fondamentali del paper:

  • Oltre al metodo SB, ne viene proposto uno semplificato o Reduced, R-SB nel seguito
  • Una banca può utilizzare R-SB se soddisfa alcuni requisiti, tra cui alcune soglie: A) totale poszioni di trading con valore inferiore a 1 bn € B) totale RWA per market risk calcolato con R-SB inferiore al 5% di RWA totale banca C) totale nozionale per derivti OTC senza clearing sotto a una soglia non ancora stabilita
  • Da un punto di vista del workflow di calcolo:
    • Rimozione del rischio vega e del rischio di curvatura
    • Mantenimento del concetto generale di bucket e di matrici di correlazioni assegnate tra i bucket
    • Riduzione significativa del numero di bucket e nodi della curva.
    • Forte semplificazione delle logiche di correlazione all’interno del bucket

E’evidente che quanto sopra rende il calcolo molto più semplice; tornando al tentativo di misura numerica della complessità, tra un valore 10 del metodo standard attuale e una stima di 50 per il metodo SB in FRTB, potremmo posizionarci tra 20 e 30 per l’approccio R-SB proposto.

Qualche esempio in più: in SB i nodi della curva per il rischio di tasso sono 10, in R-SB solo 2 (£5Y e > 5Y). Nel caso Equity, si passa da 11 buckets a 6, con una minore granularità del settore.

3 Alcune riflessioni. Tuning o schizofrenia normativa?

Il termine “schizofenico” è una provocazzione, ma tenendo conto che il primo paper di consultazione FRTB del comitato è del 2012 e che il “go live” della normativa del 2019 potrebbe essere ancora in forse, qualche riflessione sul processo di produzione normativa è lecito.

In questo intravediamo alcuni aspetti deboli.

Il primo è un problema strutturale della attuale produzione normativa, che trascende FRTB e rigurda anche altre prossime innovazioni, come il rischio di controparte e il rischio di tasso del banking book.

Lo stesso obiettivo chiave del regulator, cioè essere risk sensitive, diventa un punto debole forse ineliminabile nel caso dei modelli di tipo standard.

Se da un lato la risk sensitiveness implica una maggiore “matematizzazione” dei processi di calcolo con algoritmi e stutture dati complesse, dall’altro l’esigenza di comparabilità anche cross-border tra banche e l’eliminazione di arbitraggi obbliga il comitato a essere del tutto prescrittivo nell’assegnare pesi, parameetri, codici per clusterizzare le posizioni.

Che cosa ne deriva? Per SB ma non solo (si pensi anche al metodo standard  SA-CCR per la EAD, cfr. [7]) si necessita di vere e proprie macchine di calcolo, lontani dalla “cultura di vigilanza” tipica delle banche, specie delle banche italiane.

Ricordiamo infatti che tradizionalmente nelle banche italiane se anche il Risk Manager è il “custode” dei metodi di calcolo di RWA, specie nelle banche con metodi standard l’owner operativo del processo è collocato presso il Servizio (o Direzione) Amministrazione, dove queste logiche finanziarie complesse (si pensi a concetti come vega e curvatura) pongono non solo problemi di procedure di calcolo ma anche di skills e linguaggio per una effettiva consapevolezza.

Più nello specifico, il comitato su SB si era a nostro avviso infilato in una serie di eccessi di complicazioni riteniamo non dovute per banche di limitata operatività: si pensi a una certa ossessione per il rischio di spread con la sua troppo ricca (sofisticata) disciplina nel metodo SB, al basis risk, alla scomposzione tra free-risk e inflazione nel rischio di tasso e così via.

Di fronte a queste carenze e alle critiche dell’industria, è finalmente equilibrata la posizione del comitato con la proposta R-SB? E’ presto per giudizi e sarà molto utile leggere i pareri nella consultazione: a una prima impressione, ci sembra positiva l’introduzione di un terzo metodo R-SB e la sua strututra, si sarebbe anzi forse potuto osare di più verso la semplicità.

Ci sembra invece fin tropo generosa con le banche l’impostazione dei vincoli per accedere a R-SB.

Nel concreto, le banche italiane con valore delle posizioni di trading sopra (quindi non ammesse a R-SB) 1 bn € sono molte meno di 20, e quelle con RWA nel market risk sotto al 5% di RWA totale (con metodo attuale, quindi non del tutto preciso) sono una buona quantità.

C’è quindi il rischio che anche banche non così “piccole”nel senso del trading continuino a calcolare il capital charge con metodi troppo semplici.

Ma nel complesso riamne un giudizio positivo su questo tuning del Comitato. L’esito ella consultazione e le versioni successive potranno fornire  nei prossimi mesi altri elementi.

Riferimenti

[1] Acerbi C., Tasche D. (2001), “On the coherence of the Expected Shortfall”.

[2] Acerbi C., Szekely B “Backtesting Expected Shortfall”, MSCI Research paper.

[3] Basel Committee on Banking Supervision (2016), “Minimum capital requirements for market risk”, paper 352.

[4] Basel  committee on Banking Supervision (2009), “Revisions to the Basel II market risk framework – final version”,  paper 158.

[5] Basel Committee on Banking Supervision (2009), “Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book”, paper 159.

[6] Basel Committee on Banking Supervision (2017), “Simplified alternative to the standardised approach to market risk capital requirements”, paper 408.

[7] Basel Committee on Banking Supervision (2014), “The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures”, paper 279.

[8], Bianchetti M. e Cherubini U. (2016), “Fundamental Review del trading book”, disponibile su http://devel.aifirm.it/wp-content/uploads/2017/03/2016-11-16-AIFIRM-FRTB.pdf

[9] Bonollo M. (2015), “The Fundamental Review of Trading Book (FRTB) Revolution o (R)-Evolution? Innovazioni e Impatti”, www.finriskalert.it

Solvency II: consultazione IVASS in materia di governo societario

Lug 24 2017

L’IVASS ha pubblicato il Documento di consultazione n. 2/2017 recante lo schema di Regolamento in materia di sistema di governo societario dell’impresa e del gruppo in recepimento delle Linee Guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario ai sensi della Direttiva Solvency II. In particolare, si sottopone alla consultazione lo schema di regolamento che, ai sensi degli articoli 30 e 215-bis del Codice delle Assicurazioni Private, disciplina il sistema di governo societario dell’impresa e del gruppo.

La revisione delle disposizioni di settore, contenute nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 e dal Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011, trae origine dalle novità introdotte dalla direttiva Solvency II, dal Regolamento delegato (UE) 35/2015 e dalle Linee Guida EIOPA in materia di governance.

La consultazione avrà termine il 17 ottobre 2017.

Documento di consultazione

Consultazione Consob in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

Lug 24 2017

La Consob ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto le disposizioni attuative del d.lgs. N. 254 del 30 dicembre 2016, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. In particolare, il regolamento posto in consultazione definisce:

  • le modalità di trasmissione diretta alla Consob della dichiarazione di carattere non finanziario;
  • le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario rispetto a quelle indicate all’art. 5 del decreto (pubblicazione nel registro delle imprese) nonché delle necessarie informazioni modificative o integrative della dichiarazione in parola che sono richieste dalla Consob (ai sensi del comma 2 dell’art. 9) in caso di dichiarazione incompleta o non conforme;
  • le modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle dichiarazioni di carattere non finanziario, anche con riferimento ai poteri conferiti ai sensi del comma 3, lettera b) dell’art. 9;
  • i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell’incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

Le risposte alla consultazione dovranno pervenire entro il giorno 22 settembre 2017.

Documento di consultazione